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N. 19 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 marzo 2011 |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria l'8 marzo 2011 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 16 del 13-4-2011) |
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del
Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587),
presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
Contro la Regione Puglia (c.f. 80017210727) in persona del
Presidente della Giunta Regionale pro tempore, Lungomare N. Sauro, 33
- 70121 Bari, per la declaratoria della illegittimita'
costituzionale:
1) degli artt. 11, commi 3, 4 e 5,
2) art. 13, commi 1 e 2,
3) art. 37;
4) art. 46;
5) art. 51;
6) art. 54,
della Legge della Regione Puglia n.19 del 31 dicembre 2010,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 195 del
31 dicembre 2010, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della
Regione Puglia», come da delibera del Consiglio dei ministri in data
23 febbraio 2011.
Fatto
In data 31 dicembre 2010 e' stata pubblicata, sul n.195 del
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BUR), la Legge Regionale
n. 19 del 31 dicembre 2010, con la quale sono state poste
«Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e
bilancio pluriennale 2011-2013».
Giova precisare che l'approvazione delle disposizioni oggetto
della presente impugnazione fa seguito alla emanazione, da parte
della regione Puglia di altre due leggi regionali Puglia, la n.
11/2010 e la n. 12/2010 del 24 settembre 2010 (pubblicate sul BUR n.
149 del 27-9-2010), con le quale sono state stabilite - tra l'altro -
misure relative alla copertura finanziaria, nonche' al piano di
rientro del disavanzo regionale.
In particolare, La Legge regionale della Puglia del 24 settembre
2010, n. 11 contiene «Norme per la copertura delle perdite di
esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR)» e quella
n. 12/2010 gli «Adempimenti che la regione Puglia pone in essere con
riferimento al piano di rientro dal disavanzo sanitario 2010-2012».
Il Governo, cosi' come si vedra' meglio in seguito, ha proposto
due ricorsi davanti a codesta Corte costituzionale contro le due
leggi regionali citate, attualmente pendenti.
Al fine di ricostruire, brevemente, le vicende che hanno portato
alla emanazione delle disposizioni oggetto della presente
impugnativa, giova premettere che la Regione Puglia, a causa del
mancato rispetto del Patto di stabilita' interno per gli anni 2006 e
2008, e' stata dichiarata inadempiente dal Tavolo politico istituito
a seguito dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e,
conseguentemente, non le e' stato consentito l'accesso al
finanziamento integrativo del Servizio Sanitario Nazionale a carico
dello Stato per quegli stessi anni.
Alla Regione, cosi' come ad altre Regioni, e' stata tuttavia data
la possibilita' di recuperare le suddette somme (pari a circa 500
milioni di euro) con l'invio di una proposta di Piano di rientro, da
sottoscriversi con Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della
legge n. 311/2004, secondo quanto disposto dalla legge finanziaria
2007 (legge n. 244/2007, art. 2, comma 49). Tale legge infatti
prevede la possibilita' per le Regioni che non hanno rispettato il
Patto di stabilita' interno in uno degli anni precedenti il 2007 di
recuperare la quota premiale con la sottoscrizione di un Accordo su
un Piano di rientro dai disavanzi sanitari.
La Regione Puglia non ha pero' presentato il suddetto Piano che
le avrebbe consentito di recuperare la quota per l'anno 2006.
Con la legge finanziaria 2010 (articolo 2, comma 97, della legge
n. 191/2009) e' stata concessa una ulteriore dilazione alle regioni
che avrebbero dovuto sottoscrivere entro il 31 dicembre 2009, il
suddetto Accordo (ivi compresa la Regione Puglia), prevedendo l'invio
di una proposta di piano entro il 30 aprile 2010, da sottoscriversi
entro il termine ultimo del 30 luglio, pena la perdita definitiva
della competenza.
Le varie proposte di Piano inviate dalla Regione sono state
esaminate e valutate dall'apposito gruppo tecnico interistituzionale,
e in data 4 agosto 2010, sono state ritenute dal Consiglio dei
Ministri non adeguate ed inidonee a riorganizzare e riqualificare il
servizio sanitario regionale.
