Ricorso n. 19 del 7 febbraio 2006 (Regione Campania)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 febbraio 2006 , n. 19
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 febbraio 2006 (della Regione Campania)
(GU n. 10 dell'8-3-2006)
Ricorso della Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, on. Antonio Bassolino, rappresentanto e difeso, giusta mandato a margine, dal prof. avv. Vincenzo Cocozza e dall'avv. Vincenzo Baroni dell'Avvocatura regionale, insieme con i quali elettivamente domicilia in Roma, presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania alla via Poli n. 29; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 11-nonies, 11-decies, 11-undecies, 11-duodecies, 11-terdecies della legge 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 dicembre 2005 - supplemento ordinario n. 195. F a t t o 1. - Il 18 ottobre 2005, nella Gazzetta Ufficiale n. 243, e' stato pubblicato il d.l. 17 ottobre 2005, n. 211, recante «Misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale». Nelle more della conversione in legge, le disposizioni in materia aeroportuale, contenute negli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 sono transitate nella legge di conversione di altro decreto legge. E cosi', gli artt. da 7 a 11 sono divenuti gli artt. 11-nonies, 11-decies, 11-undecies, 11-duodecies e 11-terdecies della legge 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, oggi impugnati. a) L'art. 11-nonies recante «Razionalizzazione e incremento dell'efficienza del settore dei gestori aeroportuali», pone in essere una dettagliatissima disciplina in ordine alla determinazione della misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, fissando criteri e parametri. In particolare, affida, in via esclusiva, la determinazione della misura di tali diritti per i singoli aeroporti, nonche' le relative variazioni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta i relativi decreti sulla base di criteri stabiliti dal CIPE. Detto articolo precisa con puntualita' quali devono essere gli elementi sulla base dei quali provvedere alle previste variazioni, ossia con riferimento a «il tasso di inflazione programmato, l'obiettivo di recupero della produttivita' assegnato al gestore aeroportuale, la remunerazione del capitale investito, gli ammortamenti dei nuovi investimenti realizzati con capitale proprio o di credito, che sono stabiliti in contratti di programma stipulati tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e il gestore aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze». Rispetto, poi, ad uno dei criteri individuati (obiettivo di recupero della produttivita' assegnato) precisa che deve essere determinato tenendo conto di ulteriori puntuali parametri, ossia: di un sistema di contabilita' analitica; del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti; delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali; dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale; di una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo volgimento nell'ambito del sedime aeroportuale di attivita' non regolamentate. Lo stesso articolo provvede alla soppressione della «maggiorazione del 50 per cento dei diritti aeroportuali applicata nei casi di approdo o partenza nelle ore notturne, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324.», ed anche sul piano procedimentale affida esclusivamente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione di norme di semplificazione, rispetto a quelle previste, per la determinazione dei diritti negli aeroporti di minor traffico. b)Nella medesima direzione di politica economica in ambito aeroportuale, l'art. 11-decies determina la misura dei canoni di concessione demaniale, istituiti dal d.l. 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, riducendo gli stessi del 75%. Analogamente opera nel secondo comma, individuando la relativa disciplina transitoria. c) L'art. 11-undecies incide direttamente sul piano delle infrastrutture e sulla programmazione e pianificazione delle stesse, individuando competenze e meccanismi di programmazione che escludono del tutto un, sia pur marginale, ruolo delle Regioni. In particolare il comma 2 dispone «i piani d'intervento infrastrutturale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) S.p.A. sono redatti in coerenza con le linee d'indirizzo contenute nella programmazione di cui al comma 1, consultate le associazioni rappresentative dei vettori aerei e dei gestori aeroportuali.». d) L'art. 11-duodecies dopo aver affidato al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di intesa con il Ministro dell'interno la definizione delle attivita' necessarie a garantire la sicurezza aeroportuale relativa al controllo bagagli e passeggeri, con la individuazione delle diverse competenze e responsabilita', ha previsto che «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della imputazione delle attivita' definite con il decreto di cui al comma 1, e' definita la ripartizione, tra gestori aeroportuali e vettori, dei corrispettivi stabiliti in base all'art. 5, comma 3, del d.l. 