Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 6 dicembre 2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 4 del 23.1.2013) 
 
    Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello  Stato,  codice
fiscale …, Pec: …,  presso
i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via  dei  Portoghesi,
12, contro Regione Abruzzo, in persona del  Presidente  della  Giunta
Regionale  pro-tempore,  per  la   declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale dell'art.  3,  comma  2,  della  legge  della  Regione
Abruzzo n. 48  del  28  settembre  2012,  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale n. 52 del 3 ottobre 2012, intitolata «Modifiche alla  legge
regionale 17 novembre 2010, n. 49 "Interventi normativi e  finanziari
per l'anno 2010'', modifiche alla legge regionale 10 marzo  1993,  n.
15 "Disciplina per l'utilizzo e la rendicontazione dei contributi  ai
gruppi consiliari'' e disposizioni  relative  al  contenimento  della
spesa del personale a tempo determinato», per contrasto con gli artt.
97 e 117, comma 3, della Costituzione e cio' a seguito  ed  in  forza
della delibera di impugnativa  assunta  dal  Consiglio  dei  ministri
nella seduta del 30 novembre 2012. 
 
                              F a t t o 
 
    1. - La Regione  Abruzzo  ha  emanato  la  legge  n.  48  del  28
settembre 2012, pubblicata nel  Bollettino  Ufficiale  n.  52  del  3
ottobre 2012, intitolata «Modifiche alla legge regionale 17  novembre
2010, n. 49 "Interventi normativi e  finanziari  per  l'anno  2010'',
modifiche alla legge regionale 10 marzo 1993, n. 15  "Disciplina  per
l'utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari''
e disposizioni relative al contenimento della spesa del  personale  a
tempo determinato». 
    L'art. 3 della citata legge n.  48,  intitolato  «Attuazione  del
comma 28, dell'art.  9,  e  dei  commi  7  e  9,  dell'art.  14,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione  finanziaria   e   di   competitivita'   economica'',
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122»,
dispone: 
        «1. - La Regione,  nel  rispetto  dei  principi  generali  di
coordinamento della finanza pubblica, attua quanto disposto dal comma
28, dell'art. 9, e dai commi 7 e 9 dell'art. 14, del d.-l. n. 78/2010
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010. 
        2. - Ai fini di cui al comma 1 non si  considerano  le  spese
per il personale di cui alla l.r. 9 maggio 2001, n. 17  "Disposizioni
per   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle    strutture
amministrative  di  supporto  agli  organi  elettivi   della   Giunta
regionale'' e al Titolo II della l.r.  9  maggio  2001,  n.  18,  nei
limiti degli organici e della spesa ivi previsti». 
 
