Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 21 dicembre 2012 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 5 del 30.1.2013) 
 
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e
difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato C.F. …,
Fax … e PEC …, presso i  cui
uffici ex lege domicilia in  Roma,  via  dei  Portoghesi  n.  12  nei
confronti della Provincia Autonoma di Balzano - Alto Adige in persona
del Presidente della Provincia pro tempore per  la  dichiarazione  di
illegittimita' costituzionale dell'articolo 10, comma 3, della  Legge
Provinciale della Provincia Autonoma  di  Bolzano  -  Alto  Adige  11
ottobre 2012, n. 18, recante "Approvazione  del  rendiconto  generale
della  Provincia   per   l'esercizio   finanziario   2011   e   altre
disposizioni", pubblicata nel B.U.R.  n.  42  del  16  ottobre  2012,
giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2012. 
    Con la Legge Provinciale n. 18 dell'11 ottobre 2012,  che  consta
di diciassette articoli, la Provincia  Autonoma  di  Bolzano  -  Alto
Adige ha emanato le disposizioni per  l'approvazione  del  rendiconto
generale per l'esercizio finanziario 2011 e altre disposizioni. 
    E' avviso del Governo che, con la norma denunciata  in  epigrafe,
la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  abbia  ecceduto  dalla
propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come
si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti 
 
