RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE dell'11 febbraio 2010 , n. 19
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria l'11 febbraio 2010  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 11 del 17-3-2010) 
 
 
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei  ministri  pro  tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici domicilia per legge in Roma, alla via dei  Portoghesi,  12
contro la  Regione  in  persona  del  Presidente  in  carica  per  la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge  regionale
4 dicembre 2009, n. 30, recante «Disposizioni in materia  di  energia
nucleare», pubblicata nel B.U.R. n. 196 del 7 dicembre  2009,  ed  in
particolare dell'art. 1, comma 2. 
    La legge regionale in epigrafe costa di  un  unico  articolo,  il
quale, al comma  1,  dispone  che  la  Regione,  tenuto  conto  degli
indirizzi  della   politica   energetica   regionale,   nazionale   e
dell'Unione europea, disciplina gli  atti  di  programmazione  e  gli
interventi  operativi  della  Regione  e  degli   enti   locali,   in
conformita' a quanto stabilito dall'art. 117, comma terzo, Cast.,  al
fine di promuovere lo sviluppo  sostenibile  del  sistema  energetico
regionale garantendo  che  vi  sia  una  corrispondenza  tra  energia
prodotta,  il  suo  uso  razionale  e  la  capacita'  di  carico  del
territorio e dell'ambiente. 
    Il comma 2 della disposizione in questione recita  quanto  segue:
«Nel pieno rispetto dei principi di sussidiarieta', ragionevolezza  e
leale collaborazione e in assenza di intese con lo  Stato  in  merito
alla loro localizzazione,  il  territorio  della  Regione  Puglia  e'
precluso all'installazione  di  impianti  di  produzione  di  energia
nucleare, di stoccaggio del combustibile  irraggiato  e  dei  rifiuti
radioattivi, nonche' di depositi di materiali e rifiuti radioattivi». 
    Il comma 3 dell'articolo in questione aggiunge,  infine,  che  la
Regione  e  gli  enti  locali,  nell'esercizio  delle   funzioni   di
rispettiva competenza,  operano  nel  rispetto  delle  condizioni  di
concorrenza sui  mercati  dell'energia,  in  conformita'  alle  norme
comunitarie e nazionali e nell'assenza di  vincoli  e  ostacoli  alla
libera circolazione dell'energia. 
    Ritenendo che la legge in questione e, in particolare, l'art.  1,
comma 2 della stessa, violi gli  artt.  41,  117,  118  e  120  della
Costituzione,   nonche'   i   principi   di   sussidiarieta',   leale
collaborazione e ragionevolezza, sotto diversi profili, il  Consiglio
dei ministri, nella seduta del 4  febbraio  2010,  ne  ha  deliberato
l'impugnazione dinanzi a codesta ecc.ma Corte. Impugnazione che viene
proposta con il presente ricorso per i seguenti 
 
                             M o t i v i 
 
I) Violazione dell'art. 117, secondo comma, lett.  d),  e),  h),  s),
nonche' dell'art. 120, primo comma, della Costituzione e dei principi
di sussidiarieta', leale collaborazione e ragionevolezza. 
    1. - L'art. 1, comma 2, della 1.r. Puglia n.  30/2009  vieta,  in
linea generale e «in assenza di intese con lo Stato  in  merito  alla
loro localizzazione», l'installazione nel territorio regionale: 
        a) di impianti di produzione di energia nucleare; 
        b) di impianti di stoccaggio del  combustibile  irraggiato  e
dei rifiuti radioattivi; 
        c) di depositi di materiali e rifiuti radioattivi. 
    Come la giurisprudenza di codesta Corte  ha  precisato  in  varie
occasioni,  con  riguardo  ai  depositi  di   rifiuti   e   materiali
radioattivi, l'intervento del legislatore regionale volto a  vietarne
o limitarne la presenza sul territorio regionale viola la  competenza
esclusiva attribuita allo Stato in materia di tutela dell'ambiente  e
dell'ecosistema dall'art. 117,  secondo  comma,  lettera  s),  Cost.,
nonche' il vincolo generale imposto alle Regioni dall'art. 120, primo
comma, Cost., che vieta ogni  misura  atta  a  ostacolare  la  libera
circolazione delle cose e delle persone fra  le  Regioni  (sentt.  29
gennaio 2005, n. 62; 28 giugno 2006,  n.  247,  relativa  anche  allo
stoccaggio di materiali nucleari). 
