RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 Febbraio 2005 - 8 Febbraio 2005 , n. 19
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria l'8 febbraio 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 8 del 23-2-2005)

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso
la sua sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domiciliato;

Contro la Provincia di Bolzano, in persona del Presidente in
carica per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della
legge provinciale 25 novembre 2004, n. 8, concernente «Tutela della
salute dei non fumatori», pubblicata nel B.U.R. n. 49 del 7 dicembre
2004.

F a t t o

Come e' noto, la materia della tutela della salute dei non
fumatori e' - nell'ambito della piu' ampia nozione di tutela della
salute affidata alle cure della Repubblica dall'art. 32 della
Costituzione - disciplinata dalla legge statale 11 novembre 1975,
n. 584 («Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di
trasporto pubblico»), con le modifiche apportate dall'art. 52 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 e, piu' di recente, dalla legge 16
gennaio 2003, n. 3 («Tutela della salute dei non fumatori»).
Per converso, l'art. 9, n. 10), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
attribuisce alle province della Regione Trentino-Alto Adige la
potesta' di emanare - in via concorrente e nel rispetto dei principi
stabiliti dalle leggi dello Stato - norme legislative nella materia
della «igiene e sanita».
Inopinatamente la Provincia di Bolzano, con la legge indicata in
epigrafe, recante norme sulla «Tutela della salute dei non fumatori»,
ha inteso a propria volta definire il campo di applicazione del
divieto di fumo, le relative deroghe e le sanzioni conseguenti alla
violazione dei divieti e degli obblighi stabiliti nella legge stessa.
Tutta la disciplina introdotta mediante le singole previsioni di
detta legge provinciale si pone in alternativa con la normativa delle
leggi statuali, involgendo evidente travalicamento dei limiti di
competenza attribuiti alla potesta' legislativa delle Province
autonome.
Cosicche' avverso la legge provinciale in epigrafe il Presidente
del Consiglio dei ministri, previa intervenuta delibera del Consiglio
dei ministri, con il presente ricorso promuove questione di
legittimita' costituzionale, a norma dell'art. 127, comma 1, della
Costituzione, per il seguente motivo di

