Ricorso n. 191 del 20 dicembre 2012 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 20 dicembre 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 5 del 30.1.2013)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, (c.f. …), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod. fisc.: …; indirizzo posta elettronica certificata: …; telefax: n.
…), domiciliataria;
Contro la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, nelle parti intra precisate, della legge regionale n. 19 dell'11 ottobre 2012 - della Regione Friuli-Venezia Giulia, pubblicata in B.U.R. 17 ottobre 2012, n. 42, recante «Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti».
La predetta legge viene impugnata in conformita' alla delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione dell'11 dicembre 2012: delibera che verra' depositata in estratto unitamente al presente ricorso.
La legge qui impugnata reca «Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti».
In particolare - ai fini che qui rilevano - essa:
1) all'art. 5 - rubricato: «Piano energetico regionale, atto
di programmazione regionale per le fonti rinnovabili e programmi
regionali operativi» - prevede al comma 9 che «Nel caso in cui
contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei di cui al
comma 8, l'APR e' sottoposto alle procedure relative alla VAS»;
2) all'art. 12 - rubricato: «Autorizzazioni» - prevede al
comma 8: «8. Interventi per modiche non sostanziali come definiti
dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 28/2011, da realizzarsi
anche in corso d'opera a impianti e infrastrutture che hanno ottenuto
l'autorizzazione unica di cui al presente art., possono essere
realizzati con il ricorso alla procedura abilitativa semplificata
(PAS) di cui all'art. 6 dello stesso decreto legislativo n. 28/2011»;
3) all'art. 13 - rubricato: «contenuti dell'istanza» - ai
comma 2, 3, 4 e 5 prevede:
«2. L'istanza deve contenere l'elenco di tutte le
interferenze e il relativo progetto composto da elaborati tecnici con
grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto
definitivo dei lavori pubblici; nei casi in cui l'autorizzazione
unica comporti l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio,
il progetto e' corredato del relativo piano particellare contenente
anche l'elenco dei nominativi e degli indirizzi dei proprietari delle
aree interessate. Il proponente e' tenuto alla presentazione di tutta
la documentazione prevista nell'istanza con modalita' cartacea in tre
copie e con modalita' informatica per le eventuali altre copie
necessarie.
3. Nei casi in cui l'intervento debba essere sottoposto a
valutazione di impatto ambientale ovvero alla relativa verifica di
assoggettabilita', l'istanza puo' essere corredata del progetto
composto da elaborati tecnici con grado di approfondimento analogo a
quello richiesto per il progetto preliminare dei lavori pubblici.
Dopo l'emissione del provvedimento di VIA, e comunque ai fini della
convocazione della conferenza di servizi, l'istanza e' integrata dal
progetto di cui al comma 2, redatto in conformita' alle eventuali
prescrizioni del provvedimento stesso.
4. 4. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica
relativa agli impianti di cui all'art. 12, comma 1, lettere a), e) ed
f), e' corredata, a pena di improcedibilita', dei seguenti documenti:
a) progetto con contenuti assimilabili al progetto definitivo
dell'opera pubblica, comprensivo di:
1) opere per la connessione alla rete;
2) altre infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio dell'impianto;
3) elaborati grafici e normativa di variante al PRGC,
qualora necessaria;
b) qualora previsto dalle norme di settore, progetto di
dismissione dell'impianto e ripristino dello stato dei luoghi ovvero,
per gli impianti idroelettrici, progetto delle misure di
reinserimento e recupero ambientale;
c) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che
indica, in particolare:
1) i dati generali del proponente;
2) nel caso di impresa, estremi della partita IVA, ovvero,
nel caso di autoproduttore, la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio attestante la qualifica di autoproduttore ai sensi dell'art.
2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999;
3) la descrizione delle caratteristiche tecniche ed
energetiche dell'impianto e della fonte utilizzata, il calcolo
dell'indice EROEI (Energy Return on Energy Invested), con l'analisi
della producibilita' attesa, ovvero delle modalita' di
approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della
risorsa utilizzata privilegiando la filiera corta atta al
contenimento della produzione di cot derivante dal trasporto su
gomma; e', altresi', vietata la realizzazione di impianti alimentati
da biomasse situati in un raggio inferiore a 2 chilometri da colture
pregiate; per gli impianti eolici descrizione delle caratteristiche
anemometriche del sito, delle modalita' e della durata dei rilievi,
che non puo' essere inferiore a un anno, e delle risultanze sulle ore
equivalenti annue di funzionamento;
4) la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi,
delle modalita' di esecuzione dei complessivi lavori previsti, dei
costi complessivi degli interventi, del piano di dismissione degli
impianti e di ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, nel caso di
impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero
ambientale proposte;
5) la stima dei costi di dismissione dell'impianto e di
ripristino dello stato dei luoghi ovvero, nel caso di impianti
idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale
proposte;
6) l'analisi delle possibili ricadute sociali,
occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale anche
finalizzata alla formazione e alla riconversione della manodopera
locale;
d) i contratti preliminari o gli atti definitivi attestanti
la titolarita' delle aree ai sensi del comma 6, ovvero indicazione
degli specifici atti di concessione o autorizzazione di cui al comma
8;
e) qualora la pubblica utilita' derivi da disposizione di
legge, o nei casi di cui all'art. 12, comma 4, la richiesta di
dichiarazione di pubblica utilita' delle opere connesse e di relativa
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con contestuale
richiesta di dichiarazione di inamovibilita' di cui all'art.
52-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n.
327/2001, corredata della documentazione riportante l'estensione, i
confini e i dati catastali delle aree interessate e il piano
particellare; tale documentazione e' aggiornata a cura del proponente
nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;
f) per gli impianti per i quali non e' necessaria la
titolarita' dell'area ai sensi del comma 6, ove non sussista tale
titolarita', la richiesta di dichiarazione di pubblica utilita' dei
lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio corredata della documentazione riportante l'estensione,
i confini e i dati catastali delle aree interessate e il piano
particellare; tale documentazione aggiornata a cura del proponente
nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;
g) per gli impianti idroelettrici, la concessione di
derivazione d'acqua per uso idroelettrico qualora sia stata gia'
acquisita ai sensi della previgente normativa di settore, ovvero
dichiarazione di assenso di cui all'art. 20;
h) per gli impianti di cui all'art. 12, comma 1, lettera a),
il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete
elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le
disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 dell'allegato alla
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas del 23
luglio 2008 - ARG/elt 99/08 (Testo integrato delle condizioni
tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con
obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di
energia elettrica - Testo integrato delle connessioni attive - TICA),
e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal
proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al
rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la
connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonche' gli
elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la
connessione, predisposti dal proponente; entrambi i predetti
elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione
della connessione;
i) la dichiarazione sostituiva di atto notorio attestante la
destinazione e la normativa urbanistica delle aree interessate dal
progetto;
j) la relazione paesaggistica di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005
(Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della
compatibilita' paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi
dell'art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), ove
prescritta;
k) la documentazione prevista dal decreto legislativo 16
gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in
materia ambientale), ove prescritta, per la verifica di
assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale, ovvero per
la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza,
relativa al progetto definitivo;
l) la ricevuta di pagamento degli oneri istruttori di cui
all'art. 15, comma 10, se previsti;
m) per gli impianti di cui all'art. 12, comma 1, lettera a),
l'impegno alla corresponsione, all'atto di avvio dei lavori, di una
cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e
delle opere di rimessa in pristino, da versare a favore
dell'amministrazione comunale, che esegue le opere di rimessa in
pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo
del soggetto inadempiente;
n) nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda
una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a piu' impianti e
le opere in esso individuate siano soggette a valutazione di impatto
ambientale, la relazione del gestore di rete da cui risultino le
valutazioni da questo effettuate a seguito della presentazione di
piu' richieste di connessione riferite a una medesima area, tali da
rendere necessaria la realizzazione di una stazione di raccolta
potenzialmente asservibile a piu' impianti; tale relazione deve
essere corredata dei dati e delle informazioni utilizzati, da cui
devono risultare, oltre alle alternative progettuali di massima e le
motivazioni di carattere elettrico, le considerazioni operate al fine
di ridurre l'estensione complessiva e contenere l'impatto ambientale
delle infrastrutture di rete;
o) nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a
tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), la copia della comunicazione di
cui all'art. 14, comma 2, alle competenti Soprintendenze per
verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di
procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in
itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione
unica;
p) la specifica documentazione eventualmente richiesta dalle
normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque
denominati che confluiscono nel procedimento unico e di cui e'
fornito un elenco indicativo nell'allegato A.
5. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica relativa
alle infrastrutture energetiche lineari di cui all'art. 12, comma 1,
lettere b), c) e d), e' corredata, a pena di improcedibilita', dei
seguenti documenti:
a) progetto con contenuti assimilabili al progetto definitivo
dell'opera pubblica, comprensivo di elaborati grafici e normativi di
variante al PRGC, qualora necessaria;
b) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che
indica in particolare:
1) i dati generali del proponente con gli estremi della
partita IVA;
2) i dati tecnico-energetici specifici dell'infrastruttura;
3) la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi,
dei costi complessivi degli interventi, delle modalita' di esecuzione
dei complessivi lavori previsti;
4) l'analisi delle possibili ricadute sociali,
occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale anche
finalizzata alla formazione e alla riconversione della manodopera
locale;
c) qualora la pubblica utilita' derivi da disposizione di
legge o nei casi di cui all'art. 12, comma 4, richiesta di
dichiarazione di pubblica utilita' delle opere connesse e di relativa
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio con contestuale
richiesta di dichiarazione di inamovibilita' di cui all'art.
