Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 4 dicembre 2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 3 del 16.1.2013) 
 
    Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  rapp.to  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. …) presso
cui  e'   domiciliato   in   Roma,   via   dei   Portoghesi   n.   12
(… - fax …); 
    Contro Provincia Autonoma di Bolzano in  persona  del  Presidente
pro tempore della Giunta Provinciale; 
    Per la dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale,  giusta
delibera del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2012, della legge
provinciale della Provincia autonoma dl Bolzano 20 settembre 2012  n.
15,  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  autonoma
Trentino Alto  Adige  n.  39,  parti  I-II  del  25  settembre  2012,
relativamente agli articoli 1, commi 4 e 5; 2. comma 2; 3:  4,  comma
1. 
 
                                Fatto 
 
    Nel Bollettino Ufficiale della  Regione  autonoma  Trentina  Alto
Adige del 25 settembre 2012, parte I, e' stata  pubblicata  la  legge
provinciale di Bolzano n.  15/2012,  intitolata  all'Istituzione  del
repertorio toponomastico provinciale e  della  consulta  cartografica
provinciale». 
    Finalita' generale della legge, nell'asserito «rispetto dell'art.
8 comma 1 punto 2 dello Statuto di autonomia speciale per il Trentino
Alto Adige e per le finalita' degli articoli 101 e 102 dello  Statuto
speciale» (cosi' l'art. 1 comma 2)  e'  redigere  un  repertorio  dei
toponimi dell'Alto Adige e regolare  l'uso  di  questi  ultimi  nella
cartografia ufficiale (art. 2) e nella denominazione delle aree e dei
luoghi pubblici (art. 4). 
    Per quanto interessa il presente ricorso, l'art. 1, commi 4  e  5
della legge prevede: «4. Ogni toponimo e' raccolto nelle versioni  in
lingua tedesca, italiana e ladina, in quanto in uso  in  ciascuna  di
tali lingue ci livello di comunita' comprensoriale, e  approvato  dal
Comitato di cui all' articolo 3. 
    5.  La  proposta  di  inserimento  ai  termini  del  comma  4  e'
indirizzata al comitato di cui all' articolo 3  dal  consiglio  della
comunita' comprensoriale territorialmente  competente,  tenuto  conto
delle denominazioni diffusamente utilizzate nelle rispettive lingue e
del mantenimento invece della dizione originaria dei nomi storici.» 
    L'art. 3 prevede:  «l.  La  valutazione  e  l'approvazione  delle
proposte avanzate  dalle  comunita'  comprensoriali  territorialmente
competenti di cui all'articolo 1, comma 5, spettano  ad  un  comitato
composto da sei persone esperte  in  materia  storica,  geografica  e
cartografica, che viene nominato  dalla  Giunta  provinciale  per  la
durata di una legislatura. Tre componenti,  uno  per  ciascun  gruppo
linguistico, vengono designati dal Consiglio provinciale, su proposta
dei consiglieri del rispettivi gruppi linguistici,e tre dalla  Giunta
provinciale  su  proposta  degli  assessori  dei  rispettivi   gruppi
linguistici. 
    2. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza  dei
componenti; le decisioni sono adottate  a  maggioranza  assoluta  dei
presenti, 
    3. Il Comitato, ove lo ritenga opportuno, puo' di volta in  volta
invitare a partecipare alle proprie adunanze, senza diritto di  voto,
tecnici  ed  esperti  o  rappresentanti  di   enti   o   associazioni
interessati. 4. Il Comitato definisce inoltre i criteri  metodologici
per l'organizzazione e la compilazione del  repertorio  toponomastico
provinciale ed elabora, in  armonia  con  gli  indirizzi  in  materia
seguiti dagli organi cartografici dello Stato di  cui  alla  legge  2
febbraio 1960,  n.  68,  e  successive  modifiche,e  dagli  organismi
internazionali cui gli stessi  aderiscono,  le  linee  guida  per  la
regolarizzazione dei  nomi  geografici  provinciali,  attinenti  allo
statuto  legale  dei  nomi  geografici   nelle   lingue   parlate   e
all'alfabeto delle lingue stesse, regole ortografiche applicative  ai
nomi geografici, indicazioni circa la pronuncia dei nomi  geografici,
substrati linguistici riconoscibili nei nomi  dei  luoghi  esistenti,
ripartizione geografica delle lingue,  particolarita'  dei  dialetti,
relazioni tra dialetti e lingue normali, documenti di  base,  criteri
di rilevazione e di accertamento, glossario delle  parole  necessarie
per la comprensione delle carte, abbreviazioni ufficiali, e le unita'
amministrative; il Comitato si  pronuncia,  inoltre,  su  ogni  altra
questione rilevante ai fini dell'attuazione della  presente  legge  e
provvede alla redazione del repertorio dei toponimi. 
