Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 20 dicembre 2012 (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri).

 

 

 

(GU n. 5 del 30.1.2013)

 

    Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  carica, (c.f. …), rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  Generale dello Stato (cod. fisc.:  …;  indirizzo  posta  elettronica certificata:   …;   telefax:    n.

…), domiciliataria;

    Contro  la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,   in   persona   del Presidente della Giunta regionale in carica, per la dichiarazione  di illegittimita' costituzionale, nelle  parti  intra  precisate,  della legge  regionale  n.  19  dell'11  ottobre  2012  -   della   Regione Friuli-Venezia Giulia, pubblicata in B.U.R. 17 ottobre 2012,  n.  42, recante «Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti».

    La predetta legge viene impugnata in  conformita'  alla  delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione  dell'11  dicembre 2012: delibera  che  verra'  depositata  in  estratto  unitamente  al presente ricorso.

    La legge qui impugnata  reca  «Norme  in  materia  di  energia  e distribuzione dei carburanti».

    In particolare - ai fini che qui rilevano - essa:

        1) all'art. 5 - rubricato: «Piano energetico regionale,  atto

di programmazione regionale per  le  fonti  rinnovabili  e  programmi

regionali operativi» - prevede al  comma  9  che  «Nel  caso  in  cui

contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei di cui  al

comma 8, l'APR e' sottoposto alle procedure relative alla VAS»;

        2) all'art. 12 - rubricato:  «Autorizzazioni»  -  prevede  al

comma 8: «8. Interventi per modiche  non  sostanziali  come  definiti

dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 28/2011, da realizzarsi

anche in corso d'opera a impianti e infrastrutture che hanno ottenuto

l'autorizzazione unica  di  cui  al  presente  art.,  possono  essere

realizzati con il ricorso  alla  procedura  abilitativa  semplificata

(PAS) di cui all'art. 6 dello stesso decreto legislativo n. 28/2011»;

        3) all'art. 13 - rubricato:  «contenuti  dell'istanza»  -  ai

comma 2, 3, 4 e 5 prevede:

          «2.  L'istanza  deve  contenere  l'elenco   di   tutte   le

interferenze e il relativo progetto composto da elaborati tecnici con

grado di approfondimento analogo a quello richiesto per  il  progetto

definitivo dei lavori pubblici;  nei  casi  in  cui  l'autorizzazione

unica comporti l'apposizione del vincolo  preordinato  all'esproprio,

il progetto e' corredato del relativo piano  particellare  contenente

anche l'elenco dei nominativi e degli indirizzi dei proprietari delle

aree interessate. Il proponente e' tenuto alla presentazione di tutta

la documentazione prevista nell'istanza con modalita' cartacea in tre

copie e con  modalita'  informatica  per  le  eventuali  altre  copie

necessarie.

    3. Nei  casi  in  cui  l'intervento  debba  essere  sottoposto  a

valutazione di impatto ambientale ovvero alla  relativa  verifica  di

assoggettabilita',  l'istanza  puo'  essere  corredata  del  progetto

composto da elaborati tecnici con grado di approfondimento analogo  a

quello richiesto per il progetto  preliminare  dei  lavori  pubblici.

Dopo l'emissione del provvedimento di VIA, e comunque ai  fini  della

convocazione della conferenza di servizi, l'istanza e' integrata  dal

progetto di cui al comma 2, redatto  in  conformita'  alle  eventuali

prescrizioni del provvedimento stesso.

    4.  4.  L'istanza  per  il  rilascio  dell'autorizzazione   unica

relativa agli impianti di cui all'art. 12, comma 1, lettere a), e) ed

f), e' corredata, a pena di improcedibilita', dei seguenti documenti:

        a) progetto con contenuti assimilabili al progetto definitivo

dell'opera pubblica, comprensivo di:

          1) opere per la connessione alla rete;

          2) altre infrastrutture indispensabili alla  costruzione  e

all'esercizio dell'impianto;

          3) elaborati grafici  e  normativa  di  variante  al  PRGC,

qualora necessaria;

        b) qualora previsto  dalle  norme  di  settore,  progetto  di

dismissione dell'impianto e ripristino dello stato dei luoghi ovvero,

per  gli   impianti   idroelettrici,   progetto   delle   misure   di

reinserimento e recupero ambientale;

        c) relazione tecnica, inclusa nel  progetto  definitivo,  che

indica, in particolare:

          1) i dati generali del proponente;

          2) nel caso di impresa, estremi della partita IVA,  ovvero,

nel caso di autoproduttore,  la  dichiarazione  sostitutiva  di  atto

notorio attestante la qualifica di autoproduttore ai sensi  dell'art.

2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999;

          3)  la  descrizione  delle  caratteristiche   tecniche   ed

energetiche  dell'impianto  e  della  fonte  utilizzata,  il  calcolo

dell'indice EROEI (Energy Return on Energy Invested),  con  l'analisi

della   producibilita'   attesa,   ovvero    delle    modalita'    di

approvvigionamento e, per le biomasse,  anche  la  provenienza  della

risorsa  utilizzata  privilegiando   la   filiera   corta   atta   al

contenimento della produzione  di  cot  derivante  dal  trasporto  su

gomma; e', altresi', vietata la realizzazione di impianti  alimentati

da biomasse situati in un raggio inferiore a 2 chilometri da  colture

pregiate; per gli impianti eolici descrizione  delle  caratteristiche

anemometriche del sito, delle modalita' e della durata  dei  rilievi,

che non puo' essere inferiore a un anno, e delle risultanze sulle ore

equivalenti annue di funzionamento;

          4) la descrizione dell'intervento, delle fasi,  dei  tempi,

delle modalita' di esecuzione dei complessivi  lavori  previsti,  dei

costi complessivi degli interventi, del piano  di  dismissione  degli

impianti e di ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, nel caso  di

impianti idroelettrici, delle  misure  di  reinserimento  e  recupero

ambientale proposte;

          5) la stima dei costi di  dismissione  dell'impianto  e  di

ripristino dello stato  dei  luoghi  ovvero,  nel  caso  di  impianti

idroelettrici, delle misure di reinserimento  e  recupero  ambientale

proposte;

          6)   l'analisi   delle    possibili    ricadute    sociali,

occupazionali ed economiche dell'intervento a  livello  locale  anche

finalizzata alla formazione e  alla  riconversione  della  manodopera

locale;

        d) i contratti preliminari o gli atti  definitivi  attestanti

la titolarita' delle aree ai sensi del comma  6,  ovvero  indicazione

degli specifici atti di concessione o autorizzazione di cui al  comma

8;

        e) qualora la pubblica utilita'  derivi  da  disposizione  di

legge, o nei casi di cui  all'art.  12,  comma  4,  la  richiesta  di

dichiarazione di pubblica utilita' delle opere connesse e di relativa

apposizione del vincolo preordinato  all'esproprio,  con  contestuale

richiesta  di  dichiarazione  di  inamovibilita'  di   cui   all'art.

52-quater, comma 5, del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.

327/2001, corredata della documentazione riportante  l'estensione,  i

confini e  i  dati  catastali  delle  aree  interessate  e  il  piano

particellare; tale documentazione e' aggiornata a cura del proponente

nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;

        f) per  gli  impianti  per  i  quali  non  e'  necessaria  la

titolarita' dell'area ai sensi del comma 6,  ove  non  sussista  tale

titolarita', la richiesta di dichiarazione di pubblica  utilita'  dei

lavori e  delle  opere  e  di  apposizione  del  vincolo  preordinato

all'esproprio corredata della documentazione riportante l'estensione,

i confini e i dati  catastali  delle  aree  interessate  e  il  piano

particellare; tale documentazione aggiornata a  cura  del  proponente

nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;

        g)  per  gli  impianti  idroelettrici,  la   concessione   di

derivazione d'acqua per uso  idroelettrico  qualora  sia  stata  gia'

acquisita ai sensi della  previgente  normativa  di  settore,  ovvero

dichiarazione di assenso di cui all'art. 20;

        h) per gli impianti di cui all'art. 12, comma 1, lettera  a),

il preventivo per la  connessione  redatto  dal  gestore  della  rete

elettrica  nazionale  o  della  rete  di  distribuzione  secondo   le

disposizioni  di  cui  agli  articoli  6  e  19  dell'allegato   alla

deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas del 23

luglio  2008  -  ARG/elt  99/08  (Testo  integrato  delle  condizioni

tecniche ed economiche per la connessione alle  reti  elettriche  con

obbligo di connessione di  terzi  degli  impianti  di  produzione  di

energia elettrica - Testo integrato delle connessioni attive - TICA),

e successive disposizioni in materia,  esplicitamente  accettato  dal

proponente; al preventivo sono allegati gli  elaborati  necessari  al

rilascio  dell'autorizzazione  degli  impianti   di   rete   per   la

connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonche'  gli

elaborati  relativi  agli  eventuali  impianti  di  utenza   per   la

connessione,  predisposti  dal  proponente;   entrambi   i   predetti

elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione

della connessione;

        i) la dichiarazione sostituiva di atto notorio attestante  la

destinazione e la normativa urbanistica delle  aree  interessate  dal

progetto;

        j)  la  relazione  paesaggistica  di  cui  al   decreto   del

Presidente   del   Consiglio   dei   ministri   12   dicembre    2005

(Individuazione della documentazione necessaria alla  verifica  della

compatibilita' paesaggistica  degli  interventi  proposti,  ai  sensi

dell'art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali  del  paesaggio

di  cui  al  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42),   ove

prescritta;

        k) la documentazione  prevista  dal  decreto  legislativo  16

gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed  integrative

del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  recante  norme  in

materia   ambientale),   ove   prescritta,   per   la   verifica   di

assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale, ovvero  per

la valutazione di impatto ambientale e la valutazione  di  incidenza,

relativa al progetto definitivo;

        l) la ricevuta di pagamento degli  oneri  istruttori  di  cui

all'art. 15, comma 10, se previsti;

        m) per gli impianti di cui all'art. 12, comma 1, lettera  a),

l'impegno alla corresponsione, all'atto di avvio dei lavori,  di  una

cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e

delle  opere  di  rimessa  in   pristino,   da   versare   a   favore

dell'amministrazione comunale, che esegue  le  opere  di  rimessa  in

pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in  luogo

del soggetto inadempiente;

        n) nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda

una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a piu' impianti e

le opere in esso individuate siano soggette a valutazione di  impatto

ambientale, la relazione del gestore di  rete  da  cui  risultino  le

valutazioni da questo effettuate a  seguito  della  presentazione  di

piu' richieste di connessione riferite a una medesima area,  tali  da

rendere necessaria la  realizzazione  di  una  stazione  di  raccolta

potenzialmente asservibile  a  piu'  impianti;  tale  relazione  deve

essere corredata dei dati e delle  informazioni  utilizzati,  da  cui

devono risultare, oltre alle alternative progettuali di massima e  le

motivazioni di carattere elettrico, le considerazioni operate al fine

di ridurre l'estensione complessiva e contenere l'impatto  ambientale

delle infrastrutture di rete;

        o) nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a

tutela ai sensi del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42

(Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10

della legge 6 luglio 2002, n. 137), la copia della  comunicazione  di

cui  all'art.  14,  comma  2,  alle  competenti  Soprintendenze   per

verificare  la  sussistenza  di  procedimenti  di  tutela  ovvero  di

procedure di accertamento della sussistenza di beni  archeologici  in

itinere alla data di  presentazione  dell'istanza  di  autorizzazione

unica;

        p) la specifica documentazione eventualmente richiesta  dalle

normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di

autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti  di  assenso  comunque

denominati che confluiscono  nel  procedimento  unico  e  di  cui  e'

fornito un elenco indicativo nell'allegato A.