Cosi' stando le cose, con nota congiunta del 4 agosto 2010 i
Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per i rapporti
con le regioni, hanno subordinato la sottoscrizione dell'Accordo:
alla sospensione della efficacia delle leggi regionali Puglia n.
4 del 2010 (Norme urgenti in materia di sanita' e servizi sociali") e
della l. r. n. 27 del 2009 (Servizio sanitario regionale - assunzioni
e dotazioni organiche) - per le quali il Governo (nelle sedute del
Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2010 e del 22 gennaio 2010) ha
deliberato altra impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale;
alla sospensione delle misure attuative delle dette leggi
regionali;
alla redazione di un Piano di rientro avente determinati
contenuti specificati nella nota stessa;
alla necessita', per la Regione, di non emanare ulteriori
provvedimenti, anche legislativi, riguardanti la medesima materia
oggetto delle citate leggi regionali n. 4/2010 e n. 27/2009.
Come sopra precisato, avverso le dette leggi regionali n. 11/2010
e n. 12/2010 il Governo ha proposto altra impugnazione davanti a
codesta ecc.ma Corte costituzionale, attualmente pendente, in
particolare, nella parte in cui prevede la cessazione dell'efficacia
delle disposizioni in essa contenute, in caso di mancata
sottoscrizione dell'accordo per il rientro dal disavanzo sanitario
nei termini previsti.
La Regione Puglia , con le disposizioni di cui alla L.R. n. 19
del 31 dicembre 2010 e' ora nuovamente intervenuta deliberando alcune
misure economico-finanziarie necessarie per il recupero del disavanzo
senza, peraltro, tenere conto delle previsioni ne' dell'Accordo
Stato-Regioni del 29 novembre 2010, ne' del Piano di rientro del
disavanzo allegato al suddetto Accordo.
Alcune delle disposizioni contenute nella detta legge regionale,
e in particolare, gli artt. 11, commi 3, 4 e 5, art. 13, commi 1 e 2,
art. 37, art. 46, art. 51 e art. 54 , eccedono dalle competenze
regionali, violano precise previsioni costituzionali e sono
illegittimamente invasive delle competenze dello Stato; devono
pertanto essere impugnate con il presente atto affinche' ne sia
dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente
annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di
Diritto
1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 11, commi 3, 4 e 5
L'art. 11 della L.R. Puglia n. 19/2010 che contiene le
disposizioni relative agli adempimenti previsti per l'attuazione
dell'Accordo per l'approvazione del Piano di rientro economico della
Regione, statuisce che «1. Per l'attuazione degli interventi previsti
dal Piano di rientro, di riqualificazione e riorganizzazione e di
individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio
economico di cui all'Accordo tra il Ministro della salute, il
Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Puglia
sottoscritto in data 29 novembre 2010, ai sensi dell'articolo 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2005), la Giunta regionale e' incaricata di provvedere
con propri atti, previo parere della Commissione consiliare
competente, ai sensi dell'articolo 44 (Attribuzioni della Giunta
regionale) della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della
Regione Puglia) e successive modifiche e integrazioni.
2. La Giunta regionale e' incaricata di provvedere, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
all'armonizzazione dei sistemi di esenzione dalla compartecipazione
alla spesa sanitaria, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24
dicembre 1993, n. 537 (lnterventi correttivi di finanza pubblica), e
successive modificazioni e integrazioni, dal decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dalle lettere a) e b) del comma
1-sexies dell'articolo 79 del d.l. n. 112/2008, convertito, con
modificazioni, dalla L. 133/2008, come modificato dall'articolo 41,
comma 6-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni e integrazioni e dai decreti ministeriali attuativi.
3. Con proprio provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale procede alla ricognizione delle dotazioni organiche e della
spesa del personale delle aziende ed enti pubblici del SSR con
riferimento a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 1,
comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria 2007), e dell'articolo 2, commi 71 e 73, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010).