    5. Le determinazioni del Comitato cartografico  provinciale  sono
pubblicate sulle pagine web della Provincia di Bolzano ed  osservate,
per   quanto   di   competenza,   dalle   amministrazioni    comunali
nell'esercizio delle funzioni di cui dall'articolo16 del decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio  1977,  n.  616,  e  successive
modifiche, e per le altre denominazioni  di  unita'  organizzative  o
spaziali di loro spettanza ai sensi del vigente ordinamento comunale,
salve le direttive di cui all'articolo 4.» 
    L'art. 2, comma 2 prevede: «2. Le denominazioni  sono  registrate
nelle versioni in lingua tedesca, italiana e ladina, in quanto in uso
in ciascuna di tali lingue; l'ordine  di  precedenza  e'  dato  dalla
consistenza  dei  gruppi  linguistici  nei  luoghi   di   pertinenza,
risultante dall'ultimo censimento  generale  della  popolazione  alla
data della registrazione.» 
    L'art. 4 comma l prevede: «1. L'appellativo delle aree pubbliche,
ferme le disposizioni sulla segnaletica del codice della  strada,  a'
indicato nelle forme di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in lingua tedesca,  italiana
e, nelle localita' ladine, anche in lingua !adirla, secondo  l'ordine
di precedenza di cui all'articolo 2, comma 2.» 
    Le disposizioni riportate sono costituzionalmente illegittime per
i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    1. In relazione all'art. 1, commi 4 e 5  della  legge  impugnata;
Violazione degli artt. 3, 117 comma 1 Cost.; 8 n. 2, 99,  101  e  102
d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Statuto speciale per il  Trentino  Alto
Adige); 7 d.P.R. 22 marzo  1974,  n.  279  (norme  di  attuazione  in
materia di minime proprieta' colturali, caccia e pesca, agricoltura e
foreste). 
    1.1. L'art. 8 dello Statuto prevede che  «Le  province  hanno  la
potesta'  di  emanare  norme  legislative  entro  i  limiti  indicati
dell'art. 4, nelle seguenti  materie:  ...  2)  toponomastica,  fermo
restando l'obbligo della bilinguita' nel territorio  della  provincia
di Bolzano». 
    Questa previsione chiaramente impone che la  toponomastica  della
Provincia di Bolzano sia sempre e in ogni caso bilingue. 
    Disponendo in tal modo, lo  Statuto  ha  operato  in  conformita'
all'art. 117 comma 1 Cost., secondo cui l'attivita' legislativa  deve
svolgersi nel rispetto  degli  obblighi  internazionali.  Infatti  la
disposizione statutaria costituisce, sostanzialmente, espressione del
principio codificato all'articolo 1, comma  2  lettera  b)  del  c.d.
Accordo  di  Parigi  firmato  a  Parigi  il  10  febbraio  1947   che
stabilisce, a sua volta, che «ai cittadini di lingua  tedesca»  sara'
specialmente concesso «l'uso, su di una base di parita', della lingua
tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni,  nei
documenti  ufficiali,  come  pure  nella   nomenclatura   topografica
bilingue». 
    Conformemente a questi principi internazionali e  costituzionali,
l'art. 101 dello Statuto precisa che «nella provincia di  Balzano  le
amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di
lingua  tedesca,  anche  la  toponomastica  tedesca,  se   la   legge
provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la  dizione»,
mentre l'articolo 102 prevede che anche le popolazioni  ladine  hanno
diritto, tra l'altro, «al rispetto della toponomastica» nella propria
lingua. 