    5. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione  unica  relativa

alle infrastrutture energetiche lineari di cui all'art. 12, comma  1,

lettere b), c) e d), e' corredata, a pena  di  improcedibilita',  dei

seguenti documenti:

        a) progetto con contenuti assimilabili al progetto definitivo

dell'opera pubblica, comprensivo di elaborati grafici e normativi  di

variante al PRGC, qualora necessaria;

        b) relazione tecnica, inclusa nel  progetto  definitivo,  che

indica in particolare:

          1) i dati generali del proponente  con  gli  estremi  della

partita IVA;

          2) i dati tecnico-energetici specifici dell'infrastruttura;

          3) la descrizione dell'intervento, delle fasi,  dei  tempi,

dei costi complessivi degli interventi, delle modalita' di esecuzione

dei complessivi lavori previsti;

          4)   l'analisi   delle    possibili    ricadute    sociali,

occupazionali ed economiche dell'intervento a  livello  locale  anche

finalizzata alla formazione e  alla  riconversione  della  manodopera

locale;

        c) qualora la pubblica utilita'  derivi  da  disposizione  di

legge  o  nei  casi  di  cui  all'art.  12,  comma  4,  richiesta  di

dichiarazione di pubblica utilita' delle opere connesse e di relativa

apposizione del vincolo  preordinato  all'esproprio  con  contestuale

richiesta  di  dichiarazione  di  inamovibilita'  di   cui   all'art.

52-quater, comma 5, del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.

327/2001 nei casi di linee  elettriche;  in  tal  caso  l'istanza  e'

corredata della documentazione riportante l'estensione, i confini e i

dati catastali delle aree interessate e il piano  particellare;  tale

documentazione e' aggiornata  a  cura  del  proponente  nel  caso  il

progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;

        d) dichiarazione sostitutiva di atto  notorio  attestante  la

destinazione e la normativa urbanistica delle  aree  interessate  dal

progetto;

        e) relazione paesaggistica di cui al decreto  del  Presidente

del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, ove prescritta;

        f)  ove  prescritta,  documentazione  prevista  dal   decreto

legislativo n. 4/2008, per  la  verifica  di  assoggettabilita'  alla

valutazione di impatto  ambientale,  ovvero  per  la  valutazione  di

impatto  ambientale  e  la  valutazione  di  incidenza,  relativa  al

progetto definitivo;

        g) ricevuta  di  pagamento  degli  oneri  istruttori  di  cui

all'art. 15, comma 10, se previsti;

        h) nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a

tutela ai sensi del  decreto  legislativo  n.  42/2004,  copia  della

comunicazione  di  cui  all'art.  14,  comma   2,   alle   competenti

Soprintendenze per  verificare  la  sussistenza  di  procedimenti  di

tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di  beni

archeologici in itinere alla data di  presentazione  dell'istanza  di

autorizzazione unica;

        i) specifica  documentazione  eventualmente  richiesta  dalle

normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di

autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti  di  assenso  comunque

denominati che confluiscono  nel  procedimento  unico  e  di  cui  e'

fornito un elenco indicativo nell'allegato A;

        j) nel caso del progetto di elettrodotto di  carattere  sovra

regionale,   copia   dell'istanza   di   autorizzazione,   presentata

all'Amministrazione competente al suo rilascio, per la  realizzazione

della  parte  dell'infrastruttura  prevista  fuori   dal   territorio

regionale, ovvero copia dell'autorizzazione ottenuta;

        k) nel caso del progetto di elettrodotto di  carattere  sovra

regionale che attraversa il confine nazionale, idonea documentazione,

rilasciata dai rispettivi  competenti  enti  gestori  delle  reti  di

trasmissione  nazionale  interessati,   attentante   l'ammissibilita'

tecnica e costruttiva del progetto  in  relazione  agli  obblighi  di

sicurezza, affidabilita' ed efficienza delle reti  e  dei  rispettivi

sistemi elettrici nazionali»;

    4) all'art. 13 - rubricato: «contenuti dell'istanza» - prevede al

comma 6:

        6. L'autorizzazione  unica  di  cui  all'art.  12,  comma  1,

lettera a), escluse le aree interessate dalle opere e  infrastrutture

indispensabili alla costruzione e all'esercizio  degli  impianti,  di

cui all'art. 12, comma 1, lettera b), esclusi i casi di cui  all'art.

18, commi 2 e 3, nonche' quella di cui all'art. 12, comma 1,  lettere

e) e f), e' rilasciata esclusivamente al richiedente che dimostri  di

essere in possesso di idonei requisiti soggettivi,  nonche'  di  atti

definitivi attestanti la  titolarita'  delle  aree.  Si'  considerano

soggetti dotati di idonei requisiti  soggettivi  le  imprese  ovvero,

limitatamente   ai   soli   impianti   e   con   l'esclusione   delle

infrastrutture, gli autoproduttori, come definiti dall'art. 2,  comma

2, del decreto legislativo n. 79/1999.

    Sono atti definitivi attestanti la titolarita' delle aree  quelli

che legittimano l'ottenimento del  permesso  di  costruire  ai  sensi

della vigente normativa edilizia regionale.

    5) all'art. 14 - rubricato: «procedimento» - prevede:

        1. Partecipano alla conferenza di  servizi  per  il  rilascio

dell'autorizzazione di cui al presente art. tutte le  amministrazioni

pubbliche competenti al  rilascio  degli  atti  di  assenso  relativi

all'istanza, ai sensi  dell'art.  13,  comma  1.  Le  amministrazioni

partecipanti, prima della conferenza di servizi, istruiscono gli atti

ricevuti in relazione ai provvedimenti di competenza loro  attribuiti

e agli eventuali relativi subprocedimenti.

        2. Nei casi in cui l'impianto di cui all'art.  12,  comma  1,

lettera a), non ricada in zona  sottoposta  a  tutela  ai  sensi  del

decreto legislativo n. 42/2004,  contestualmente  alla  presentazione

dell'istanza,  il  proponente   effettua   una   comunicazione   alle

competenti  Soprintendenze   per   verificare   la   sussistenza   di

procedimenti di tutela ovvero  di  procedure  di  accertamento  della

sussistenza  di  beni  archeologici   in   itinere   alla   data   di

presentazione dell'istanza di autorizzazione  unica.  Entro  quindici

giorni dal ricevimento della comunicazione, ai  sensi  del  paragrafo

13.3 dell'allegato al decreto  ministeriale  10  settembre  2010,  le

Soprintendenze   informano   l'amministrazione    procedente    circa

l'eventuale esito positivo di detta verifica al  fine  di  consentire

alla stessa amministrazione di convocare alla conferenza  di  servizi

le Soprintendenze stesse.

        3. Sono invitati alla conferenza di servizi,  ai  fini  della

salvaguardia e tutela degli interessi pubblici  gestiti,  e  comunque

senza diritto di voto, i soggetti titolari di concessione di gestione

di opere e servizi  pubblici  e  di  interesse  pubblico,  nonche'  i

soggetti che gestiscono infrastrutture di interesse  pubblico  aventi

interferenze con i progetti.

        4. Nelle  conferenze  di  servizi  relative  ai  procedimenti

unificati non di competenza  regionale  in  materia  di  energia,  la

Regione  rappresentata  dal  direttore  della   struttura   regionale

competente  in  materia  o  suo  delegato,  che  cura,  altresi',  la

convocazione della conferenza interna di cui all'art. 21 della  legge

regionale n. 7/2000 per la formazione del parere regionale unico.

        5. Per i procedimenti unificati di  competenza  regionale  in

materia di energia le strutture regionali individuate con l'indizione

della conferenza interna dei servizi di cui all'art. 21  della  legge

regionale n. 7/2000 sono  direttamente  convocate  in  conferenza  di

servizi unificata congiuntamente agli enti e ai soggetti  individuati

con l'indizione della conferenza di servizi  di  cui  all'art.  22  e

seguenti  della  stessa  legge  regionale  n.  7/2000.  In  sede   di

conferenza di servizi unificata il rappresentante regionale  unico  e

responsabile del procedimento raccoglie ed esprime il parere unico di

competenza  regionale  tenendo  conto  delle   posizioni   prevalenti

espresse.

        6. In luogo della diretta partecipazione alla  conferenza  di

servizi  i   soggetti   pubblici   regolarmente   convocati   possono

manifestare per iscritto unicamente le loro determinazioni favorevoli

senza prescrizioni, a pena di inammissibilita'; in tali casi gli atti

di competenza devono pervenire all'amministrazione procedente,  anche

anticipati per via telematica o informatica, entro la data e l'ora di

convocazione della conferenza.

        7. Le autorizzazioni per gli elettrodotti di cui all'art. 12,

comma 1, lettera b), e quelle per gli impianti di  cui  all'art.  12,

comma 1, lettere a) ed e), nei  casi  in  cui  siano  previste  linee

elettriche di collegamento fra  rete  elettrica  di  distribuzione  e

impianti  entro  o  fuori  dalla  loro  area  di   pertinenza,   sono

rilasciate, limitatamente alle sole linee con tensione superiore a 35

chilovolt e comunque fermo restando  quanto  previsto  dall'art.  16,

comma 8, previa espressione del parere favorevole di ARPA che accerti

il rispetto dei limiti di esposizione, dei  valori  di  attenzione  e

degli   obiettivi    di    qualita',    relativi    alle    emissioni

elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.  36  (Legge

quadro  sulla  protezione  dalle  esposizioni  a   campi   elettrici,

magnetici ed elettromagnetici).

        8. Il procedimento  relativo  all'istanza  di  autorizzazione

unica per gli impianti di cui all'art. 12, comma 1,  lettera  a),  si

svolge secondo quanto  previsto  al  paragrafo  14  dell'allegato  al

decreto ministeriale 10 settembre 2010, nonche' all'art. 12, comma 4,

del decreto  legislativo  n.  387/2003,  compatibilmente  con  quanto

previsto dalla legge regionale n. 7/2000 e dalla legge 7 agosto 1990,

n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di

diritto di accesso ai documenti amministrativi).

        9. Per gli impianti e le infrastrutture  energetiche  lineari

di cui al presente titolo, per i quali la pubblica utilita'  consegua

da disposizioni di legge o sia  dichiarata  ai  sensi  dell'art.  12,

comma 4, ovvero ai sensi dell'art. 18, comma 2, nei casi in  cui  non

vi sia  conformita'  fra  il  progetto  e  lo  strumento  urbanistico

comunale vigente e in sede di conferenza di servizi il rappresentante

del Comune abbia espresso il suo assenso sulla base del previo parere

favorevole espresso dal Consiglio comunale, fatte  salve  le  vigenti

norme in materia di ambiente, tutela della salute, paesaggio  e  beni

culturali,  l'autorizzazione  unica   costituisce   approvazione   di

variante  allo  strumento  urbanistico  stesso  senza  necessita'  di

esperire la relativa ordinaria procedura di adozione, ivi compresa la

valutazione ambientale strategica.

        10. Nei casi  di  cui  al  comma  9  il  progetto  definitivo

dell'opera soggetta all'autorizzazione unica  e'  integrato  con  gli

elaborati grafici e normativa di variante  urbanistica.  La  variante

comporta apposizione del  vincolo  preordinato  all'esproprio  al  di

fuori dei casi in cui e' necessaria  la  titolarita'  delle  aree  ai

sensi dell'art. 13.

        11.  La  Giunta  regionale,  con  deliberazione  assunta   su

proposta dell'Assessore competente in materia di energia di  concerto

con gli altri  Assessori  eventualmente  interessati,  previo  parere

vincolante della Commissione consiliare competente e d'intesa con  il

Consiglio delle  autonomie  locali,  puo'  individuare  la  rilevanza

strategica di impianti e di infrastrutture energetiche di  competenza

autorizzatoria  regionale   o   riconoscere   l'interesse   regionale

complessivo alla loro realizzazione. In  tali  casi  l'autorizzazione

unica   comprende   la   dichiarazione    di    pubblica    utilita',

indifferibilita' e urgenza delle  opere,  l'apposizione  del  vincolo

preordinato all'esproprio  sulle  relative  aree,  nonche',  per  gli

elettrodotti, l'eventuale dichiarazione di inamovibilita'.  Fatte  in

ogni caso salve le vigenti norme in materia di tutela  dell'ambiente,

della salute e  della  pubblica  incolumita',  del  paesaggio  e  del

patrimonio storico-artistico,  l'autorizzazione  stessa  costituisce,

ove occorra, approvazione  di  variante  agli  strumenti  urbanistici

vigenti  o  adottati,  senza  necessita'  di  esperire  la   relativa

ordinaria procedura di adozione o quella di cui al  comma  9;  a  tal

fine il progetto definitivo delle opere e' integrato con  i  relativi

elaborati  grafici  e  normativi  di  variante  urbanistica.  Per  la

verifica della conformita'  urbanistica  e'  richiesto,  anche  fuori

dalla conferenza di servizi, il parere motivato degli enti locali nel

cui territorio ricadono le relative opere.

