Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria l'11 dicembre 2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 (GU n. 4 del 23.1.2013) 
 
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in persona  del
suo Presidente p.t., rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale
dello Stato, per la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale
della Legge della Regione Veneto n. 40 del 28/9/2012 (pubblicata  sul
BUR n. 82  del  5/10/2012),  recante  "Norme  in  materia  di  unioni
montane". 
    Nella seduta del 30 novembre 2012 il Consiglio  dei  Ministri  ha
approvato  la  determinazione  di  impugnare   dinanzi   alla   Corte
Costituzionale la Legge della Regione  Veneto  n.  40  del  28/9/2012
(pubblicata sul BUR n. 82 del 5/10/2012), recante "Norme  in  materia
di unioni montane", secondo quanto si  argomenta  e  si  deduce  come
segue. 
    La legge regionale in esame, nelle more di un'organica disciplina
regionale, detta norme in materia di  unioni  montane,  definendo  la
dimensione ottimale degli ambiti territoriali delle aree  geografiche
montane e disciplinando lo svolgimento in forma associata di funzioni
da parte dei comuni montani. 
    La legge regionale e' censurabile per le  seguenti  disposizioni:
1)  l'articolo  5,  al  comma  1  stabilisce  che  l'unione   montana
costituisce la forma per l'esercizio in forma associata di funzioni e
servizi da parte dei comuni compresi nelle aree di  cui  all'articolo
3,  ivi  compreso  l'esercizio  associato  obbligatorio  di  funzioni
fondamentali, 2) il comma 3 del medesimo articolo prevede  che  siano
le unioni montane a poter stipulare fra loro  o  con  singoli  comuni
apposite convenzioni. 
 
                               Diritto 
 
    La formulazione della citata norma porta a ritenere che  l'unione
montana sia  l'unico  soggetto  giuridico  ammesso  per  la  gestione
associata delle funzioni fondamentali tra i comuni montani obbligati,
ponendosi in contrasto con l'articolo 14 del  decreto  legge  78/2010
(convertito con modificazioni, dalla legge 122/2010)  che,  al  comma
28, stabilisce una duplice tipologia  di  forma  associativa,  ovvero
unione di comuni o convenzione, e  con  l'articolo  16  del  d.l.  n.
138/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011), come
modificati dall'articolo 19  del  d.l.  n.  95/2012  (convertito  con
modificazioni  dalla  legge  n.  135/2012),  in  violazione  pertanto
dell'articolo 117 della  Costituzione  in  materia  di  coordinamento
della finanza pubblica. 
    Tali disposizioni statali in materia di esercizio obbligatorio in
forma associata delle funzioni  comunali  stabiliscono,  invece,  una
serie ben piu' ampia di strumenti  giuridici  cui  fare  ricorso  per
adempiere a quell'obbligo. 
    Inoltre, per i comuni con popolazione inferiore a  1000  abitanti
verrebbe  esclusa  la  possibilita'  di   scegliere   tra   "l'unione
ordinaria" prevista dall'articolo 32 del D.Lgs. 267/2000 e  "l'unione
speciale" disciplinata dall'articolo 16, commi da 1  a  13  del  D.L.
138/2011,  convertito  in  legge   n.   148/2011,   come   modificato
dall'articolo 19, comma 2, del D.L. n. 95/2012, convertito  in  legge
n. 135/2012, che prevede, al fine del contenimento delle spese  degli
enti territoriali  e  per  il  migliore  svolgimento  delle  funzioni
amministrative, che tali comuni possano, in alternativa all'esercizio
in forma associata delle funzioni  fondamentali  mediante  unioni  di
comuni o convenzione (art. 14 d.l. n. 78/2010, convertito in legge n.
122/2010), esercitare tutte le funzioni e tutti  i  servizi  pubblici
loro spettanti mediante  un'unione  di  comuni  cui  si  applica  una
disciplina specifica contenuta  nei  commi  da  1  a  13  del  citato
articolo 16 del d.l. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011. 
    Sebbene   l'iniziativa   legislativa   regionale   si    collochi
nell'ambito di competenze comunque riconosciute  alle  regioni  dalla
giurisprudenza costituzionale - atteso che la  Consulta  ha  riferito
alla competenza esclusiva regionale la materia afferente le comunita'
montane, ai sensi dell'articolo  117,  comma  4,  della  Costituzione
(sentenze n. 244/2005 e n. 27/2010) - va tuttavia  precisato  che  la
stessa Corte  ha  posto  come  unico  limite  all'esercizio  di  tale
competenza il rispetto del principio del coordinamento della  finanza
pubblica, che rientra nella potesta' legislativa statale. 
    Pertanto, tale previsione si pone in contrasto con la  disciplina
statale summenzionata di cui all'articolo 19, comma 2,  del  d.l.  n.
95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, e viola l'articolo  117,
comma 3 della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza
pubblica,  in  quanto  la  citata   normativa   statale   costituisce
effettivamente espressione di principi fondamentali della materia del
coordinamento della finanza pubblica. 
    Cio'  in  quanto  il  suo  scopo  e'  quello  di  contribuire  al
contenimento della spesa pubblica  corrente  nella  finanza  pubblica
allargata e nell'ambito di  misure  congiunturali  dirette  a  questo
scopo nel quadro della manovra finanziaria. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Voglia  l'Ecc.ma  Corte  Costituzionale  accogliere  il  presente
ricorso e, per l'effetto,  dichiarare  l'illegittimita'  della  Legge
della Regione Veneto n. 40 del 28/9/2012 (pubblicata sul  BUR  n.  82
del 5/10/2012), recante "Norme in materia  di  unioni  montane",  per
contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione. 
    Si depositeranno con il ricorso: 
        Legge Regione Veneto n. 40 del 28/9/2012. 
        copia stralcio della delibera 30.11.2012  del  Consiglio  dei
Ministri. 
        Relazione allegata alla delibera. 
          Roma, 30 novembre 2012 
 
                 L'Avvocato dello Stato: Scaramucci 

 

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