    A tale riguardo, e piu' in generale, con riferimento al  deposito
e allo stoccaggio di rifiuti pericolosi (v. anche  sentt.  21  aprile
2005, n. 161; 23 gennaio 2009, n. 10), codesta Corte ha precisato che
«alle regioni e' sempre interdetto adottare  misure  di  ogni  genere
capaci di ostacolare in qualsiasi modo la libera  circolazione  delle
persone e delle cose tra le regioni, e una normativa che precluda  il
transito e la presenza, anche provvisoria, di materiali  nucleari  e'
precisamente una misura fra quelle  che  alle  Regioni  sono  vietate
dalla  Costituzione.  La  comprensibile  spinta,  spesso  presente  a
livello locale, ad ostacolare insediamenti che gravino il  rispettivo
territorio degli oneri connessi, non puo' tradursi in un  impedimento
insormontabile alla  realizzazione  di  impianti  necessari  per  una
corretta gestione del territorio e degli insediamenti al servizio  di
interessi di rilievo ultraregionale.». Occorre, infatti, «tener conto
della  eventuale  irregolare  distribuzione  nel   territorio   delle
attivita'  che  producono  tali  rifiuti,  nonche',  nel  caso  dello
smaltimento di rifiuti radioattivi, della necessita' di trovare  siti
particolarmente idonei per conformazione del terreno  e  possibilita'
di collocamento in sicurezza dei rifiuti  medesimi»  (sent.  62/2005,
cit.). 
     L'orientamento suddetto, inoltre, si fonda  sulla  constatazione
che  la  disciplina  ambientale,  investendo   l'ambiente   nel   suo
complesso, viene a funzionare come un limite alla disciplina  che  le
Regioni e le Province autonome  dettano  in  altre  materie  di  loro
competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo  derogare
o peggiorare il livello di tutela ambientale  stabilito  dallo  Stato
(sent. 14 novembre 2007, n. 378) e interventi preclusivi come  quello
in esame non possono giustificarsi nemmeno  invocando  la  competenza
regionale concorrente  in  materia  di  salute  pubblica,  protezione
civile e tutela del territorio (v. ancora sent. 62/2005, cit.). 
    Dunque, con  riferimento  al  deposito  di  materiali  e  rifiuti
radioattivi, la legge impugnata non fa che riprodurre una  situazione
di illegittimita' gia' censurata in  passato  da  codesta  Corte  con
riguardo a leggi di altre  Regioni  che  disciplinavano  la  medesima
fattispecie e tanto  basterebbe  a  giustificare  l'accoglimento  del
ricorso sul punto. 
    Ne' la legittimita' della disposizione in esame  potrebbe  essere
affermata considerando che la preclusione in  esame  e'  condizionata
all'assenza di intese con lo Stato sulla localizzazione dei depositi.
In primo luogo perche', nella giurisprudenza citata, codesta Corte ha
gia' espressamente precisato che i principi sopra richiamati  operano
anche in caso di ostacolo anche temporaneo  alla  circolazione  o  al
deposito dei materiali e  rifiuti  in  questione;  in  secondo  luogo
perche'  l'evidente  esigenza  unitaria   sottostante   alla   tutela
ambientale, affermata nelle suddette pronunce, fonda in modo pieno ed
esclusivo la competenza statale in materia, senza che, per consentire
l'esercizio delle suddette attivita', sia  necessaria  alcuna  intesa
con la Regione interessata. 
    2. - La disposizione censurata,  peraltro,  subordina  all'intesa
predetta anche l'installazione di impianti di produzione  di  energia
nucleare e di stoccaggio del combustibile irraggiato  e  dei  rifiuti
radioattivi. 
    Sul punto la legge  regionale  pone  un  evidente  ostacolo  alla
realizzazione della strategia energetica nazionale,  con  particolare
riferimento alla scelta di riattivare  nel  Paese  la  produzione  di
energia nucleare. 
    Al riguardo occorre ricordare che l'art. 7 del D.L. n.  112/2008,
convertito in legge n.133/2008 ha demandato al Governo la definizione
della  strategia  energetica  nazionale,  perseguendo,  tra  l'altro,
l'obiettivo della realizzazione sul territorio nazionale di  impianti
di produzione di energia nucleare (comma 1, lettera d). 