        12. Per gli impianti di cui all'art. 12, comma l, lettera a),

in sede di conferenza di  servizi  per  il  rilascio  della  relativa

autorizzazione  unica  sono  determinate  le  eventuali   misure   di

compensazione a favore dei Comuni  nei  quali  sono  localizzati  gli

impianti stessi in conformita' e nei limiti  di  quanto  previsto  ai

paragrafi 14.15 e  16.5  dell'allegato  al  decreto  ministeriale  10

settembre  2010,  nonche'  all'allegato  2   del   medesimo   decreto

ministeriale 10 settembre 2010. Tali determinazioni sono  assunte  su

proposta dei  Comuni  interessati,  sentiti  i  soggetti  richiedenti

l'autorizzazione unica.

        13.   Nei   casi   in   cui   il   progetto   sia    soggetto

all'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia  ambientale),  la  stessa  e'

acquisita nell'ambito del procedimento unificato di cui all'art.  12,

comma 2. Si applica l'art. 22 ter, comma 5, della legge regionale  n.

7/2000.

    6)  all'art.  16  -  rubricato  «interventi   non   soggetti   ad

autorizzazione» - prevede al comma 2 lett. a):

        2. Sono realizzabili  previa  comunicazione  dell'inizio  dei

lavori i seguenti interventi:

          a) gli  impianti  di  produzione  di  energia  elettrica  o

termica da fonti rinnovabili su edifici o aree  di  pertinenza  degli

stessi all'interno delle zone destinate  ad  attivita'  produttive  o

commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali,  ai  sensi

dell'art. 16, comma 1, lettera m-bis), della legge regionale  dell'11

novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);

    6) all'art. 17 - rubricato «accordi tra Regione e  proponente»  -

prevede:

        1.  Per   assicurare   la   sostenibilita'   socio-economica,

territoriale e ambientale dei progetti di impianti  e  infrastrutture

energetiche di cui all'art. 12 di competenza autorizzativa regionale,

fatto salvo quanto  stabilito  all'art.  12,  comma  6,  del  decreto

legislativo  n.  387/2003,  nonche'  dei   progetti   di   competenza

autorizzativa  statale  soggetti  all'intesa  di  cui  all'art.   11,

l'Assessore regionale competente in materia di energia puo'  proporre

alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo  con  i

proponenti.

    In tal caso l'espressione  dell'intesa  di  cui  all'art.  11  e'

subordinata  alla   stipula   dell'accordo.   L'accordo   stesso   e'

sottoscritto dal Presidente della Regione o dall'Assessore delegato.

    2. L'accordo di cui al comma 1 prevede una o piu' delle  seguenti

condizioni:

        a) quantificate e positive ricadute sul territorio in termini

di vantaggi economici, occupazionali e  di  sviluppo  per  le  utente

produttive o civili del territorio regionale;

        b)  adeguate  misure  di  compensazione  e  di   riequilibrio

ambientale, territoriale ed economico ai sensi dell'art. 1, commi 4 e

5,  della  legge  23  agosto  2004,  n.  239  (Riordino  del  settore

energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto   delle

disposizioni vigenti  in  materia  di  energia),  fermo  restando  il

contributo compensativo di cui all'art. 1,  comma  36,  della  stessa

legge n. 239/2004 per gli impianti di produzione di energia elettrica

da  fonti  tradizionali  di  potenza  termica  non  inferiore  a  300

megawatt;

        c) nei casi di progetti di nuove linee elettriche aeree anche

proposti  da  parte  di  soggetti  concessionari,  realizzazione   di

contestuali  interventi  di   miglioramento   in   tema   ambientale,

paesaggistico  e  di  emissioni  elettromagnetiche,  con   opere   di

nazionalizzazione di linee elettriche esistenti  che  prevedano,  ove

possibile, interventi di demolizione e interramento  di  linee  aeree

esistenti in ragione, di norma, di due unita' di misura  lineari  per

ogni  unita'  di  misura  lineare  di  nuova  linea   prevista,   con

definizione dei  tempi  e  delle  fasi  di  attuazione  dei  relativi

interventi;

        d)  ripristino  dello  stato  originario   dei   luoghi   con

individuazione  delle  relative  garanzie  finanziarie  in  caso   di

cessazione o dismissione delle attivita' energetiche.

    7) all'art. 18 - «rubricato infrastrutture energetiche lineari» -

al  comma  2  prevede  «L'autorizzazione  unica,  rilasciata  con  le

modalita'  di  cui  all'art.   12,   relativa   alle   infrastrutture

energetiche lineari,  qualora  realizzate  da  soggetti  titolari  di

obblighi  di  servizio  pubblico  in  relazione  alle  attivita'   di

trasmissione, trasporto e distribuzione ai sensi delle vigenti norme,

comporta la dichiarazione di pubblica  utilita',  indifferibilita'  e

urgenza  delle   opere   e,   per   gli   elettrodotti,   l'eventuale

dichiarazione di inamovibilita', nonche',  anche  qualora  sia  stata

approvata  la  variante  urbanistica  ai  sensi  di  quanto  disposto

all'art.  14,  comma  9,  l'apposizione   del   vincolo   preordinato

all'esproprio».

    4 prevede:

        8)  all'art.  18  -  rubricato  «infrastrutture   energetiche

lineari» - al comma 4 prevede: «4. Relativamente agli elettrodotti di

cui al comma 3», - vale a dire agli elettrodotti di  carattere  sovra

regionale,  limitatamente  alle  linee  elettriche   transfrontaliere

realizzate da soggetti in possesso dei requisiti  previsti  ai  sensi

del decreto ministeriale 21 ottobre 2005 (Modalita' e criteri per  il

rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di  accesso  dei

terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con  i  sistemi

elettrici di altri. Stati), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana del 3 novembre  2005,  n.  256,  «che  connettono

nodi, a tensione uguale o superiore a 120 chilovolt,  appartenenti  a

sistemi  elettrici  nazionali  diversi»  -  ai  fini   del   rilascio

dell'autorizzazione unica, i progetti devono comportare la previsione

che  una  quota  significativa  del  totale  dell'energia   elettrica

disponibile importata venga destinata all'uso  e  al  soddisfacimento

dei fabbisogni  energetici  di  attivita'  del  sistema  economico  e

produttivo  aventi  sedi  o  impianti  localizzati  e  operanti   nel

territorio regionale.

    9) all'art. 34 - rubricato «definizioni» - al comma 1, lettere f)

e h) prevede:

        «1. Ai fini dell'applicazione della disciplina  regionale  in

materia di distribuzione di carburanti si intendono per:

          f) stazione di servizio: l'impianto su area  di  pertinenza

propria costituito da piu' colonnine a semplice,  doppia  o  multipla

erogazione automatica di carburanti con relativi serbatoi, dotato  di

uno o piu' prodotti fra quelli di cui  alla  lettera  a);  l'impianto

deve,  inoltre,   comprendere   almeno:   apparecchiature   di   tipo

self-service prepagamento funzionanti  autonomamente  24  ore  su  24

-apparecchiature di ricarica  per  alimentazione  auto  elettriche  -

locale per l'attivita' del gestore con  eventuale  relativo  servizio

igienico - eventuali attivita' commerciali integrative come  definite

alla lettera p) - servizi igienici separati per sesso di  utenti,  di

cui almeno  uno  con  servizio  igienico  per  diversamente  abili  -

pensiline  di  copertura  delle  aree  di  rifornimento  -   pannelli

fotovoltaici sulle coperture, di potenza installata nell'area  almeno

pari a 10 chilowatt - uno o piu' parcheggi per gli utenti  -  accessi

dei veicoli alla stazione separati e distinti per entrata e uscita  -

eventuali servizi accessori come definiti alla lettera o);

          h)   stazione   di   rifornimento   elettrico:   l'impianto

costituito da apparecchiature di ricarica per alimentazione  di  auto

elettriche   di   tipo    self-service    prepagamento    funzionanti

autonomamente 24 ore su 24, locale per l'attivita'  del  gestore  con

relativo servizio igienico, servizio gestito di car-sharing;

    10)  all'art.  35  -  rubricato  «autorizzazione  unica  per  gli

impianti sulla rete stradale ordinaria e sulla rete  autostradale»  -

al comma 7 prevede:

        «7. A seguito dell'entrata in  vigore  della  presente  legge

possono essere autorizzati sul  territorio  regionale  esclusivamente

nuovi impianti  di  tipologia  stazione  di  servizio  come  definiti

all'art.  34,  comma  1,  lettera  fatto  salvo  quanto  disposto  ai

successivi  commi.  Nuovi   impianti   di   tipologia   stazione   di

rifornimento come definiti all'art. 34, comma 1, lettera g),  possono

essere realizzati esclusivamente negli ambiti territoriali dei Comuni

classificati  montani  e  ricompresi   nelle   zone   di   svantaggio

socio-economico "B" e "C" di cui all'art. 21 della legge regionale 20

dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del  Friuli

Venezia Giulia), e all'art. 3 della legge regionale dell'11  novembre

2011, n. 14  (Razionalizzazione  e  semplificazione  dell'ordinamento

locale in territorio montano. Istituzione  delle  Unioni  dei  Comuni

montani), fermo restando quanto disposto dall'art. 50. Nuovi impianti

di  tipologia  stazione  di  rifornimento  elettrico  come   definiti

all'art.  34,  comma  1,  lettera  h),  possono   essere   realizzati

esclusivamente  negli  ambiti  territoriali  dei  Comuni   tra   loro

limitrofi con popolazione superiore a 40.000 abitanti.».

    E'  opportuno  rilevare  preliminarmente  che  -  in  assenza  di

specifiche previsioni contenute nello Statuto speciale della  Regione

Friuli-Venezia Giulia attributive ad essa di  potesta'  normativa  in

materia di energia - la suddetta disciplina regionale (ad  esclusione

di quella recata dall'art. 5 sopra trascritto) va riguardata, ai fini

dello scrutinio concernente il rispetto degli ambiti  della  potesta'

legislativa della suddetta Regione, alla luce  dell'art.  117,  terzo

comma, della Costituzione: nella specie il  parametro  che  viene  in

rilievo e' quello concernente la  materia  «produzione,  trasporto  e

distribuzione nazionale dell'energia».

    Come rilevato dall'adita Ecc.ma Corte - da ultimo con la sentenza

1 aprile 2010 n. 124 - «la normativa  internazionale  (Protocollo  di

Kyoto addizionale alla Convenzione-quadro  delle  Nazioni  Unite  sui

cambiamenti climatici, adottato l'11 dicembre 1997, ratificato e reso

esecutivo con legge 1° giugno 2002,  n.  120)  e  quella  comunitaria

(direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE  e  direttiva  23  aprile

2009, n. 2009/28/CE) manifestano un favor per  le  fonti  energetiche

rinnovabili  al  fine  di  eliminare  la  dipendenza  dai  carburanti

fossili.

    Il legislatore  nazionale  ha  recepito  tali  indirizzi  con  il

decreto legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387  (Attuazione  della

direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia  elettrica

prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato   interno

dell'elettricita'),  dal  quale  e'  possibile  ricavare  i  principi

fondamentali della sopra indicata materia (ex  plurimis  sentenza  n.

364 del 2006)».

    Ai fini qui considerati  occorre  ricordare  che  il  legislatore

statale ha dettato specifici principi  fondamentali  con  il  decreto

legislativo n. 239/2003 («Disposizioni urgenti per la sicurezza e  lo

sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza

di energia elettrica»):  ivi  -  all'art.  1-sexies,  comma  5  -  e'

precisato  che   «Le   regioni   disciplinano   i   procedimenti   di

autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche di

competenza  regionale  in  conformita'  ai  principi  e  ai   termini

temporali di cui al presente art.».