52-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n.
327/2001 nei casi di linee elettriche; in tal caso l'istanza e'
corredata della documentazione riportante l'estensione, i confini e i
dati catastali delle aree interessate e il piano particellare; tale
documentazione e' aggiornata a cura del proponente nel caso il
progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;
d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la
destinazione e la normativa urbanistica delle aree interessate dal
progetto;
e) relazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, ove prescritta;
f) ove prescritta, documentazione prevista dal decreto
legislativo n. 4/2008, per la verifica di assoggettabilita' alla
valutazione di impatto ambientale, ovvero per la valutazione di
impatto ambientale e la valutazione di incidenza, relativa al
progetto definitivo;
g) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori di cui
all'art. 15, comma 10, se previsti;
h) nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a
tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, copia della
comunicazione di cui all'art. 14, comma 2, alle competenti
Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di
tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni
archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di
autorizzazione unica;
i) specifica documentazione eventualmente richiesta dalle
normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque
denominati che confluiscono nel procedimento unico e di cui e'
fornito un elenco indicativo nell'allegato A;
j) nel caso del progetto di elettrodotto di carattere sovra
regionale, copia dell'istanza di autorizzazione, presentata
all'Amministrazione competente al suo rilascio, per la realizzazione
della parte dell'infrastruttura prevista fuori dal territorio
regionale, ovvero copia dell'autorizzazione ottenuta;
k) nel caso del progetto di elettrodotto di carattere sovra
regionale che attraversa il confine nazionale, idonea documentazione,
rilasciata dai rispettivi competenti enti gestori delle reti di
trasmissione nazionale interessati, attentante l'ammissibilita'
tecnica e costruttiva del progetto in relazione agli obblighi di
sicurezza, affidabilita' ed efficienza delle reti e dei rispettivi
sistemi elettrici nazionali»;
4) all'art. 13 - rubricato: «contenuti dell'istanza» - prevede al
comma 6:
6. L'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 1,
lettera a), escluse le aree interessate dalle opere e infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, di
cui all'art. 12, comma 1, lettera b), esclusi i casi di cui all'art.
18, commi 2 e 3, nonche' quella di cui all'art. 12, comma 1, lettere
e) e f), e' rilasciata esclusivamente al richiedente che dimostri di
essere in possesso di idonei requisiti soggettivi, nonche' di atti
definitivi attestanti la titolarita' delle aree. Si' considerano
soggetti dotati di idonei requisiti soggettivi le imprese ovvero,
limitatamente ai soli impianti e con l'esclusione delle
infrastrutture, gli autoproduttori, come definiti dall'art. 2, comma
2, del decreto legislativo n. 79/1999.
Sono atti definitivi attestanti la titolarita' delle aree quelli
che legittimano l'ottenimento del permesso di costruire ai sensi
della vigente normativa edilizia regionale.
5) all'art. 14 - rubricato: «procedimento» - prevede:
1. Partecipano alla conferenza di servizi per il rilascio
dell'autorizzazione di cui al presente art. tutte le amministrazioni
pubbliche competenti al rilascio degli atti di assenso relativi
all'istanza, ai sensi dell'art. 13, comma 1. Le amministrazioni
partecipanti, prima della conferenza di servizi, istruiscono gli atti
ricevuti in relazione ai provvedimenti di competenza loro attribuiti
e agli eventuali relativi subprocedimenti.
2. Nei casi in cui l'impianto di cui all'art. 12, comma 1,
lettera a), non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del
decreto legislativo n. 42/2004, contestualmente alla presentazione
dell'istanza, il proponente effettua una comunicazione alle
competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di
procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della
sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di
presentazione dell'istanza di autorizzazione unica. Entro quindici
giorni dal ricevimento della comunicazione, ai sensi del paragrafo
13.3 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, le
Soprintendenze informano l'amministrazione procedente circa
l'eventuale esito positivo di detta verifica al fine di consentire
alla stessa amministrazione di convocare alla conferenza di servizi
le Soprintendenze stesse.
3. Sono invitati alla conferenza di servizi, ai fini della
salvaguardia e tutela degli interessi pubblici gestiti, e comunque
senza diritto di voto, i soggetti titolari di concessione di gestione
di opere e servizi pubblici e di interesse pubblico, nonche' i
soggetti che gestiscono infrastrutture di interesse pubblico aventi
interferenze con i progetti.
4. Nelle conferenze di servizi relative ai procedimenti
unificati non di competenza regionale in materia di energia, la
Regione rappresentata dal direttore della struttura regionale
competente in materia o suo delegato, che cura, altresi', la
convocazione della conferenza interna di cui all'art. 21 della legge
regionale n. 7/2000 per la formazione del parere regionale unico.
5. Per i procedimenti unificati di competenza regionale in
materia di energia le strutture regionali individuate con l'indizione
della conferenza interna dei servizi di cui all'art. 21 della legge
regionale n. 7/2000 sono direttamente convocate in conferenza di
servizi unificata congiuntamente agli enti e ai soggetti individuati
con l'indizione della conferenza di servizi di cui all'art. 22 e
seguenti della stessa legge regionale n. 7/2000. In sede di
conferenza di servizi unificata il rappresentante regionale unico e
responsabile del procedimento raccoglie ed esprime il parere unico di
competenza regionale tenendo conto delle posizioni prevalenti
espresse.
6. In luogo della diretta partecipazione alla conferenza di
servizi i soggetti pubblici regolarmente convocati possono
manifestare per iscritto unicamente le loro determinazioni favorevoli
senza prescrizioni, a pena di inammissibilita'; in tali casi gli atti
di competenza devono pervenire all'amministrazione procedente, anche
anticipati per via telematica o informatica, entro la data e l'ora di
convocazione della conferenza.
7. Le autorizzazioni per gli elettrodotti di cui all'art. 12,
comma 1, lettera b), e quelle per gli impianti di cui all'art. 12,
comma 1, lettere a) ed e), nei casi in cui siano previste linee
elettriche di collegamento fra rete elettrica di distribuzione e
impianti entro o fuori dalla loro area di pertinenza, sono
rilasciate, limitatamente alle sole linee con tensione superiore a 35
chilovolt e comunque fermo restando quanto previsto dall'art. 16,
comma 8, previa espressione del parere favorevole di ARPA che accerti
il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e
degli obiettivi di qualita', relativi alle emissioni
elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge
quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici).
8. Il procedimento relativo all'istanza di autorizzazione
unica per gli impianti di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), si
svolge secondo quanto previsto al paragrafo 14 dell'allegato al
decreto ministeriale 10 settembre 2010, nonche' all'art. 12, comma 4,
del decreto legislativo n. 387/2003, compatibilmente con quanto
previsto dalla legge regionale n. 7/2000 e dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi).
9. Per gli impianti e le infrastrutture energetiche lineari
di cui al presente titolo, per i quali la pubblica utilita' consegua
da disposizioni di legge o sia dichiarata ai sensi dell'art. 12,
comma 4, ovvero ai sensi dell'art. 18, comma 2, nei casi in cui non
vi sia conformita' fra il progetto e lo strumento urbanistico
comunale vigente e in sede di conferenza di servizi il rappresentante
del Comune abbia espresso il suo assenso sulla base del previo parere
favorevole espresso dal Consiglio comunale, fatte salve le vigenti
norme in materia di ambiente, tutela della salute, paesaggio e beni
culturali, l'autorizzazione unica costituisce approvazione di
variante allo strumento urbanistico stesso senza necessita' di
esperire la relativa ordinaria procedura di adozione, ivi compresa la
valutazione ambientale strategica.
10. Nei casi di cui al comma 9 il progetto definitivo
dell'opera soggetta all'autorizzazione unica e' integrato con gli
elaborati grafici e normativa di variante urbanistica. La variante
comporta apposizione del vincolo preordinato all'esproprio al di
fuori dei casi in cui e' necessaria la titolarita' delle aree ai
sensi dell'art. 13.
11. La Giunta regionale, con deliberazione assunta su
proposta dell'Assessore competente in materia di energia di concerto
con gli altri Assessori eventualmente interessati, previo parere
vincolante della Commissione consiliare competente e d'intesa con il
Consiglio delle autonomie locali, puo' individuare la rilevanza
strategica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza
autorizzatoria regionale o riconoscere l'interesse regionale
complessivo alla loro realizzazione. In tali casi l'autorizzazione
unica comprende la dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' e urgenza delle opere, l'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio sulle relative aree, nonche', per gli
elettrodotti, l'eventuale dichiarazione di inamovibilita'. Fatte in
ogni caso salve le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente,
della salute e della pubblica incolumita', del paesaggio e del
patrimonio storico-artistico, l'autorizzazione stessa costituisce,
ove occorra, approvazione di variante agli strumenti urbanistici
vigenti o adottati, senza necessita' di esperire la relativa
ordinaria procedura di adozione o quella di cui al comma 9; a tal
fine il progetto definitivo delle opere e' integrato con i relativi
elaborati grafici e normativi di variante urbanistica. Per la
verifica della conformita' urbanistica e' richiesto, anche fuori
dalla conferenza di servizi, il parere motivato degli enti locali nel
cui territorio ricadono le relative opere.
12. Per gli impianti di cui all'art. 12, comma l, lettera a),
in sede di conferenza di servizi per il rilascio della relativa
autorizzazione unica sono determinate le eventuali misure di
compensazione a favore dei Comuni nei quali sono localizzati gli
impianti stessi in conformita' e nei limiti di quanto previsto ai
paragrafi 14.15 e 16.5 dell'allegato al decreto ministeriale 10
settembre 2010, nonche' all'allegato 2 del medesimo decreto
ministeriale 10 settembre 2010. Tali determinazioni sono assunte su
proposta dei Comuni interessati, sentiti i soggetti richiedenti
l'autorizzazione unica.
