Ricorso n. 19 del 2 febbraio 2015 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 2 febbraio 2015 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
art. 14.
(GU n. 11 del 2015-03-18)
Ricorso n. 19 depositato il 2 febbraio 2015 del Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi
12, e' domiciliato, nei confronti della Regione Marche in persona del
suo Presidente per la dichiarazione della illegittimita'
costituzionale dell'art. 7, comma 1, dell'art. 8, comma 4, dell'art.
11, dell'art. 13 e dell'art. 17, comma 1 della legge regionale 17
novembre 2014, n. 29, concernente: "Modifiche alla legge regionale 10
novembre 2009, n. 27 "Testo unico in materia di commercio", alla
legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme
regionali in materia di turismo" e alla legge regionale 29 aprile
2008, n. 8 "Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e
solidale", (pubblicata B.U.R. Marche n. 110 del 27 novembre 2014).
Con la legge regionale 17.11.2014, n. 29, recante: "Modifiche
alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in materia
di commercio", alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico
delle norme regionali in materia di turismo" e alla legge regionale
29 aprile 2008, n. 8 "Interventi di sostegno e promozione del
commercio equo e solidale", la Regione Marche detta disposizioni in
materia di commercio.
Cio' posto, la legge regionale de qua presenta profili di
illegittimita' costituzionale in relazione alle seguenti
disposizioni:
A) art. 7, comma 1, art. 8, comma 4, e art. 13 della l.r. n.
29/2014. L'art. 7 introduce la locuzione di "parco commerciale" (non
pari-menti prevista a livello di legislazione nazionale) definendo
tali "gli esercizi commerciali collocati in una pluralita' di
strutture edilizie a prevalente destinazione commerciale che, per la
loro contiguita' urbanistica e per la fruizione di un sistema di
accessibilita' comune, hanno un impatto unitario sul territorio e
sulle infrastrutture viabilistiche pubbliche".
I detti "parchi commerciali", vengono poi richiamati dal comma 4
dell'art. 8, che modifica la lettera f), comma 2, del art. 11 della
l.r. n. 27/2009 (Testo unico in materia di commercio) e trovano
specifica disciplina nell'art. 13 che inserisce gli artt. 16-bis e
16-ter nella citata l.r. n. 27/2009.
In particolare, l'art. 8, comma 4, stabilisce che " 4. Alla
lettera f) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 27/2009
le paro-le: "medie, grandi strutture di vendita ed i centri
commerciali" sono sostituite dalle seguenti: "medie e grandi
strutture di vendita, dei centri commerciali e dei parchi
commerciali".
L'art. 13, inserisce nella l.r. n. 27/2009 la seguente
disposizione:
"Art. 16-bis (Parchi commerciali): "1. I parchi commerciali
sono considerati medie o grandi strutture di vendita in relazione
alla superficie di vendita complessiva. Gli esercizi commerciali in
esso presenti possono essere di qualsiasi tipologia.
2. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la
modifica del settore merceologico sono soggetti ad autorizzazione,
rilasciata sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15
in relazione alla superficie di vendita complessivamente considerata.
3. La domanda di autorizzazione puo' essere presentata da un
unico promotore o da singoli esercenti, anche mediante un
rappresentante degli stessi.
4. Prima dell'effettivo inizio dell'attivita', le medie e grandi
strutture e gli esercizi di vicinato presenti all'interno del parco
commerciale presentano apposita SCIA.
5. La presentazione della SCIA di cui al comma 4 da parte di un
soggetto diverso dal promotore non configura subingresso".
Al riguardo, si evidenzia che la previsione introdotta con il
nuovo art. 16-bis considera parchi commerciali le medie e le grandi
strutture di vendita ed ammette, poi, che gli esercizi commerciali in
esso presenti possano essere di qualsiasi tipologia, compresi,
quindi, gli esercizi di vicinato.
Al contempo, la norma richiede per l'apertura, il trasferimento
di sede, l'ampliamento e addirittura per la modifica del settore
merceologico la preventiva autorizzazione rilasciata ai sensi delle
previsioni regionali dedicate alle medie e alle grandi strutture.
