Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 20 dicembre 2012 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 (GU n. 5 del 30.1.2013) 
 
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, (cod.  fiscale
della   Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   …),
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello  Stato,
cod. fiscale …, presso  i  cui  uffici  in  Roma,  Via  dei
Portoghesi n. 12 e' domiciliato (numero fax …, indirizzo
PEC …) contro la Provincia  autonoma
di Bolzano - Alto Adige, in persona  del  Presidente  in  carica  per
l'impugnazione della legge provinciale della  Provincia  Autonoma  di
Bolzano - Alto Adige 11 ottobre 2012, n. 16, pubblicata sul B.U.R. n.
42  del  16  ottobre  2012,  recante  «Assistenza  farmaceutica»,  in
relazione ai suoi articoli 2. 4 e 13. 
    La legge provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano  -  Alto
Adige 11 ottobre 2012, n. 16, recante «Assistenza farmaceutica», agli
articoli 2, 4 e 13, commi 1 e 2, dispone: 
        Art. 2: «1. Al fine di assicurare un'equa distribuzione delle
farmacie sul territorio, la Giunta provinciale, sentito l'Ordine  dei
Farmacisti della provincia di Bolzano ed  il  Consiglio  dei  Comuni,
determina il numero delle stesse nei singoli comuni nonche'  le  zone
ove collocare le nuove farmacie. A tal scopo  la  Giunta  provinciale
tiene conto: 
a)  dell'esigenza  di   garantire   l'accessibilita'   del   servizio
farmaceutico anche alla popolazione  residente  in  aree  scarsamente
abitate; 
b) della conformazione geomorfogica del territorio provinciale; 
c) del consumo di farmaci in relazione alla popolazione residente; 
d)  della  fluttuazione  della  popolazione  nelle   aree   altamente
turistiche. 
    2.  I  comuni   interessati   sono   sentiti   in   ordine   alla
determinazione delle zone ove collocare le nuove farmacie. Qualora la
decisione della Giunta provinciale dovesse divergere  dalle  proposte
dei comuni interessati, questa va adeguatamente motivata. 
    3. La Giunta provinciale disciplina  l'attivita'  di  vendita  al
pubblico dei farmaci  negli  esercizi  commerciali  autorizzati  alla
distribuzione di farmaci». 
        Art. 4: «1. La Giunta provinciale disciplina il  procedimento
concorsuale per l'assegnazione delle sedi  farmaceutiche  disponibili
per  l'esercizio   privato,   vacanti   o   di   nuova   istituzione,
determinando: 
a)  i  requisiti  per  la  partecipazione  ai  concorsi  ordinari   e
straordinari; 
b) la composizione e la nomina della commissione giudicatrice; 
c) i criteri per la  valutazione  dei  titoli  e  l'attribuzione  dei
punteggi; 
d) le prove di esame e le modalita' di svolgimento del concorso; 
e) la formazione e la durata della graduatoria; 
f) la scelta e l'assegnazione delle sedi farmaceutiche. 
    2. Rimane salva la disciplina delle farmacie comunali». 
    Art. 13, commi 1 e 2: «1. E' tenuto al pagamento di una  sanzione
amministrativa da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro chi: 
        a) contravviene  alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  7
riguardanti l'obbligo di comunicazione ivi previsto; 
        b) non osserva le norme di buona preparazione dei  medicinali
in farmacia, di cui alla farmacopea ufficiale  o  le  relative  norme
semplificate. 
    2.  Fatte  salve  le  disposizioni  penali,  il  o  la   titolare
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio   di   specialita'
medicinali e dei preparati galenici che vende o mette in commercio in
provincia di  Bolzano  questi  prodotti  con  etichettatura  o  fogli
illustrativi difformi da quelli approvati dal competente  organo,  e'
soggetto o soggetta al pagamento di una  sanzione  amministrativa  da
10.000,00 euro a 60.000,00 euro». 
    Tali norme sono illegittime per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    1)  In  relazione  all'art  117,  comma  3,  della   Costituzione
violazione dei principi fondamentali della  legislazione  statale  in
materia di "tutela della salute". Violazione dell'art.  9,  comma  1,
punto 10) dello Statuto del Trentino Alto Adige (D.P.R.n.  670/1972).