    Inoltre con l'art. 25 della legge n. 99/2009 e'  stata  conferita
al Governo la delega ad emanare, previa acquisizione del parere della
Conferenza unificata Stato Regioni ed autonomie locali,  uno  o  piu'
decreti legislativi di  riassetto  normativo  recanti  la  disciplina
della  localizzazione  nel  territorio  nazionale  di   impianti   di
produzione  di   energia   elettrica   nucleare,   di   impianti   di
fabbricazione del combustibile nucleare, dei  sistemi  di  stoccaggio
del combustibile irraggiato e dei rifiuti  radioattivi,  nonche'  dei
sistemi  per  il  deposito  definitivo  dei   materiali   e   rifiuti
radioattivi  e  per  la  definizione  delle  misure  compensative  da
corrispondere  e  da   realizzare   in   favore   delle   popolazioni
interessate. 
    Il  ritorno  al  nucleare   assume   una   rilevanza   strategica
particolare sotto tre profili: il cambiamento climatico, la sicurezza
dell'approvvigionamento e la competitivita' del  sistema  produttivo.
Si  tratta,  all'evidenza,  di  questioni  che  travalicano  in  modo
consistente i meri interessi territoriali e locali,  e  che  traggono
origine anche da esigenze globali internazionali, che non possono che
trovare risposta in soluzioni  complessivamente  definite  a  livello
nazionale. 
    Attraverso la nuova politica energetica e  ambientale,  approvata
dal Consiglio europeo a marzo 2008, PRUE si e' impegnata a mettere in
opera l'iniziativa «20-20-20»: ridurre di almeno il 20% le  emissioni
di gas a effetto serra, aumentare la parte delle energie  rinnovabili
al 20% e migliorare l'efficacia energetica del 20%,  entro  il  2020.
Inoltre, gli esperti  del  gruppo  di  lavoro  intergovemativo  delle
Nazioni Unite IPCC sono giunti alla conclusione che le  emissioni  di
CO2, in particolare quelle  derivanti  dalla  produzione  di  energia
elettrica, che rappresentano la quota  preponderante,  devono  essere
dimezzate per riportare ad un livello tollerabile le conseguenze  del
cambiamento climatico di origine antropica. E' stato stimato  che,  a
fronte dell'emissione totale di 10 miliardi di tonn/anno di  CO2  dal
sistema  mondiale  di  produzione  di  energia  elettrica,  l'energia
nucleare prodotta nel mondo evita l'emissione di circa 2 miliardi  di
tonnlanno. L'energia nucleare si presenta, quindi, come l'unica fonte
capace  di  rispondere   al   requisito   fondamentale   di   fornire
elettricita' su vasta scala, permettendo al tempo stesso il  rispetto
delle limitazioni delle emissioni di gas serra. 
    La sua adozione puo' quindi dirsi  funzionale  ad  esigenze,  non
soltanto di carattere ambientale, ma anche connesse ad obblighi dello
Stato in ambito comunitario ed internazionale. 
    Per quanto attiene alla  sicurezza  dell'approvvigionamento,  che
incide sulla competitivita' delle imprese e sul benessere dei popoli,
e' ormai chiaro, in base agli accadimenti, anche recenti, la maggiore
esposizione degli Stati e delle comunita' nazionali alle instabilita'
e ai rischi geopolitici dei mercati  internazionali,  che  presentano
serie incognite sia  dal  punto  di  vista  della  continuita'  delle
forniture che  da  quello  della  volatilita'  delle  quotazioni  dei
combustibili  fossili  (una  buona  risposta  in  tal   senso   viene
dall'uranio, la cui origine  prescinde  dai  Paesi  al  momento  piu'
esposti a simili turbamenti politici ed il cui  costo  concorre  solo
per il 5% circa al prezzo di produzione del  Kwh).  Peraltro  occorre
ricordare che il Consiglio d'Europa, riunitosi il  15  e  16  ottobre
2008,  ha   indicato   come   priorita'   per   I'UE   la   sicurezza
dell'approvvigionamento,  chiedendo  che  si  accelerino   i   lavori
relativi. 