4. Il provvedimento di cui al comma 3 contiene, altresi', un
piano dettagliato di rientro della spesa del personale entro i limiti
di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 565, della legge
n. 296/2006, dell'articolo 2, commi 71 e 73, della legge n. 191/2009
e nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale 15 novembre
2010, n. 333 e dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, da realizzarsi nel periodo di vigenza del
Piano di rientro, di riqualificazione e riorganizzazione e di
individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio
economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge n.
311/2004, della Regione Puglia approvato con Accordo tra il Ministro
della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione
Puglia, sottoscritto in data 29 novembre 2010, salvaguardando
comunque il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) come
stabiliti dalle disposizioni vigenti.
5. In connessione con i processi di riorganizzazione previsti dal
Piano di rientro 2010-2012, ivi compresa la razionalizzazione della
rete ospedaliera con l'attivazione e potenziamento delle attivita' di
assistenza domiciliare, delle cure intermedie e delle attivita' di
riabilitazione domiciliare e ambulatoriale per la non autosufficienza
e la disabilita' fisica, psichica e sensoriale, con provvedimento di
Giunta regionale, da adottarsi previo parere delle Commissioni
consiliari permanenti competenti, sono fissati ali indirizzi
applicativi di cui all'articolo 2, comma 72, lettera N, della legge
n. 191/2009.
Sono illegittimi e vanno annullati i commi 3, 4 e 5 del citato
art. 11 che contrastano con le previsioni di cui all'Accordo
stipulato tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e
delle finanze e la regione Puglia il 29 novembre 2010 e con gli
interventi contenuti nell'allegato Piano di rientro dal disavanzo
sanitario.
In particolare, tali commi prevedono genericamente:
al comma 3, l'adozione da parte della Giunta regionale, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un
provvedimento di ricognizione delle dotazioni organiche e della spesa
del personale delle aziende e degli enti pubblici del Servizio
sanitario regionale;
al comma 4, un piano dettagliato di rientro della spesa del
personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale
da adottarsi ai sensi del precedente comma 3;
al comma 5, l'adozione da parte della Giunta regionale di un
provvedimento che fissi gli indirizzi applicativi di cui all'art.. 2,
comma 72, lett. B), della legge n. 191 del 2009, riguardante la
riorganizzazione della rete ospedaliera.
Il legislatore regionale, con le disposizioni sopra richiamate,
prevede l'adozione da parte della Regione di provvedimenti e di piani
che implicano misure e interventi che, peraltro, formano gia'
specifico oggetto dell'Accordo stipulato il 29 novembre 2010 e
dell'allegato Piano di rientro dal disavanzo sanitario.
In particolare le suddette misure in materia organizzazione del
personale e di contenimento della relativa spesa, nonche' di
riorganizzazione della rete ospedaliera, sono contenute nelle
«obiettivo generale B3» e negli obiettivi specifici «B3.1., B3.2, e
B3.4» del suddetto Piano di rientro.
Le disposizioni regionali sono illegittime nella parte in cui
hanno omesso qualsiasi richiamo al detto Piano, ed hanno stabilito
l'adozione - da parte della Giunta Regionale - di provvedimenti e
interventi «paralleli» al Piano stesso, ponendosi in tal modo in
contrasto con quanto disposto dai commi 80 e 95 dell'art. 2 della
legge n. 191 del 2009, secondo i quali, appunto, «gli interventi
individuati dal Piano sono vincolanti per la regione, che e'
obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non
adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del
richiamato Piano di rientro».
I commi 3, 4 e 5 dell'art. 11, pertanto, prevedendo una
disciplina non conforme alle suddette norme statali, emanate in
materia di contenimento della spesa, violano l'art. 117, comma 3,
Cost., In materia dl coordinamento della finanza pubblica.