                            D i r i t t o 
 
    Come riferito in fatto la legge 28 settembre 2012, n. 48 all'art.
3, comma 2, stabilisce che la Regione Abruzzo, ai fini  del  rispetto
dei principi di coordinamento della finanza pubblica,  in  attuazione
di quanto disposto dal comma 28 dell'art.  9,  e  dai  commi  7  e  9
dell'art.  14,  del  decreto-legge  n.   78/2010,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 122/2010, non si considerano  le  spese
relative  al  personale  di  cui  alla  legge  regionale  n.  17/2001
(Disposizioni  per  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
strutture amministrative  di  supporto  agli  organi  elettivi  della
Giunta regionale) ed al Titolo II della legge  regionale  n.  18/2001
(Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia  e  organizzazione)  nei
limiti degli organici e della spesa ivi previsti». 
    La riportata disposizione, in quanto esclude le  spese  derivanti
dai rapporti di lavoro instaurati presso gli uffici  alle  dipendenze
degli  organi  elettivi  della  Giunta  e  del  Consiglio   regionale
dall'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 9, comma 28, e
14, commi 7 e 9, del decreto-legge n.  78/2010,  contrasta  con  tali
disposizioni statali, il cui dettato e' specificatamente  finalizzato
al contenimento della spesa per il personale. 
    Infatti  l'art.  9,  comma  28,  del  decreto-legge  n.  78/2010,
stabilisce  che,  a  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
pubbliche possono avvalersi di personale a tempo  determinato  o  con
convenzioni ovvero  con  contratti  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le  stesse
finalita' nell'anno  2009.  Pertanto  la  disposizione  regionale  in
esame, in  quanto  non  richiama  il  suddetto  limite  assunzionale,
contrasta con il predetto art. 9, comma 28, del d.-l. n.  78/2010  e,
pertanto, viola il principio  costituzionale  di  cui  all'art.  117,
terzo comma, della Costituzione, che riserva allo Stato il compito di
fissare i principi di coordinamento della finanza pubblica. 
    La riportata disposizione, inoltre, in quanto  esclude  le  spese
derivanti dai rapporti di lavoro instaurati presso  gli  uffici  alle
dipendenze  degli  organi  elettivi  della  Giunta  e  del  Consiglio
regionale dall'applicazione delle disposizioni di cui agli artt.  14,
commi 7 e 9, del citato decreto-legge n. 78/2010, contrasta con  tali
disposizioni statali il cui dettato e'  specificatamente  finalizzato
al contenimento della spesa per il personale. 
    Infatti l'art. 14, commi 7  e  9,  del  citato  decreto-legge  n.
78/2010,  stabilisce  che  «Ai  fini  del  concorso  delle  autonomie
regionali e locali al rispetto degli obiettivi di  finanza  pubblica,
gli enti sottoposti al patto  di  stabilita'  interno  assicurano  la
riduzione delle spese di personale, ...» e  che,  con  decorrenza  
gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi  nell'anno
2010, «E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza  delle  spese
di personale e' pari o superiore  al  40%  delle  spese  correnti  di
procedere ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo  e  con
qualsivoglia  tipologia  contrattuale;  i   restanti   enti   possono
procedere ad assunzioni di personale nel  limite  del  20  per  cento
della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». 
    Pertanto la riportata disposizione regionale in esame, in  quanto
non prevede la riduzione delle spese del personale previste dall'art.
14, commi 7 e 9 del citato decreto-legge n. 78/2010, viola i principi
di  buon  andamento  e  imparzialita',  di  cui  all'art.  97   della
Costituzione, nonche' il principio  costituzionale  di  cui  all'art.
117, terzo comma, della  Costituzione,  che  riserva  allo  Stato  il
compito  di  fissare  i  principi  di  coordinamento  della   finanza
pubblica. 
    Nella  materia  peraltro  si  e'  gia'   pronunziata   la   Corte
costituzionale con la sentenza n. 212/2012. 
    In questa, difatti (paragrafi 5 e 10),  e'  stato  affermato  che
l'art. 9, comma 28, della legge n. 78/2010 - il quale stabilisce  che
le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale  a  tempo
determinato o con  convenzioni  o  con  contratti  di  collaborazione
coordinata e continuativa solamente nel limite del  50%  della  spesa
sostenuta per  le  stesse  finalita'  nell'anno  2009  -  costituisce
principio  generale  in  materia  di  coordinamento   della   finanza
pubblica,  e  pertanto  la  regione,  che  nell'esercizio  della  sua
autonoma potesta' legislativa, non si attenga a  tale  limite,  viola
l'art. 117, comma terzo, della Costituzione. 
    E non v'e' dubbio che anche l'art. 14, commi 7 e  9,  del  citato
decreto-legge n. 78/2010 stabilendo che «Ai fini del  concorso  delle
autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi  di  finanza
pubblica,  gli  enti  sottoposti  al  patto  di  stabilita'   interno
assicurano la riduzione delle spese di personale,  ...»  e  che,  con
decorrenza    gennaio  2011,  con   riferimento   alle   cessazioni
verificatesi nell'anno 2010, «E' fatto divieto agli  enti  nei  quali
l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 40% delle
spese correnti di procedere ad assunzioni di  personale  a  qualsiasi
titolo e con qualsivoglia tipologia  contrattuale;  i  restanti  enti
possono procedere ad assunzioni di personale nel limite  del  20  per
cento  della   spesa   corrispondente   alle   cessazioni   dell'anno
precedente»,   costituisce   principio   generale   in   materia   di
coordinamento della finanza pubblica,  e  pertanto  la  regione,  che
nell'esercizio  della  sua  autonoma  potesta'  legislativa,  non  si
attenga a tale previsione,  viola  l'art.  117,  comma  terzo,  della
Costituzione. 
    In base alle considerazioni  che  precedono,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, come in epigrafe rappresentato e difeso. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 3,  comma
2, della legge della Regione Abruzzo n. 48  del  28  settembre  2012,
indicata in epigrafe, per contrasto con gli artt. 97 e 117, comma  3,
della Costituzione; 
    Si  depositeranno,  con  l'originale  notificato   del   presente
ricorso: 
        1) copia conforme della delibera del Consiglio  dei  ministri
adottata  nella  riunione  del   30   novembre   2012,   recante   la
determinazione di proposizione del  presente  ricorso,  con  allegata
relazione illustrativa; 
        2) copia della legge impugnata. 
          Roma, 30 novembre 2012. 
 
                   L'avvocato dello Stato: Mangia 
 

 

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