    In materia di competitivita'  occorre  salvaguardare  il  sistema
produttivo nazionale, la cui capacita' di difesa e di concorrere  sui
mercati internazionali e' minacciata da prezzi e tariffe dell'energia
generalmente piu' elevati nel confronto europeo e  internazionale  (i
prezzi dell'elettricita' e del gas per  le  imprese  in  Italia  sono
superiori di un terzo ai prezzi dei maggiori  paesi  dell'UE),  senza
tener conto del fatto che la bolletta energetica italiana ha  pesato,
nel 2008, per 55 miliardi di  curo,  e  rende  negativa  la  bilancia
commerciale dello Stato italiano. 
    Sul piano piu' strettamente giuridico, le assolute peculiarita' e
le potenzialita' tipiche dell'energia nucleare, tutte  espressive  di
interessi unitari e non frazionabili, chiamano in causa le competenze
legislative, anche esclusive, dello Stato sotto diversi  profili,  la
cui prevalenza rispetto alla materia concorrente  della  «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale  dell'energia»  ben  puo'  essere
presa in considerazione, secondo un'impostazione alla  quale  codesta
Corte ha acceduto anche di recente in altre fattispecie (sent. n.  88
del 2009). 
    Vengono, in primo luogo, in rilievo le indiscutibili implicazioni
connesse con la produzione di tale tipo  di  energia  in  termini  di
ordine pubblico e di sicurezza (sulla quale  si  segnala  la  recente
sentenza n. 18/2009 di codesta Corte, con cui, riferendo la sicurezza
del traffico aereo all'ambito di  competenza  di  cui  all'art.  117,
secondo comma, lett. h),  Cost.,  si  e'  notevolmente  allargato  il
perimetro  della  materia  in  questione,  rispetto  all'impostazione
contenuta nella precedente giurisprudenza costituzionale). 
    Ancora,  le  norme  dirette  ad  assicurare  la  c.d.  «sicurezza
nucleare» sono riconducibili  anche  alla  materia  «sicurezza  dello
Stato», riservata dalla lett. d) art.  117  Cost.  alla  legislazione
esclusiva statale. 
    Non  vanno,  inoltre,  dimenticate,   le   esigenze   di   tutela
dell'ambiente  sottese  alla  disciplina  della   localizzazione   di
impianti nucleari, nonche', ovviamente, dei sistemi per lo stoccaggio
e  il  deposito  dei  rifiuti  radioattivi.  Cio'  che  evidenzia  la
riconducibilita' delle norme impugnate  ad  un'ulteriore  materia  di
competenza esclusiva statale, e cioe' la  «tutela  dell'ambiente  [e]
dell'ecosistema» di cui alla lett. s) del secondo comma dell'art. 117
Cost. Concorre, infine, con  le  materie  di  competenza  legislativa
esclusiva  statale  sin  qui  indicate   anche   la   materia   della
concorrenza, quanto meno con riferimento all'allocazione di  impianti
di produzione di energia nucleare  ed  agli  impianti  connessi  alla
stessa, trattandosi di attivita' imprenditoriali esercitate in regime
di mercato, nelle quali il potere del legislatore statale di  dettare
disposizioni  in  materia  si  giustifica  anche  in  relazione  alla
necessita' di garantire in  modo  uniforme  su  tutto  il  territorio
nazionale, fermi restando i profili di sicurezza e  ambientali  sopra
richiamati,  il  reperimento  delle  risorse  per  l'esercizio  della
predetta attivita' anche  in  termini  di  aree  ove  installare  gli
impianti. 
    3. - In  base  alle  considerazioni  che  precedono,  la  materia
concernente la localizzazione degli impianti di produzione di energia
nucleare, nonche' di stoccaggio del  combustibile  irraggiato  e  dei
rifiuti radioattivi, nonche' quella relativa ai depositi di materiali
e rifiuti radioattivi nella misura in cui fanno parte  del  ciclo  di
produzione dell'energia nucleare,  rientra,  evidentemente,  a  vario
titolo nella competenza legislativa esclusiva dello Stato,  ai  sensi
delle disposizioni costituzionali sopra richiamate. 
    Pertanto le disposizioni  della  legge  regionale  impugnata  che
precludono  l'installazione  degli   impianti   in   questione   sono
illegittime per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere  d),
e), h), s). 