13. Nei casi in cui il progetto sia soggetto
all'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la stessa e'
acquisita nell'ambito del procedimento unificato di cui all'art. 12,
comma 2. Si applica l'art. 22 ter, comma 5, della legge regionale n.
7/2000.
6) all'art. 16 - rubricato «interventi non soggetti ad
autorizzazione» - prevede al comma 2 lett. a):
2. Sono realizzabili previa comunicazione dell'inizio dei
lavori i seguenti interventi:
a) gli impianti di produzione di energia elettrica o
termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli
stessi all'interno delle zone destinate ad attivita' produttive o
commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi
dell'art. 16, comma 1, lettera m-bis), della legge regionale dell'11
novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
6) all'art. 17 - rubricato «accordi tra Regione e proponente» -
prevede:
1. Per assicurare la sostenibilita' socio-economica,
territoriale e ambientale dei progetti di impianti e infrastrutture
energetiche di cui all'art. 12 di competenza autorizzativa regionale,
fatto salvo quanto stabilito all'art. 12, comma 6, del decreto
legislativo n. 387/2003, nonche' dei progetti di competenza
autorizzativa statale soggetti all'intesa di cui all'art. 11,
l'Assessore regionale competente in materia di energia puo' proporre
alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo con i
proponenti.
In tal caso l'espressione dell'intesa di cui all'art. 11 e'
subordinata alla stipula dell'accordo. L'accordo stesso e'
sottoscritto dal Presidente della Regione o dall'Assessore delegato.
2. L'accordo di cui al comma 1 prevede una o piu' delle seguenti
condizioni:
a) quantificate e positive ricadute sul territorio in termini
di vantaggi economici, occupazionali e di sviluppo per le utente
produttive o civili del territorio regionale;
b) adeguate misure di compensazione e di riequilibrio
ambientale, territoriale ed economico ai sensi dell'art. 1, commi 4 e
5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia), fermo restando il
contributo compensativo di cui all'art. 1, comma 36, della stessa
legge n. 239/2004 per gli impianti di produzione di energia elettrica
da fonti tradizionali di potenza termica non inferiore a 300
megawatt;
c) nei casi di progetti di nuove linee elettriche aeree anche
proposti da parte di soggetti concessionari, realizzazione di
contestuali interventi di miglioramento in tema ambientale,
paesaggistico e di emissioni elettromagnetiche, con opere di
nazionalizzazione di linee elettriche esistenti che prevedano, ove
possibile, interventi di demolizione e interramento di linee aeree
esistenti in ragione, di norma, di due unita' di misura lineari per
ogni unita' di misura lineare di nuova linea prevista, con
definizione dei tempi e delle fasi di attuazione dei relativi
interventi;
d) ripristino dello stato originario dei luoghi con
individuazione delle relative garanzie finanziarie in caso di
cessazione o dismissione delle attivita' energetiche.
7) all'art. 18 - «rubricato infrastrutture energetiche lineari» -
al comma 2 prevede «L'autorizzazione unica, rilasciata con le
modalita' di cui all'art. 12, relativa alle infrastrutture
energetiche lineari, qualora realizzate da soggetti titolari di
obblighi di servizio pubblico in relazione alle attivita' di
trasmissione, trasporto e distribuzione ai sensi delle vigenti norme,
comporta la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e
urgenza delle opere e, per gli elettrodotti, l'eventuale
dichiarazione di inamovibilita', nonche', anche qualora sia stata
approvata la variante urbanistica ai sensi di quanto disposto
all'art. 14, comma 9, l'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio».
4 prevede:
8) all'art. 18 - rubricato «infrastrutture energetiche
lineari» - al comma 4 prevede: «4. Relativamente agli elettrodotti di
cui al comma 3», - vale a dire agli elettrodotti di carattere sovra
regionale, limitatamente alle linee elettriche transfrontaliere
realizzate da soggetti in possesso dei requisiti previsti ai sensi
del decreto ministeriale 21 ottobre 2005 (Modalita' e criteri per il
rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei
terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi
elettrici di altri. Stati), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 3 novembre 2005, n. 256, «che connettono
nodi, a tensione uguale o superiore a 120 chilovolt, appartenenti a
sistemi elettrici nazionali diversi» - ai fini del rilascio
dell'autorizzazione unica, i progetti devono comportare la previsione
che una quota significativa del totale dell'energia elettrica
disponibile importata venga destinata all'uso e al soddisfacimento
dei fabbisogni energetici di attivita' del sistema economico e
produttivo aventi sedi o impianti localizzati e operanti nel
territorio regionale.
9) all'art. 34 - rubricato «definizioni» - al comma 1, lettere f)
e h) prevede:
«1. Ai fini dell'applicazione della disciplina regionale in
materia di distribuzione di carburanti si intendono per:
f) stazione di servizio: l'impianto su area di pertinenza
propria costituito da piu' colonnine a semplice, doppia o multipla
erogazione automatica di carburanti con relativi serbatoi, dotato di
uno o piu' prodotti fra quelli di cui alla lettera a); l'impianto
deve, inoltre, comprendere almeno: apparecchiature di tipo
self-service prepagamento funzionanti autonomamente 24 ore su 24
-apparecchiature di ricarica per alimentazione auto elettriche -
locale per l'attivita' del gestore con eventuale relativo servizio
igienico - eventuali attivita' commerciali integrative come definite
alla lettera p) - servizi igienici separati per sesso di utenti, di
cui almeno uno con servizio igienico per diversamente abili -
pensiline di copertura delle aree di rifornimento - pannelli
fotovoltaici sulle coperture, di potenza installata nell'area almeno
pari a 10 chilowatt - uno o piu' parcheggi per gli utenti - accessi
dei veicoli alla stazione separati e distinti per entrata e uscita -
eventuali servizi accessori come definiti alla lettera o);
h) stazione di rifornimento elettrico: l'impianto
costituito da apparecchiature di ricarica per alimentazione di auto
elettriche di tipo self-service prepagamento funzionanti
autonomamente 24 ore su 24, locale per l'attivita' del gestore con
relativo servizio igienico, servizio gestito di car-sharing;
10) all'art. 35 - rubricato «autorizzazione unica per gli
impianti sulla rete stradale ordinaria e sulla rete autostradale» -
al comma 7 prevede:
«7. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge
possono essere autorizzati sul territorio regionale esclusivamente
nuovi impianti di tipologia stazione di servizio come definiti
all'art. 34, comma 1, lettera fatto salvo quanto disposto ai
successivi commi. Nuovi impianti di tipologia stazione di
rifornimento come definiti all'art. 34, comma 1, lettera g), possono
essere realizzati esclusivamente negli ambiti territoriali dei Comuni
classificati montani e ricompresi nelle zone di svantaggio
socio-economico "B" e "C" di cui all'art. 21 della legge regionale 20
dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli
Venezia Giulia), e all'art. 3 della legge regionale dell'11 novembre
2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento
locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni
montani), fermo restando quanto disposto dall'art. 50. Nuovi impianti
di tipologia stazione di rifornimento elettrico come definiti
all'art. 34, comma 1, lettera h), possono essere realizzati
esclusivamente negli ambiti territoriali dei Comuni tra loro
limitrofi con popolazione superiore a 40.000 abitanti.».
E' opportuno rilevare preliminarmente che - in assenza di
specifiche previsioni contenute nello Statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia attributive ad essa di potesta' normativa in
materia di energia - la suddetta disciplina regionale (ad esclusione
di quella recata dall'art. 5 sopra trascritto) va riguardata, ai fini
dello scrutinio concernente il rispetto degli ambiti della potesta'
legislativa della suddetta Regione, alla luce dell'art. 117, terzo
comma, della Costituzione: nella specie il parametro che viene in
rilievo e' quello concernente la materia «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia».
Come rilevato dall'adita Ecc.ma Corte - da ultimo con la sentenza
1 aprile 2010 n. 124 - «la normativa internazionale (Protocollo di
Kyoto addizionale alla Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, adottato l'11 dicembre 1997, ratificato e reso
esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120) e quella comunitaria
(direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE e direttiva 23 aprile
2009, n. 2009/28/CE) manifestano un favor per le fonti energetiche
rinnovabili al fine di eliminare la dipendenza dai carburanti
fossili.
Il legislatore nazionale ha recepito tali indirizzi con il
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita'), dal quale e' possibile ricavare i principi
fondamentali della sopra indicata materia (ex plurimis sentenza n.
364 del 2006)».
Ai fini qui considerati occorre ricordare che il legislatore
statale ha dettato specifici principi fondamentali con il decreto
legislativo n. 239/2003 («Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo
sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza
di energia elettrica»): ivi - all'art. 1-sexies, comma 5 - e'
precisato che «Le regioni disciplinano i procedimenti di
autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche di
competenza regionale in conformita' ai principi e ai termini
temporali di cui al presente art.».
Inoltre, l'art. 1 della legge n. 239 del 2004 (recante «Riordino
del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia»), che ha modificato
il decreto legislativo n. 387 del 2003 prevede espressamente che le
disposizioni ivi contenute "sono principi fondamentali della
normativa statale in materia energetica, ai sensi dell'art. 117,
terzo comma, della Costituzione».
Per quanto attiene la disciplina sulla valutazione ambientale
strategica (contenuta nell'art. 5 della legge regionale qui
impugnata) viene in rilievo l'art. 117, comma 2, lettera s) della
Costituzione; quest'ultimo profilo rileva in parte anche con riguardo
all'art. 16 comma 2 lettera a.