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217». e) L' art. 11-terdecies vieta a gestori aeroportuali, poi, la applicazione di sovraprezzi non connessi ai costi sostenuti per l'offerta del servizio. L'intervento nel suo complesso lede l'autonomia regionale, concretandosi in una serie di vizi di legittimita' costituzionale che inducono alla proposizione del presente ricorso per i seguenti M o t i v i 1. - Violazione degli artt. 114, 117 (in part. commi 2, 3, 4, e 6) e 118 Cost. Lesione della sfera di autonomia delle Regioni. Violazione del principio di leale cooperazione. Violazione artt. 102 ss. del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Come ricordato in fatto, gli articoli impugnati intervengono in modo significativo nelle politiche di program-mazione in un ambito materiale attinente ai «porti e aeroporti civili» che, come e' noto, appartiene alla potesta' legislativa concorrente della Regione. E' pur vero che gli specifici contenuti normativi hanno ad oggetto, per lo piu', la individuazione della misura di corrispettivi ed oneri a carico dei soggetti operanti nell'ambito aeroportuale, ma tali interventi, per cosi' dire quantitativi, costituiscono, anche per espressa previsione legislativa, strumenti di programmazione e gestione della politica di settore. 1.1. - Come si e' visto, con riguardo all'art. 11-nonies, il legislatore statale interviene, illegittimamente, in tre direzioni: a) fissa rigidissimi parametri per la individuazione della misura dei diritti aeroportuali; b) affida, in via esclusiva, ad un atto interministeriale la precisa fissazione delle misure, sulla base dei criteri individuati; c) attribuisce, ancora, ad un atto ministeriale, la definizione di norme regolamentari di semplificazione per la determinazione dei diritti aeroportuali da applicare agli aeroporti di minor traffico. Ebbene, tali interventi di carattere finanziario, lungi dal costituire una mera manovra di carattere erariale, hanno precise ricadute - in senso limitativo - sulle scelte che la Regione e' competente a compiere sul piano delle politiche attinenti al citato ambito materiale. Cio', d'altra parte, emerge chiaramente non solo dal tenore della normativa, ma anche dalle stesse finalita' esplicitate nella normativa medesima, laddove il legislatore statale qualifica la disciplina come strumento di «Razionalizzazione e incremento dell'efficienza del settore dei gestori aeroportuali», definendone, in questo modo, l'ambito di operativita'. In tal senso, dunque, la disciplina impugnata, analogamente a quanto accade con i c.d. «finanziamenti vincolati» «puo' divenire uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali nonche' di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza» (Corte cost. 51/05; 424/04; 423/04; 320/04; 16/04 e 370/03). Al contrario, sarebbe spettato allo Stato dettare solo le norme di principio ovvero indirizzi generali. L'intervento ha riguardato, invece, la previsione di norme di dettaglio che hanno individuato precisi criteri e, addirittura, hanno attribuito, ad organi ministeriali la competenza di fissare, in concreto, la misura del contributo. E' evidente che previsioni siffatte non possono definirsi «principi fondamentali» dal momento che questi ultimi riguardano esclusivamente «il modo di esercizio della potesta' legislativa regionale». Duplice, dunque, la violazione dell'art. 117 Cost., sia perche' sono state poste in essere norme autoapplicative prive dei caratteri di norma di principio (comma 3); sia perche', in ambito di potesta' legislativa regionale concorrente, si e' affidato ad organi statali la concreta attuazione, tramite fonti di rango regolamentare, della normativa di cui si eccepisce la incostituzionalita' (comma 6). Il dedotto vizio si mostra ancora piu' evidente tenuto conto della circostanza che la prevista disciplina regolamentare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non possiede neanche una portata prescrittiva generale o di indirizzo e/o limite, in quanto la misura dei diritti aeroportuali dovra' essere «determinata per i singoli aeroporti». 