L'art.  2  della  legge   provinciale   che   si   impugna   (recante
"Pianificazione") prevede che 
        «1.  Al  fine  di  assicurare  un'equa  distribuzione   delle
farmacie sul territorio, la Giunta provinciale, sentito l'ordine  dei
farmacisti della provincia di Bolzano ed  il  Consiglio  dei  Comuni,
determina il numero delle stesse nei singoli comuni nonche'  le  zone
ove collocare le nuove farmacie. A tale scopo la  Giunta  provinciale
tiene conto:  a)  dell'esigenza  di  garantire  l'accessibilita'  del
servizio  farmaceutico  anche  alla  popolazione  residente  in  aree
scarsamente  abitate;  b)  dalla  conformazione  geomorfologica   del
territorio provinciale; c) dal consumo dei farmaci in relazione  alla
popolazione residente; d) dalla fluttuazione delle popolazioni  nelle
aree altamente turistiche. 
        2.  I  comuni  interessati  sono  sentiti  in   ordine   alla
determinazione delle zone ove collocare le nuove farmacie. Qualora la
decisione della Giunta provinciale dovesse divergere  dalle  proposte
dei comuni interessati, questa va adeguatamente motivata». 
    Tali  disposizioni,   nell'attribuire   all'ente   Provincia   la
determinazione del numero  delle  farmacie  da  ubicare  nei  singoli
comuni nonche' l'identificazione delle zone in cui collocare le nuove
farmacie  -  ancorche'  su  proposta  dei  comuni  interessati  -   ,
contrastano con la  normativa  statale  di  cui  all'articolo 11  del
decreto legge n. 1/2012 (conv. in legge 24 marzo 2012, n.  27),  che,
sulla base dei parametri ivi previsti, attribuisce  espressamente  le
predette funzioni ai Comuni e non gia' alle Province. 
    In  particolare,  l'articolo 11  del  citato  d.l.   n.   1/2012,
sostituendo  l'articolo  2  della  legge  2  aprile  1968,  n.   475,
stabilisce che "Ogni comune deve  avere  un  numero  di  farmacie  in
rapporto a quanto disposto dall'articolo 1 (cioe' una  farmacia  ogni
3300 abitanti). Al fine di assicurare una maggiore accessibilita'  al
servizio farmaceutico,  il  comune,  sentiti  l'azienda  sanitaria  e
l'ordine  provinciale  dei  farmacisti  competente  per   territorio,
identifica le zone nelle quali collocare la nuove farmacie,  al  fine
di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo  altresi'
conto  dell'esigenza  di  garantire  l'accessibilita'  del   servizio
farmaceutico anche a quei cittadini  residenti  in  aree  scarsamente
abitate". 
    Il comma 2 di tale  articolo,  inoltre,  specifica  che  "Ciascun
comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente  al  31
dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua  le  nuove
sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i  dati
alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto". 
    Il successivo comma  9  statuisce  che  "Qualora  il  comune  non
provveda a comunicare alla  regione  o  alla  provincia  autonoma  di
Trento e di Bolzano l'individuazione  delle  nuove  sedi  disponibili
entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, la  regione
provvede con proprio atto a tale individuazione  entro  i  successivi
sessanta  giorni".  Dal  complesso  di  tali   disposizioni   risulta
chiaramente che il legislatore  nazionale  ha  voluto  attribuire  ai
comuni, e non alla Provincia, la  funzione  di  individuazione  delle
sedi farmaceutiche, ferma restando  la  competenza  delle  regioni  o
delle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  ad  assicurare
l'espletamento     del     concorso     straordinario     finalizzato
all'assegnazione delle sedi stesse. La circostanza che, a  tal  fine,
sia stato  previsto  un  intervento  sostitutivo  regionale  o  delle
province autonome, induce a concludere che il  legislatore  nazionale
abbia  voluto  espressamente  escludere  le  province  dall'esercizio
ordinario della funzione di individuazione delle sedi  farmaceutiche.
Pertanto, le disposizioni dell'art. 2,  comma  1  e  2,  della  legge
provinciale impugnata contrastano con  le  richiamate  norme  di  cui
all'articolo 11 del d.l. n. 1/2012, da  considerarsi  quali  principi
fondamentali della legislazione statale in materia di  "tutela  della
salute"  e,  pertanto,  violano  l'articolo  117,  comma   3,   della
Costituzione e  l'articolo  9,  comma  1,  punto  10)  dello  Statuto
speciale della Regione Trentino Alto Adige,  in  quanto  le  predette
norme della legge in esame eccedono dalle competenze attribuite dallo
Statuto stesso alla Provincia. 
