Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 6 dicembre 2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 4 del 23.1.2013) 
 
    Ricorso della Presidenza del Consiglio dei  ministri  in  persona
del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per
mandato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato,  presso  i  cui
uffici ha domicilio  in  Roma,  via  dei  Portoghesi,  n.  12  -  PEC
…, ricorrente; 
    Contro la Provincia Autonoma di Trento -, in persona  del  legale
rappresentante pro tempore con sede in Piazza Dante  n.  15  -  38122
Trento,   resistente   per   la   dichiarazione   di   illegittimita'
costituzionale degli articoli 3, 4 della  legge  della  Provincia  di
Trento 4 ottobre 2012 n. 21 rubricata «Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento provinciale  in  materia  di  servizi  pubblici,  di
revisione  della  spesa  pubblica,  di  personale  e  di   commercio»
pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 4 ottobre 2012, n. 40, numero
straordinario n. 2. 
 
                           Fatto e diritto 
 
    La legge in  esame  detta  disposizioni  in  materia  di  servizi
pubblici, di revisione  della  spesa  pubblica,  di  personale  e  di
commercio. 
    La legge provinciale e' censurabile per i seguenti motivi: 
        Illegittimita' degli articoli 3 e 4 della  Legge  provinciale
Trento 4 ottobre 2012 n. 21: violazione dell'articolo 117,  comma  3,
della Costituzione in combinato con l'art.  11  del  d.l.  n.  1/2012
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  legge
24 marzo 2012, n. 27. Violazione dell'articolo 9, comma 1, punto  10)
dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige. 
    L'articolo 3  della  legge  provinciale  4  ottobre  2012  n.  21
nell'aggiungere  il  comma  2-bis   all'articolo   58   della   legge
provinciale n. 29/1983, dispone che «La Provincia determina il numero
delle farmacie ubicate nei singoli Comuni e identifica le zone in cui
collocare le nuove farmacie,  su  proposta  dei  Comuni  interessati,
sentiti l'Ordine dei farmacisti della Provincia di Trento e l'Azienda
provinciale per i servizi sanitari. I Comuni  formulano  la  proposta
entro sessanta giorni dal ricevimento della  richiesta.  La  proposta
dei comuni interessati e'  atto  obbligatorio  per  legge,  ai  sensi
dell'ordinamento  regionale.  La  normativa   statale   definisce   i
parametri di individuazione del numero delle  farmacie,  i  tempi  di
revisione dello stesso,  i  criteri  di  localizzazione  delle  nuove
farmacie e la disciplina delle prelazioni.» 
    Il successivo articolo  4  della  legge  provinciale  in  oggetto
aggiunge che «Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  dell'
articolo 11 del decreto legge 24 gennaio  2012,  n.  1  (Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita') convertito, con modificazioni, dalla legge n  27  del
2012, relative all' individuazione delle sedi farmaceutiche in  vista
del concorso straordinario previsto dal medesimo articolo, la  Giunta
provinciale individua le nuove  sedi  farmaceutiche,  secondo  quanto
previsto dall'articolo  58,  comma  2-bis.  Gli  atti  relativi  alla
determinazione del numero nelle farmacie e alla loro  localizzazione,
adottati dai  Comuni  alla  data  di  entrata  in  vigore  di  questo
articolo, non sono utilizzati nell' ambito del procedimento  previsto
da questo articolo». 
    Le  disposizioni  della  legge   provinciale   cosi'   riportate,
nell'attribuire all'ente Provincia la determinazione del numero delle
farmacie ubicate nei singoli Comuni, nonche' l'identificazione  delle
zone in cui collocare le nuove farmacie - ancorche' su  proposta  dei
Comuni interessati - contrastano con  la  normativa  statale  di  cui
all'articolo 11 del decreto legge  n.  1/2012  che,  sulla  base  dei
parametri  ivi  previsti,  attribuisce  espressamente   le   predette
funzioni ai Comuni, non gia' alle Province. 
    In particolare, l'articolo 11 del  d.l.  n.  1/2012,  sostituendo
l'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, stabilisce che  «Ogni
Comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto
dall'articolo 1 (cioe' una farmacia ogni 3300 abitanti). Al  fine  di
assicurare una maggiore accessibilita' al servizio  farmaceutico,  il
Comune,  sentiti  l'azienda  sanitaria  e  l'ordire  provinciale  dei
farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle  quali
collocare  la  nuove  farmacie,  al  fine   di   assicurare   un'equa
distribuzione sul territorio, tenendo altresi' conto dell'esigenza di
garantire l'accessibilita' del servizio  farmaceutico  anche  a  quei
cittadini residenti in aree scarsamente abitate». 
    Il comma 2 del medesimo articolo 1 del d.l. n.  1/2012,  inoltre,
specifica che «ciascun  Comune,  sulla  base  dei  dati  ISTAT  sulla
popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di  cui  al
comma 1,  individua  le  nuove  sedi  farmaceutiche  disponibili  nel
proprio territorio e invia i dati alla  regione  entro  e  non  oltre
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto». 
    Si deve inoltre evidenziare come il successivo comma 9  statuisca
che «qualora il Comune non provveda a comunicare alla Regione o  alla
Provincia autonoma di Trento  e  di  Bolzano  l'individuazione  delle
nuove sedi disponibili entro  il  termine  di  cui  al  comma  2  del
presente articolo, la  regione  provvede  con  proprio  atto  a  tale
individuazione entro i successivi sessanta giorni». 
    Dal complesso di tali disposizioni risulta  chiaramente  come  il
legislatore nazionale abbia voluto attribuire ai Comuni, e  non  alla
Provincia, la funzione di individuazione  delle  sedi  farmaceutiche,
ferma restando la competenza delle Regioni o delle Province  autonome
di Trenta e di Bolzano  ad  assicurare  l'espletamento  del  concorso
straordinario finalizzato  all'assegnazione  delle  sedi  stesse.  La
circostanza che,  a  tal  fine,  sia  stato  previsto  un  intervento
sostitutivo regionale o delle Province autonome, induce a  concludere
che il legislatore nazionale abbia voluto espressamente escludere  le
Province dall'esercizio ordinario della  funzione  di  individuazione
delle sedi farmaceutiche. 
    Pertanto, gli articoli 3 e 4 della  legge  provinciale  in  esame
contrastano con le richiamate norme di cui all'articolo 11  del  d.l.
n.  1/2012,  da  considerarsi  quali  principi   fondamentali   della
legislazione  statale  in   materia   di   «tutela   della   salute»,
contrastando di  conseguenza  con  l'articolo  117,  comma  3,  della
costituzione nonche' violano l'articolo 9, comma 1, punto  10)  dello
Statuto speciale della regione Trentino  Alto  Adige,  in  quanto  le
predette  norme  della  legge  in  esame  eccedono  dalle  competenze
attribuite dal citato Statuto alla Provincia. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si   conclude   affinche'   sia    dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale articoli 3, 8, 10 e 13 della legge della Provincia  di
Trento 4 ottobre 2012 n. 21. 
    Si deposita determinazione della PCM di proposizione del ricorso. 
        Roma, 30 novembre 2012 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Varone 

 

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