    Inoltre, l'art. 1 della legge n. 239 del 2004 (recante  «Riordino

del settore energetico, nonche' delega al Governo  per  il  riassetto

delle disposizioni vigenti in materia di energia»), che ha modificato

il decreto legislativo n. 387 del 2003 prevede espressamente  che  le

disposizioni  ivi  contenute  "sono   principi   fondamentali   della

normativa statale in materia  energetica,  ai  sensi  dell'art.  117,

terzo comma, della Costituzione».

    Per quanto attiene la  disciplina  sulla  valutazione  ambientale

strategica  (contenuta  nell'art.  5  della   legge   regionale   qui

impugnata) viene in rilievo l'art. 117, comma  2,  lettera  s)  della

Costituzione; quest'ultimo profilo rileva in parte anche con riguardo

all'art. 16 comma 2 lettera a.

    L'impugnativa e' affidata ai seguenti

 

                               Motivi

 

1) Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s) costituzione  (oltre

che degli artt. 4 e 5  dello  Statuto  della  Regione  Friuli-Venezia

Giulia): sotto lo specifico  profilo  dell'invasione  della  potesta'

legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ambiente»  posta  in

essere dalla Regione Friuli-Venezia Giulia introducendo la disciplina

dettata dall'art. 5, comma 9 della legge regionale n. 42/2012.

    Come si e' visto il comma 9 dell'art. 5 della legge regionale qui

impugnata stabilisce che l'atto  di  programmazione  regionale  (APR)

predisposto,  nelle  more  dell'approvazione  del  Piano   energetico

regionale  (PER),  in  attuazione  del   provvedimento   ministeriale

previsto dall'art. 2, comma 167 della legge 24 dicembre 2007, n.  244

(Legge finanziaria 2008), e' sottoposto alla procedure relative  alla

VAS «nel caso in cui contenga l'individuazione delle aree e dei  siti

non idonei». Tale  comma  va  letto  tenendo  conto  delle  ulteriori

precisazioni contenute nei commi che immediatamente lo precedono.

    Ivi si precisa - ai  commi  da  5  a  8  -  che  «5.  Il  PER  e'

predisposto a cura della struttura regionale competente in materia di

energia,  sentite  le   altre   strutture   regionali   eventualmente

interessate  dalla  predisposizione   di   programmi   e   interventi

settoriali finanziati con fondi comunitari, statali e  regionali  che

riguardino anche la materia dell'energia.

    6. Il PER e' adottato dalla Giunta regionale, e' sottoposto  alle

procedure relative alla valutazione ambientale  strategica  (VAS)  di

cui alle vigenti  norme,  e'  approvato  dalla  Giunta  regionale  su

proposta dell'Assessore regionale competente in materia  di  energia,

e' emanato con decreto del Presidente della  Regione  pubblicato  nel

Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della

sua pubblicazione.

    7.  In  attuazione  del   provvedimento   ministeriale   previsto

dall'art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n.  244  (Legge

finanziaria 2008), (burden sharing), nelle more dell'approvazione del

PER con i contenuti di  cui  al  comma  4,  e'  predisposto,  con  le

modalita' di cui al comma 5, un atto di programmazione regionale  per

le  fonti  rinnovabili  (APR)  congruente  con  la  quota  minima  di

produzione di energia da fonti rinnovabili assegnata alla Regione.

    8. L'APR assicura uno sviluppo equilibrato delle  diverse  fonti,

definisce le misure e  gli  interventi  necessari  al  raggiungimento

degli  obiettivi  fissati  dal   provvedimento   ministeriale,   puo'

individuare  le  aree  e   i   siti   del   territorio   non   idonei

all'installazione di impianti a  fonti  rinnovabili  sulla  base  dei

criteri di cui all'allegato 3 al decreto  ministeriale  10  settembre

2010 ed e' approvato con le modalita' di cui al comma 11, escluse  le

procedure relative alla VAS.».

    La disciplina statale di riferimento che qui viene in  rilievo  e

alla luce della  quale  occorre  effettuare  il  necessario  doveroso

scrutinio e' quella dettata dall'art. 6, commi 1 e 2, lettera a)  del

decreto legislativo n. 152/2006: ivi si prevede che:

        «1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i

programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul

patrimonio culturale.

        2. Fatto salvo quanto  disposto  al  comma    -  ove  viene

dettata una disciplina particolare «semplificata» per i casi di  «uso

di piccole aree a livello locale» e di «modifiche minori dei piani  e

dei programmi» - «viene effettuata una valutazione per tutti i  piani

e i programmi:

          a) che sono elaborati per la valutazione e  gestione  della

qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della

pesca, energetico, industriale, dei  trasporti,  della  gestione  dei

rifiuti e delle  acque,  delle  telecomunicazioni,  turistico,  della

pianificazione territoriale o della destinazione  dei  suoli,  e  che

definiscono   il   quadro   di   riferimento   per    l'approvazione,

l'autorizzazione,   l'area   di   localizzazione   o   comunque    la

realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e  IV  del

presente decreto».

    L'ARP,  inoltre,  rientra  per  le  sue   caratteristiche   nella

definizione di cui all'art. 5, comma 1, lett. e), n. 1  del  medesimo

decreto  legislativo  n.  152/06  quale  «atto»  di  «programmazione»

elaborato  da  «un'autorita'  a  livello   regionale»   per   «essere

approvato» «mediante una procedura legislativa».

    Nella specie l'APR rientra in pieno in tale lettera a) del  comma

2 del cit. art. 6 trattandosi  di  «piano»  concernente  il  «settore

energetico».

    Esso, pertanto, rientra nel novero di quelli assoggettati  sempre

- ad eccezione dei limitati casi previsti dal ricordato comma 3 dello

stesso art. 6 - alla «valutazione ambientale strategica» prevista  da

tale fonte statale.

    Le  normativa  regionale  qui  impugnata,  invece,   prevede   la

necessita'  di  detta  valutazione  «nel   caso   in   cui   contenga

l'individuazione delle aree e dei siti  non  idonei»:  implicitamente

escludendola negli altri casi. Detta disciplina regionale si pone  in

contrasto con la  normativa  statale  interposta,  espressione  della

potesta'  legislativa  esclusiva  statale   nella   materia   «tutela

dell'ambiente» di  cui  all'art.  117,  comma  2,  lettera  s)  della

Costituzione.

    La norma regionale qui impugnata viola anche  gli  artt.  4  e  5

dello  Statuto  del  Friuli-Venezia  Giulia   (non   risultando   ivi

attribuita alla Regione  suddetta  alcuna  competenza  legislativa  -

neanche concorrente - con riguardo alla materia dell'ambiente).

    Codesta Ecc.ma Corte anche di recente - si veda la  sentenza  151

del 2011 - ha avuto modo di  ribadire  che  la  sfera  di  competenza

legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela  dell'ambiente

e dell'ecosistema, di cui all'art. 117, secondo  comma,  lettera  s),

Cost., trova applicazione anche nei confronti delle Regioni a statuto

speciale e delle Province autonome, in quanto  tale  materia  non  e'

compresa tra  le  previsioni  statutarie  riguardanti  le  competenze

legislative,  primarie  o  concorrenti,  regionali   o   provinciali:

traendone l'ulteriore conseguenza che  «Non  si  pone,  pertanto,  il

problema se la norma costituzionale citata preveda, per le Regioni  e

le Province autonome, "forme  di  autonomia  piu'  ampie  rispetto  a

quelle gia'  attribuite"  (art.  10  della  legge  costituzionale  18

ottobre 2001, n. 3 - Modifiche al titolo V della parte seconda  della

Costituzione), proprio perche', come  chiarito,  la  materia  "tutela

dell'ambiente" non appartiene a quelle gia' attribuite alle  Province

autonome prima della revisione del Titolo V della Parte seconda della

Costituzione».

    Gli stessi principi erano stati in precedenza  affermati  con  la

sentenza n. 378/2007.

    Va ancora ricordato il pacifico insegnamento  di  Codesta  Ecc.ma

Corte  secondo  cui  in  materia  ambientale  «la  Regione  non  puo'

prevedere soglie di tutela inferiori a quelle  dettate  dallo  Stato,

mentre puo', nell'esercizio di una sua diversa potesta'  legislativa,

prevedere eventualmente livelli maggiori di tutela, che presuppongono

logicamente il rispetto degli standard adeguati ed  uniformi  fissati

nelle leggi statali (citata  sentenza  n.  315  del  2010;  v.  anche

sentenze n. 193 del 2010 e n. 61 del 2009)» (cosi',  la  sentenza  n.

263/2011).

    E' stato osservato che la  previsione  contenuta  nell'art.  117,

secondo comma, lettera s), Cost. «esprime una esigenza  unitaria  per

cio' che concerne la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,  ponendo

un  limite  agli  interventi  a   livello   regionale   che   possono

pregiudicare  gli  equilibri  ambientali»  (cosi',  la  sentenza   n.

226/2003) e che la tutela dell'ambiente,  piu'  che  una  materia  in

senso stretto, rappresenta un compito  nell'esercizio  del  quale  lo

Stato introduce standard di protezione uniformi validi  in  tutte  le

Regioni e non derogabili da queste (si vedano al riguardo le sentenze

n. 222/2003 e n. 407/2002).

    La materia «tutela dell'ambiente» -  come  precisato  da  Codesta

Ecc.ma Corte con le sentenze n. 225, n. 220, n. 30, n. 12, n. 10  del

2009, n. 104 del 2008, n. 378 e 367 del 2007- presenta  un  contenuto

allo stesso tempo oggettivo,  in  quanto  riferito  appunto  al  bene

ambiente, e finalistico, perche' tende  alla  migliore  conservazione

del bene stesso: sicche' spetta allo Stato la fissazione  di  livelli

«adeguati e non riducibili di tutela» (sentenza n. 61 del 2009).

2) Violazione dell'art. 117, comma 3, costituzione (oltre  che  degli

artt. 4 e 5  dello  statuto  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia):

contrasto dell'art. 12, comma 8 della legge regionale n. 19/2012  con

i principi  fondamentali  in  materia  di  «produzione,  trasporto  e

distribuzione nazionale dell'energia».

    L'art. 12, comma 8, nella parte in cui assoggetta alla  procedura

abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo n.

28  del  2011  gli  interventi  per  modifiche  non  sostanziali   da

realizzarsi, «anche in corso d'opera», su impianti  e  infrastrutture

che hanno  ottenuto  l'autorizzazione  unica,  eccede  la  competenza

legislativa  regionale  in  materia  di  «produzione,   trasporto   e

distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117,  comma  3,

della Costituzione per contrasto con l'art. 5, comma 3,  del  decreto

legislativo n. 28 del 2011.

    L'art. 5  del  decreto  legislativo  n.  28  del  2011,  infatti,

attribuisce ad un  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico

(adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela

del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata)

l'individuazione  degli  interventi  di  modifica  sostanziale  degli

impianti  da  assoggettare  ad  autorizzazione  unica.   Nello   more

dell'approvazione di tale decreto,  la  disposizione  statale  citata

prevede che «non sono considerati sostanziali e sono sottoposti  alla

disciplina  di  cui   all'art.      [alla   procedura   abilitativa

semplificata]»  gli   interventi   da   realizzare   sugli   impianti

fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere  dalla

potenza nominale, che  non  comportano  variazioni  delle  dimensioni

fisiche  degli  apparecchi,  della  volumetria  delle   strutture   e

dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle  opere

connesse (...)».

    La norma regionale  qui  impugnata,  estendendo  l'autorizzazione

semplificata anche agli «interventi in  corso  d'opera»  relativi  ad

impianti «che hanno ottenuto l'autorizzazione unica» - e  che  quindi

non  sono  necessariamente  esistenti  -,   invade   l'ambito   della

competenza esclusiva  statale  cui  spetta  la  individuazione  e  la

disciplina del regime abilitativo.