    2)  In  relazione  all'art.  117,  comma  3,  della  Costituzione
violazione dei principi fondamentali della  legislazione  statale  in
materia di "tutela della salute". Violazione dell'art.  9,  comma  1,
punto 10) dello Statuto del Trentino Alto Adige (D.P.R. n. 670/1972).
L'art. 4 della medesima legge provinciale, in materia di assegnazione
delle  sedi  farmaceutiche,  prevede  che   la   Giunta   provinciale
disciplini il procedimento concorsuale per l'assegnazione delle  sedi
farmaceutiche disponibili per l'esercizio privato, vacanti o di nuova
istituzione, determinando: a) i requisiti per  la  partecipazione  ai
concorsi ordinari e straordinari; b)  la  composizione  e  la  nomina
della commissione giudicatrice c) i criteri per  la  valutazione  dei
titoli e l'attribuzione dei punteggi; d)  le  prove  di  esame  e  le
modalita' di svolgimento del concorso; e) la formazione e  la  durata
della  graduatoria;  f)  la  scelta  e  l'assegnazione   delle   sedi
farmaceutiche. 
    Tale disposizione,  nel  rimettere  alla  giunta  provinciale  la
disciplina della procedura concorsuale per l'assegnazione delle  sedi
farmaceutiche, contrasta con le previsioni legislative statali di cui
alla legge 8 novembre 1991 n. 362, nonche' con le norme contenute nel
D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298, che dettano una disciplina  uniforme,
su  tutto  il  territorio   nazionale,   delle   suddette   procedure
concorsuali. 
    In particolare, l'art.  4,  comma  2,  della  legge  n.  362/1991
(recante "Norme per il riordino del settore farmaceutico", stabilisce
che "2. Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 [cioe' quello  per
il  conferimento  delle  sedi  farmaceutiche  vacanti  o   di   nuova
istituzione che risultino disponibili per l'esercizio  da  parte  dei
privati, n.d.r.] i cittadini di  uno  Stato  membro  della  Comunita'
economica europea maggiori di eta', in possesso dei diritti civili  e
politici e iscritti all'albo professionale dei  farmacisti,  che  non
abbiano compiuto i sessanta anni di eta' alla data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande". 
    La citata disposizione statale e' da  ritenersi  quale  principio
fondamentale in materia di tutela della salute, in quanto ha lo scopo
precipuo di garantire parita' di trattamento  tra  i  farmacisti  che
intendano candidarsi per l'ottenimento del  conferimento  delle  sedi
vacanti o di nuova istituzione nazionale, assicurando, in  tal  modo,
unitarieta' su tutto il territorio nazionale in ordine  ai  requisiti
di accesso al  concorso,  ai  fini  dell'erogazione  di  un  servizio
qualitativamente appropriato. 
    Il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298, come modificato  dal  D.P.C.M.
13 febbraio 1998, n.  34  -  recante  il  regolamento  di  attuazione
dell'art.  4,  comma  9,  della  legge  8  novembre  1991,  n.   362,
concernente norme di riordino del settore farmaceutico -  disciplina,
poi, le modalita' di  svolgimento  delle  procedure  concorsuali,  di
nomina delle commissioni esaminatrici, di valutazione dei titoli  dei
candidati,  di  attribuzione  dei   punteggi   delle   modalita'   di
svolgimento delle prove, nonche' dell'approvazione della  graduatoria
e delle assegnazioni delle sedi. 
    Dunque, la disciplina provinciale esaminata, nell'attribuire alla
giunta provinciale  i  suddetti  poteri  di  determinazione,  risulta
illegittima ed assunta in violazione della  normativa  statale  sopra
citata da  considerarsi  principio  fondamentale  della  legislazione
statale in materia di "tutela della salute"  e,  pertanto,  contrasta
con l'art. 117 comma terzo, della  Costituzione  e  viola  l'art.  9,
punto 10), dello Statuto Speciale, in quanto  le  norme  della  legge
provinciale eccedono dalla competenze attribuite dallo  Statuto  alla
Provincia di Bolzano. 
    3)  In  relazione  all'art.  117,  comma  3,  della  Costituzione
violazione dei principi fondamentali della  legislazione  statale  in
materia di "tutela della salute". Violazione dell'art.  9,  comma  1,
punto 10) dello Statuto del Trentino Alto Adige (D.P.R. n. 670/1972).
I   medesimi   profili   di   illegittimita'   costituzionale    sono
riscontrabili in relazione alle  disposizioni  di  cui  all'art.  13,
commi 1 e 2, della medesima legge. 