1.2. - Analoghe considerazioni valgano per l'art. 11-decies. Anche in questo caso, la diminuzione del canone demaniale e la precisa determinazione della misura costituiscono strumento incidente in via indiretta nell'ambito materiale di competenza regionale. Cosi' come gli artt. 11-deodecies e 11-terdecies intervengono nell'ambito del settore materiale indicato in precedenza, senza prevedere alcun ruolo da parte dell'Ente Regione. 2. - Ulteriore violazione degli artt. 114, 117 (in part. commi 2, 3, 4, e 6) e 118 Cost. Lesione della sfera di autonomia delle Regioni. Violazione del principio di leale cooperazione. Violazione artt. 102 ss. del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. L'art. 11-undecies disciplina le modalita' di redazione di piani di intervento infrastrutturale, non prevedendo alcuna partecipazione della Regione in merito. Il comma 1, in particolare, attribuisce al solo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza relativa alla «programmazione degli interventi infrastrutturali» e il successivo comma 2 limita la consultazione per la redazione dei piani di intervento esclusivamente alle «associazioni rappresentative dei vettori aerei e dei gestori aeroportuali», escludendo qualsiasi coinvolgimento degli enti locali. Al contrario, per la determinazione e programmazione di tali opere, vi e' un ruolo degli enti, diretta espressione dei territori coinvolti da tali programmi, che va rispettato e salvaguardato. E cio' in considerazione degli interessi locali nel settore materiale in cui si interviene. Trattandosi, infatti, di interventi infrastrutturali, la disciplina deve considerarsi attratta nell'ambito dei c.d. «lavori pubblici» che, come ha chiarito codesta ecc.ma Corte, «non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti di volta in volta a potesta' legislative esclusive dello Stato ovvero a potesta' legislative concorrenti» (Corte cost. 303/2003). Trattandosi di interventi finalizzati, come espressamente previsto, allo «sviluppo delle infrastrutture aeroportuali», si deve ritenere che, anche in questo caso, la norma impugnata vada ad incidere illegittimamente sulla potesta' legislativa concorrente della Regione in tema di «porti e aeroporti civili», oltre che del «governo del territorio». In tal senso vanno qui riproposte le medesime eccezioni ed argomentazioni in diritto gia' prospettate con il precedente motivo, che evidenziano la illegittimita' di una previsione del tutto omissiva in ordine al ruolo degli enti territoriali. 3. - Violazione del principio di leale cooperazione. Violazione degli artt. 117 e 118 Cost. La lesione delle prerogative regionali risulta chiara anche laddove si volesse ricostruire la questione in termini di sovrapposizione di competenze, e cioe' si ritenesse che in tale disciplina concorrino anche materie attribuite alla competenza esclusiva statale. E' evidente, infatti, che, pur laddove si aderisse a tale impostazione, cio' non giustificherebbe l'assenza di qualsiasi forma di collaborazione e coordinamento fra i due enti titolari di attribuzioni in tale ambito. Sul punto, codesta ecc.ma Corte ha chiarito come «per la composizione di siffatte interferenze, la Costituzione non prevede espressamente un criterio ed e' quindi necessaria l'adozione di principi diversi: quello di leale collaborazione, che per la sua elasticita' consente di aver riguardo alle peculiarita' delle singole situazioni, ma anche quello della prevalenza, cui pure questa Corte ha fatto ricorso, qualora appaia evidente l'appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre» (Corte cost. n. 50/2005). Laddove, dunque, non si ritenga esauribile l'intervento nell'ambito materiale indicato; la Costituzione impone, quanto meno, l'adozione di meccanismi che consentano un idoneo coinvolgimento della Regione volto ad equilibrare, attraverso la leale cooperazione, le esigenze di carattere unitario con gli interessi e le competenze locali riconosciute dal legislatore costituzionale (cfr. Corte cost. n. 252/2005), ma soprattutto volto a limitare le determinazioni che (anche in caso di materie trasversali) «rispondano ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale» (Corte cost. n. 407/2002).
P. Q. M. Si conclude affinche' l'ecc.ma Corte costituzionale voglia, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli artt. 11-nonies, 11-decies, 11-undecies, 11-duodeciese, 11-terdecies della legge 2 dicembre 2005, n. 248, per violazione degli artt. 114, 117, 118 della Costituzione nonche' del principio di leale cooperazione fra Stato e Regione e per lesione della sfera di competenza della Regione. Napoli-Roma, addi' 27 gennaio 2006 Prof. Avv. Vincenzo Cocozza - Avv. Vincenzo Baroni