2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 13, commi 1 e 2
L'art. 13 dispone in materia di esenzione dei ticket per visite
ed esami specialistici e statuisce che «A decorrere dal 1° gennaio
2011, l'esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione alla
spesa sanitaria (ticket) per motivi di reddito, di cui all'articolo
8, comma 16, della legge n. 537/1993 e successive modificazioni e
integrazioni, con le specificazioni introdotte dal d.l. n. 112/2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, e'
riconosciuta esclusivamente:
a) ai cittadini di eta' inferiore a sei anni o superiore a
sessantacinque anni, appartenente a un nucleo familiare con un
reddito complessivo annuo non superiore a euro 36.151,98;
b) ai titolari di pensione sociale e loro familiari a carico;
c) ai titolari di pensione al minimo aventi eta' superiore a
sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo
familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31,
incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in
ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico;
d) ai disoccupati e loro familiari a carico, appartenenti a un
nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro
8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge
e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico;
e) agli inoccupati e loro familiari a carico, appartenenti a un
nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro
8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge
e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico;
f) ai lavoratori in cassa integrazione ordinaria e straordinaria
e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un
reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato
fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di
ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico;
g) ai lavoratori in mobilita' e loro familiari a carico,
appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo
inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in
presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni
figlio a carico.
2. La Giunta regionale disciplina le modalita' di riconoscimento
e fruizione delle esenzioni di cui al presente articolo.
3. L'articolo 6 (Esenzione ticket disoccupati) della legge
regionale 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria), e'
abrogato.
4. L'articolo 24 (Esenzione ticket per visite ed esami
specialistici) della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e
bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Puglia), cosi' come
modificato dall'articolo 34 della l.r. n. 4/2010, e' abrogato».
L'art. 13, comma 1, lett. e), f), g), e' illegittimo ove si
consideri che esso, tra le categorie di esenti per reddito, inserisce
anche gli inoccupati e i familiari a carico, i lavoratori in cassa
integrazione ordinaria e straordinaria e i loro familiari a carico e
i lavoratori in mobilita' con i rispettivi familiari a carico,
appunto non previste dall'art. 8, comma 16 della legge n. 537/1993
e/o, in ogni caso, previsti con dei limiti di reddito ben stabiliti.
Le disposizioni regionali ora richiamate si pongono in contrasto
con l'art. 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, che non
ricomprende tali soggetti nel novero dei soggetti esentati dal
pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria, e
comunque li ricomprende, prevedendo limiti di redditi prefissati,
violando di conseguenza i principi fondamentali stabiliti dalla
legislazione statale in materia di tutela della salute e
coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma
Costituzione.
Ed infatti, in virtu' di quanto statuito dall'art. 8, comma 16
della legge 24 dicembre 1993 n. 537, cosi' come modificato dall'art.
2, comma 15, legge 28 dicembre 1995, n. 549, «A decorrere dal 1°
gennaio 1995 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria
di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di eta' inferiore a sei anni e di
eta' superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo
familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non
superiore a lire 70 milioni. A decorrere dal 1° gennaio 1996 sono
altresi' esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai
commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, i
pazienti in attesa di trapianti di organi, nonche' i titolari di
pensioni sociali ed i familiari a carico di questi ultimi (116). A
partire dalla stessa data sono inoltre esentati dalla partecipazione
alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed i loro
familiari a carico, nonche' i titolari di pensioni al minimo di eta'
superiore a sessant'anni ed i loro familiari a carico, purche'
appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo,
riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni,
incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in
ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico
(117). Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su
dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da apporre sul
retro della ricetta. I soggetti affetti dalle forme morbose e le
categorie previste dal decreto del Ministro della sanita' 1° febbraio
1991 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991,
e successive modificazioni ed integrazioni, sono esentati dalla
partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15
limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto.
Le medesime disposizioni sono illegittime per violazione
dell'art. 81 Cost., risultando assolutamente prive di ogni copertura
finanziaria.
Sotto altro profilo, l'art. 13, comma 2 secondo cui «La Giunta
regionale disciplina le modalita' di riconoscimento e fruizione delle
esenzioni di cui al presente articolo» prevede che i procedimenti di
riconoscimento e di fruizione delle esenzioni sopra indicate sono
regolamentate dalla giunta regionale.