    Per gli impianti ancora in corso di realizzazione, infatti,  deve

ritenersi applicabile il  principio  generale  secondo  cui  vi  deve

essere identita' di forma tra il provvedimento abilitativo originario

e la sua variante.

    Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 individua  in  maniera

tassativa i titoli abilitativi: si tratta di un numerus clausus.

    In siffatto contesto  normativo  statale,  la  disciplina  recata

dall'art. 12, comma 8 della legge  regionale  n.  19/2012  eccede  la

competenza della Regione  in  materia  di  «produzione,  trasporto  e

distribuzione nazionale dell'energia», di cui all'art. 117, comma  3,

della  Costituzione  (per  contrasto  con  la  normativa  statale  di

principio dettata dal citato decreto legislativo n. 28/2011) e  viola

anche lo  Statuto  del  Friuli-Venezia  Giulia  (non  risultando  ivi

attribuita  alla  Regione  suddetta  alcuna  ulteriore   o   maggiore

competenza legislativa con riguardo alla materia suddetta).

3) Violazione dell'art. 117, comma 3, costituzione, (oltre che  degli

artt. 4 e 5  dello  Statuto  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia):

contrasto dell'art. 13, commi 2, 3, 4 e 5 della  legge  regionale  n.

19/2012 con  i  principi  fondamentali  in  materia  di  «produzione,

trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».

    L'art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, della legge  regionale  n.  19/2012

disciplina  i  contenuti  dell'istanza   di   autorizzazione   unica,

prevedendo, in particolare ai commi 2, 3 e  4,  che  il  progetto  da

allegare all'istanza di autorizzazione  unica,  nonche'  il  progetto

relativo a «tutte le interferenze»,  siano  corredati  da  «elaborati

tecnici con grado di approfondimento analogo a quello  richiesto  per

il progetto definitivo  dei  lavori  pubblici»,  e  che  «a  pena  di

improcedibilita'»  l'istanza  e'  corredata  da  un   «progetto   con

contenuti assimilabili al  progetto  definitivo  dell'opera  pubblica

comprensivo di: a) opere per  la  connessione  alla  rete;  2)  altre

infrastrutture  indispensabili  alla  costruzione   e   all'esercizio

dell'impianto; 3) elaborati grafici e normativi di variante al  PRGC,

qualora necessaria».

    Tali previsioni  eccedono  l'ambito  della  potesta'  legislativa

concorrente riservata alla Regione, introducendo oneri amministrativi

- «a pena di improcedibilita'» - superflui e  comunque  non  previsti

dalla normativa statale  di  riferimento,  e  segnatamente  dall'art.

1-sexies  del  decreto-legge  n.  239  del   2003:   che   disciplina

minutamente il procedimento  di  rilascio  dell'autorizzazione  unica

senza fare parola degli'oneri'documentali ed istruttori ora  previsti

dalla normativa regionale qui impugnata.

    Va ricordato al  riguardo  che  nel  comma  5  di  tale  art.  e'

espressamente  precisato  che   «5.   Le   regioni   disciplinano   i

procedimenti di autorizzazione alla costruzione  e  all'esercizio  di

reti elettriche di competenza regionale in conformita' ai principi  e

ai termini temporali di cui al presente art., prevedendo che, per  le

opere che ricadono nel territorio di piu' regioni, le  autorizzazioni

siano rilasciate d'intesa tra le  regioni  interessate.  In  caso  di

inerzia o di mancata definizione dell'intesa, lo  Stato  esercita  il

potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 della Costituzione».

    La disciplina regionale in parte qua si pone in contrasto  con  i

principi  fondamentali  della  legislazione  statale  in  materia  di

«produzione, trasporto e  distribuzione  nazionale  dell'energia»  e,

pertanto, viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione oltre che  lo

stesso statuto speciale  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  (non

risultando  ivi  attribuita  ad  Essa  alcuna  ulteriore  o  maggiore

competenza legislativa con riguardo alla materia suddetta).

    3-bis) Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera m) costituzione

(oltre  che  degli  artt.  4  e  5  dello   Statuto   della   Regione

Friuli-Venezia Giulia): sempre con riguardo all'art. 13, commi 2,  3,

4 e 5 della legge regionale n. 19/2012.

    Le disposizioni regionali da ultimo menzionate - prevedendo, come

si e' detto,  «a  pena  di  improcedibilita'»,  oneri  amministrativi

documentali superflui e comunque non previsti dalla normativa statale

di riferimento - contrastano, altresi', con i  principi  fondamentali

dettati con legge statale in materia di  procedimento  amministrativo

e, in particolare, con il principio di semplificazione dell'attivita'

amministrativa, di diretta derivazione comunitaria.

    Ne risulta la violazione della competenza legislativa statale  ex

art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione: che attribuisce  in

via  esclusiva   allo   Stato   la   legislazione   in   materia   di

«determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni  concernenti

i diritti civili e sociali che devono essere garantiti  su  tutto  il

territorio nazionale», nel cui novero vanno sussunte anche  le  norme

che attuano il suddetto principio di' semplificazione  amministrativa

e quelle che fissano e regolano i principi fondamentali  relativi  al

procedimento amministrativo.

    Ne risulta, ovviamente violato anche  lo  Statuto  della  Regione

Friuli-Venezia Giulia: che  non  attribuisce  a  quest'ultima  alcuna

competenza legislativa con riguardo alla materia di cui si occupa  la

ricordata lettera m) del comma 2 dell'art. 117 Cost.

    Codesta Ecc.ma Corte ha piu' volte ribadito - da  ultimo  con  la

sentenza  20  luglio  2012,  n.  203   -   che   «Il   principio   di

semplificazione,  ormai  da  gran  tempo  radicato   nell'ordinamento

italiano, e' altresi' di diretta derivazione  comunitaria  (Direttiva

2006/123/CE,  relativa  ai  servizi  nel  mercato  interno,   attuata

nell'ordinamento italiano con decreto legislativo 26 marzo  2010,  n.

59). Esso, dunque, va senza dubbio catalogato nel novero dei principi

fondamentali dell'azione amministrativa (sentenze n. 282 del  2009  e

n. 336 del 2005)»: nello stesso senso si veda, altresi'  Corte  cost.

n. 164/2012.

    Nella citata sentenza n. 203/2012 e' stato evidenziato che:

        «l'affidamento in via esclusiva alla  competenza  legislativa

statale della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

e' prevista in relazione ai «diritti  civili  e  sociali  che  devono

essere garantiti su tutto il territorio nazionale». Esso, dunque,  si

collega al fondamentale principio di uguaglianza di  cui  all'art.  3

Cost. La suddetta  determinazione  e'  strumento  indispensabile  per

realizzare quella garanzia»;

        «....  l'attivita'   amministrativa   puo'   assurgere   alla

qualifica di "prestazione", della quale  lo  Stato  e'  competente  a

fissare un livello essenziale»;

        il «parametro costituzionale» di cui  all'art.  117,  secondo

comma, lettera m), Cost., postula tutele necessariamente uniformi  su

tutto il territorio  nazionale  e  tale  risultato  non  puo'  essere

assicurato dalla Regione, ancorche' ad  autonomia  differenziata,  la

cui  potesta'  legislativa  e'  pur  sempre  circoscritta  all'ambito

territoriale dell'ente (nelle cui competenze  legislative,  peraltro,

non risulta presente una  materia  riconducibile  a  quella  prevista

dall'art. 117, secondo comma, lettera m, Cost)».

3-ter) Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. l della  costituzione

(oltre  che  degli  artt.  4  e  5  dello   Statuto   della   Regione

Friuli-Venezia Giulia): sempre con riguardo all'art. 13, commi 2,  3,

4 e 5 della legge regionale n. 19/2012.

    Le disposizioni  regionali  in  questione  -  prevedendo  che  il

progetto da allegare all'istanza di autorizzazione unica, nonche'  il

progetto relativo a  «tutte  le  interferenze»,  siano  corredati  da

«elaborati tecnici con grado  di  approfondimento  analogo  a  quello

richiesto per il progetto definitivo dei lavori pubblici», e  che  «a

pena di improcedibilita'» l'istanza e' corredata da un «progetto  con

contenuti assimilabili al  progetto  definitivo  dell'opera  pubblica

comprensivo di: a) opere per  la  connessione  alla  rete;  2)  altre

infrastrutture  indispensabili  alla  costruzione   e   all'esercizio

dell'impianto; 3) elaborati grafici e normativi di variante al  PRGC,

qualora necessaria» - si pongono altresi'  in  contrasto  con  quanto

previsto  dal  decreto  legislativo  n.  163  del  2006  (Codice  dei

contratti pubblici) che,  all'art.  206,  nell'individuare  le  norme

applicabili  ai   settori   speciali   (gas,   energia   termica   ed

elettricita'),  non  richiama  le   disposizioni   sui   livelli   di

progettazione di cui agli articoli 93 e 94 (mentre  nella  disciplina

di cui  ai  commi  dell'art.  13  legge  regionale  n.  19/2012,  qui

impugnati vengono modulati sostanzialmente sui citati articoli  93  e

94 i requisiti e i contenuti della  progettazione  nella  materia  de

qua).

    Codesta Ecc.ma Corte con la  sentenza  n.  411/2008  -  resa  con

riguardo a Regione a Statuto speciale,  la  Sardegna:  per  la  quale

quello Statuto - all'art. 3, lettera e) - attribuisce  alla  medesima

una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici  di

interesse  regionale  -  ha  evidenziato  che   le   norme   relative

all'esecuzione del rapporto contrattuale non rientrano in tale ambito

di competenza regionale, soggiungendo, altresi', che «l'art. 4, comma

5 del decreto legislativo n. 163/2006, nella parte in cui  stabilisce

che "le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e

Bolzano adeguano la  propria  legislazione  secondo  le  disposizioni

contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione", impone

anche  ad  esse  (in  assenza  di  norme  statutarie  attributive  di

competenze nelle materie cui afferiscono  le  norme  del  codice  dei

contratti) di  conformare  la  propria  legislazione  in  materia  di

appalti pubblici a quanto stabilito dal Codice stesso».

    Alla stregua di tali considerazioni,  la  Regione  Friuli-Venezia

Giulia non appare legittimata all'adozione della disciplina normativa

qui impugnata: che contrasta,  pertanto  anche  con  il  Suo  Statuto

regionale (che  non  attribuisce  a  quest'ultima  alcuna  competenza

legislativa nelle materie disciplinate dal codice dei contratti).

4) Violazione degli artt. 3, 41 e 117, comma 3,  costituzione  (oltre

che degli artt. 4 e 5  dello  Statuto  della  Regione  Friuli-Venezia

Giulia): contrasto dell'art. 13, commi 6  della  legge  regionale  n.

19/2012 con  i  principi  fondamentali  in  materia  di  «produzione,

trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e con i principi di

uguaglianza e di liberta' economica.

    L'art. 13, comma 6, prevede che l'autorizzazione per gli impianti

alimentati da fonti  rinnovabili  «e'  rilasciata  esclusivamente  al

richiedente che dimostri di essere in possesso  di  idonei  requisiti

soggettivi, nonche' di  atti  definitivi  attestanti  la  titolarita'

delle aree.  Si  considerano  soggetti  dotati  di  idonei  requisiti

soggettivi le imprese ovvero, limitatamente ai soli  impianti  e  con

l'esclusione delle infrastrutture, gli auto-produttori, come definiti

dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999.  Sono  atti

definitivi  attestanti  la  titolarita'   delle   aree   quelli   che

legittimano l'ottenimento del permesso di costruire  ai  sensi  della

vigente normativa edilizia regionale».

    Tale disciplina viola lo  statuto  della  Regione  Friuli-Venezia

Giulia  (che  non  attribuisce  a  quest'ultima   alcuna   competenza

legislativa maggiore o diversa in materia) ed  eccede  la  competenza

legislativa  regionale  in  materia  di  «produzione,   trasporto   e

distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117,  comma  3,

della Costituzione, in quanto, contrasta con la normativa statale  di

principio di cui  ai  decreto  legislativo  n.  79/1999;  387/2003  e

28/2011. Ed invero:

        a) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo  n.