L'impugnativa e' affidata ai seguenti
Motivi
1) Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s) costituzione (oltre
che degli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia
Giulia): sotto lo specifico profilo dell'invasione della potesta'
legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ambiente» posta in
essere dalla Regione Friuli-Venezia Giulia introducendo la disciplina
dettata dall'art. 5, comma 9 della legge regionale n. 42/2012.
Come si e' visto il comma 9 dell'art. 5 della legge regionale qui
impugnata stabilisce che l'atto di programmazione regionale (APR)
predisposto, nelle more dell'approvazione del Piano energetico
regionale (PER), in attuazione del provvedimento ministeriale
previsto dall'art. 2, comma 167 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Legge finanziaria 2008), e' sottoposto alla procedure relative alla
VAS «nel caso in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti
non idonei». Tale comma va letto tenendo conto delle ulteriori
precisazioni contenute nei commi che immediatamente lo precedono.
Ivi si precisa - ai commi da 5 a 8 - che «5. Il PER e'
predisposto a cura della struttura regionale competente in materia di
energia, sentite le altre strutture regionali eventualmente
interessate dalla predisposizione di programmi e interventi
settoriali finanziati con fondi comunitari, statali e regionali che
riguardino anche la materia dell'energia.
6. Il PER e' adottato dalla Giunta regionale, e' sottoposto alle
procedure relative alla valutazione ambientale strategica (VAS) di
cui alle vigenti norme, e' approvato dalla Giunta regionale su
proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia,
e' emanato con decreto del Presidente della Regione pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della
sua pubblicazione.
7. In attuazione del provvedimento ministeriale previsto
dall'art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge
finanziaria 2008), (burden sharing), nelle more dell'approvazione del
PER con i contenuti di cui al comma 4, e' predisposto, con le
modalita' di cui al comma 5, un atto di programmazione regionale per
le fonti rinnovabili (APR) congruente con la quota minima di
produzione di energia da fonti rinnovabili assegnata alla Regione.
8. L'APR assicura uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti,
definisce le misure e gli interventi necessari al raggiungimento
degli obiettivi fissati dal provvedimento ministeriale, puo'
individuare le aree e i siti del territorio non idonei
all'installazione di impianti a fonti rinnovabili sulla base dei
criteri di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 10 settembre
2010 ed e' approvato con le modalita' di cui al comma 11, escluse le
procedure relative alla VAS.».
La disciplina statale di riferimento che qui viene in rilievo e
alla luce della quale occorre effettuare il necessario doveroso
scrutinio e' quella dettata dall'art. 6, commi 1 e 2, lettera a) del
decreto legislativo n. 152/2006: ivi si prevede che:
«1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i
programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul
patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3» - ove viene
dettata una disciplina particolare «semplificata» per i casi di «uso
di piccole aree a livello locale» e di «modifiche minori dei piani e
dei programmi» - «viene effettuata una valutazione per tutti i piani
e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della
qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della
pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei
rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della
pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che
definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione,
l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del
presente decreto».
L'ARP, inoltre, rientra per le sue caratteristiche nella
definizione di cui all'art. 5, comma 1, lett. e), n. 1 del medesimo
decreto legislativo n. 152/06 quale «atto» di «programmazione»
elaborato da «un'autorita' a livello regionale» per «essere
approvato» «mediante una procedura legislativa».
Nella specie l'APR rientra in pieno in tale lettera a) del comma
2 del cit. art. 6 trattandosi di «piano» concernente il «settore
energetico».
Esso, pertanto, rientra nel novero di quelli assoggettati sempre
- ad eccezione dei limitati casi previsti dal ricordato comma 3 dello
stesso art. 6 - alla «valutazione ambientale strategica» prevista da
tale fonte statale.
Le normativa regionale qui impugnata, invece, prevede la
necessita' di detta valutazione «nel caso in cui contenga
l'individuazione delle aree e dei siti non idonei»: implicitamente
escludendola negli altri casi. Detta disciplina regionale si pone in
contrasto con la normativa statale interposta, espressione della
potesta' legislativa esclusiva statale nella materia «tutela
dell'ambiente» di cui all'art. 117, comma 2, lettera s) della
Costituzione.
La norma regionale qui impugnata viola anche gli artt. 4 e 5
dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia (non risultando ivi
attribuita alla Regione suddetta alcuna competenza legislativa -
neanche concorrente - con riguardo alla materia dell'ambiente).
Codesta Ecc.ma Corte anche di recente - si veda la sentenza 151
del 2011 - ha avuto modo di ribadire che la sfera di competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente
e dell'ecosistema, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s),
Cost., trova applicazione anche nei confronti delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome, in quanto tale materia non e'
compresa tra le previsioni statutarie riguardanti le competenze
legislative, primarie o concorrenti, regionali o provinciali:
traendone l'ulteriore conseguenza che «Non si pone, pertanto, il
problema se la norma costituzionale citata preveda, per le Regioni e
le Province autonome, "forme di autonomia piu' ampie rispetto a
quelle gia' attribuite" (art. 10 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3 - Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), proprio perche', come chiarito, la materia "tutela
dell'ambiente" non appartiene a quelle gia' attribuite alle Province
autonome prima della revisione del Titolo V della Parte seconda della
Costituzione».
Gli stessi principi erano stati in precedenza affermati con la
sentenza n. 378/2007.
Va ancora ricordato il pacifico insegnamento di Codesta Ecc.ma
Corte secondo cui in materia ambientale «la Regione non puo'
prevedere soglie di tutela inferiori a quelle dettate dallo Stato,
mentre puo', nell'esercizio di una sua diversa potesta' legislativa,
prevedere eventualmente livelli maggiori di tutela, che presuppongono
logicamente il rispetto degli standard adeguati ed uniformi fissati
nelle leggi statali (citata sentenza n. 315 del 2010; v. anche
sentenze n. 193 del 2010 e n. 61 del 2009)» (cosi', la sentenza n.
263/2011).
E' stato osservato che la previsione contenuta nell'art. 117,
secondo comma, lettera s), Cost. «esprime una esigenza unitaria per
cio' che concerne la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ponendo
un limite agli interventi a livello regionale che possono
pregiudicare gli equilibri ambientali» (cosi', la sentenza n.
226/2003) e che la tutela dell'ambiente, piu' che una materia in
senso stretto, rappresenta un compito nell'esercizio del quale lo
Stato introduce standard di protezione uniformi validi in tutte le
Regioni e non derogabili da queste (si vedano al riguardo le sentenze
n. 222/2003 e n. 407/2002).
La materia «tutela dell'ambiente» - come precisato da Codesta
Ecc.ma Corte con le sentenze n. 225, n. 220, n. 30, n. 12, n. 10 del
2009, n. 104 del 2008, n. 378 e 367 del 2007- presenta un contenuto
allo stesso tempo oggettivo, in quanto riferito appunto al bene
ambiente, e finalistico, perche' tende alla migliore conservazione
del bene stesso: sicche' spetta allo Stato la fissazione di livelli
«adeguati e non riducibili di tutela» (sentenza n. 61 del 2009).
2) Violazione dell'art. 117, comma 3, costituzione (oltre che degli
artt. 4 e 5 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia):
contrasto dell'art. 12, comma 8 della legge regionale n. 19/2012 con
i principi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia».
L'art. 12, comma 8, nella parte in cui assoggetta alla procedura
abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo n.
28 del 2011 gli interventi per modifiche non sostanziali da
realizzarsi, «anche in corso d'opera», su impianti e infrastrutture
che hanno ottenuto l'autorizzazione unica, eccede la competenza
legislativa regionale in materia di «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, comma 3,
della Costituzione per contrasto con l'art. 5, comma 3, del decreto
legislativo n. 28 del 2011.
L'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2011, infatti,
attribuisce ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico
(adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata)
l'individuazione degli interventi di modifica sostanziale degli
impianti da assoggettare ad autorizzazione unica. Nello more
dell'approvazione di tale decreto, la disposizione statale citata
prevede che «non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla
disciplina di cui all'art. 6» [alla procedura abilitativa
semplificata]» gli interventi da realizzare sugli impianti
fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla
potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni
fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e
dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle opere
connesse (...)».
La norma regionale qui impugnata, estendendo l'autorizzazione
semplificata anche agli «interventi in corso d'opera» relativi ad
impianti «che hanno ottenuto l'autorizzazione unica» - e che quindi
non sono necessariamente esistenti -, invade l'ambito della
competenza esclusiva statale cui spetta la individuazione e la
disciplina del regime abilitativo.
Per gli impianti ancora in corso di realizzazione, infatti, deve
ritenersi applicabile il principio generale secondo cui vi deve
essere identita' di forma tra il provvedimento abilitativo originario
e la sua variante.
Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 individua in maniera
tassativa i titoli abilitativi: si tratta di un numerus clausus.
In siffatto contesto normativo statale, la disciplina recata
dall'art. 12, comma 8 della legge regionale n. 19/2012 eccede la
competenza della Regione in materia di «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia», di cui all'art. 117, comma 3,
della Costituzione (per contrasto con la normativa statale di
principio dettata dal citato decreto legislativo n. 28/2011) e viola
anche lo Statuto del Friuli-Venezia Giulia (non risultando ivi
attribuita alla Regione suddetta alcuna ulteriore o maggiore
competenza legislativa con riguardo alla materia suddetta).
3) Violazione dell'art. 117, comma 3, costituzione, (oltre che degli
artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia):
contrasto dell'art. 13, commi 2, 3, 4 e 5 della legge regionale n.