    Queste previsioni significano che la  toponomastica  italiana  e'
imprescindibile, e che la redazione bilingue della  toponomastica  si
attua prevedendo sempre anche una dizione tedesca e inoltre, nei casi
dell'art. 102, ladina. 
    Gli artt. 101 e 102, che dettano disposizioni specifiche in  tema
di toponomastica, vanno poi letti nella cornice generale dell'art. 99
dello Statuto, secondo il quale «Nella regione la lingua  tedesca  e'
parificata a quella italiana che e' la lingua ufficiale dello  Stato.
La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e
nei casi nei quali dal presente  statuto  e'  prevista  la  redazione
bilingue.» 
    Nessun atto pubblico, e quindi, per quanto qui interessa, nessuna
cartografia  ufficiale  e  nessuna  indicazione  toponomastica,  puo'
quindi essere redatto soltanto in lingua tedesca o ladina. E'  sempre
necessaria la redazione italiana, a cui quella bilingue  o  trilingue
viene parificata. 
    Chiariti  questi  concetti,  appare   evidente   l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  l  comma  4  della  legge  provinciale  in
epigrafe. 
    L'art. 1, dopo aver previsto, al comma 3, che il  repertorio  dei
toponimi e' costituito «anche» nel rispetto dell'articolo 8, comma  l
, n. 2, dello Statuto, stabilisce, come si e' visto, al comma 4,  che
«Ogni toponimo e' raccolto nelle versioni in lingua tedesca, italiana
e ladina, in quanto in uso in ciascuna di tali lingue  a  livello  di
comunita'  comprensoriale,  e   approvato   dal   Comitato   di   cui
all'articolo 3»; esso precisa inoltre al comma 5 che «La proposta  di
inserimento ai termini del comma 4 e' indirizzata al comitato di  cui
all'articolo  3  dal   consiglio   della   comunita'   comprensoriale
territorialmente  competente,  tenuto   conto   delle   denominazioni
diffusamente utilizzate nelle rispettive lingue  e  del  mantenimento
invece della dizione originaria dei nomi storici». 
    La disposizione contenuta nel comma  4  consente  pertanto  -  in
evidente contrasto con il  richiamo  meramente  formale  operato  dal
comma 3 dello stesso articolo all'art. 8, comma l, n. 2 dello Statuto
- che in futuro alcuni toponimi possano essere  solamente  monolingui
e, in particolare, che quelli in lingua italiana gia' previsti  dalla
legislazione  statale  in  vigore  possano  essere  eliminati   dalla
toponomastica ufficiale sulla base del criterio (puramente  empirico,
peraltro neppure  minimamente  specificato),  stabilito  al  comma  4
dell'articolo l, dell'uso a livello di comunita' comprensoriale». 
    La disposizione provinciale  prevede,  pertanto,  chiaramente  la
possibilita'  della  deroga  all'obbligo  della   bilinguita'   della
toponomastica, consentendo, in particolare, che i toponimi in  lingua
italiana gia' esistenti ed ufficializzati  possano  essere  eliminati
dagli  organi  previsti  al  successivo  articolo  3  qualora  questi
ritengano che quel toponimo non e' «in uso a livello comprensoriale». 
    Cio' comporta come conseguenza che sia  -  non  importa  se  solo
potenzialmente e parzialmente  -  introdotta  nel  «territorio  della
provincia di Bolzano» (articolo 8 Stat.) una toponomastica  ufficiale
monolingue. Cioe' un tipo di toponomastica vietato dalle disposizioni
internazionali e costituzionali sopra commentate. 