79/1999 l'attivita' in  questione  e'  configurata  come  libera;  al

contrario, la norma regionale qui impugnata limita arbitrariamente ed

illegittimamente il novero dei soggetti che possono produrre  energia

rinnovabili riservando l'esercizio di  detta  attivita'  solo  a  chi

«dimostri di essere  in  possesso  di  idonei  requisiti  soggettivi,

nonche' di atti definitivi attestanti  la  titolarita'  delle  aree»,

tipizzando e definendo in  modo  puntuale  ambedue  le  tipologie  di

situazioni legittimanti.

        b) La normativa statale inoltre richiede  che  il  proponente

dimostri la disponibilita' del suolo  su  cui  realizzare  l'impianto

soltanto nel caso previsto al  comma  4-bis  del  medesimo  art.  12,

relativo alla realizzazione  di  impianti  alimentati  a  biomassa  e

fotovoltaici: mentre la norma regionale qui censurata  vuole  che  il

richiedente sia anche in possesso di'atti  definitivi  attestanti  la

titolarita' delle aree'aventi  la  medesima  natura  di  «quelli  che

legittimano l'ottenimento del permesso di costruire  ai  sensi  della

vigente normativa edilizia regionale».

        c) La disciplina statale di cui all'art.  12,  comma  1,  del

decreto legislativo n. 387 del 2003 - anche al fine di promuovere  la

diffusione delle energie rinnovabili (oggetto di  speciale  favor  da

parte  della  normativa  comunitaria  e  internazionale,  oltre   che

nazionale) -  prevede  che  «le  opere  per  la  realizzazione  degli

impianti alimentati da fonti rinnovabili... sono di pubblica utilita'

ed  indifferibili  ed  urgenti»   e   che   «l'autorizzazione   unica

costituisce,  ove  occorra,  variante  allo  strumento  urbanistico»:

mostrando in tal modo che l'iniziativa de qua possa essere intrapresa

anche da soggetti non in possesso di «atti definitivi  attestanti  la

titolarita' delle aree», i quali sono  agevolati  ad  acquisire  tale

«titolarita'» contro la volonta' dei  proprietari  con  lo  strumento

autoritativo costituito dal provvedimento di espropriazione per p.u.

    La disciplina contenuta nel comma  6  dell'art.  13  della  legge

regionale qui impugnata viola altresi' gli  articoli  3  e  41  della

Costituzione: incidendo negativamente sul diritto  costituzionale  di

iniziativa  economica  e   creando   ingiustificata   disparita'   di

trattamento tra operatori del settore  (a  seconda  se  intraprendano

l'attivita' in questione nella Regione Friuli-Venezia Giulia o  fuori

dal suo territorio).

5) Violazione degli artt. 97 e 117, comma 3, costituzione (oltre  che

degli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia):

contrasto dell'art.  14  della  legge  regionale  n.  19/2012  con  i

principi  fondamentali  in  materia  di  «produzione,   trasporto   e

distribuzione nazionale dell'energia» e  con  il  principio  di  buon

andamento.

    L'art. 14 della  legge  regionale  qui  impugnata  disciplina  il

procedimento per il rilascio dell'autorizzazione.

    Esso  si  pone  in  contrasto  con  lo  Statuto   della   Regione

Friuli-Venezia Giulia (che  non  attribuisce  a  quest'ultima  alcuna

competenza legislativa maggiore o diversa in materia)  ed  eccede  la

competenza legislativa regionale in materia di "produzione, trasporto

e distribuzione nazionale dell'energia" di cui all'art. 117, comma 3,

della Costituzione, in quanto, contrasta con la normativa statale  di

principio di cui al decreto-legge n. 239/2003. Ed invero:

        a) Il legislatore statale, all'art. 1-sexies,  comma  3,  del

decreto-legge n. 239/2003, prevede espressamente che «Dalla  data  di

comunicazione  dell'avviso  dell'avvio  del  procedimento  ai  comuni

interessati e' sospesa ogni determinazione comunale  in  ordine  alle

domande di permesso di costruire nelle aree potenzialmente impegnate,

fino alla conclusione del procedimento autorizzativo».

    L'art.  14  della  legge  regionale  qui  impugnata  non  prevede

l'apposizione di «misure di  salvaguardia»  volte  ad  impedire  che,

nelle more dell'autorizzazione della  nuova  infrastruttura,  vengano

rilasciati permessi di costruire sui terreni potenzialmente impegnati

dal progetto.

    La disciplina statale imponendo specifiche misure di salvaguardia

persegue lo  scopo  di  garantire  il  buon  esito  del  procedimento

autorizzatorio: evitando  che  la  realizzazione  dell'infrastruttura

autorizzata  resti  preclusa  per  via  di   interventi   edilizi   o

urbanistici sopravvenuti nelle more del procedimento  autorizzatorio.

L'obbligatorieta' della previsione di misure di salvaguardia, quindi,

costituisce un principio  fondamentale  della  legislazione  statale,

come  previsto  dal  comma  5  del   medesimo   art.   1-sexies   del

decreto-legge n. 239/2003.

        b) L'art. 1-sexies, comma 1, del  decreto-legge  n.  239  del

2003, prevede,  altresi',  che  l'autorizzazione  unica  "sostituisce

autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti  di  assenso  comunque

denominati previsti dalle norme vigenti  e  comprende  ogni  opera  o

intervento necessari alla risoluzione delle  interferenze  con  altre

infrastrutture  esistenti,  costituendo   titolo   a   costruire   ed

esercitare tali infrastrutture, opere o interventi, in conformita' al

progetto   approvato».   Nell'intento   del    legislatore    statale

l'autorizzazione unica e' titolo sufficiente a realizzare ogni  opera

si renda necessaria, in conformita' al  progetto  approvato  ed  alle

prescrizioni  eventualmente  contenute  nel  decreto  autorizzatorio:

sicche' tale disciplina va considerata, ai sensi dell'art.  1-sexies,

comma 5, del decreto-legge n. 239/2003, quale principio  fondamentale

in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia.

    L'art. 14 della legge regionale  qui  impugnata  non  attribuisce

siffatto ampio e  onnicomprensivo  effetto  all'autorizzazione  unica

rilasciata  all'esito  del   procedimento   ivi   disciplinato:   non

risultando previsto che essa costituisca titolo sufficiente anche per

realizzare ogni opera, inserita nel progetto approvato, che si  renda

necessaria per la risoluzione delle interferenze.

    L'art. 14 della norma regionale in esame,  non  rispettando  tale

principio, viola l'art. art. 117, terzo comma, della Costituzione.

    Va  ancora   soggiunto   che   risulta   violato   il   principio

costituzionale di buon andamento sotto un duplice aspetto.

        a) La mancata previsione di misure di salvaguardia pregiudica

i principi  di  economicita',  efficienza  ed  efficacia  dell'azione

amministrativa: in assenza di misure di salvaguardia v'e' il  rischio

che nelle  more  del  procedimento  autorizzatorio  vengano  adottate

determinazioni  incompatibili   che   pregiudichino   e   impediscano

l'adozione del provvedimento conclusivo di esso  o  che  comunque  ne

vanifichino l'efficacia.

        b) Anche la mancata  previsione  che  l'autorizzazione  unica

disciplinata  dall'art.  14  della  legge  regionale  qui   impugnata

costituisca titolo  sufficiente  anche  per  realizzare  ogni  opera,

inserita  nel   progetto   approvato   incide   negativamente   sulla

economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa.

6) Violazione degli artt. 97 e 117, comma 2, lettera m)  e  comma  3,

costituzione (oltre che degli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione

Friuli-Venezia Giulia): contrasto dell'art. 14., comma 2, della legge

regionale n. 19/2012  con  i  principi  fondamentali  in  materia  di

«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e  con

il principio di semplificazione dell'attivita'  amministrativa  e  di

buon andamento.

    L'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 19/2012 prevede  che

«Nei casi in cui l'impianto di cui all'art. 12, comma 1, lettera  a),

non  ricada  in  zona  sottoposta  a  tutela  ai  sensi  del  decreto

legislativo   n.   42/2004,   contestualmente   alla    presentazione

dell'istanza,  il  proponente   effettua   una   comunicazione   alle

competenti  soprintendenze   per   verificare   la   sussistenza   di

procedimenti di tutela ovvero  di  procedure  di  accertamento  della

sussistenza  di  beni  archeologici   in   itinere   alla   data   di

presentazione dell'istanza di autorizzazione  unica.  Entro  quindici

giorni dal ricevimento della comunicazione, ai  sensi  del  paragrafo

13.3 dell'allegato al decreto  ministeriale  10  settembre  2010,  le

Soprintendenze   informano   l'amministrazione    procedente    circa

l'eventuale esito positivo di detta verifica al  fine  di  consentire

alla stessa amministrazione di convocare alla conferenza  di  servizi

le Soprintendenze stesse.».

    Esso  si  pone  in  contrasto  con  lo  Statuto   della   Regione

Friuli-Venezia Giulia (che  non  attribuisce  a  quest'ultima  alcuna

competenza legislativa maggiore o diversa in materia)  ed  eccede  la

competenza legislativa regionale in materia di «produzione, trasporto

e distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, comma 3,

della Costituzione, in quanto, contrasta con la normativa statale  di

principio di cui all'art. 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo n.

387 del 2003 (oltre che le linee guida nazionali di  cui  al  decreto

ministeriale 10 settembre 2010).

    Tale norma statale prevede  espressamente  che  l'«autorizzazione

unica, rilasciata dalla  regione  o  dalle  province  delegate  dalla

regione, nel rispetto delle normative vigenti in  materia  di  tutela

dell'ambiente,  tutela  del  paesaggio  e   tutela   del   patrimonio

storico-artistico, ...e' rilasciata  a  seguito  di  un  procedimento

unico, al quale partecipano  tutte  le  amministrazioni  interessate,

svolto  nel  rispetto  dei  principi  di  semplificazione  e  con  le

modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241».

    La disciplina regionale qui censurata aggrava  e  irrigidisce  il

procedimento e si pone in contrasto con la «filosofia» cui si  ispira

la legislazione statale: si  impone  al  proponente,  contestualmente

all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica, di effettuare,

qualora l'impianto non  ricada  in  zona  sottoposta  a  tutela,  una

comunicazione  alle  competenti  Soprintendenze,  per  verificare  la

sussistenza di  procedimenti  di  tutela  in  itinere  alla  data  di

presentazione dell'istanza. L'obbligo  di  inviare  la  comunicazione

alle soprintendenze, previsto dal legislatore regionale, oltre a  non

trovare alcun riscontro nella normativa statale (ne'  nel  richiamato

decreto legislativo n. 387/2003, ne' nelle linee guida  nazionali  di

cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010), mortifica le  istanze

di  semplificazione  e  di  celerita'  insite  nel  procedimento   di

autorizzazione unica disciplinato dal legislatore nazionale.

    Tale disciplina regionale contrasta, quindi, anche con i principi

fondamentali dettati con legge statale  in  materia  di  procedimento

amministrativo e, in particolare, con il principio di semplificazione

dell'attivita' amministrativa, di diretta derivazione comunitaria.

    Ne risulta la violazione della competenza legislativa statale  ex

art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione: che attribuisce  in

via  esclusiva   allo   Stato   la   legislazione   in   materia   di

«determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni  concernenti

i diritti civili e sociali che devono essere garantiti  su  tutto  il

territorio nazionale», nel cui novero vanno sussunte anche  le  norme

che attuano il suddetto principio di semplificazione amministrativa e

quelle che fissano e regolano i  principi  fondamentali  relativi  al

procedimento amministrativo.

    Ne  risulta,  altresi',  la  violazione  del  principio  di  buon

andamento di cui all'art. 97 Cost.

7) Violazione degli artt. 97 e 117, comma 2, lettera m)  e  comma  3,

Costituzione (oltre che degli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione

Friuli-Venezia Giulia): contrasto dell'art. 14, comma 7, della  legge

regionale n. 19/2012  con  i  principi  fondamentali  in  materia  di

«produzione, trasporto e distribuzione nazionale  dell'energia»,  con

il principio di semplificazione dell'azione amministrativa e  con  il

principio di buon andamento.