19/2012 con i principi fondamentali in materia di «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».
L'art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale n. 19/2012
disciplina i contenuti dell'istanza di autorizzazione unica,
prevedendo, in particolare ai commi 2, 3 e 4, che il progetto da
allegare all'istanza di autorizzazione unica, nonche' il progetto
relativo a «tutte le interferenze», siano corredati da «elaborati
tecnici con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per
il progetto definitivo dei lavori pubblici», e che «a pena di
improcedibilita'» l'istanza e' corredata da un «progetto con
contenuti assimilabili al progetto definitivo dell'opera pubblica
comprensivo di: a) opere per la connessione alla rete; 2) altre
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio
dell'impianto; 3) elaborati grafici e normativi di variante al PRGC,
qualora necessaria».
Tali previsioni eccedono l'ambito della potesta' legislativa
concorrente riservata alla Regione, introducendo oneri amministrativi
- «a pena di improcedibilita'» - superflui e comunque non previsti
dalla normativa statale di riferimento, e segnatamente dall'art.
1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003: che disciplina
minutamente il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica
senza fare parola degli'oneri'documentali ed istruttori ora previsti
dalla normativa regionale qui impugnata.
Va ricordato al riguardo che nel comma 5 di tale art. e'
espressamente precisato che «5. Le regioni disciplinano i
procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di
reti elettriche di competenza regionale in conformita' ai principi e
ai termini temporali di cui al presente art., prevedendo che, per le
opere che ricadono nel territorio di piu' regioni, le autorizzazioni
siano rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di
inerzia o di mancata definizione dell'intesa, lo Stato esercita il
potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 della Costituzione».
La disciplina regionale in parte qua si pone in contrasto con i
principi fondamentali della legislazione statale in materia di
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e,
pertanto, viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione oltre che lo
stesso statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (non
risultando ivi attribuita ad Essa alcuna ulteriore o maggiore
competenza legislativa con riguardo alla materia suddetta).
3-bis) Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera m) costituzione
(oltre che degli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione
Friuli-Venezia Giulia): sempre con riguardo all'art. 13, commi 2, 3,
4 e 5 della legge regionale n. 19/2012.
Le disposizioni regionali da ultimo menzionate - prevedendo, come
si e' detto, «a pena di improcedibilita'», oneri amministrativi
documentali superflui e comunque non previsti dalla normativa statale
di riferimento - contrastano, altresi', con i principi fondamentali
dettati con legge statale in materia di procedimento amministrativo
e, in particolare, con il principio di semplificazione dell'attivita'
amministrativa, di diretta derivazione comunitaria.
Ne risulta la violazione della competenza legislativa statale ex
art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione: che attribuisce in
via esclusiva allo Stato la legislazione in materia di
«determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale», nel cui novero vanno sussunte anche le norme
che attuano il suddetto principio di' semplificazione amministrativa
e quelle che fissano e regolano i principi fondamentali relativi al
procedimento amministrativo.
Ne risulta, ovviamente violato anche lo Statuto della Regione
Friuli-Venezia Giulia: che non attribuisce a quest'ultima alcuna
competenza legislativa con riguardo alla materia di cui si occupa la
ricordata lettera m) del comma 2 dell'art. 117 Cost.
Codesta Ecc.ma Corte ha piu' volte ribadito - da ultimo con la
sentenza 20 luglio 2012, n. 203 - che «Il principio di
semplificazione, ormai da gran tempo radicato nell'ordinamento
italiano, e' altresi' di diretta derivazione comunitaria (Direttiva
2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, attuata
nell'ordinamento italiano con decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59). Esso, dunque, va senza dubbio catalogato nel novero dei principi
fondamentali dell'azione amministrativa (sentenze n. 282 del 2009 e
n. 336 del 2005)»: nello stesso senso si veda, altresi' Corte cost.
n. 164/2012.
Nella citata sentenza n. 203/2012 e' stato evidenziato che:
«l'affidamento in via esclusiva alla competenza legislativa
statale della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
e' prevista in relazione ai «diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale». Esso, dunque, si
collega al fondamentale principio di uguaglianza di cui all'art. 3
Cost. La suddetta determinazione e' strumento indispensabile per
realizzare quella garanzia»;
«.... l'attivita' amministrativa puo' assurgere alla
qualifica di "prestazione", della quale lo Stato e' competente a
fissare un livello essenziale»;
il «parametro costituzionale» di cui all'art. 117, secondo
comma, lettera m), Cost., postula tutele necessariamente uniformi su
tutto il territorio nazionale e tale risultato non puo' essere
assicurato dalla Regione, ancorche' ad autonomia differenziata, la
cui potesta' legislativa e' pur sempre circoscritta all'ambito
territoriale dell'ente (nelle cui competenze legislative, peraltro,
non risulta presente una materia riconducibile a quella prevista
dall'art. 117, secondo comma, lettera m, Cost)».
3-ter) Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. l della costituzione
(oltre che degli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione
Friuli-Venezia Giulia): sempre con riguardo all'art. 13, commi 2, 3,
4 e 5 della legge regionale n. 19/2012.
Le disposizioni regionali in questione - prevedendo che il
progetto da allegare all'istanza di autorizzazione unica, nonche' il
progetto relativo a «tutte le interferenze», siano corredati da
«elaborati tecnici con grado di approfondimento analogo a quello
richiesto per il progetto definitivo dei lavori pubblici», e che «a
pena di improcedibilita'» l'istanza e' corredata da un «progetto con
contenuti assimilabili al progetto definitivo dell'opera pubblica
comprensivo di: a) opere per la connessione alla rete; 2) altre
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio
dell'impianto; 3) elaborati grafici e normativi di variante al PRGC,
qualora necessaria» - si pongono altresi' in contrasto con quanto
previsto dal decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei
contratti pubblici) che, all'art. 206, nell'individuare le norme
applicabili ai settori speciali (gas, energia termica ed
elettricita'), non richiama le disposizioni sui livelli di
progettazione di cui agli articoli 93 e 94 (mentre nella disciplina
di cui ai commi dell'art. 13 legge regionale n. 19/2012, qui
impugnati vengono modulati sostanzialmente sui citati articoli 93 e
94 i requisiti e i contenuti della progettazione nella materia de
qua).
Codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 411/2008 - resa con
riguardo a Regione a Statuto speciale, la Sardegna: per la quale
quello Statuto - all'art. 3, lettera e) - attribuisce alla medesima
una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di
interesse regionale - ha evidenziato che le norme relative
all'esecuzione del rapporto contrattuale non rientrano in tale ambito
di competenza regionale, soggiungendo, altresi', che «l'art. 4, comma
5 del decreto legislativo n. 163/2006, nella parte in cui stabilisce
che "le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni
contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione", impone
anche ad esse (in assenza di norme statutarie attributive di
competenze nelle materie cui afferiscono le norme del codice dei
contratti) di conformare la propria legislazione in materia di
appalti pubblici a quanto stabilito dal Codice stesso».
Alla stregua di tali considerazioni, la Regione Friuli-Venezia
Giulia non appare legittimata all'adozione della disciplina normativa
qui impugnata: che contrasta, pertanto anche con il Suo Statuto
regionale (che non attribuisce a quest'ultima alcuna competenza
legislativa nelle materie disciplinate dal codice dei contratti).
4) Violazione degli artt. 3, 41 e 117, comma 3, costituzione (oltre
che degli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia
Giulia): contrasto dell'art. 13, commi 6 della legge regionale n.
19/2012 con i principi fondamentali in materia di «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e con i principi di
uguaglianza e di liberta' economica.
L'art. 13, comma 6, prevede che l'autorizzazione per gli impianti
alimentati da fonti rinnovabili «e' rilasciata esclusivamente al
richiedente che dimostri di essere in possesso di idonei requisiti
soggettivi, nonche' di atti definitivi attestanti la titolarita'
delle aree. Si considerano soggetti dotati di idonei requisiti
soggettivi le imprese ovvero, limitatamente ai soli impianti e con
l'esclusione delle infrastrutture, gli auto-produttori, come definiti
dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999. Sono atti
definitivi attestanti la titolarita' delle aree quelli che
legittimano l'ottenimento del permesso di costruire ai sensi della
vigente normativa edilizia regionale».
Tale disciplina viola lo statuto della Regione Friuli-Venezia
Giulia (che non attribuisce a quest'ultima alcuna competenza
legislativa maggiore o diversa in materia) ed eccede la competenza
legislativa regionale in materia di «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, comma 3,
della Costituzione, in quanto, contrasta con la normativa statale di
principio di cui ai decreto legislativo n. 79/1999; 387/2003 e
28/2011. Ed invero:
a) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n.
79/1999 l'attivita' in questione e' configurata come libera; al
contrario, la norma regionale qui impugnata limita arbitrariamente ed
illegittimamente il novero dei soggetti che possono produrre energia
rinnovabili riservando l'esercizio di detta attivita' solo a chi
«dimostri di essere in possesso di idonei requisiti soggettivi,
nonche' di atti definitivi attestanti la titolarita' delle aree»,
tipizzando e definendo in modo puntuale ambedue le tipologie di
situazioni legittimanti.
b) La normativa statale inoltre richiede che il proponente
dimostri la disponibilita' del suolo su cui realizzare l'impianto
soltanto nel caso previsto al comma 4-bis del medesimo art. 12,
relativo alla realizzazione di impianti alimentati a biomassa e
fotovoltaici: mentre la norma regionale qui censurata vuole che il
richiedente sia anche in possesso di'atti definitivi attestanti la
titolarita' delle aree'aventi la medesima natura di «quelli che
legittimano l'ottenimento del permesso di costruire ai sensi della
vigente normativa edilizia regionale».
c) La disciplina statale di cui all'art. 12, comma 1, del
decreto legislativo n. 387 del 2003 - anche al fine di promuovere la
diffusione delle energie rinnovabili (oggetto di speciale favor da
parte della normativa comunitaria e internazionale, oltre che
nazionale) - prevede che «le opere per la realizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili... sono di pubblica utilita'
ed indifferibili ed urgenti» e che «l'autorizzazione unica
costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico»:
mostrando in tal modo che l'iniziativa de qua possa essere intrapresa
anche da soggetti non in possesso di «atti definitivi attestanti la
titolarita' delle aree», i quali sono agevolati ad acquisire tale
«titolarita'» contro la volonta' dei proprietari con lo strumento
autoritativo costituito dal provvedimento di espropriazione per p.u.