    Infatti il comma 1 - nel disciplinare delle ipotesi  di  illecito
amministrativo, con la previsione delle relative sanzioni in caso  di
a)  mancata  comunicazione  scritta  alla  Ripartizione   Provinciale
Sanita', prevista  dall'art.  7  per  il  caso  di  sostituzione  del
titolare o del direttore della farmacia con un'altra persona, nonche'
di b) mancata  osservanza  delle  norme  di  buona  preparazione  dei
medicinali in farmacia, di cui  alla  farmacopea  ufficiale  o  delle
relative norme semplificate - contrasta evidentemente con il  decreto
legislativo   n.   219/2006,   che   disciplina   l'intera    materia
dell'immissione in commercio di medicinali  di  origine  industriale,
anche per quello che concerne le sanzioni penali e amministrative. 
    Al riguardo la giurisprudenza di codesta Corte costituzionale (v.
sentenza n. 361/2003) ha precisato che "Si deve osservare che, con la
legge n. 584 del 1975 (e poi con la legge n. 3 del 2003), sono  state
previste varie fattispecie di illecito amministrativo al  fine  della
tutela della salute, che l'art. 32 della  Costituzione  assegna  alle
cure della Repubblica. Tali previsioni  devono  essere  assunte  come
principi fondamentali, necessariamente uniformi, a norma  dell'ultima
proposizione del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione, stante
la loro finalita' di protezione di un bene,  quale  la  salute  della
persona ... bene che per sua  natura  non  si  presterebbe  a  essere
protetto diversamente  alle  stregua  di  valutazioni  differenziate,
rimesse alla discrezionalita' dei legislatori regionali". 
    Il successivo comma 2 dell'art. 13 prevede che "il o la  titolare
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio   di   specialita'
medicinali e dei preparati galenici che vende o inette  in  commercio
in provincia di Bolzano questi prodotti  con  etichettature  o  fogli
illustrativi difformi da quelli approvati dal competente  organo,  e'
soggetto o soggetta al pagamento di una  sanzione  amministrativa  da
10.000,00 a 60.000,00 euro". 
    Orbene,  tale  disposizione  riproduce  la  medesima  fattispecie
contemplata nell'articolo 148, comma 5, del  decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219 che dispone che " ... se un medicinale e' posto o
mantenuto  in  commercio  con  etichettatura  o  figlio  illustrativo
difformi da quelli approvati dall'AIFA, ovvero con etichetta o foglio
illustrativo non modificati secondo le disposizioni  impartite  dalla
stessa Agenzia, ovvero sia privo del  bollino  farmaceutico  previsto
dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540,
il titolare dei AIC  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  da
diecimila euro a sessantamila euro". 
    In considerazione  del  fatto  che  la  norma  provinciale  trova
applicazione  esclusivamente  nel  territorio  della   provincia   dl
Bolzano, essa potrebbe generare il  dubbio  che  la  medesima  azione
possa essere sottoposta alla duplice sanzione per la violazione della
legge provinciale e della legge statale. 
    Inoltre, anche qualora il suddetto dubbio dovesse  essere  fugato
in fase applicativa, l'uniformita' del trattamento  sanzionatorio  e'
garantito dall'attuale formulazione  della  norma  provinciale,  che,
potrebbe, tuttavia, essere successivamente modificata,  in  tal  modo
incorrendosi in quella  disomogeneita'  di  disciplina  stigmatizzata
dalla citata giurisprudenza di codesta Corte. 
    Per le motivazioni esposte le previsioni dell'art. 13, commi 1  e
2, della legge provinciale impugnata contrastano  con  le  norme  del
richiamato art. 148, comma 5, del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, in tal modo violando i principi fondamentali  in  materia  di
tutela della salute ex art. 117,  comma  terzo,  della  Costituzione,
nonche' l'art. 9, punto 10), dello Statuto speciale di  autonomia  in
quanto le norme della legge  provinciale  eccedono  dalla  competenze
attribuite dallo Statuto alla Provincia di Bolzano. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Alla stregua di quanto precede  si  confida  che  codesta  Ecc.ma
Corte vorra' dichiarare l'illegittimita' degli articoli 2,  4  e  13,
commi 1 e 2, della legge della Provincia Autonoma di Bolzano  -  Alto
Adige n. 16 dell'11 ottobre 2012. 
 
        Roma, 14 dicembre 2012 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Colelli 

 

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