Anche questa disposizione e' illegittima e si pone in contrasto
con la normativa statale sopra richiamata e, in particolare, con
l'art. 8, comma 16 della legge n. 537/1993 che stabilisce
espressamente quali sono le categorie di soggetti esentati dal ticket
e le modalita' ed i limiti economici di reddito che danno diritto
alle dette esenzioni.
Le disposizioni regionali ora richiamate contrastano anche con
quanto previsto nel piano di rientro all'obiettivo E1.3 in linea con
la normativa statale, violando pertanto i commi 80 e 95 dell'art. 2
della legge n. 191 del 2009, secondo i quali «gli interventi
individuati dal Piano sono vincolanti per la regione, che e'
obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non
adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del
richiamato Piano di rientro».
Pertanto, il legislatore regionale, prevedendo una disciplina non
conforme alle suddette norme statali, emanate in materia di
contenimento della spesa, violano l'art. 117, comma 3, Cost., in
materia di coordinamento della finanza pubblica.
3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 37.
L'art. 37 prevede l'abrogazione della lettera i) del comma 7,
dell'articolo 4, della l.r. n.18/2005 rubricato «Azioni di
valorizzazione del territorio e norme di tutela».
In particolare, la lettera i) del comma 7, dell'articolo 4 della
citata l.r. n. 18/2005 prevedeva il divieto di «transitare con mezzi
motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali,
private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta
eccezione per i mezzi di servizio e per le attivita'
agro-silvo-pastorali».
Al riguardo, si evidenzia che tale disposizione si pone in
contrasto con l'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 il quale
al comma 2, lettera c) dispone che «il soggiorno e la circolazione
del pubblico con qualsiasi mezzo» sia disciplinato dal regolamento
del parco.
Orbene, poiche' la norma statale riconosce al «piano del parco»,
la caratteristica di essere strumento insostituibile di
programmazione, regolazione e controllo, appare evidente che
l'abrogazione del suddetto divieto comporta interferenze anche nei
confronti di specie, habitat ed habitat di specie tutelati ai sensi
della Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 2009/147/CE.
Pertanto, la disposizione regionale, nel disciplinare una materia
rimessa alla competenza dello Stato, e disponendo in modo non
conforme alla legislazione statale che individua standard minimi ed
uniformi di tutela validi sull'intero territorio nazionale, presenta
profili di illegittimita' costituzionale con riferimento all'art. 117
Cost., comma 2, lettera s), ai sensi del quale lo Stato ha competenza
legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema.
Inoltre, comportando Interferenze anche nei confronti di specie,
habitat ed habitat di specie tutelati ai sensi della Direttiva
92/43/CEE e della Direttiva 2009/147/CE, viola anche l'art.117, comma
1 della Costituzione, nella parte in cui il legislatore regionale non
ha rispettato i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
4) Illegittimita' costituzionale dell'art. 46 .
L'articolo 46 della L.R. n. 19/2010 prevede l'istituzione
dell'Agenzia regionale per la promozione della legalita' e della
cittadinanza sociale e statuisce espressamente che «E' istituita
l'Agenzia regionale per la promozione della legalita' e della
cittadinanza sociale. Con legge regionale vengono definiti compiti e
funzioni. Per finanziare le attivita' dell'agenzia, e' istituito nel
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, nell'ambito
della UPB 05.06.01, il capitolo di spesa 721071, denominato "Spese
per la promozione della legalita' nell'ambito della cittadinanza
sociale e delle politiche della salute", con una dotazione
finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila».
Cosi' come sopra specificato, i compiti e le attivita' che
disciplinano Il funzionamento dell'Agenzia vengono definiti con legge
regionale.
Tale previsione risulta in contrasto con la normativa statale di
riferimento che attribuisce al Ministero dell'interno la possibilita'
di regolamentare, su tutto il territorio nazionale, la materia
trattata dalla legge regionale in oggetto.
