Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 21 dicembre 2012 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 5 del 30.1.2013) 
 
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici  in
Roma, via dei Portoghesi 12,  e'  domiciliato,  nei  confronti  della
Regione Sardegna in persona del suo Presidente per  la  dichiarazione
della illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge
regionale 12 ottobre 2012, n. 20, recante: «Norme di  interpretazione
autentica in materia di beni paesaggistici (B.U. Sardegna 18  ottobre
2012, n. 45). 
    La legge della Regione Sardegna n. 20 del 2012, recante «Norme di
interpretazione autentica in materia di beni paesaggistici», all'art.
1, comma 1, stabilisce che: «La Giunta regionale, nel rispetto  della
norma fondamentale di riforma economico-sociale di cui  all'art.  142
del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio
2002,  n.  137),  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  ed  in
particolare in applicazione di quanto disposto alle lettere a)  e  b)
di  detto  articolo,  assume  una  deliberazione  di  interpretazione
autentica  dell'art.  17,  comma  3,  lettera  g),  delle  norme   di
attuazione del Piano paesaggistico regionale nel senso che la  fascia
della profondita'  di  300  metri  dalla  linea  di  battigia  e'  da
riferirsi esclusivamente, come in tali disposizioni  gia'  stabilito,
ai laghi naturali e agli invasi artificiali, e non  si  applica  alle
zone umide.». 
    La su riportata disposizione di cui all'art. 1,  comma  1,  della
legge regionale n.  20  del  2012  presenta  i  seguenti  profili  di
illegittimita' costituzionale. 
    A) Essa contrasta, innanzitutto, con l'art. 117,  secondo  comma,
lettera s), Cost., con  le  norme  interposte,  di  fonte  ordinaria,
direttamente attuative degli artt.  9  e  117  Cost.,  contenute  nel
Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  concernenti  la  pianificazione
paesaggistica  congiunta  (articoli  135  e  143),  con   la   stessa
disciplina  di  statuto  speciale  (attributiva,  si',  alla  Regione
Sardegna di una potesta' legislativa regionale propria in materia  di
tutela del paesaggio, ma nei limiti del rispetto delle norme  statali
di «grande riforma economico sociale» di cui  all'art.  3,  comma  1,
della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), nonche',  infine,
con il canone di leale collaborazione. 
    Il  principio  della  pianificazione  necessariamente   congiunta
(Stato - Regione) sui beni paesaggistici, contenuto negli artt. 135 e
143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui  al  Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (e successivi  decreti  correttivi
del 2006 e del 2008), costituendo una norma fondamentale  di  riforma
economico - sociale della Repubblica  (cfr.  Corte  Cost.,  sent.  n.
367/2007), si impone, come tale, uniformemente su tutto il territorio
nazionale, in tutte le Regioni,  ivi  incluse  quelle  che,  come  la
Sardegna, godono di autonomia speciale (cfr. art. 3, comma  1,  della
Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3). 
    Del resto, lo  stesso  legislatore  regionale,  nella  legge  qui
impugnata, riconosce testualmente alle disposizioni di  cui  all'art.
142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui  al  decreto
legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  il   carattere   di   «norma
fondamentale  di  riforma  economico-sociale»,  in   conformita'   al
consolidato orientamento della  giurisprudenza  costituzionale  (cfr.
Corte Cost. sent. nn. 66/12 e 164/09). 
    Tale qualificazione deve attribuirsi anche al principio di  co  -
pianificazione obbligatoria (Stato-Regione)  per  quanto  riguarda  i
beni paesaggistici, che rappresenta il «cuore» del sistema attorno al
quale ruotano sia  i  vincoli  che  i  procedimenti  autorizzatori  e
sanzionatori di  gestione  e  controllo,  come  strumento  di  tutela
dinamica del territorio. 
    La  disposizione  che  si  censura  viola   questi   fondamentali
parametri  costituzionali,  poiche'  attribuisce  alla  sola   Giunta
regionale,  senza   alcun   coinvolgimento   (ne'   preventivo,   ne'
successivo)  dei   competenti   organi   statali,   il   compito   di
«interpretare» unilateralmente l'art. 17, comma 3, lettera g),  delle
norme di attuazione del vigente piano  paesaggistico  regionale,  che
individua tra  le  categorie  di  beni  paesaggistici,  tipizzati  ed
individuati nella propria cartografia, le «zone umide, laghi naturali
ed invasi artificiali e territori contermini compresi in  una  fascia