D i r i t t o

Violazione degli artt. 32 e 117, terzo comma, della Costituzione,
nonche' degli artt. 9 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige).
La materia in argomento e' venuta piu' volte all'esame di codesta
Corte. Gia' la sentenza n. 202 del 1991, dando per pacifica la
nocivita' del c.d. «fumo passivo», rivolgeva al legislatore l'invito
ad intervenire per la «necessita' di apprestare una piu' incisiva e
completa tutela della salute dei cittadini dai danni cagionati dal
fumo anche c.d. passivo, trattandosi di un bene fondamentale e
primario costituzionalmente garantito».
E con la sentenza n. 399 del 1996, con riguardo al problema dei
pregiudizi arrecati dal fumo passivo nei locali di lavoro chiusi, si
segnalava il dovere dei datori di lavoro di adottare tutte le misure
gia' previste in materia di sicurezza e salute dei lavoratori che
risultassero maggiormente adeguate al fine di (se non eliminare)
ridurre i rischi derivanti dal fumo passivo ad una soglia talmente
bassa a far ragionevolmente escludere che la salute potesse essere
messa a repentaglio.
Piu' di recente, con la fondamentale sentenza n. 361 del 2003, e'
stato affermato che tanto la legge statale n. 584 del 1975 come la
successiva n. 3 del 2001 «hanno fissato regole uniformi contenenti
divieti ed obblighi, validi su tutto il territorio nazionale, per
tutelare la salubrita' dell'ambiente atmosferico in determinati
luoghi nei quali i singoli si trovano a dover trascorrere parte del
loro tempo, per esigenze di lavoro, cura, trasporto, svago e
affinamento culturale».
La stessa sentenza prosegue chiarendo che «Per garantire
l'osservanza di tali divieti ed obblighi, la legge commina sanzioni
di natura amministrativa, ugualmente valide su tutto il territorio
nazionale e prefigurate entro limiti minimi e massimi, all'interno
dei quali ha da valere la discrezionalita' del giudice, ma non quella
del legislatore regionale, alla quale, relativamente alle fattispecie
previste e sanzionate, non e' riconosciuto spazio alcuno».
Onde e' inequivocabile che - nella subiecta materia - tanto le
prescrizioni di divieto od obbligo quanto le relative sanzioni (che a
tali prescrizioni accedono: principio del parallelismo) «devono
essere assunte come principi fondamentali, necessariamente uniformi,
a norma dell'ultima proposizione del terzo comma dell'art. 117 della
Costituzione, stante la loro finalita' di protezione di un bene,
quale la salute della persona, ugualmente pregiudicato
dall'esposizione al fumo passivo su tutto il territorio della
Repubblica: bene che per sua natura non si presterebbe a essere
protetto diversamente alla stregua di valutazioni differenziate,
rimesse alla discrezionalita' dei legislatori regionali. La natura di
principi fondamentali delle norme in questione si comprende non
appena si consideri l'impossibilita' di concepire ragioni per le
quali, una volta assunta la nocivita' per la salute dell'esposizione
al fumo passivo, la rilevanza come illecito dell'attivita' del
fumatore attivo possa variare da un luogo all'altro del territorio
nazionale».
E non sembra certo che la pericolosita' del c.d. ETS
(environmental tobacco smoke) possa essere ancora posta in dubbio.
Giusta quanto gia' chiarito con la richiamata pronuncia n. 361
del 2003, e' di tutta evidenza come l'intera legge provinciale in
epigrafe violi il fondamentale diritto alla salute e si ponga in
contrasto con il limite del rispetto dei principi fondamentali
determinati dalla legislazione statale (art. 117, terzo comma, della
Costituzione), limite - in particolare - espresso, per la Provincia
di Bolzano, dallo specifico richiamo operato dall'art. 9 del d.P.R.
n. 670 del 1972 al precedente art. 5 dello stesso decreto.
Ma anche scendendo - seppur non a titolo esaustivo - nel
particolare di talune specifiche previsioni la violazione delle norme
statali qualificate come «principi fondamentali» si manifesta
palesemente:
a) agli artt. 1 e 2, che definiscono l'ambito di applicazione
del divieto di fumo e lo circoscrivono ai «locali chiusi, aperti al
pubblico, ponendosi cosi' in aperta difformita' rispetto al principio
enunciato nell'art. 51 della legge n. 3 del 2003, secondo il quale il
divieto di fumo riguarda non solo i «locali chiusi, aperti al
pubblico», ma anche i «locali chiusi, aperti agli utenti». Di talche'
le disposizioni provinciali, non ricomprendendo nel divieto
(contrariamente a quanto previsto a livello nazionale) le fabbriche o
gli uffici privati non frequentati dal pubblico, espongono i
dipendenti delle rispettive strutture al rischio di dover subire il
fumo passivo;
b) all'art. 5, che stabilisce e disciplina le sanzioni
amministrative conseguenti alla violazione del divieto di fumo, ma in
contrasto con l'art. 51 della legge n. 3 del 2003, che detta le norme
sanzionatorie in argomento (anch'esse qualificate - come dianzi si e'
visto alla stregua della pronuncia n. 361/2003 di codesta Corte -
come «principi fondamentali»);
c) all'art. 9 il quale, prorogando al 1° luglio 2005
l'entrata in vigore del divieto di fumo in particolari esercizi, si
pone in contrasto con l'art. 51 della legge n. 3 del 2003, a norma
del quale il divieto di fumo vige sul territorio nazionale a partire
dal 10 gennaio 2005. Infatti anche tale ultima disposizione statale
costituisce principio fondamentale, non potendo l'illecito integrato
dal comportamento del fumatore attivo essere regolato diversamente -
anche se limitatamente ad un periodo di circa sei mesi - da un luogo
all'altro del territorio nazionale;
d) all'art. 6, laddove, pur facendo salvo il disposto di cui
all'art. 730, comma 2, del codice penale, si estende la fattispecie
punibile con sanzione amministrativa a carico di chi vende o
somministra tabacco a minori di 16 anni.
Anche con riferimento a singole previsioni, dunque, la
difformita' con i principi fondamentali posti dalle leggi dello Stato
e' palese.

P. Q. M.
Chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento del presente
ricorso, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale della
legge regionale in epigrafe.
Roma, addi' 31 gennaio 2005
Avvocato dello Stato: Antonio Cingolo

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