In materia, l'art. 31 del decreto-legge n. 201/2011 (Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici.), convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011, al
comma 2, rubricato "esercizi commerciali, ha previsto:. "2. Secondo
la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di
concorrenza, liberta' di stabilimento e libera prestazione di
servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la
liberta' di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio
senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi
altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei
lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni
culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti
alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012,
potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli
operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero
limitazioni ad aree dove possano insediarsi attivita' produttive e
commerciali solo qualora vi sia la necessita' di garantire la tutela
della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente
urbano, e dei beni culturali.". Pertanto, l'art. 16 - bis della l.r.
27/2009, inserito dall'art. 13 l.r. 29/2014, introduce limitazioni
vietate ai sensi di tutta la recente normativa comunitaria e statale
(cfr. Direttiva 2006/123/CE e, da ultimo, il citato art. 31, comma 2,
del d.l. n. 201/2011), frapponendo un effettivo ostacolo alla libera
concorrenza nella Regione Marche. Anche la Corte costituzionale ha di
recente affermato che non possono essere inserite procedure che
aggravano l'avvio di un'attivita' commerciale. " (Corte cost. sent.
n. 165/2014).
Al contempo, si evidenzia che l'art. 4 del d.lgs. 114/1998
(Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.) gia'
definisce i centri commerciali come "una media o una grande struttura
di vendita nella quale piu' esercizi commerciali sono inseriti in una
struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture
comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.".
Tanto Premesso, l'art. 16 bis della 1.r. 27/2009, inserito
dall'art. 13 1.r. 29/2014, contrastando con la normativa nazionale
(art. 31, comma 2 del dl. n. 201/2011, come convertito in legge n.
214 del 2011) e con la normativa comunitaria (Direttiva 2006/123/CE),
viola l'art. 117, secondo comma, lettera e) e l'art. 117, primo
comma, della Costituzione.
B) Art. 11 e art. 17, comma 1, della l.r. n. 29/2014.
L'art. 11 modifica il comma 2 dell'art. 14 della 1.r. n. 27/2009,
prevedendo che le parole: "previa concertazione con le organizzazioni
imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e le associazioni dei consumatori maggiormente
rappresentative, nonche' con" sono sostituite dalle seguenti:
"sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e
dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, le
associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonche'
le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente
rappresentative a livello regionale e".
A seguito delle modifiche apportate dall'art. 11 l.r. n. 29/14,
l'art. 14, comma 2, 1.r. n. 27/09, dispone oggi quanto segue: "2. Il
Comune, sulla base di quanto stabilito nel regolamento di cui
all'articolo 2, comma 1, definisce le condizioni, le procedure ed i
criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1,
sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e
dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, le
associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonche'
le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente
rappresentative a livello regionale e le altre parti sociali
interessate individuate dal Comune medesimo".
L'art. 11 l.r. n. 29/14 contrasta con la Direttiva 2006/123/UE
che all'art. 14 vieta agli Stati membri "il coinvolgimento diretto o
indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli organi
consultivi, al fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini
dell'adozione di altre decisioni delle autorita' competenti, ad
eccezione degli organismi o ordini e delle associazioni professionali
o di altre organizzazioni che agiscono in qualita' di autorita'
competente".
Anche l'art. 17, comma 1, 1.r. 29/14 modifica il comma 2,
dell'articolo 28 della 1.r. n. 27/2009, prescrivendo, in sostituzione
della previgente concertazione, il previo parere delle organizzazioni
delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente
rappresentative a livello regionale, delle associazioni dei
consumatori iscritte al registro regionale, nonche' delle
organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente
rappresentative a livello regionale, per la definizione da parte del
Comune competente dei criteri e delle modalita' per l'apertura, il
trasferimento e l'ampliamento dell'esercizio di vendita di stampa
quotidiana e periodica.
Anche l'art. 17, comma 1, 1.r. 29/14, dunque, contrasta con
l'art. 14 della Direttiva 2006/123/UE.
Per questi motivi, gli artt. 11 e 17, comma 1, contrastando la
normativa europea violano l'art. 117, comma primo della Costituzione.
Per Queste Ragioni
Si conclude perche' gli artt. 7, comma 1, 8, comma 4, 11, 13 e
17, comma 1 della legge regionale 17 novembre 2014, n. 29, siano
dichiarati costituzionalmente illegittimi.
Si producono
estratto della delibera del Consiglio dei Ministri del 20
gennaio 2015;
relazione, allegata alla medesima delibera, della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali, il
Turismo e lo Sport;
Legge regionale n. 29/2014.
Roma, 21 gennaio 2015
L'Avvocato dello Stato: Giovanni Palatiello