RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 gennaio 2008 , n. 2
  Ricorso  per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  10  gennaio  2008  (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
 
(GU n. 8 del 13-2-2008) 

  
Ricorso  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura generale dello Stato negli uffici della quale
in  Roma,  via  dei  Portoghesi  n. 12, domicilia per legge (Delibera
Consiglio  dei ministri 28 dicembre 2007); Contro Regione Liguria, in
persona  del  Presidente pro tempore, domiciliata per legge presso la
sede  della Giunta regionale in 16121 Genova, piazza de Ferrari n. 1,
per  la  dichiarazione  di  incostituzionalita' dei seguenti articoli
della legge regionale Liguria 23 ottobre 2007, n. 34:
     a)  dell'art.  2,  comma  1,  lettere  a)  b)  c) per violazione
dell'art.  117, secondo comma, lettera s) della Costituzione ed degli
articoli  3,  4  e  5  del  decreto  legislativo n. 42/2004 nel testo
vigente, nonche' dell'art. 118, terzo comma della Costituzione;
     b)  dell'art. 8, comma 2, lett. b) per violazione dell'art. 117,
secondo  comma, lett. s) della Costituzione e degli articoli 135, 143
e  146  del  codice dei beni culturali nonche' dell'art. 18, comma 3,
della  legge  regionale  Liguria  n. 12 del 1995; nonche' dell'art. 9
della Costituzione;
     c)  dell'art. 8, comma 1, lett. c) per violazione dell'art. 117,
secondo  comma,  lettera  s) Cost. e delle norme interposte contenute
negli  artt.  22, comma 6 e 32, commi 3 e 4 della legge n. 394/1991 e
nell'art. 21 della legge 157/1992.
1.  --  La  legge  regionale  Liguria 23 ottobre 2007, n. 34, recante
«Istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi liguri» e' norma
di  attuazione  della  legge  quadro  sulle  aree  protette  (legge 6
dicembre 1991, n. 394) e della legge regionale di riordino della aree
protette (legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12).
2.  --  Sebbene  il  comma  1  dell'art.  1 ed il comma 1 dell'art. 2
garantiscano  espressamente  il  «rispetto»  delle  disposizioni  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali
e  del  paesaggio)  talune  sue disposizioni non sono in linea con la
disciplina di quest'ultimo provvedimento statale, da considerare come
norma interposta in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. s) e
l'art. 118 Cost.
3.  --  L'art.  2,  comma  1, lettera a), b), c) attribuisce al Parco
naturale  regionale lo scopo di «tutelare», oltre che di valorizzare,
il   patrimonio  naturale,  il  patrimonio  etnoantropologico  ed  il
paesaggio.  Tali disposizioni contrastano con il disposto degli artt.
3,  4  e  5  del  codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto    legislativo   n. 42/2004   e   successive   modifiche   ed
integrazioni.  Dette  norme  sono  da considerare interposte rispetto
all'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione che riserva
allo Stato la potesta' legislativa esclusiva in materia di tutela dei
beni  culturali, nonche' con l'art. 118, comma 3, della Costituzione,
che  riserva  allo  Stato  la  individuazione di forme di intesa e di
coordinamento nella materia di tutela dei beni culturali.
4. -- L'art. 8, comma 2, lett. b), che contempla, tra i contenuti del
Piano   del  parco,  l'individuazione  dei  «casi  di  interventi  da
assoggettare  o  meno  al  nulla  osta di cui all'art. 21 della legge
regionale  n. 12  del  1995  e le ipotesi in cui lo stesso nulla osta
possa  essere  acquisito a seguito della presentazione da parte di un
tecnico   abilitato  di  apposita  autocertificazione  attestante  il
rispetto  di  parametri quantitativi e qualitativi previsti nel piano
del  parco  e'  costituzionalmente  illegittimo  per contrasto con la
disciplina dettata dal codice dei beni culturali e del paesaggio». In
primo  luogo,  contrasta  con  gli  artt.  135  e  143 del codice che
stabiliscono  contenuti  e  finalita'  dei  piani paesistici che, per
espressa previsione dell'art. 18, comma 3 della legge regionale n. 12
del  1995  il  Piano del parco e' destinato a sostituire per l'ambito
territoriale da esso considerato.
In  secondo  luogo,  viola  l'art.  146 del codice, che stabilisce la
preminenza  dell'autorizzazione  paesaggistica  rispetto agli atti di
assenso relativi alle trasformazioni di tipo urbanistico-edilizio del
territorio.
Si tratta di disposizioni finalizzate a garantire standards minimi ed
uniformi  di  tutela  sul  territorio  nazionale,  la  cui violazione
determina la violazione della competenza esclusiva statale in materia
di  tutela  dei  beni  culturali  di cui all'art. 117, secondo comma,
lett. s) Cost.
5. -- L'art. 8, comma 2, lett. b), laddove consente il rilascio della
autorizzazione    paesaggistica    sull'autocertificazione   prodotta
dall'interessato,   risulta   in   conflitto   con   l'art.  9  della
Costituzione  che  riconosce  in  capo  alla Repubblica la tutela del
paesaggio e stabilisce come regola l'intangibilita' del bene tutelato
rispetto  al quale l'assenso agli interventi di modifica si configura
come deroga. Cosicche', mentre il divieto di immutazione del bene, in
quanto  conferma  del  vincolo,  non  richiede  speciale motivazione,
l'assenso  alla  modifica,  in  quanto  eccezione  alla regola, esige
un'adeguata  e puntuale motivazione circa i presupposti di fatto e le
ragioni   giuridiche   che   la   giustificano  nel  caso  specifico;
motivazione    che   puo'   scaturire   soltanto   dall'esame   delle
caratteristiche  tecniche  dell'intervento descritte in progetto, non
certo dall'avallo di parametri autocertificativi.
6.  --  L'art.  1,  comma  2  e 3 della legge regionale Liguria n. 34
stabilisce  che  i  territori individuati per i fini e gli effetti di
tutela,  siano  classificati  «parco  naturale  regionale»  ai  sensi
dell'art.  2,  comma  2 della legge quadro n. 394/1991 e dell'art. 3,
comma 1, lett. a) della legge regionale n. 12/1995.
Il  successivo  comma 4 dell'art. 1 dispone che fanno parte del parco
naturale i territori qualificati come «paesaggio protetto».
L'art.  8,  comma  1, lett. c), prevede che nei territori qualificati
come   «paesaggio   protetto»  non  operano  i  limiti  o  i  divieti
all'attivita' venatoria di cui alle leggi nn. 194/1991 e 157/1992.
Nei  territori  costituiti in parco naturale regionale ai sensi della
legge   in   esame,   deve   rispettarsi   il  divieto  all'esercizio
dell'attivita' venatoria previsto dagli artt. 22, comma 6 e 32, commi
3   e   4,  della  legge  n. 394/1991  e  dall'art.  21  della  legge
n. 157/1992.
Le  citate norme statali, essendo finalizzate ad assicurare un nucleo
minimo  di  tutela, che deve costituire standard uniforme nell'intero
territorio  nazionale,  costituiscono  espressione  della  competenza
esclusiva  statale in materia di tutela dell'ambiente di cui all'art.
117, secondo comma, lett. s) della Costituzione.
7.  --  L'art.  8, comma 1, lett. c) della legge regionale 23 ottobre
2007,   n. 34,   che  prevede  che  nei  territori  qualificati  come
«paesaggio  protetto» non operano i limiti ed i divieti all'attivita'
venatoria  di  cui  alle  leggi  quadro  statali  relative  alle aree
naturali  protette  di protezione della fauna selvatica n. 394/1991 e
n. 157/1992  eccede  la  competenza legislativa regionale, competenza
che  e'  costituzionalmente  attribuita  allo  Stato  dall'art.  117,
secondo   comma,  lett.  s)  Cost.  nonche'  dalle  leggi  quadro  di
protezione   della   fauna   selvatica   in  aree  naturali  protette
n. 194/1991 e n. 157/1992 che si configurano come norme interposte.