    L'art. 14 legge regionale n. 19/2012, al comma 7, prevede che  le

autorizzazioni per la realizzazione degli elettrodotti, sia di quelli

ricompresi nella rete di trasmissione nazionale, sia  di  quelli  che

rientrano nella spettanza  della  regione,  siano  rilasciati  previo

parere  «[...]  di  ARPA  che  accerti  il  rispetto  dei  limiti  di

esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi  di  qualita'

relativi alle emissioni elettromagnetiche».

    Detta disciplina si  pone  in  contrasto  con  lo  Statuto  della

Regione Friuli-Venezia Giulia (che  non  attribuisce  a  quest'ultima

alcuna competenza legislativa  maggiore  o  diversa  in  materia)  ed

eccede la competenza legislativa regionale in materia  di'produzione,

trasporto e distribuzione nazionale  dell'energia»  di  cui  all'art.

117, comma  3,  della  Costituzione,  in  quanto,  contrasta  con  la

normativa statale di principio di cui all'art. 1-sexies, comma 5, del

decreto  legislativo  n.  329  del  2003  nonche'  con   i   principi

fondamentali dettati con legge statale  in  materia  di  procedimento

amministrativo e, in particolare, con il principio di semplificazione

dell'attivita' amministrativa,  di  diretta  derivazione  comunitaria

(violando, in tal modo, anche la competenza  legislativa  statale  ex

art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione: che attribuisce  in

via  esclusiva   allo   Stato   la   legislazione   in   materia   di

«determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni  concernenti

i diritti civili e sociali che devono essere garantiti  su  tutto  il

territorio nazionale.».

    Il richiamato comma 5 all'art. 1-sexies,  comma  5,  del  decreto

legislativo n. 329 del 2003 prevede che «Le  regioni  disciplinano  i

procedimenti di autorizzazione alla costruzione  e  all'esercizio  di

reti elettriche di competenza regionale in conformita' ai principi di

cui al presente art.».

    Tra i principi ivi  menzionati  rientra  anche  il  principio  di

semplificazione dell'attivita' amministrativa,  su  cui  si  basa  la

disciplina dei procedimenti di autorizzazione unica;  tale  principio

di semplificazione si attua facendo confluire in seno alla conferenza

dei servizi convocata per il  rilascio  dell'autorizzazione  tutti  i

pareri e gli atti di assenso delle amministrazioni interessate.

    La   disposizione   regionale   qui   censurata   -    prevedendo

l'acquisizione del previo  parere  «[...]  di  ARPA  che  accerti  il

rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e  degli

obiettivi di qualita' relativi alle emissioni elettromagnetiche» - si

discosta dalla disciplina statale e dalla «semplificazione» cui  essa

si ispira, giacche' introduce un aggravio  procedimentale  e  prevede

l'acquisizione di un parere al di fuori della conferenza dei servizi:

e cio' in contrasto con i principi di semplificazione che, in  virtu'

del menzionato art.  1-sexies,  devono  essere  applicati  anche  per

l'autorizzazione  alla  costruzione  e   all'esercizio   delle   reti

elettriche di competenza regionale.

8)  Violazione  dell'art.  117,  comma  2,  lettera  m)  e  comma  3,

Costituzione (oltre che degli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione

Friuli-Venezia Giulia): contrasto degli artt.  14,  comma  9,  e  18,

comma 2 della legge regionale n. 19/2012 con i principi  fondamentali

in  materia  di  «produzione,  trasporto  e  distribuzione  nazionale

dell'energia» e  con  il  principio  di  semplificazione  dell'azione

amministrativa.

    L'art. 14, comma 9, e l'art. 18, comma 2, della  legge  regionale

n. 19/2012 prevedono  che  l'autorizzazione  unica  rilasciata  dalla

Regione per infrastrutture energetiche e lineari non abbia di per se'

effetto di variante urbanistica, essendo necessario a tal fine  anche

il parere favorevole del Comune, espresso in sede  di  conferenza  di

servizi.

    Tale disciplina si pone in contrasto:

        con l'art. 1-sexies, comma 2, lettera b) del di  n.  239  del

2003, secondo cui «Qualora le opere di  cui  al  comma  I  comportino

variazione    degli    strumenti     urbanistici,     il     rilascio

dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica»;

        e con le Linee guida di cui al decreto  ministeriale  del  10

settembre 2010, adottate in attuazione dell'art. 12,  comma  10,  del

decreto legislativo n.  387  del  2003,  che,  con  riferimento  agli

impianti alimentati da fonti rinnovabili, prevedono, al  punto  13.4,

che «Le Regioni o le Province delegate  non  possono  subordinare  la

ricevibilita', la procedibilita' dell'istanza o  la  conclusione  del

procedimento alla presentazione di previe convenzioni ovvero atti  di

assenso o gradimento, da  parte  dei  comuni  il  cui  territorio  e'

interessato dal progetto».

    L'attribuzione  ai  singoli  comuni  di  un  potere  interdittivo

potrebbe  condurre  ad  una  potenziale  violazione  degli   obblighi

comunitari (essendo suscettibile di  pregiudicare  il  raggiungimento

degli obiettivi di quota minima di produzione  di  energia  da  fonti

rinnovabili (c.d. «burden sharing»).

    La  disciplina  regionale  qui  impugnata  contraddice  il  ruolo

programmatorio del livello  di  governo  regionale  e  pregiudica  il

raggiungimento  di  un   adeguato   equilibrio   territoriale   nella

localizzazione degli impianti.

    Codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 124/2010,  ha  dichiarato

fondata la questione di legittimita' costituzionale avverso una norma

della legge regionale della Calabria n. 42 del 2008,  che  richiedeva

che la  domanda  di  autorizzazione  (per  gli  impianti  di  potenza

superiore a 500 Kvve),  fosse  corredata  anche  dalla  deliberazione

favorevole del Consiglio  comunale  sul  cui  territorio  insiste  il

progetto. Codesta Ecc.ma Corte costituzionale in detta  occasione  ha

chiarito che l'art. 12 del decreto legislativo n.  387  del  2003  ha

«natura di principio fondamentale» e che «esso, nel  disciplinare  il

procedimento per l'installazione  di  impianti  alimentati  da  fonti

alternative, prevede quale suo atto conclusivo  il  rilascio  di  una

autorizzazione  unica,  senza  alcun  riferimento   alla   necessita'

dell'adozione dell'atto  consiliare  comunale  indicato  dalla  norma

regionale  impugnata,  la  quale  prescrive,  quindi,  un   ulteriore

adempimento  in  contrasto  con  le  finalita'   di   semplificazione

perseguite dal legislatore statale».

    Inoltre, la disciplina regionale qui  impugnata  contrasta  anche

con il principio  di  semplificazione  che  informa  la  legislazione

nazionale e che e' di diretta derivazione comunitaria, e che risponde

all'esigenza che il procedimento autorizzatorio  si  svolga  in  modo

uniforme sull'intero territorio nazionale,  con  modalita'  certe  ed

entro un termine definito.

    Pertanto, detta disciplina si pone in contrasto  con  lo  Statuto

della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia   (che   non   attribuisce   a

quest'ultima alcuna competenza  legislativa  maggiore  o  diversa  in

materia) ed eccede la competenza legislativa regionale in materia  di

«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui

all'art. 117, comma 3, della Costituzione, in quanto,  contrasta  con

la normativa statale di principio di cui  all'art.  l'art.  1-sexies,

comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 239  del  2003  ed  al

punto 13.4. delle Linee guida di cui al decreto ministeriale  del  10

settembre 2010, adottate in attuazione dell'art. 12,  comma  10,  del

decreto  legislativo  n.  387  del  2003  nonche'  con   i   principi

fondamentali dettati con legge statale  in  materia  di  procedimento

amministrativo e, in particolare, con il principio di semplificazione

dell'attivita' amministrativa,  di  diretta  derivazione  comunitaria

(violando, in tal modo, anche la competenza  legislativa  statale  ex

art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione.

9) Violazione degli artt. 3, 41 e 117, comma 2, lettera s e comma  3,

Costituzione (oltre che degli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione

Friuli-Venezia Giulia): contrasta dell'art. 16,  comma  2,  lett.  a)

della legge regionale n.  19/2012  con  i  principi  fondamentali  in

materia  di  «produzione,   trasporto   e   distribuzione   nazionale

dell'energia»  e  con  i  principi  di  uguaglianza  e  di   liberta'

economica.

    L'art. 16, comma  2,  lettera  a),  assoggetta  al  regime  della

comunicazione di  inizio  lavori  l'istallazione  degli  impianti  di

produzione di energia elettrica o termica  da  fonti  rinnovabili  su

edifici o aree di pertinenza degli stessi.

    Tale disciplina contrasta con la normativa statale  di  principio

di cui ai decreto legislativo n. 387/2003 e 28/2011.

    In particolare,  l'art.  6,  comma  11,  decreto  legislativo  n.

28/2011 rimette alle linee  guida  statali  la  determinazione  degli

interventi  da  assoggettare  a  comunicazione,  precisando  che  «le

Regioni e le Province autonome  possono  estendere  il  regime  della

comunicazione (...) ai  progetti  di  impianti  alimentati  da  fonti

rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kw, nonche' agli  impianti

fotovoltaici di qualunque potenza da realizzare sugli edifici,  fatta

salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e

di tutela delle risorse idriche».

    La  disposizione  regionale  qui  censurata  non   riproduce   lo

specifico limite di potenza «non superiore a 50  kw»  previsto  dalla

indicata legge statale: alla cui stregua e' solo entro tale ambito di

potenza che e' possibile al legislatore  estendere  il  regime  della

comunicazione di inizio lavori.

    Inoltre, mentre la legge statale  consente  la  comunicazione  di

inizio lavori  per  la  realizzazione  degli  impianti  di  qualunque

potenza limitatamente agli impianti solari fotovoltaici che producono

energia  elettrica,  se  collocati  sugli  edifici,  la  disposizione

regionale indebitamente estende detto regime abilitativo  anche  agli

impianti che producono energia termica, non solo se  collocati  sugli

edifici, ma anche se collocati nelle aree di pertinenza degli stessi.

    La ratio che permea le disposizioni statali richiamate e'  quella

di agevolare la realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici,

attraverso un regime semplificato e allo scopo di ridurre  l'uso  del

suolo La disposizione regionale, applicandosi  anche  ad  impianti  a

terra, contrasta quindi anche con le finalita' dello  stesso  decreto

legislativo n. 28 del 2011. Pertanto, la norma qui impugnata si  pone

in contrasto con lo Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia  (che

non attribuisce a quest'ultima alcuna competenza legislativa maggiore

o diversa in materia) ed eccede la competenza  legislativa  regionale

in  materia  di  «produzione,  trasporto  e  distribuzione  nazionale

dell'energia» di cui all'art. 117, comma 3,  della  Costituzione,  in

quanto, contrasta con la normativa statale di  principio  di  cui  ai

decreto legislativo n. 387/2003 e 28/2011.

    La normativa regionale qui impugnata viola anche gli artt. 3 e 41

cost. E' sufficiente  considerare  che  il  regime  abilitativo  deve

essere    uniforme    sull'intero    territorio    nazionale,    pena

l'ingiustificata discriminazione tra le iniziative  economiche  nelle

diverse regioni.

    Risulta altresi' violato l'art. 117, comma 2 lettera s) Cost.: in

quanto  la  disciplina  statale  inerente   il   regime   abilitativo

garantisce  la  sussistenza  di  un  equilibrio  tra  la   competenza

esclusiva statale  in  materia  di  ambiente  e  paesaggio  e  quella

concorrente in materia di energia.

10) Violazione degli artt. 97 e 117, comma 3, Costituzione (oltre che

degli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia):

contrasto dell'art.  17  della  legge  regionale  n.  19/2012  con  i

principi  fondamentali  in  materia  di  «produzione,   trasporto   e

distribuzione nazionale dell'energia» e  con  il  principio  di  buon

andamento.