della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche  per  i
territori  elevati  sui  laghi»,  predeterminando,  per   altro,   il
contenuto di tale delibera regionale nel senso, riduttivo dell'ambito
di protezione, che la tutela paesaggistica della fascia  di  rispetto
di 300 metri dalla linea di battigia non si applica per  le  suddette
zone umide. 
    B) La su riportata disposizione di cui all'art. 1, comma 1, della
legge regionale in  esame  viola,  altresi',  il  principio  di  buon
andamento e di imparzialita' di cui all'art. 97  della  Costituzione,
nonche' gli articoli 24, 103  e  113  della  Costituzione,  sotto  il
profilo del contrasto con il  giudicato  del  giudice  amministrativo
formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2188 del
16 aprile 2012, che ha annullato una concessione edilizia rilasciata,
in assenza della  necessaria  autorizzazione  paesaggistica,  per  la
realizzazione di un edificio di sei piani, per il complessivo  volume
di circa 3.900 metri cubi, collocato nella fascia di rispetto di  300
metri dalla linea di battigia in una zona umida; e  cio'  proprio  in
forza di un'interpretazione dell'art. 17, comma  3,  lett.  g)  delle
n.t.a. al P.P.R. della Regione Sardegna di  segno  opposto  a  quello
che, invece, vorrebbe imporre la legge regionale n. 20 del  2012  qui
impugnata: il Consiglio di Stato, infatti, contrariamente  alla  tesi
regionale (sostenuta dalla medesima Regione,  peraltro,  anche  nello
stesso contenzioso dinanzi al giudice  amministrativo,  dove  si  era
costituita in resistenza all'appello), ha interpretato  espressamente
la surriferita norma tecnica di attuazione «nel senso di accordare la
tutela paesaggistica alla fascia  compresa  nei  trecento  metri  dal
confine della zona umida». 
    La norma «interpretativa» mira, dunque, a vanificare gli  effetti
della decisione giurisdizionale, imponendo «per legge» e, per giunta,
con efficacia retroattiva (a far data dalla adozione del P.P.R.: cfr.
art. 1, comma 2, della legge regionale in  questione)  una  soluzione
opposta a quella affermata dal giudice  e  favorevole  ad  una  delle
parti  in  contesa  (Progetto  Casa  Costruzioni  s.r.l.  che   aveva
ottenuto, senza il previo nulla osta paesaggistico, il rilascio della
concessione edilizia, poi annullata dal giudice  amministrativo).  Il
che  non  e'  consentito  dal  principio  di  buon  andamento  e   di
imparzialita' di cui all'art. 97  Cost.,  nonche'  dal  principio  di
divisione dei poteri, consacrato negli articoli 24, 103 e  113  Cost.
citati. 
    C) La su riportata disposizione di cui all'art. 1, comma 1, della
legge regionale in esame viola,  infine,  l'art.  117,  primo  comma,
della Costituzione, in relazione agli artt. 6 e 13 della  Convenzione
per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo   e   delle   liberta'
fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4  novembre  1950,  ratificata
con legge 4 agosto 1955, n. 848, nella parte in cui impone al  potere
legislativo, anche regionale, il limite del rispetto  degli  obblighi
internazionali. 
    Come  chiarito  piu'  volte  dalla  Corte  Europea  dei   diritti
dell'Uomo  (Grande  Camera,  6  ottobre  2005,  causa  Draon   contro
Francia), la legge non puo' interferire nei giudizi  in  corso  e,  a
maggior ragione, il legislatore, anche  regionale,  non  puo'  -  con
norma sopravvenuta dotata di  efficacia  sostanzialmente  retroattiva
(come quella qui censurata) - eliminare gli effetti di una  decisione
irrevocabile dell'autorita' giudiziaria (cfr.,  in  argomento,  CEDU,
sentenza 31 maggio 2011, causa Maggio contro Italia; CEDU, sentenza 7
giugno 2011, causa Agrati contro Italia). 
    A   seguito   dell'auspicata   declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 12 ottobre
2012, n. 20, dovra' ritenersi automaticamente caducato anche il comma
secondo del predetto  articolo,  poiche'  privo  di  presupposto,  e,
quindi, inapplicabile. 
 
                         Per queste ragioni 
 
    Si conclude perche' l'art. 1, comma 1, della legge  regionale  12
ottobre 2012, n. 20, sia dichiarato costituzionalmente illegittimo. 
    Si producono: 
        estratto della delibera del  Consiglio  dei  Ministri  del  6
dicembre 2012; 
        relazione, allegata alla medesima delibera, della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali, il
Turismo e lo Sport; 
        legge regionale n. 20 del 12 ottobre 2012; 
        Consiglio di Stato, Sez. IV,  sentenza  16  aprile  2012,  n.
2188. 
 
          Roma, 14 dicembre 2012 
 
                 L'Avvocato dello Stato: Palatiello 

 

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