    Queste, al contrario, garantiscono, attraverso la  reintroduzione
ufficiale dei toponimi in lingua  tedesca,  la  bilinguita'  da  essi
prescritta  a  garanzia  dei  diritti  della  popolazione  di  lingua
tedesca, ma non attribuiscono alla Provincia, come invece prevede  la
disposizione regionale in esame, la competenza ad  intervenire  sulla
toponomastica ufficiale in lingua italiana  gia'  esistente  (il  cui
vigore e', come gia' detto, presupposto sia  dall'accordo  di  Parigi
che dallo Statuto) e non legittimano pertanto la legge provinciale  a
determinare (neppure in  via  parziale  e  ipotetica)  l'eliminazione
dell'italiano dalla «nomenclatura topografica bilingue» attraverso il
criterio dell'uso a livello di comunita' comprensoriale», 
    Una   simile   ipotesi,   chiaramente   delineata   nella   legge
provinciale, lede percio' il principio del «separatismo  linguistico»
che  regge  l'ordinamento  statutaria  della  provincia  autonoma  di
Bolzano (Cfr. C.Cost. n. 159/2009)  e  che  comporta  per  l'appunto,
nella materia in esame, la  rigida  bilinguita'  della  toponomastica
affermata  dallo  Statuto  (come  sottolineato   da   codesta   Corte
Costituzionale  con  la  sentenza  n.  188/1987,  che   ha   ribadito
l'inderogabilita' del principio del bilinguismo  nella  provincia  di
Bolzano). 
    Il ricorso al criterio dell'uso  deve  in  particolare  ritenersi
precluso ai fini del riconoscimento dei toponimi  ufficiali  italiani
di cui al regio decreto 29 marzo 1923, n. 800, convertito in legge 17
aprile 1925, n. 473, gia' presupposti nella loro esistenza e  vigenza
dall'accordo di Parigi e dallo Statuto (e tuttora in vigore  in  base
alla legislazione  statale:  al  riguardo  v.  C.Cost.  n.  346/2010,
secondo cui «il decreto  legislativo  n.  179  del  2009,  lungi  dal
determinare la «reintroduzione» o la «reviviscenza»  nell'ordinamento
del richiamato r.d. n. 800 del 1923, come convertito in legge n.  473
del 1925,  ha  semplicemente  consentito  di  vederne  confermata  la
vigenza, sull'ovvio presupposto  -  evidenziato  dalla  difesa  dello
Stato - che esso non l'avesse  perduta  e  che  percio',  altrettanto
evidentemente, non avesse necessita' di riacquistarla»). 
    Il criterio dell'uso, al contrario, e' contemplato dallo  Statuto
esclusivamente ai fini della  ricognizione  dei  toponimi  in  lingua
tedesca,   posto   che   a   norma   dell'articolo   101   la    loro
ufficializzazione dipende dalla circostanza che «la legge provinciale
ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione», mentre nulla
dispone circa ipotetiche condizioni di «conservazione»  dei  toponimi
italiani. 
    1.2. La disposizione in esame, anche qualora se ne  volesse  dare
(il che appare impossibile alla stregua della sua lettera e della sua
ratio  come  sopra  illustrate)   una   lettura   «costituzionalmente
orientata», cioe' una lettura  nel  senso  che  i  toponimi  italiani
rimangono comunque intangibili, sarebbe nondimeno  in  contrasto  con
l'art. 8 dello  Statuto,  e  con  le  altre  norme  internazionali  e
costituzionali rubricate, nella parte in cui  restringe  la  verifica
dell'«uso» al livello di «comunita' comprensoriale». 
    Questo  criterio  e'  innanzitutto  arbitrario  e  privo  di  una
riconoscibile ragionevolezza e logicita': non si  comprende,  invero,
quale sia il ruolo  della  comunita'  comprensoriale  in  materia  di
toponomastica. Esso viola poi in modo diretto l'art. 7 del d.P.R.  n.
279/1974. 
    Le comunita' comprensoriali sono  enti  di  diritto  pubblico  ai
sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica  22
marzo 1974, n. 279 recante le  «Norme  di  attuazione  dello  statuto
speciale per la regione Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  minime
proprieta' colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste».  L'art.
7 prevede che «Ai fini della valorizzazione delle  zone  montane,  le
province potranno costituire tra i comuni appartenenti ad uno  stesso
comprensorio le comunita' montane previste  dalla  legge  3  dicembre
1971, n. 1102 , determinandone l'ordinamento, ovvero  altri  enti  di
diritto pubblico, aventi compiti analoghi di programmazione economica
e di pianificazione urbanistica. 
    Nella eliminazione dei comprensori, ove non sia gia' intervenuta,
le province assicureranno la consultazione dei comuni interessati. 