Ed infatti la legge n. 50/2010, di conversione - con
modificazioni - del d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, nell'istituire, di
recente, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, ha
espressamente e specificamente affrontato anche le problematiche
relative alla cultura della legalita' nelle aree interessate del
territorio nazionale.
Il legislatore regionale, introducendo - con propria legge -
disposizioni sulla costituzione e sul funzionamento di una agenzia,
con funzioni analoghe alla neoistituita Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata, si pone in contrasto con la legge n.
50/2010 e viola l'art. 117, comma 2 lett. H) della Costituzione in
materia di pubblica sicurezza.
5) Illegittimita' costituzionale dell'art. 51.
L'art. 51 stabilisce che «Il termine previsto dall'articolo 34
(Lavoro straordinario) della l.r. n. 34/2009 e' prorogato sino al 31
dicembre 2010».
La disposizione in esame comporta che, fino al 31 dicembre 2010,
in attesa del completamento dell'installazione del sistema automatico
di rilevazione delle presenze, al personale regionale possa essere
erogato il compenso straordinario.
Ed infatti, l'art. 34 della L.R. Puglia n. 34/2009 stabiliva,
appunto, che, per quanto concerne il lavoro straordinario, «Fino al
30 giugno 2010, in attesa del completamento delle procedure rivolte
all'installazione del sistema di rilevazione automatica delle
presenze, ai dipendenti regionali puo' essere erogato il compenso per
il lavoro straordinario».
Al riguardo, si evidenzia che la predisposizione della
rilevazione informatizzata delle presenze e' stata piu' volte
rinviata a partire dal 2008.
Sulla questione, l'art. 3, comma 83 della legge n. 244/2007
stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere
alla rilevazione automatica delle presenze al fine di corrispondere i
compensi per lavoro straordinario.
Procrastinare ulteriormente l'applicazione della disposizione
della legge finanziaria comporta una disparita' di trattamento con il
personale delle altre pubbliche amministrazioni, in palese contrasto,
pertanto, con i principi di eguaglianza fra i cittadini di cui
all'art. 3 della Costituzione nonche' con l'art. 117, comma 3 della
Costituzione, rientrando tale materia nel coordinamento della finanza
pubblica e, pertanto, tra quelle di legislazione concorrente.
6) Illegittimita' costituzionale dell'art. 54.
L'art. 54 dispone che ai componenti esterni della Giunta
regionale si applicano, dalla data di nomina e per l'intera durata
dell'incarico, le disposizioni vigenti concernenti i consiglieri
regionali relativamente al collocamento in aspettativa senza assegni
per l'espletamento di cariche pubbliche.
Tale materia rientra nella previsione dell'art. 47, lett. g) del
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il quale dispone che «le indennita'
di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e
all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai
membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le
indennita', comunque denominate, percepite per le cariche elettive e
per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e
alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonche' i conseguenti assegni
vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette
cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della
Repubblica, sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente».
Cosi' disponendo, il legislatore regionale ha esorbitato dalla
propria competenza, avendo, tra l'altro, previsto (e assunto al
bilancio regionale) anche oneri previdenziali, in contrasto sia con
l'art. 117, comma 2 lett. o) della Costituzione, che attribuisce allo
Stato la competenza esclusiva in materia di previdenza sociale, che
con l'art. 3 della Costituzione per disparita' di trattamento tra le
cariche elettive.
P.Q.M.
Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia
dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente
annullare, per i motivi sopra specificati, gli artt. 11, commi 3, 4 e
5, art. 13, commi 1 e 2, art. 37, art. 46, art. 51 e 54 della Legge
della Regione Puglia n. 19 del 31 dicembre 2010, pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 195 del 31 dicembre
2010, recante disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione
Puglia, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 23
febbraio 2011.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 23
febbraio 2011;
2. copia della Legge regionale impugnata;
3. rapporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento degli Affari Regionali.
Roma, addi' 28 febbraio 2011 ,
L'Avvocato dello Stato: Rago
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