    In  base  a  considerazioni  analoghe  a   quelle   mosse   dalla
giurisprudenza di codesta Corte richiamata in relazione al transito e
alla presenza di materiali nucleari provenienti da  altri  territori,
si profila, altresi', anche in relazione  alla  preclusione  di  tali
attivita' disposta dalla legge in questione, la violazione  dell'art.
120, primo comma, Cost. 
II) In subordine: violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    4. - In subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che
la  materia  oggetto   delle   disposizioni   impugnate   rientrasse,
limitatamente all'installazione di impianti di produzione di  energia
nucleare e alle attivita' connesse,  nella  materia  di  legislazione
concorrente afferente la produzione, il trasporto e la  distribuzione
nazionale  dell'energia,  ovvero  il  governo  del   territorio   (ma
quest'ultima  materia  e',  a   nostro   avviso,   fuori   questione,
esorbitando dai suoi limiti l'inibizione sul territorio regionale  di
una attivita' produttiva), la normativa  impugnata,  nel  vietare  le
attivita' suddette in assenza di intesa tra Stato e  Regione,  ovvero
nel subordinare il loro esercizio all'intesa in  questione,  dovrebbe
considerarsi illegittima per violazione dell'art. 117,  terzo  comma,
Cost., in quanto la previsione dell'intesa, riguardando una scelta di
carattere generale,  in  ipotesi  applicabile  a  tutte  le  regioni,
atterrebbe  comunque  alla  potesta'   legislativa   concorrente   di
determinare i principi fondamentali della materia. Inoltre  non  puo'
ritenersi che la potesta' legislativa concorrente della Regione possa
spingersi ad imporre un'intesa allo Stato, per di piu'  vietando,  in
mancanza della stessa, l'esercizio di un'attivita'  produttiva  cosi'
importante. 
    Per inciso si noti che, con il ricordato art. 25 della  legge  n.
99/2009, il legislatore statale ha delegato  il  Governo  ad  emanare
disposizioni  per  la  localizzazione  nel  territorio  nazionale  di
impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti  di
fabbricazione del combustibile nucleare, dei  sistemi  di  stoccaggio
del combustibile irraggiato e dei rifiuti  radioattivi,  nonche'  dei
sistemi  per  il  deposito  definitivo  dei   materiali   e   rifiuti
radioattivi  e  per  la  definizione  delle  misure  compensative  da
corrispondere  e  da   realizzare   in   favore   delle   popolazioni
interessate. 
    Secondo  la  ricostruzione  ipotizzata  nel  presente  motivo  di
ricorso,  la  normativa  statale  in  questione,  ed  la  conseguente
legislazione delegata, dovrebbero considerarsi esercitate appunto  ai
sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Pertanto la normativa regionale impugnata  dovrebbe  considerarsi
illegittima,  per  un  verso,  anche  per  violazione  dei   principi
fondamentali  gia'  emanati  dal  legislatore;  per  un  altro  verso
perche', esorbitando dai limiti del  potere  legislativo  concorrente
della Regione, ha invaso  la  sfera  di  competenza  del  legislatore
statale, nella parte in cui la stessa non e' stata esercitata. 
      
III) In via ulteriormente subordinata - Violazione degli artt. 118  e
120  Cost.,   nonche'   dei   principi   di   sussidiarieta',   leale
collaborazione e ragionevolezza. 
    5. - Per altro verso,  sempre  ove  si  ritenesse  che  la  legge
regionale  impugnata  sia  stata  adottata  in  un  ambito  materiale
riservato alla legislazione concorrente,  escluso  che,  come  si  e'
detto,  lo  strumento   dell'intesa   possa   essere   invocato   per
condizionare allo stesso l'esercizio di attivita' la  cui  disciplina
forma anche oggetto di principi fondamentali dettati dal  legislatore
statale,  occorre  rilevare  che  lo  stesso  e'   stato   preso   in
considerazione dalla giurisprudenza di codesta Corte nell'ipotesi  in
cui, in considerazione delle esigenze di  disciplina  unitaria  della
materia, il legislatore statale  abbia  esercitato  la  «chiamata  in
sussidiarieta'» delle funzioni  amministrative  connesse  al  settore
regolato con legge statale, in applicazione dell'art. 118 Cost., come
strumento idoneo a garantire quell'attivita' concertativa di  livello
orizzontale, volta a salvaguardare la parita'  tra  Stato  e  Regioni
nell'esercizio delle suddette funzioni (v.  sent.  303  del  2003  e,
nello specifico settore dell'energia, sent. 383/2005). 