    L'organo  deliberante  sara'  costituito  da  membri  eletti  dai
consigli comunali, assicurando la partecipazione delle minoranze. Per
quanto attiene alla provincia di  Bolzano,  la  partecipazione  sara'
assicurata compatibilmente  con  l'osservanza  delle  speciali  norme
relative alla rappresentanza dei gruppi linguistici». 
    Cio'  dimostra  che  le  comunita'  comprensoriali   sono   state
istituite solo allo scopo di promuovere la valorizzazione e la tutela
ambientale delle zone montane  o  parzialmente  montane  interessate,
favorendo  la  partecipazione   della   popolazione   allo   sviluppo
economico, sociale, culturale ed ecologico delle stesse.  La  materia
e' regolata dalla legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7  (Ordinamento
delle comunita' comprensoriali), ove  si  prevede  che  le  comunita'
comprensoriali perseguono gli interessi  comuni  del  comprensorio  e
promuovono  e  coordinano  iniziative  per  lo  sviluppo   culturale,
sociale, economico ed ecologico. 
    La  Provincia  ed  i  comuni  possono  delegare  alle   comunita'
comprensoriali  compiti  di  carattere  sovracomunale.  Le  comunita'
comprensoriali esercitano inoltre le  funzioni  attribuite  loro  con
legge provinciale. 
    Si  rappresentano  qui  di  seguito  le   circoscrizioni   e   le
consistenze  territoriali  e  demografiche  delle   sette   comunita'
comprensoriali dell'Alto Adige: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
    Considerate le  limitate  funzioni  e  struttura  territoriale  e
demografica   delle   comunita'   comprensoriali,   appare   evidente
l'estraneita'  istituzionale  di  questi  enti  alla  materia   della
toponomastica. Questa, infatti, non attiene se non in via  secondaria
alla valorizzazione culturale  dei  luoghi;  mentre  in  primo  luogo
attiene alla liberta' di circolazione delle  persone  sul  territorio
nazionale (artt. 16 e 120 comma  l  Cost.).  La  Provincia  non  puo'
quindi delegare a questi enti funzioni in tale materia, poiche'  cio'
li condurrebbe ad interferire con  poteri  e  funzioni  di  interesse
unitario e nazionale, quali, come detto, la liberta' di  circolazione
da un lato; e, dall'altro, l'osservanza degli obblighi internazionali
dello Stato in materia di tutela  della  popolazione  altoatesina  di
lingua  tedesca,  e  costituzionali  (ed  europei)  in   materia   di
contemperamento di tale tutela con i  diritti  della  popolazione  di
lingua non tedesca. 
    1.3. Oltre che  irragionevole  (donde  la  denunciata  violazione
dell'art.   3   Cost.   nella   sua   accezione   di   principio   di
proporzionalita' e coerenza tra la finalita' della legislazione  e  i
mezzi  che  questa  presceglie),  e   frontalmente   contrario   alla
configurazione delle comunita' comprensoriali contenuta  nell'art.  7
d.P.R. n. 279/1974, l'art. 1 comma 4  della  legge  impugnata,  nella
parte in cui adotta il «livello di  comunita'  comprensoriale»  quale
criterio di ricognizione dell'uso toponomastico,  confligge  con  gli
articoli 8,  101  e  102  Statuto  nella  parte  in  cui  chiaramente
prevedono la bilinguita' sull'intero territorio  della  provincia  di
Bolzano, che a tal  fine  e'  dunque  insuscettibile  di  artificiosa
frammentazione. 
    La norma provinciale  in  questione,  dando  valore  determinante
all'uso   «comprensoriale»   pregiudica   chiaramente   il   rispetto
dell'obbligo  della  bilinguita'  nei  «territorio   [intero]   della
provincia» di Bolzano. 
    Se una qualche cittadinanza  al  criterio  dell'uso  puo'  essere
riconosciuta,  questa  non  potrebbe  dunque  che  riferirsi  all'uso
praticato  per  ciascun  toponimo  nell'intero,  e  a   questi   fini
indivisibile, territorio provinciale. 
    1.3. Le censure formulate nei confronti  dell'art.  1,  comma  4,
vanno poi estese anche all'art. 1,  comma  5,  sopra  descritto,  che
precisa la procedura attraverso la quale sono  approvati  i  toponimi
indicati nel comma 4. 