La disciplina contenuta nel comma 6 dell'art. 13 della legge
regionale qui impugnata viola altresi' gli articoli 3 e 41 della
Costituzione: incidendo negativamente sul diritto costituzionale di
iniziativa economica e creando ingiustificata disparita' di
trattamento tra operatori del settore (a seconda se intraprendano
l'attivita' in questione nella Regione Friuli-Venezia Giulia o fuori
dal suo territorio).
5) Violazione degli artt. 97 e 117, comma 3, costituzione (oltre che
degli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia):
contrasto dell'art. 14 della legge regionale n. 19/2012 con i
principi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia» e con il principio di buon
andamento.
L'art. 14 della legge regionale qui impugnata disciplina il
procedimento per il rilascio dell'autorizzazione.
Esso si pone in contrasto con lo Statuto della Regione
Friuli-Venezia Giulia (che non attribuisce a quest'ultima alcuna
competenza legislativa maggiore o diversa in materia) ed eccede la
competenza legislativa regionale in materia di "produzione, trasporto
e distribuzione nazionale dell'energia" di cui all'art. 117, comma 3,
della Costituzione, in quanto, contrasta con la normativa statale di
principio di cui al decreto-legge n. 239/2003. Ed invero:
a) Il legislatore statale, all'art. 1-sexies, comma 3, del
decreto-legge n. 239/2003, prevede espressamente che «Dalla data di
comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai comuni
interessati e' sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle
domande di permesso di costruire nelle aree potenzialmente impegnate,
fino alla conclusione del procedimento autorizzativo».
L'art. 14 della legge regionale qui impugnata non prevede
l'apposizione di «misure di salvaguardia» volte ad impedire che,
nelle more dell'autorizzazione della nuova infrastruttura, vengano
rilasciati permessi di costruire sui terreni potenzialmente impegnati
dal progetto.
La disciplina statale imponendo specifiche misure di salvaguardia
persegue lo scopo di garantire il buon esito del procedimento
autorizzatorio: evitando che la realizzazione dell'infrastruttura
autorizzata resti preclusa per via di interventi edilizi o
urbanistici sopravvenuti nelle more del procedimento autorizzatorio.
L'obbligatorieta' della previsione di misure di salvaguardia, quindi,
costituisce un principio fondamentale della legislazione statale,
come previsto dal comma 5 del medesimo art. 1-sexies del
decreto-legge n. 239/2003.
b) L'art. 1-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 239 del
2003, prevede, altresi', che l'autorizzazione unica "sostituisce
autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque
denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o
intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre
infrastrutture esistenti, costituendo titolo a costruire ed
esercitare tali infrastrutture, opere o interventi, in conformita' al
progetto approvato». Nell'intento del legislatore statale
l'autorizzazione unica e' titolo sufficiente a realizzare ogni opera
si renda necessaria, in conformita' al progetto approvato ed alle
prescrizioni eventualmente contenute nel decreto autorizzatorio:
sicche' tale disciplina va considerata, ai sensi dell'art. 1-sexies,
comma 5, del decreto-legge n. 239/2003, quale principio fondamentale
in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia.
L'art. 14 della legge regionale qui impugnata non attribuisce
siffatto ampio e onnicomprensivo effetto all'autorizzazione unica
rilasciata all'esito del procedimento ivi disciplinato: non
risultando previsto che essa costituisca titolo sufficiente anche per
realizzare ogni opera, inserita nel progetto approvato, che si renda
necessaria per la risoluzione delle interferenze.
L'art. 14 della norma regionale in esame, non rispettando tale
principio, viola l'art. art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Va ancora soggiunto che risulta violato il principio
costituzionale di buon andamento sotto un duplice aspetto.
a) La mancata previsione di misure di salvaguardia pregiudica
i principi di economicita', efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa: in assenza di misure di salvaguardia v'e' il rischio
che nelle more del procedimento autorizzatorio vengano adottate
determinazioni incompatibili che pregiudichino e impediscano
l'adozione del provvedimento conclusivo di esso o che comunque ne
vanifichino l'efficacia.
b) Anche la mancata previsione che l'autorizzazione unica
disciplinata dall'art. 14 della legge regionale qui impugnata
costituisca titolo sufficiente anche per realizzare ogni opera,
inserita nel progetto approvato incide negativamente sulla
economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa.
6) Violazione degli artt. 97 e 117, comma 2, lettera m) e comma 3,
costituzione (oltre che degli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione
Friuli-Venezia Giulia): contrasto dell'art. 14., comma 2, della legge
regionale n. 19/2012 con i principi fondamentali in materia di
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e con
il principio di semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
buon andamento.
L'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 19/2012 prevede che
«Nei casi in cui l'impianto di cui all'art. 12, comma 1, lettera a),
non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del decreto
legislativo n. 42/2004, contestualmente alla presentazione
dell'istanza, il proponente effettua una comunicazione alle
competenti soprintendenze per verificare la sussistenza di
procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della
sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di
presentazione dell'istanza di autorizzazione unica. Entro quindici
giorni dal ricevimento della comunicazione, ai sensi del paragrafo
13.3 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, le
Soprintendenze informano l'amministrazione procedente circa
l'eventuale esito positivo di detta verifica al fine di consentire
alla stessa amministrazione di convocare alla conferenza di servizi
le Soprintendenze stesse.».
Esso si pone in contrasto con lo Statuto della Regione
Friuli-Venezia Giulia (che non attribuisce a quest'ultima alcuna
competenza legislativa maggiore o diversa in materia) ed eccede la
competenza legislativa regionale in materia di «produzione, trasporto
e distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, comma 3,
della Costituzione, in quanto, contrasta con la normativa statale di
principio di cui all'art. 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo n.
387 del 2003 (oltre che le linee guida nazionali di cui al decreto
ministeriale 10 settembre 2010).
Tale norma statale prevede espressamente che l'«autorizzazione
unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla
regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela
dell'ambiente, tutela del paesaggio e tutela del patrimonio
storico-artistico, ...e' rilasciata a seguito di un procedimento
unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate,
svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le
modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241».
La disciplina regionale qui censurata aggrava e irrigidisce il
procedimento e si pone in contrasto con la «filosofia» cui si ispira
la legislazione statale: si impone al proponente, contestualmente
all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica, di effettuare,
qualora l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela, una
comunicazione alle competenti Soprintendenze, per verificare la
sussistenza di procedimenti di tutela in itinere alla data di
presentazione dell'istanza. L'obbligo di inviare la comunicazione
alle soprintendenze, previsto dal legislatore regionale, oltre a non
trovare alcun riscontro nella normativa statale (ne' nel richiamato
decreto legislativo n. 387/2003, ne' nelle linee guida nazionali di
cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010), mortifica le istanze
di semplificazione e di celerita' insite nel procedimento di
autorizzazione unica disciplinato dal legislatore nazionale.
Tale disciplina regionale contrasta, quindi, anche con i principi
fondamentali dettati con legge statale in materia di procedimento
amministrativo e, in particolare, con il principio di semplificazione
dell'attivita' amministrativa, di diretta derivazione comunitaria.
Ne risulta la violazione della competenza legislativa statale ex
art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione: che attribuisce in
via esclusiva allo Stato la legislazione in materia di
«determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale», nel cui novero vanno sussunte anche le norme
che attuano il suddetto principio di semplificazione amministrativa e
quelle che fissano e regolano i principi fondamentali relativi al
procedimento amministrativo.
Ne risulta, altresi', la violazione del principio di buon
andamento di cui all'art. 97 Cost.
7) Violazione degli artt. 97 e 117, comma 2, lettera m) e comma 3,
Costituzione (oltre che degli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione
Friuli-Venezia Giulia): contrasto dell'art. 14, comma 7, della legge
regionale n. 19/2012 con i principi fondamentali in materia di
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», con
il principio di semplificazione dell'azione amministrativa e con il
principio di buon andamento.
L'art. 14 legge regionale n. 19/2012, al comma 7, prevede che le
autorizzazioni per la realizzazione degli elettrodotti, sia di quelli
ricompresi nella rete di trasmissione nazionale, sia di quelli che
rientrano nella spettanza della regione, siano rilasciati previo
parere «[...] di ARPA che accerti il rispetto dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita'
relativi alle emissioni elettromagnetiche».
Detta disciplina si pone in contrasto con lo Statuto della
Regione Friuli-Venezia Giulia (che non attribuisce a quest'ultima
alcuna competenza legislativa maggiore o diversa in materia) ed
eccede la competenza legislativa regionale in materia di'produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art.