                             m o t i v i 
 
    1) L'art. 10, comma 3, della Legge Provincia Autonoma di  Bolzano
- Alto  Adige  n.  18/2012  viola  l'articolo  119,  comma  6,  della
Costituzione. 
    L'art. 10, comma 3,  della  Legge  della  Provincia  Autonoma  di
Bolzano - Alto Adige n. 18/2012  e'  contenuto  nel  Capo  II  "Altre
disposizioni" e aggiunge, dopo l'art. 44 della Legge  Provinciale  29
gennaio 2002, n. 1, contenente le "Norme in materia di bilancio e  di
contabilita' della provincia  autonoma  di  Bolzano",  l'art.  44-bis
(Alto Adige riscossioni spa). 
    Il citato articolo dispone che "3. Dopo l'articolo 44 della legge
provinciale 29 gennaio 2002, n.  1,  e  successive  modifiche,  viene
aggiunto il seguente articolo: 
    "Art. 44-bis (Alto Adige riscossioni spa) - 1.  La  Provincia,  a
seguito di quanto  previsto  dall'articolo  3  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,  dall'articolo
1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' autorizzata a costituire  o
a partecipare ad una  societa'  per  azioni  con  le  caratteristiche
previste dagli articoli 2 e 3 della  legge  provinciale  16  novembre
2007, n. 12, denominata "Südtiroler Einzugsdienste AG  -  Alto  Adige
riscossioni spa" alla  quale  la  Provincia  medesima,  i  suoi  enti
strumentali e gli enti di cui al comma 3 possono affidare, sulla base
di apposito contratto di servizio, anche disgiuntamente: 
    a) l'accertamento, la liquidazione  e  la  riscossione  spontanea
delle entrate; 
    b) la riscossione coattiva delle entrate; 
    c) le attivita' connesse e complementari a  quelle  di  cui  alle
precedenti lettere a) e b), compresa  la  gestione  delle  violazioni
amministrative. 
    2. Per lo svolgimento delle attivita'  di  cui  al  comma  1,  la
societa'  puo'  essere  delegata  ad  accedere  alle  banche  dati  a
disposizione dei soci nel pieno rispetto del decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, e successive modifiche. A tal fine  la  societa'
stipula direttamente contratti con  i  titolari  o  i  gestori  delle
banche dati. 
    3. Alla societa' possono partecipare i comuni e  gli  altri  enti
locali  della  Provincia  di  Bolzano  nonche'  i  loro  consorzi   e
associazioni. Lo statuto  puo'  prevedere  che  alla  stessa  possano
partecipare anche societa' a capitale  interamente  pubblico  nonche'
altri enti pubblici. 
    4. I rapporti tra i soci  e  la  societa'  sono  regolati  da  un
contratto di servizio che disciplina le modalita' da seguire  per  lo
svolgimento delle attivita' previste dai commi 1 e 2, per l'eventuale
assegnazione di finanziamenti e contributi e la messa a  disposizione
di beni e attrezzature nonche' per  la  definizione  dei  conseguenti
rapporti finanziari. Il contratto di servizio puo'  prevedere  che  i
soci possano svolgere attivita' di supporto amministrativo o  tecnico
a favore della societa'. La societa' opera con personale provinciale,
con personale di amministrazioni locali, in posizione  di  comando  o
fuori ruolo, o mediante personale a contratto  a  tempo  determinato.
Nei  limiti  delle  disponibilita'  di  bilancio,  la  societa'  puo'
avvalersi, per tematiche di  particolare  complessita'  o  specifiche
difficolta' tecniche, di esperti di elevata professionalita'. 
    5. Il direttore della  societa'  e'  nominato,  d'intesa  tra  la
Provincia ed il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano,  tra
funzionari degli enti soci  con  comprovata  esperienza  nel  settore
della riscossione delle entrate"." 
    Il  predetto  articolo  10,  comma  3,  quindi,   prevedendo   la
possibilita' per la Provincia di avvalersi del Tesoriere o  di  altri
istituti di credito per l'assunzione  di  anticipazioni  di  cassa  -
tramite la contrazione di nuovi mutui con altri istituti di credito -
si pone in contrasto con l'art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre,
n. 350 recante  le  "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)". 
    Tale norma statale si applica, in base al  successivo  comma  21,
"ai fini della tutela dell'unita' economica della  Repubblica  e  nel
quadro del coordinamento della finanza pubblica di cui agli  articoli
119 e 120 della Costituzione", anche alle Regioni a statuto  speciale
e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano. 
    L'art. 3, comma 16, citato prevede che  "Ai  sensi  dell'articolo
119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario,
gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli  articoli  2,
29 e 172, comma 1, lettera b), del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione  delle  societa'  di
capitali costituite per  l'esercizio  di  servizi  pubblici,  possono
ricorrere   all'indebitamento   solo   per   finanziare   spese    di
investimento. Le regioni a statuto  ordinario  possono,  con  propria
legge, disciplinare l'indebitamento delle aziende sanitarie locali ed
ospedaliere e degli enti e  organismi  di  cui  all'articolo  12  del
decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per  finanziare  spese
di investimento". 
    Il predetto art. 3, comma 16, applicabile - come si e' gia' detto
- in base al successivo comma 21, anche alla  Provincia  Autonoma  di
Bolzano -  Alto  Adige,  sancisce,  quindi,  l'esclusivo  ricorso  al
Tesoriere Unico per il reperimento  dei  necessari  mezzi  finanziari
(quali  contrazioni  di  mutui,  emissioni,  obbligazioni   e   altre
operazioni di cassa). 
    L'art. 10, comma 3, della legge Provincia Autonoma di  Bolzano  -
Alto Adige  n.  18/12  citata  altera,  pertanto,  l'attuale  assetto
contabile del bilancio  di  previsione  per  l'anno  in  corso  della
Provincia, ponendosi in contrasto con gli articoli 3, comma 16, della
legge  n.  350/2003  citata  e  con  l'art.  119,  comma   6,   della
Costituzione. 
    L'art. 119, comma 6, della Costituzione, infatti, prevede che  "I
Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le  Regioni  hanno  un
proprio  patrimonio,   attribuito   secondo   i   principi   generali
determinati   dalla   legge   dello    Stato.    Possono    ricorrere
all'indebitamento solo  per  finanziare  spese  di  investimento.  E'
esclusa  ogni  garanzia  dello  Stato  su   prestiti   dagli   stessi
contratti". 
    Va ricordato che la Corte costituzionale, con la  sentenza  16-29
dicembre 2004, n. 425, ha dichiarato inammissibili  le  questioni  di
legittimita' costituzionale del citato art. 3, commi  18,  19  e  20,
sollevate in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione;  ha
dichiarato inammissibile la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 3, comma 21, sollevata in riferimento agli  artt.  3,  114,
117, 119 e  120  della  Costituzione;  ha,  inoltre,  dichiarato  non
fondate le questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  3,
comma 21, sollevate in riferimento agli articoli 116, 117, 118 e 119,
120 della Costituzione, nonche' ai principi di  sussidiarieta'  e  di
leale  collaborazione;  ha,  inoltre,  dichiarato  non   fondate   le
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3,  commi  16,  17
(salvo, per il comma 17, quanto disposto al capo  a),  18,  19  e  21
sollevate in riferimento agli artt. 116, 117, 118, 119  e  120  della
Costituzione; sollevate da alcune  Regioni,  dalla  Regione  Sicilia,
dalla Regione Sardegna, dalla Regione Valle d'Aosta e dalla Provincia
Autonoma di Trento. 
    In particolare, la Corte Costituzionale, nella citata sentenza n.
425/04,  ha  affrontato  la  complessa   questione   riguardante   il
significato e la portata dell'art. 119, comma 6, della  Costituzione,
sulla quale si e' soffermata - per quanto rileva in questa sede - nei
punti 5. e 6. del "Considerato in diritto". 
    La Corte ha affermato, innanzitutto, che  il  nuovo  sesto  comma
dell'art. 119 della Costituzione trova applicazione "nei confronti di
tutte le autonomie, ordinarie e speciali",  anche  in  considerazione
della rilevanza di un aspetto  "quello  della  soggezione  a  vincoli
generali di equilibrio finanziario e dei bilanci  che  non  puo'  non
accomunare tutti gli enti operanti nell'ambito della finanza pubblica
allargata", della quale sono, appunto, parte  le  Regioni  a  statuto
speciale e le Province autonome. 
    Nella citata sentenza e' stato anche sottolineato che  si  tratta
di "vincolo a carattere generale, che deve valere  in  modo  uniforme
per tutti gli enti", che scaturisce  da  una  nozione  di  "spese  di
investimento" e di "indebitamento", ispirata ai criteri  adottati  in
sede europea ai fini del controllo dei disavanzi pubblici. 
    In conclusione, adottando la norma di cui all'art. 10,  comma  3,
citato, il legislatore provinciale si pone in  contrasto  con  l'art.
119, comma 6, della Costituzione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si conclude perche' l'articolo 10, comma  3,  della  Legge  della
Provincia Autonoma di Bolzano -Alto Adige  n.  18/12  sia  dichiarato
costituzionalmente   illegittimo.   Si   produce   l'estratto   della
deliberazione del Consiglio dei Ministri dell' 11 dicembre 2012. 
 
        Roma, 14 dicembre 2012 
 
                  L'Avvocato dello stato: Palmieri 

 

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