    Il comma 5, infatti, attribuisce  al  consiglio  delle  comunita'
comprensoriali il potere di trasmettere al comitato di cui all'art. 3
le proposte di inserimento nel repertorio  dei  toponimi;  ma  si  e'
appena visto  che  questa  competenza  e'  chiaramente  eccedente  la
configurazione istituzionale delle comunita' comprensoriali (donde la
sua irragionevolezza), e contraria al  principio  di  inscindibilita'
del  territorio  provinciale  ai   fini   toponomastici   chiaramente
enunciato dagli artt. 8, 101 e 102 Statuto. 
    2. In relazione all'art. 1 commi 4 e  5  della  legge  impugnata:
Violazione degli artt. 16 e 120 comma 1 Cost. 
    L'art. 1 commi 4 e 5 nel prevedere  che  l'uso  praticato  in  un
circoscritto territorio sia determinante per l'adozione con efficacia
erga omnes nell'ordinamento  italiano  di  un  determinato  toponimo,
viola poi il principio di liberta' di circolazione (art. 16 Cost.)  e
il divieto per le regioni e province autonome  di  porre  ostacoli  a
tale liberta' (art. 120 c. 1 Cost.). 
    La denominazione dei luoghi e' essenziale per la libera mobilita'
delle persone nell'intero e inscindibile territorio  nazionale.  Cio'
implica  che   tale   denominazione   debba   essere   caratterizzata
tendenzialmente dalla stabilita'. 
    Non vi e' dubbio che  l'intero  territorio  provinciale  disponga
attualmente  di  una  toponomastica  bilingue  e,  in   molti   casi,
trilingue, da tempo consolidata e generalmente riconosciuta a livello
nazionale e internazionale. 
    Innovare radicalmente al sistema finora  seguito,  attraverso  il
quale tale toponomastica si e' formata  (che  e'  quello  contemplato
dall'art. 101 Statuto), e prevedere un nuovo  sistema  fondato  sulle
incerte e  non  ben  chiarite  basi  della  ricognizione  di  un  uso
comprensoriale accertato dalla commissione di cui all'art.  3,  rende
il sistema instabile; da cio' la creazione, per  lo  meno  potenziale
(il che e' sufficiente ai fini della verifica della conformita' della
legge provinciale ai fondamentali principi costituzionali di  cui  in
rubrica, che non  tollerano  neppure  lesioni  meramente  temute)  di
ostacoli  alla  libera  circolazione  delle  persone  e  di  barriere
territoriali a livello provinciale e infraprovinciale. 
    Non e' invero consentito, alla luce dei principi illustrati,  che
un  mero,  e   presunto,   uso   praticato   nel   ristretto   ambito
comprensoriale possa divenire determinante al fine di  modificare  le
cognizioni   toponomastiche,   e   le   connesse   possibilita'    di
circolazione, consolidatesi presso  l'intera  comunita'  nazionale  e
anche internazionale. 
    3. In relazione all'art.  3  della  legge  impugnata:  Violazione
degli artt. 1, comma 2; 101  e  56  d.P.R.  31  agosto  1972  n.  670
(Statuto speciale per il Trentino Alto Adige). 
    3.1. L'art. 3, comma 1, della legge in esame,  secondo  il  quale
«La  valutazione  e  l'approvazione  delle  proposte  avanzate  dalle
comunita'   comprensoriali   territorialmente   competenti   di   cui
all'articolo l, comma 5, spettano ad  un  comitato  composto  da  sei
persone esperte in materia storica, geografica  e  cartografica,  che
viene  nominato  dalla  Giunta  provinciale  per  la  durata  di  una
legislatura. Tre componenti,  uno  per  ciascun  gruppo  linguistico,
vengono  designati  dal  Consiglio  provinciale,  su   proposta   dei
consiglieri del rispettivi gruppi linguistici,  e  tre  dalla  Giunta
provinciale  su  proposta  degli  assessori  dei  rispettivi   gruppi
linguistici» contrasta con le disposizioni statutarie rubricate. 