    In  effetti  dai  principi  della  citata   delega   legislativa,
attualmente  in  esercizio  da  parte  del  Governo,  puo'  desumersi
l'attribuzione  allo  Stato  di  numerose   funzioni   amministrative
connesse alla localizzazione degli impianti nucleari, sia pure con la
partecipazione delle altre istituzioni territoriali e locali. 
    Ma anche ove tale scelta legislativa  dovesse  considerarsi,  non
gia'  espressione   dell'esercizio   della   competenza   legislativa
esclusiva del legislatore statale, bensi' espressione di «chiamata in
sussidiarieta'» di dette funzioni, e anche  ove  si  considerasse  la
normativa regionale impugnata come  volta  a  disciplinare  attivita'
amministrative (il che e' assai dubbio), e' evidente che, anche sulla
base dei principi affermati dalla citata giurisprudenza della  Corte,
l'intesa in questione dovrebbe essere  disciplinata  dal  legislatore
statale, nel momento in cui attrae a  se'  quelle  competenze  e  non
certo dal legislatore regionale. 
    Sotto tale profilo, pertanto,  la  normativa  impugnata  dovrebbe
considerarsi assunta in violazione dell'art. 118 Cost. e dei principi
affermati da codesta Corte in applicazione dello stesso. 
    Inoltre,   come    precisato    sempre    dalla    giurisprudenza
costituzionale  (v.  sent.  383/2005  cit.),   «L'esigenza   che   il
conseguimento di queste intese sia  non  solo  ricercato  in  termini
effettivamente ispirati alla reciproca leale collaborazione, ma anche
agevolato  per  evitare  situazioni  di  stallo,  potra'   certamente
ispirare  l'opportuna  individuazione,  sul  piano  legislativo,   di
procedure  parzialmente  innovative  volte  a   favorire   l'adozione
dell'atto  finale  nei  casi  in  cui  siano  insorte  difficolta'  a
conseguire l'intesa». 
    Fermo restando che la Regione non avrebbe avuto in alcun caso  il
potere di disciplinare l'intesa in questione, la norma che la prevede
risulta  illegittima  anche  in  quanto,  invadendo   la   competenza
legislatore statale,  inibisce  a  quest'ultimo  la  possibilita'  di
prevedere adeguati strumenti del tipo in discorso, anche di carattere
sostitutivo, e percio' viola ulteriormente  l'art.  118,  l'art.  120
Cost., nonche' i principi di sussidiarieta', leale  collaborazione  e
ragionevolezza. 
IV)  Violazione dell'art. 41 Cost. 
    La  disposizione  regionale  impugnata,   infine,   nel   vietare
immotivatamente la produzione di energia nucleare,  la  fabbricazione
del combustibile, il suo stoccaggio e quello dei rifiuti in un'intera
regione, incide sulla liberta' di  concorrenza  degli  operatori  del
settore, sottraendo agli  stessi  la  possibilita'  di  allocare  una
centrale e di produrre energia nel luogo ritenuto  piu'  idoneo,  pur
nel rispetto di parametri stabiliti dalle  norme  e  dalle  autorita'
pertinenti.  Peraltro,  la  norma  regionale   limita   la   liberta'
d'iniziativa economica per motivi, ossia la  mancata  intesa  con  lo
Stato, che non hanno niente a che vedere con i limiti di cui all'art.
41 Cost. 
    La stessa, pertanto, deve ritenersi assunta anche  in  violazione
di tale disposizione costituzionale. 

        
      
 
                              P. Q. M.  
 
    Si chiede che, in  accoglimento  del  presente  ricorso,  codesta
ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale  delle
norme impugnate della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30, recante
«Disposizioni in materia di energia nucleare», pubblicata nel  B.U.R.
n. 196 del 7 dicembre 2009, ed in particolare dell'art. 1,  comma  2,
della stessa. 
        Roma, addi' 5 febbraio 2010 
 
              L'Avvocato dello Stato: Danilo Del Gaizo 
 

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