117, comma 3, della Costituzione, in quanto, contrasta con la
normativa statale di principio di cui all'art. 1-sexies, comma 5, del
decreto legislativo n. 329 del 2003 nonche' con i principi
fondamentali dettati con legge statale in materia di procedimento
amministrativo e, in particolare, con il principio di semplificazione
dell'attivita' amministrativa, di diretta derivazione comunitaria
(violando, in tal modo, anche la competenza legislativa statale ex
art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione: che attribuisce in
via esclusiva allo Stato la legislazione in materia di
«determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale.».
Il richiamato comma 5 all'art. 1-sexies, comma 5, del decreto
legislativo n. 329 del 2003 prevede che «Le regioni disciplinano i
procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di
reti elettriche di competenza regionale in conformita' ai principi di
cui al presente art.».
Tra i principi ivi menzionati rientra anche il principio di
semplificazione dell'attivita' amministrativa, su cui si basa la
disciplina dei procedimenti di autorizzazione unica; tale principio
di semplificazione si attua facendo confluire in seno alla conferenza
dei servizi convocata per il rilascio dell'autorizzazione tutti i
pareri e gli atti di assenso delle amministrazioni interessate.
La disposizione regionale qui censurata - prevedendo
l'acquisizione del previo parere «[...] di ARPA che accerti il
rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualita' relativi alle emissioni elettromagnetiche» - si
discosta dalla disciplina statale e dalla «semplificazione» cui essa
si ispira, giacche' introduce un aggravio procedimentale e prevede
l'acquisizione di un parere al di fuori della conferenza dei servizi:
e cio' in contrasto con i principi di semplificazione che, in virtu'
del menzionato art. 1-sexies, devono essere applicati anche per
l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle reti
elettriche di competenza regionale.
8) Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera m) e comma 3,
Costituzione (oltre che degli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione
Friuli-Venezia Giulia): contrasto degli artt. 14, comma 9, e 18,
comma 2 della legge regionale n. 19/2012 con i principi fondamentali
in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia» e con il principio di semplificazione dell'azione
amministrativa.
L'art. 14, comma 9, e l'art. 18, comma 2, della legge regionale
n. 19/2012 prevedono che l'autorizzazione unica rilasciata dalla
Regione per infrastrutture energetiche e lineari non abbia di per se'
effetto di variante urbanistica, essendo necessario a tal fine anche
il parere favorevole del Comune, espresso in sede di conferenza di
servizi.
Tale disciplina si pone in contrasto:
con l'art. 1-sexies, comma 2, lettera b) del di n. 239 del
2003, secondo cui «Qualora le opere di cui al comma I comportino
variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio
dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica»;
e con le Linee guida di cui al decreto ministeriale del 10
settembre 2010, adottate in attuazione dell'art. 12, comma 10, del
decreto legislativo n. 387 del 2003, che, con riferimento agli
impianti alimentati da fonti rinnovabili, prevedono, al punto 13.4,
che «Le Regioni o le Province delegate non possono subordinare la
ricevibilita', la procedibilita' dell'istanza o la conclusione del
procedimento alla presentazione di previe convenzioni ovvero atti di
assenso o gradimento, da parte dei comuni il cui territorio e'
interessato dal progetto».
L'attribuzione ai singoli comuni di un potere interdittivo
potrebbe condurre ad una potenziale violazione degli obblighi
comunitari (essendo suscettibile di pregiudicare il raggiungimento
degli obiettivi di quota minima di produzione di energia da fonti
rinnovabili (c.d. «burden sharing»).
La disciplina regionale qui impugnata contraddice il ruolo
programmatorio del livello di governo regionale e pregiudica il
raggiungimento di un adeguato equilibrio territoriale nella
localizzazione degli impianti.
Codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 124/2010, ha dichiarato
fondata la questione di legittimita' costituzionale avverso una norma
della legge regionale della Calabria n. 42 del 2008, che richiedeva
che la domanda di autorizzazione (per gli impianti di potenza
superiore a 500 Kvve), fosse corredata anche dalla deliberazione
favorevole del Consiglio comunale sul cui territorio insiste il
progetto. Codesta Ecc.ma Corte costituzionale in detta occasione ha
chiarito che l'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 ha
«natura di principio fondamentale» e che «esso, nel disciplinare il
procedimento per l'installazione di impianti alimentati da fonti
alternative, prevede quale suo atto conclusivo il rilascio di una
autorizzazione unica, senza alcun riferimento alla necessita'
dell'adozione dell'atto consiliare comunale indicato dalla norma
regionale impugnata, la quale prescrive, quindi, un ulteriore
adempimento in contrasto con le finalita' di semplificazione
perseguite dal legislatore statale».
Inoltre, la disciplina regionale qui impugnata contrasta anche
con il principio di semplificazione che informa la legislazione
nazionale e che e' di diretta derivazione comunitaria, e che risponde
all'esigenza che il procedimento autorizzatorio si svolga in modo
uniforme sull'intero territorio nazionale, con modalita' certe ed
entro un termine definito.
Pertanto, detta disciplina si pone in contrasto con lo Statuto
della Regione Friuli-Venezia Giulia (che non attribuisce a
quest'ultima alcuna competenza legislativa maggiore o diversa in
materia) ed eccede la competenza legislativa regionale in materia di
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui
all'art. 117, comma 3, della Costituzione, in quanto, contrasta con
la normativa statale di principio di cui all'art. l'art. 1-sexies,
comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 239 del 2003 ed al
punto 13.4. delle Linee guida di cui al decreto ministeriale del 10
settembre 2010, adottate in attuazione dell'art. 12, comma 10, del
decreto legislativo n. 387 del 2003 nonche' con i principi
fondamentali dettati con legge statale in materia di procedimento
amministrativo e, in particolare, con il principio di semplificazione
dell'attivita' amministrativa, di diretta derivazione comunitaria
(violando, in tal modo, anche la competenza legislativa statale ex
art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione.
9) Violazione degli artt. 3, 41 e 117, comma 2, lettera s e comma 3,
Costituzione (oltre che degli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione
Friuli-Venezia Giulia): contrasta dell'art. 16, comma 2, lett. a)
della legge regionale n. 19/2012 con i principi fondamentali in
materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia» e con i principi di uguaglianza e di liberta'
economica.
L'art. 16, comma 2, lettera a), assoggetta al regime della
comunicazione di inizio lavori l'istallazione degli impianti di
produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su
edifici o aree di pertinenza degli stessi.
Tale disciplina contrasta con la normativa statale di principio
di cui ai decreto legislativo n. 387/2003 e 28/2011.
In particolare, l'art. 6, comma 11, decreto legislativo n.
28/2011 rimette alle linee guida statali la determinazione degli
interventi da assoggettare a comunicazione, precisando che «le
Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della
comunicazione (...) ai progetti di impianti alimentati da fonti
rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kw, nonche' agli impianti
fotovoltaici di qualunque potenza da realizzare sugli edifici, fatta
salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e
di tutela delle risorse idriche».
La disposizione regionale qui censurata non riproduce lo
specifico limite di potenza «non superiore a 50 kw» previsto dalla
indicata legge statale: alla cui stregua e' solo entro tale ambito di
potenza che e' possibile al legislatore estendere il regime della
comunicazione di inizio lavori.
Inoltre, mentre la legge statale consente la comunicazione di
inizio lavori per la realizzazione degli impianti di qualunque
potenza limitatamente agli impianti solari fotovoltaici che producono
energia elettrica, se collocati sugli edifici, la disposizione
regionale indebitamente estende detto regime abilitativo anche agli
impianti che producono energia termica, non solo se collocati sugli
edifici, ma anche se collocati nelle aree di pertinenza degli stessi.
La ratio che permea le disposizioni statali richiamate e' quella
di agevolare la realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici,
attraverso un regime semplificato e allo scopo di ridurre l'uso del
suolo La disposizione regionale, applicandosi anche ad impianti a
terra, contrasta quindi anche con le finalita' dello stesso decreto
legislativo n. 28 del 2011. Pertanto, la norma qui impugnata si pone
in contrasto con lo Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia (che
non attribuisce a quest'ultima alcuna competenza legislativa maggiore
o diversa in materia) ed eccede la competenza legislativa regionale
in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia» di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione, in
quanto, contrasta con la normativa statale di principio di cui ai
decreto legislativo n. 387/2003 e 28/2011.
La normativa regionale qui impugnata viola anche gli artt. 3 e 41
cost. E' sufficiente considerare che il regime abilitativo deve
essere uniforme sull'intero territorio nazionale, pena
l'ingiustificata discriminazione tra le iniziative economiche nelle
diverse regioni.
Risulta altresi' violato l'art. 117, comma 2 lettera s) Cost.: in
quanto la disciplina statale inerente il regime abilitativo
garantisce la sussistenza di un equilibrio tra la competenza
esclusiva statale in materia di ambiente e paesaggio e quella
concorrente in materia di energia.
10) Violazione degli artt. 97 e 117, comma 3, Costituzione (oltre che
degli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia):
contrasto dell'art. 17 della legge regionale n. 19/2012 con i
principi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia» e con il principio di buon
andamento.
L'art. 17 della legge regionale qui impugnata prevede che,
«l'Assessore regionale competente in materia di energia puo' proporre
alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo con i
proponenti» volti ad attribuire vantaggi economici o occupazionali
per il territorio regionale, misure compensative, ovvero opere di
razionalizzazione di linee elettriche esistenti; la norma prevede,
altresi', che «In tal caso l'espressione dell'intesa di cui all'art.
11 e' subordinata alla stipula dell'accordo.».
Tale disciplina e' in contrasto con il principio fondamentale in
materia di produzione, distribuzione e trasporto di energia dettato
dal legislatore statale all'art. 1, comma 5, della legge 23 agosto
2004, n. 239.