    Tale   disposizione,    infatti,    che    delega    ad    organi
politico-amministrativi, quali il consiglio comprensoriale e comitato
cartografico, la funzione di accertare  e  di  approvare  i  toponimi
viola infatti il preciso disposto di cui  all'articolo  101  Statuto,
che demanda direttamente alla  «legge  provinciale»  la  funzione  di
accertare l'esistenza dei toponimi in lingua tedesca (... e non anche
di quelli in lingua italiana, gia' ufficializzati) e di approvarne la
dizione, e  riserva  pertanto  direttamente  alla  legge  e,  quindi,
all'organo legislativo del Consiglio provinciale detta funzione. 
    L'art. 3, comma 1, contiene peraltro una vera e propria delega in
bianco, poiche' - da un lato - non detta alcun criterio ne' direttive
(se non quello genericissimo dell'uso) che  detti  organi  dovrebbero
seguire  e  -  dall'altro  -  demanda  al  comitato  cartografico  la
decisione finale  sul  riconoscimento  dei  singoli  toponimi,  cosi'
sottraendo  al  Consiglio  provinciale,  e   dunque   alla   naturale
dialettica in seno all'organo  rappresentativo,  della  decisione  di
«accertamento» e di «approvazione» che invece  l'articolo  101  dello
Statuto vuole chiaramente riservata direttamente  alla  legge  votata
dall'organo  elettivo,  procedimento  quest'ultimo  che  consente  ai
rappresentanti dei vari gruppi linguistici di  attivare  la  speciale
garanzia stabilita dall'articolo 56 Statuto. 
    Particolare evidenza al vizio qui denunciato  da'  la  previsione
del comma 4, da cui risalta la genericita' dei principi direttivi che
la legge provinciale impartisce al comitato  per  la  fissazione,  da
parte di quest'ultimo, dei criteri metodologici per  la  compilazione
del  repertorio.  Tali  principi  si  esauriscono,  in  pratica,  nel
superfluo rinvio alla legge cartografica  nazionale  (l.  2  febbraio
1960 n. 68), che sarebbe  stata  comunque  vincolante.  Il  che,  nel
merito,  consegna  al  comitato   una   discrezionalita'   pressoche'
incontrollabile nella determinazione dei criteri di compilazione. 
    Si tratta  percio'  di  un  illegittimo  trasferimento  ad  altro
soggetto  della  competenza  normativa  riservata  dallo  Statuto  al
legislatore provinciale (trasferimento gia'  censurato  dalla  C.Cost
nella sentenza n. 132/2006  in  merito  al  trasferimento  con  legge
regionale  di  competenze  del   legislatore   regionale   a   quello
provinciale, censura che vale a maggior ragione ove, come nel caso in
esame,  la  competenza  di  regolamentazione,  riservata  alla  legge
provinciale, venga addirittura demandata a soggetti amministrativi). 
    Deve percio' ritenersi in  contrasto  con  l'articolo  101  Stat.
l'articolo 3 della legge provinciale  con  il  quale  il  legislatore
provinciale si  e'  spogliato  della  propria  competenza  normativa,
quantomeno, in materia di accertamento dei toponimi in lingua tedesca
e di approvazione della loro dizione, trasferendola in via definitiva
al livello amministrativo del  comitato  cartografico  ed  estendendo
tale  competenza  anche  ai  toponimi   in   lingua   italiana   gia'
ufficialmente in vigore. 
    3.2. Il vulnus  alla  competenza  normativa  riservata,  in  tale
materia, al Consiglio provinciale, e quindi il contrasto  con  l'art.
101 dello Statuto risalta poi ancora di piu'  ove  si  consideri  che
quest'ultimo puo' nominare  soltanto  la  meta'  dei  componenti  del
comitato di cui all'articolo 3, mentre la nomina dell'altra meta'  e'
demandata alla Giunta provinciale, organo esecutivo al  quale  l'art.
101 dello Statuto non attribuisce alcuna  competenza  in  materia  di
toponomastica. 
    3.3. La  disposizione  provinciale  in  esame  viola  inoltre  il
principio di parita' dei gruppi linguistici e di  salvaguardia  delle
«rispettive   caratteristiche   etniche   e   cuturali»,    enunciato
dall'articolo  1,  comma  2,  dello  Statuto,   laddove   regola   la
composizione del comitato cartografico e le modalita'  di  assunzione
delle relative decisioni. 
