Ricorso n. 2 del 10 gennaio 2008 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 gennaio 2008 , n. 2
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 10 gennaio 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 8 del 13-2-2008)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato negli uffici della quale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge (Delibera Consiglio dei ministri 28 dicembre 2007); Contro Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata per legge presso la sede della Giunta regionale in 16121 Genova, piazza de Ferrari n. 1, per la dichiarazione di incostituzionalita' dei seguenti articoli della legge regionale Liguria 23 ottobre 2007, n. 34: a) dell'art. 2, comma 1, lettere a) b) c) per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione ed degli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 42/2004 nel testo vigente, nonche' dell'art. 118, terzo comma della Costituzione; b) dell'art. 8, comma 2, lett. b) per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione e degli articoli 135, 143 e 146 del codice dei beni culturali nonche' dell'art. 18, comma 3, della legge regionale Liguria n. 12 del 1995; nonche' dell'art. 9 della Costituzione; c) dell'art. 8, comma 1, lett. c) per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost. e delle norme interposte contenute negli artt. 22, comma 6 e 32, commi 3 e 4 della legge n. 394/1991 e nell'art. 21 della legge 157/1992. 1. -- La legge regionale Liguria 23 ottobre 2007, n. 34, recante «Istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi liguri» e' norma di attuazione della legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394) e della legge regionale di riordino della aree protette (legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12). 2. -- Sebbene il comma 1 dell'art. 1 ed il comma 1 dell'art. 2 garantiscano espressamente il «rispetto» delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio) talune sue disposizioni non sono in linea con la disciplina di quest'ultimo provvedimento statale, da considerare come norma interposta in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. s) e l'art. 118 Cost. 3. -- L'art. 2, comma 1, lettera a), b), c) attribuisce al Parco naturale regionale lo scopo di «tutelare», oltre che di valorizzare, il patrimonio naturale, il patrimonio etnoantropologico ed il paesaggio. Tali disposizioni contrastano con il disposto degli artt. 3, 4 e 5 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni. Dette norme sono da considerare interposte rispetto all'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione che riserva allo Stato la potesta' legislativa esclusiva in materia di tutela dei beni culturali, nonche' con l'art. 118, comma 3, della Costituzione, che riserva allo Stato la individuazione di forme di intesa e di coordinamento nella materia di tutela dei beni culturali. 4. -- L'art. 8, comma 2, lett. b), che contempla, tra i contenuti del Piano del parco, l'individuazione dei «casi di interventi da assoggettare o meno al nulla osta di cui all'art. 21 della legge regionale n. 12 del 1995 e le ipotesi in cui lo stesso nulla osta possa essere acquisito a seguito della presentazione da parte di un tecnico abilitato di apposita autocertificazione attestante il rispetto di parametri quantitativi e qualitativi previsti nel piano del parco e' costituzionalmente illegittimo per contrasto con la disciplina dettata dal codice dei beni culturali e del paesaggio». In primo luogo, contrasta con gli artt. 135 e 143 del codice che stabiliscono contenuti e finalita' dei piani paesistici che, per espressa previsione dell'art. 18, comma 3 della legge regionale n. 12 del 1995 il Piano del parco e' destinato a sostituire per l'ambito territoriale da esso considerato. In secondo luogo, viola l'art. 146 del codice, che stabilisce la preminenza dell'autorizzazione paesaggistica rispetto agli atti di assenso relativi alle trasformazioni di tipo urbanistico-edilizio del territorio. Si tratta di disposizioni finalizzate a garantire standards minimi ed uniformi di tutela sul territorio nazionale, la cui violazione determina la violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost. 5. -- L'art. 8, comma 2, lett. b), laddove consente il rilascio della autorizzazione paesaggistica sull'autocertificazione prodotta dall'interessato, risulta in conflitto con l'art. 9 della Costituzione che riconosce in capo alla Repubblica la tutela del paesaggio e stabilisce come regola l'intangibilita' del bene tutelato rispetto al quale l'assenso agli interventi di modifica si configura come deroga. Cosicche', mentre il divieto di immutazione del bene, in quanto conferma del vincolo, non richiede speciale motivazione, l'assenso alla modifica, in quanto eccezione alla regola, esige un'adeguata e puntuale motivazione circa i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che la giustificano nel caso specifico; motivazione che puo' scaturire soltanto dall'esame delle caratteristiche tecniche dell'intervento descritte in progetto, non certo dall'avallo di parametri autocertificativi. 6. -- L'art. 1, comma 2 e 3 della legge regionale Liguria n. 34 stabilisce che i territori individuati per i fini e gli effetti di tutela, siano classificati «parco naturale regionale» ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge quadro n. 394/1991 e dell'art. 3, comma 1, lett. a) della legge regionale n. 12/1995. Il successivo comma 4 dell'art. 1 dispone che fanno parte del parco naturale i territori qualificati come «paesaggio protetto». L'art. 8, comma 1, lett. c), prevede che nei territori qualificati come «paesaggio protetto» non operano i limiti o i divieti all'attivita' venatoria di cui alle leggi nn. 194/1991 e 157/1992. Nei territori costituiti in parco naturale regionale ai sensi della legge in esame, deve rispettarsi il divieto all'esercizio dell'attivita' venatoria previsto dagli artt. 22, comma 6 e 32, commi 3 e 4, della legge n. 394/1991 e dall'art. 21 della legge n. 157/1992. Le citate norme statali, essendo finalizzate ad assicurare un nucleo minimo di tutela, che deve costituire standard uniforme nell'intero territorio nazionale, costituiscono espressione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione. 7. -- L'art. 8, comma 1, lett. c) della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 34, che prevede che nei territori qualificati come «paesaggio protetto» non operano i limiti ed i divieti all'attivita' venatoria di cui alle leggi quadro statali relative alle aree naturali protette di protezione della fauna selvatica n. 394/1991 e n. 157/1992 eccede la competenza legislativa regionale, competenza che e' costituzionalmente attribuita allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost. nonche' dalle leggi quadro di protezione della fauna selvatica in aree naturali protette n. 194/1991 e n. 157/1992 che si configurano come norme interposte.
P. Q. M. Si chiede che la Corte voglia dichiarare la illegittimita' costituzionale degli: a) dell'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) della legge regionale Liguria 23 ottobre 2007, n. 34, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione ed degli artt. 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 42/2004 nel testo vigente, nonche' dell'art. 118, terzo comma della Costituzione; b) dell'art 8, comma 2, lett. b) della legge regionale Liguria 23 ottobre 2007, n. 34, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione e degli artt. 135, 143 e 146 del codice dei beni culturali nonche' dell'art. 18, comma 3, della legge regionale Liguria n. 12 del 1995; nonche' dell'art. 9 della Costituzione; c) dell'art. 8, comma 1, lett. c) della legge regionale Liguria 23 ottobre 2007, n. 34, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost. e delle norme interposte contenute negli artt. 22, comma 6 e 32 commi 3 e 4 della legge n. 394/1991 e nell'art. 21 della legge n. 157/1992. Roma, addi' 29 dicembre 2007 L'Avvocato dello Stato: Maurizio Fiorilli