    L'art. 17  della  legge  regionale  qui  impugnata  prevede  che,

«l'Assessore regionale competente in materia di energia puo' proporre

alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo  con  i

proponenti» volti ad attribuire vantaggi  economici  o  occupazionali

per il territorio regionale, misure  compensative,  ovvero  opere  di

razionalizzazione di linee elettriche esistenti;  la  norma  prevede,

altresi', che «In tal caso l'espressione dell'intesa di cui  all'art.

11 e' subordinata alla stipula dell'accordo.».

    Tale disciplina e' in contrasto con il principio fondamentale  in

materia di produzione, distribuzione e trasporto di  energia  dettato

dal legislatore statale all'art. 1, comma 5, della  legge  23  agosto

2004, n. 239.

    Ivi il legislatore statale - pur consentendo alle Regioni e  agli

enti locali di  stipulare  accordi  con  i  soggetti  proponenti  che

individuino misure di compensazione  e  di  riequilibrio  ambientale,

coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica  nazionale

- non prevede che la stipula di detti accordi  possa  condizionare  -

subordinandola  -  l'intesa  ed  il  correlato  rilascio  dei  pareri

propedeutici all'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione  ed

esercizio della infrastruttura energetica.

    Va ancora soggiunto che la  facolta'  di  individuare  misure  di

compensazione e di  riequilibrio  ambientale  e'  circoscritta  dalla

legislazione   nazionale   esclusivamente   a    quegli    interventi

compensativi che presentano carattere ambientale e che, al  contempo,

siano coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica.

    La norma regionale qui censurata, invece, consente la stipula  di

accordi che eccedono dalla  suddette  connotazioni  e  finalita'.  Ed

invero:

        a) gli accordi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art.  17

della legge regionale qui impugnata - concernenti «a) quantificate  e

positive ricadute sul territorio in termini  di  vantaggi  economici,

occupazionali e di sviluppo per le utenze  produttive  o  civili  del

territorio  regionale»  -  rispondono   ad   esigenze   del   tessuto

economico-produttivo territoriali;

        b) gli accordi previsti alla lett. riguardano  «c)  opere  di

razionalizzazione di linee elettriche esistenti  che  prevedano,  ove

possibile, interventi di demolizione e interramento  di  linee  aeree

esistenti»   non   mirano    a    mitigare    l'impatto    ambientale

dell'infrastruttura  da  autorizzare,  perche'   hanno   ad   oggetto

infrastrutture  gia'  esistenti.  La   disposizione   qui   censurata

attribuisce all'assessore regionale competente in materia di  energia

il potere di concludere i suddetti accordi: essa, pertanto, contrasta

con l'art. 34, comma 11, del decreto legge n. 179 del  2012,  secondo

il quale «Gli accordi di cui all'art. l,  comma  5,  della  legge  23

agosto 2004, n. 239, sono stipulati nei modi  stabiliti  con  decreto

del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il  Ministero

dell'economia e delle finanze, sentita la  conferenza  unificata,  da

adottarsi entro sei mesi».

    La disposizione regionale  qui  censurata  attribuisce  carattere

«obbligatorio» ai suddetti accordi  e  condiziona  alla  previa  loro

stipula il rilascio dell'intesa regionale disciplinata  all'art.  11.

Va considerato al riguardo che la legge regionale de  qua  stabilisce

gia' la «posizione» che la Regione deve assumere ai fini  dell'intesa

disciplinata  all'art.  11:  sicche'   ne   risulta   sostanzialmente

obbligatorio il ricorso alla procedura alternativa prevista dal comma

3 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 110 del 2002  (deliberazione

assunta  dal  Consiglio  dei  ministri  con  la  partecipazione   del

presidente della Regione interessata); il risultato  finale  di  tale

disegno normativo e' un palese  appesantimento  ed  aggravamento  del

procedimento  volto  al  rilascio  dell'autorizzazione   unica:   con

correlata violazione del principio costituzionale di  buon  andamento

previsto all'art. 97 della Costituzione.

    Pertanto, la norma qui impugnata si  pone  in  contrasto  con  lo

Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia (che  non  attribuisce  a

quest'ultima alcuna competenza  legislativa  maggiore  o  diversa  in

materia) ed eccede la competenza legislativa regionale in materia  di

«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui

all'art. 117, comma 3, della Costituzione e  viola  anche  l'art.  97

Cost.

11) Violazione dell'art. 117, comma 3, costituzione (oltre che  degli

artt. 4 e 5  dello  Statuto  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia):

contrasto dell'art. 18, comma 4, della legge regionale n. 19/2012 con

i principi  fondamentali  in  materia  di  «produzione,  trasporto  e

distribuzione nazionale dell'energia».

    L'art.  18,  comma  4,  della  legge  regionale   qui   impugnata

disciplina l'autorizzazione unica delle cosiddette merchant  lines  o

interconnector, regolate dal decreto ministeriale 21 ottobre  2005  e

dal regolamento n. 719/2009  del  Parlamento  europeo  relativo  alle

«Condizioni di accesso alla rete per gli scambi  transfrontalieri  di

energia  elettrica»:  vi   si   prevede   che   «Relativamente   agli

elettrodotti  di   cui   al   comma   3,   ai   fini   del   rilascio

dell'autorizzazione unica, i progetti devono comportare la previsione

che  una  quota  significativa  del  totale  dell'energia   elettrica

disponibile importata venga destinata all'uso  e  al  soddisfacimento

dei fabbisogni  energetici  di  attivita'  del  sistema  economico  e

produttivo  aventi  sedi  o  impianti  localizzati  e  operanti   nel

territorio regionale».

    La suddetta normativa regionale viola l'art. 1,  comma  4,  della

legge n. 239 del 2004, lettera a), b) e e):  essa,  infatti,  riserva

una  quota  significativa  dell'energia  disponibile   importata   al

fabbisogno energetico regionale, sicche' tale quota risulta sottratta

alle regole del libero mercato dell'energia; viene in tal modo recato

un   vulnus   al   sistema    unitario    nazionale    di    gestione

dell'approvvigionamento energetico con conseguente  falsamento  delle

regole di concorrenza del mercato dell'energia.

    La norma qui impugnata si pone in contrasto con lo Statuto  della

Regione Friuli-Venezia Giulia (che  non  attribuisce  a  quest'ultima

alcuna competenza legislativa  maggiore  o  diversa  in  materia)  ed

eccede la competenza legislativa regionale in materia di «produzione,

trasporto e distribuzione nazionale  dell'energia»  di  cui  all'art.

117, comma 3, della Costituzione.

12) Violazione degli artt. 41 e 117, comma 2, lettera e) Costituzione

(oltre  che  degli  artt.  4  e  5  dello   Statuto   della   Regione

Friuli-Venezia Giulia): contrasto dell'art. 35, comma 7  e  dell'art.

34, comma 1 lettere f) ed h) della legge regionale n. 19/2012  con  i

principi di tutela della concorrenza e del mercato e  della  liberta'

di iniziativa economica.

    L'art. 35, comma 7, e l'art. 34, comma 1, lettere f) e h) violano

l'art. 117, comma 2, lettera  e)  della  Costituzione  (tutela  della

concorrenza), con riferimento alla norma interposta di  cui  all'art.

1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.

    L'art. 35, comma 7, della legge regionale n. 19 del 2012  prevede

che   «possono   essere   autorizzati   sul   territorio    regionale

esclusivamente nuovi impianti di tipologia di  stazione  di  servizio

come definiti all'art. 34, comma 1, lettera f)»: sicche' essi  devono

comprendere almeno «apparecchiature di tipo self-service prepagamento

funzionanti  automaticamente  24  ore  su  24  -  apparecchiature  di

ricarica per alimentazione auto elettriche - locale  per  l'attivita'

del gestore con relativo servizio igienico - (...)  servizi  igienici

separati per sesso di utenti, di cui almeno uno con servizio igienico

per diversamente  abili  -  pensiline  di  copertura  delle  aree  di

rifornimento - pannelli  fotovoltaici  sulle  coperture,  di  potenza

istallata nell'area almeno pari a 10 chilowatt - uno o piu' parcheggi

per utenti - accessi dei veicoli alla stazione  separati  e  distinti

per entrate e uscita -  eventuali  servizi  accessori».  Inoltre,  il

citato comma 7 dell'art. 35 prevede altresi' che «Nuovi  impianti  di

tipologia stazione di rifornimento elettrico, come definiti dall'art.

34, comma 1, lettera h),  possono  essere  realizzati  esclusivamente

negli  ambiti  territoriali  dei  Comuni  tra  loro   limitrofi   con

popolazione  superiore  ai  40.000  abitanti»:  il   riferimento   e'

all'impianto  costituito   da   apparecchiature   di   ricarica   per

l'alimentazione di auto elettriche di tipo self service  prepagamento

funzionanti autonomamente 24 ore su 24, locale per attivi del gestore

con relativo servizio igienico, servizio gestito di car sharing».

    Tali disposizioni regionali, introducendo onerosi requisiti  (tra

cui, ad esempio,  l'obbligatorieta'  degli  impianti  fotovoltaici  e

della gestione di servizi di car sharing) per l'apertura di  impianti

di  distribuzione  di   carburanti,   introducono   significative   e

sproporzionate barriere all'ingresso nei mercati,  non  adeguatamente

giustificate dal perseguimento di  specifici  interessi  pubblici,  e

delineano una regolazione asimmetrica, che  aggrava  gli  adempimenti

per i nuovi entranti, condizionandone o  ritardandone  l'ingresso  e,

conseguentemente, ingenerando ingiustificate discriminazioni a  danno

della concorrenza.

    Per le ragioni evidenziate, le disposizioni regionali  richiamate

contrastano con il principio contenuto nell'art. 1, comma 1,  lettera

b) del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  che  espressamente

considera in violazione  del  principio  di  liberta'  di  iniziativa

economica sancito dall'art. 41 della Costituzione e del principio  di

concorrenza stabiliti dal Trattato dell'Unione europea le norme  «che

pongono divieti o restrizioni alle attivita' economiche non  adeguati

o  non  proporzionati   alle   finalita'   perseguite,   nonche'   le

disposizioni di pianificazione territoriale o temporale  autoritativa

con prevalente finalita' economica o prevalente contenuto  economico,

che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non

adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle  finalita'  pubbliche

dichiarate,  e  che  in  particolare  impediscono,   condizionano   o

ritardano l'avvio di nuove attivita' economiche o l'ingresso di nuovi

operatori economici, ponendo un  trattamento  differenziato  rispetto

agli operatori gia' presenti sul  mercato,  operanti  in  contesti  e

condizioni analoghi, (...) ovvero alterano  le  condizioni  di  piena

concorrenza fra gli operatori economici .)».

    Peraltro,  l'art.  1,  comma  4,  della  richiamata  disposizione

obbliga le Regioni ad adeguarsi a tale principio entro il 31 dicembre

2012.

 

                              P. Q. M.

 

    Si   conclude   affinche'   sia    dichiarata    l'illegittimita'

costituzionale nelle parti supra precisate - vale a  dire:  dell'art.

5, comma 9, dell'art. 12, comma 8, dell'art. 13, commi 2, 3, 4  e  5,

dell'art. 13, comma 6, dell'art. 14 per intero e, in  subordine,  dei

commi 2, 7, 9, dell'art. 18, commi 2 e  4,  dell'art.  16,  comma  2,

lett. a), dell'art. 17, dell'art. 35, comma 7 e dell'art. 34, comma 1

lettere I) ed h) della legge della Regione Friuli-Venezia  Giulia  n.

19 dell'11 ottobre 2012 - pubblicata in B.U.R. 17  ottobre  2012,  n.

42,  recante  «Norme  in  materia  di  energia  e  distribuzione  dei

carburanti».

    Si deposita l'estratto in originale della delibera del  Consiglio

dei ministri del 12 dicembre 2012.

 

        Roma, 15 dicembre 2012

 

                  L'avvocato dello Stato: Messineo

 

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