Ivi il legislatore statale - pur consentendo alle Regioni e agli
enti locali di stipulare accordi con i soggetti proponenti che
individuino misure di compensazione e di riequilibrio ambientale,
coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale
- non prevede che la stipula di detti accordi possa condizionare -
subordinandola - l'intesa ed il correlato rilascio dei pareri
propedeutici all'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione ed
esercizio della infrastruttura energetica.
Va ancora soggiunto che la facolta' di individuare misure di
compensazione e di riequilibrio ambientale e' circoscritta dalla
legislazione nazionale esclusivamente a quegli interventi
compensativi che presentano carattere ambientale e che, al contempo,
siano coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica.
La norma regionale qui censurata, invece, consente la stipula di
accordi che eccedono dalla suddette connotazioni e finalita'. Ed
invero:
a) gli accordi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 17
della legge regionale qui impugnata - concernenti «a) quantificate e
positive ricadute sul territorio in termini di vantaggi economici,
occupazionali e di sviluppo per le utenze produttive o civili del
territorio regionale» - rispondono ad esigenze del tessuto
economico-produttivo territoriali;
b) gli accordi previsti alla lett. riguardano «c) opere di
razionalizzazione di linee elettriche esistenti che prevedano, ove
possibile, interventi di demolizione e interramento di linee aeree
esistenti» non mirano a mitigare l'impatto ambientale
dell'infrastruttura da autorizzare, perche' hanno ad oggetto
infrastrutture gia' esistenti. La disposizione qui censurata
attribuisce all'assessore regionale competente in materia di energia
il potere di concludere i suddetti accordi: essa, pertanto, contrasta
con l'art. 34, comma 11, del decreto legge n. 179 del 2012, secondo
il quale «Gli accordi di cui all'art. l, comma 5, della legge 23
agosto 2004, n. 239, sono stipulati nei modi stabiliti con decreto
del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza unificata, da
adottarsi entro sei mesi».
La disposizione regionale qui censurata attribuisce carattere
«obbligatorio» ai suddetti accordi e condiziona alla previa loro
stipula il rilascio dell'intesa regionale disciplinata all'art. 11.
Va considerato al riguardo che la legge regionale de qua stabilisce
gia' la «posizione» che la Regione deve assumere ai fini dell'intesa
disciplinata all'art. 11: sicche' ne risulta sostanzialmente
obbligatorio il ricorso alla procedura alternativa prevista dal comma
3 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 110 del 2002 (deliberazione
assunta dal Consiglio dei ministri con la partecipazione del
presidente della Regione interessata); il risultato finale di tale
disegno normativo e' un palese appesantimento ed aggravamento del
procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica: con
correlata violazione del principio costituzionale di buon andamento
previsto all'art. 97 della Costituzione.
Pertanto, la norma qui impugnata si pone in contrasto con lo
Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia (che non attribuisce a
quest'ultima alcuna competenza legislativa maggiore o diversa in
materia) ed eccede la competenza legislativa regionale in materia di
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui
all'art. 117, comma 3, della Costituzione e viola anche l'art. 97
Cost.
11) Violazione dell'art. 117, comma 3, costituzione (oltre che degli
artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia):
contrasto dell'art. 18, comma 4, della legge regionale n. 19/2012 con
i principi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia».
L'art. 18, comma 4, della legge regionale qui impugnata
disciplina l'autorizzazione unica delle cosiddette merchant lines o
interconnector, regolate dal decreto ministeriale 21 ottobre 2005 e
dal regolamento n. 719/2009 del Parlamento europeo relativo alle
«Condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di
energia elettrica»: vi si prevede che «Relativamente agli
elettrodotti di cui al comma 3, ai fini del rilascio
dell'autorizzazione unica, i progetti devono comportare la previsione
che una quota significativa del totale dell'energia elettrica
disponibile importata venga destinata all'uso e al soddisfacimento
dei fabbisogni energetici di attivita' del sistema economico e
produttivo aventi sedi o impianti localizzati e operanti nel
territorio regionale».
La suddetta normativa regionale viola l'art. 1, comma 4, della
legge n. 239 del 2004, lettera a), b) e e): essa, infatti, riserva
una quota significativa dell'energia disponibile importata al
fabbisogno energetico regionale, sicche' tale quota risulta sottratta
alle regole del libero mercato dell'energia; viene in tal modo recato
un vulnus al sistema unitario nazionale di gestione
dell'approvvigionamento energetico con conseguente falsamento delle
regole di concorrenza del mercato dell'energia.
La norma qui impugnata si pone in contrasto con lo Statuto della
Regione Friuli-Venezia Giulia (che non attribuisce a quest'ultima
alcuna competenza legislativa maggiore o diversa in materia) ed
eccede la competenza legislativa regionale in materia di «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art.
117, comma 3, della Costituzione.
12) Violazione degli artt. 41 e 117, comma 2, lettera e) Costituzione
(oltre che degli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione
Friuli-Venezia Giulia): contrasto dell'art. 35, comma 7 e dell'art.
34, comma 1 lettere f) ed h) della legge regionale n. 19/2012 con i
principi di tutela della concorrenza e del mercato e della liberta'
di iniziativa economica.
L'art. 35, comma 7, e l'art. 34, comma 1, lettere f) e h) violano
l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione (tutela della
concorrenza), con riferimento alla norma interposta di cui all'art.
1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.
L'art. 35, comma 7, della legge regionale n. 19 del 2012 prevede
che «possono essere autorizzati sul territorio regionale
esclusivamente nuovi impianti di tipologia di stazione di servizio
come definiti all'art. 34, comma 1, lettera f)»: sicche' essi devono
comprendere almeno «apparecchiature di tipo self-service prepagamento
funzionanti automaticamente 24 ore su 24 - apparecchiature di
ricarica per alimentazione auto elettriche - locale per l'attivita'
del gestore con relativo servizio igienico - (...) servizi igienici
separati per sesso di utenti, di cui almeno uno con servizio igienico
per diversamente abili - pensiline di copertura delle aree di
rifornimento - pannelli fotovoltaici sulle coperture, di potenza
istallata nell'area almeno pari a 10 chilowatt - uno o piu' parcheggi
per utenti - accessi dei veicoli alla stazione separati e distinti
per entrate e uscita - eventuali servizi accessori». Inoltre, il
citato comma 7 dell'art. 35 prevede altresi' che «Nuovi impianti di
tipologia stazione di rifornimento elettrico, come definiti dall'art.
34, comma 1, lettera h), possono essere realizzati esclusivamente
negli ambiti territoriali dei Comuni tra loro limitrofi con
popolazione superiore ai 40.000 abitanti»: il riferimento e'
all'impianto costituito da apparecchiature di ricarica per
l'alimentazione di auto elettriche di tipo self service prepagamento
funzionanti autonomamente 24 ore su 24, locale per attivi del gestore
con relativo servizio igienico, servizio gestito di car sharing».
Tali disposizioni regionali, introducendo onerosi requisiti (tra
cui, ad esempio, l'obbligatorieta' degli impianti fotovoltaici e
della gestione di servizi di car sharing) per l'apertura di impianti
di distribuzione di carburanti, introducono significative e
sproporzionate barriere all'ingresso nei mercati, non adeguatamente
giustificate dal perseguimento di specifici interessi pubblici, e
delineano una regolazione asimmetrica, che aggrava gli adempimenti
per i nuovi entranti, condizionandone o ritardandone l'ingresso e,
conseguentemente, ingenerando ingiustificate discriminazioni a danno
della concorrenza.
Per le ragioni evidenziate, le disposizioni regionali richiamate
contrastano con il principio contenuto nell'art. 1, comma 1, lettera
b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, che espressamente
considera in violazione del principio di liberta' di iniziativa
economica sancito dall'art. 41 della Costituzione e del principio di
concorrenza stabiliti dal Trattato dell'Unione europea le norme «che
pongono divieti o restrizioni alle attivita' economiche non adeguati
o non proporzionati alle finalita' perseguite, nonche' le
disposizioni di pianificazione territoriale o temporale autoritativa
con prevalente finalita' economica o prevalente contenuto economico,
che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non
adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalita' pubbliche
dichiarate, e che in particolare impediscono, condizionano o
ritardano l'avvio di nuove attivita' economiche o l'ingresso di nuovi
operatori economici, ponendo un trattamento differenziato rispetto
agli operatori gia' presenti sul mercato, operanti in contesti e
condizioni analoghi, (...) ovvero alterano le condizioni di piena
concorrenza fra gli operatori economici .)».
Peraltro, l'art. 1, comma 4, della richiamata disposizione
obbliga le Regioni ad adeguarsi a tale principio entro il 31 dicembre
2012.
P. Q. M.
Si conclude affinche' sia dichiarata l'illegittimita'
costituzionale nelle parti supra precisate - vale a dire: dell'art.
5, comma 9, dell'art. 12, comma 8, dell'art. 13, commi 2, 3, 4 e 5,
dell'art. 13, comma 6, dell'art. 14 per intero e, in subordine, dei
commi 2, 7, 9, dell'art. 18, commi 2 e 4, dell'art. 16, comma 2,
lett. a), dell'art. 17, dell'art. 35, comma 7 e dell'art. 34, comma 1
lettere I) ed h) della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n.
19 dell'11 ottobre 2012 - pubblicata in B.U.R. 17 ottobre 2012, n.
42, recante «Norme in materia di energia e distribuzione dei
carburanti».
Si deposita l'estratto in originale della delibera del Consiglio
dei ministri del 12 dicembre 2012.
Roma, 15 dicembre 2012
L'avvocato dello Stato: Messineo