    La composizione ivi  prevista  non  puo'  considerarsi  paritaria
poiche' - in combinazione con il  principio  maggioritario  stabilito
per l'adozione delle deliberazioni -  consente  in  ogni  momento  la
formazione di alleanze di due gruppi linguistici contro l'altro dando
dunque luogo - in una materia cosi delicata per l'identita' culturale
e per la sensibilita' storica e politica per i  singoli  gruppi  -  a
decisioni adottate da maggioranze «etniche». 
    Inoltre la previsione del quorum di validita' delle adunanze  del
comitato stabilito dall'articolo 3, comma 2,  secondo  il  quale  «Le
adunanze  sono  valide  con  la  presenza   della   maggioranza   dei
componenti; le decisioni sono adottate  a  maggioranza  assoluta  dei
presenti», e' tale da consentire che e' sufficiente la  presenza  dei
rappresentanti di due gruppi linguistici per assumere decisioni  che,
teoricamente, potrebbero riguardare solo (o anche) il terzo gruppo. 
    Il meccanismo e' quindi tale da violare il principio di parita' e
di partecipazione dei gruppi linguistici al processo  decisionale  in
seno al comitato di cui all'articolo 3. 
    4. In relazione all'art. 2, comma 2 e all'art. 4  comma  1  della
legge impugnata: Violazione dell'art. 4, comma 4,  d.P.R.  15  luglio
1988 n. 574. 
    L'art. 2, comma 2, secondo il quale in materia  cartografica  «Le
denominazioni sono  registrate  nelle  versioni  in  lingua  tedesca,
italiana e ladina, in quanto in  uso  in  ciascuna  di  tali  lingue;
l'ordine  di  precedenza  e'  dato  dalla  consistenza   dei   gruppi
linguistici  nei  luoghi  di   pertinenza,   risultante   dall'ultimo
censimento generale della popolazione alla data della  registrazione»
e  l'art.  4,  comma  1,   laddove,   in   materia   di   indicazioni
toponomastiche, richiama l'ordine di precedenza di  cui  all'articolo
2, comma 2, violano l'articolo 4, comma 4,  del  d.P.R.  n.  574/1988
(norma di attuazione dello Statuto), di  cui  e'  quindi  inutile  il
richiamo contenuto nell'art. 4 comma 1 qui impugnato. 
    L'art. 4 comma 4  d.P.R.  574/1988  stabilisce  che  «Negli  atti
scritti i due testi vengono riportati uno a  fianco  all'altro.  Tali
testi  devono  avere  la  stessa  evidenza  e   lo   stesso   rilievo
tipografico.» 
    Tra gli «atti scritti»  evidentemente  si  comprendono  anche  la
segnaletica e la cartografia ufficiale. La previsione  che  il  testo
italiano e quello tedesco abbiano la  stessa  evidenza  e  lo  stesso
rilievo tipografico vieta percio' qualsiasi ordine gerarchico - o  di
precedenza- imposto per legge tra le indicazioni nelle  due  (o  tre)
lingue. Al  contrario,  i  due  testi  devono  per  l'appunto  essere
paritariamente «riportati uno a fianco all'altro»  prescrizione  alla
quale il legislatore in esame non puo' derogare in  quanto  stabilita
da  fonte  di  rango   (subcostituzionale)   superiore   alla   legge
provinciale. 
    La legge non puo' stabilire ordini di precedenza obbligatori, che
si tradurrebbero in potenziali presupposti di validita' degli atti in
cui compaiono le indicazioni in questione, e di invalidita'  di  essi
qualora l'ordine legale di precedenza non fosse rispettato. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri  come  sopra  rapp.to  e
difeso  ricorre  a  codesto  Ecc.ma  Corte  costituzionale  affinche'
dichiari  l'illegittimita'  costituzionale  della  legge  prnvinciale
della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  20  settembre  2012  n.  15,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Provincia n. 39/I-II del 25
settembre 2012, relativamente agli articoli 1, commi 4 e 5; 2,  comma
2; 3; 4, comma 1. 
        Roma, 26 novembre 2012 
 
                   L'avvocato dello Stato: Gentili 
 

 

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