        
      
                              P. Q. M.
Si   chiede   che   la  Corte  voglia  dichiarare  la  illegittimita'
costituzionale degli:
     a)  dell'art.  2,  comma  1,  lettere  a),  b),  c)  della legge
regionale  Liguria  23  ottobre 2007, n. 34, per violazione dell'art.
117, secondo comma, lettera s) della Costituzione ed degli artt. 3, 4
e  5  del  decreto  legislativo n. 42/2004 nel testo vigente, nonche'
dell'art. 118, terzo comma della Costituzione;
     b)  dell'art  8, comma 2, lett. b) della legge regionale Liguria
23  ottobre 2007, n. 34, per violazione dell'art. 117, secondo comma,
lett.  s)  della Costituzione e degli artt. 135, 143 e 146 del codice
dei  beni  culturali  nonche'  dell'art.  18,  comma  3,  della legge
regionale   Liguria   n. 12  del  1995;  nonche'  dell'art.  9  della
Costituzione;
     c)  dell'art. 8, comma 1, lett. c) della legge regionale Liguria
23  ottobre 2007, n. 34, per violazione dell'art. 117, secondo comma,
lett.  s)  Cost.  e  delle norme interposte contenute negli artt. 22,
comma 6 e 32 commi 3 e 4 della legge n. 394/1991 e nell'art. 21 della
legge n. 157/1992.
      Roma, addi' 29 dicembre 2007
             L'Avvocato dello Stato:  Maurizio Fiorilli

        

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