Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 10 gennaio 2013  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 (GU n. 7 del 13.2.2013) 
 
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e  difeso  dalla  Avvocatura  Generale  dello  Stato  presso  cui  e'
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12 contro  Regione  Liguria,
in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore  per  la
declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 2,  comma  4,
della L.R. Liguria del 6 novembre 2012 n. 35 pubblicata sul BUR n. 18
del 7 novembre 2012 recante «Disciplina  degli  orari,  dei  turni  e
delle ferie delle farmacie». 
    La legge regionale n. 35 del 6 novembre 2012 (pubblicata nel  Bur
della Regione Liguria n. 18  del  7  novembre  2012)  disciplina  gli
orari, i turni e le ferie delle farmacie. 
    Piu'  precisamente  l'art.  2  nel  definire  le   fasce   orarie
obbligatorie dispone al comma 1 che «le farmacie svolgono il servizio
ordinario a battenti aperti in orari compresi tra le ore  8.00  e  le
ore 21,00 e obbligatoriamente dalle ore 9,00 alle ore 12,00  e  dalle
ore 16.00 alle ore 19.00.». 
    In particolare, i commi 2 e 3, prevedono che «nei giorni  feriali
l'apertura per  una  o  per  mezza  giornata  comporta  l'obbligo  di
rispettare le fasce orarie di cui al  comma  1»,  e  «l'apertura  per
mezza  giornata  dei  festivi  comporta  l'obbligo  di  una  apertura
continuata per almeno otto ore». 
    Il medesimo art. 2, al comma 4,  dispone  «nel  caso  in  cui  le
farmacie intendano prorogare l'apertura oltre le ore 21 sono tenute a
garantire  il  servizio  notturno  sino  alle  ore  8,00  del  giorno
successivo». 
    Quest'ultima disposizione, l'art. 2  comma  4  sopra  richiamato,
appare costituzionalmente illegittima, sotto i profili  che  verranno
ora  evidenziati,  e  pertanto  il  Governo  -  giusta  delibera  del
Consiglio dei  ministri  del  21  dicembre  2012  (che  per  estratto
autentico si produce sub 1) ai sensi dell'art. 127 Cost.  la  impugna
con il presente ricorso per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    1. - Violazione dell'art. 117, secondo comma,  lettera  e)  della
Costituzione. 
    Come si e' detto con la legge regionale n. 35 del 6 novembre 2012
la Regione Liguria ha disciplinato gli orari,  i  turni  e  le  ferie
delle farmacie. 
    A questo fine la Regione ha definito le fasce orarie obbligatorie
disponendo al comma 1 che le farmacie svolgono il servizio  ordinario
a battenti aperti in orari compresi tra le ore 8.00 e le ore 21.00 e,
obbligatoriamente, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e  dalle  ore  16.00
alle ore 19.00. 
    Il successivo comma 4 aggiunge, come si e' detto, che  «nel  caso
in cui le farmacie intendano prorogare l'apertura  oltre  le  ore  21
sono tenute a garantire il servizio notturno sino alle ore  8.00  del
giorno successivo». 
    Tale  disposizione  in  primo  luogo  impone  alle  farmacie  che
intendono  rimanere  aperte   oltre   le   ore   21   di   garantire,
necessariamente, il servizio notturno fino alle ore 8.00  del  giorno
successivo. 
    La predetta norma impedisce, inoltre, in tal modo, che le  stesse
farmacie restino aperte oltre le 21 ma per  un  periodo  inferiore  a
quello che copre l'intero servizio notturno. 
    Il servizio notturno, infatti, come precisa anche  il  successivo
art. 4 comma 3 della medesima legge deve essere svolto dalle  ore  21
alle ore 8.00 del giorno successivo. L'art.  2  comma  4,  nei  sensi
anzidetti, contrasta con l'art.  11  comma  8  del  decreto-legge  n.
1/2012 convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27. 
    L'art. 11  cit.  disciplina  il  potenziamento  del  servizio  di
distribuzione farmaceutica e al comma 8 prevede che «i  turni  e  gli
orari di farmacia stabiliti dalle autorita' competenti in  base  alla
vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in  orari
diversi da quelli obbligatori». 
    La norma statale richiamata vuole assicurare la  liberalizzazione
degli orari di apertura  delle  farmacie,  consentendo  una  maggiore
concorrenza tra le medesime, pur facendo salvi gli orari di  apertura
previsti come  obbligatori,  in  quanto  strumentali  agli  interessi
pubblici sottesi alla regolamentazione del servizio farmaceutico. 
    L'art. 2 comma 4 della legge regionale, invece, obbligando,  come
si e' detto, le farmacie che  intendono  rimanere  aperte  sino  alle
21,00 ad assicurare  il  servizio  sino  alle  ore  8,00  del  giorno
successivo, lede la liberta' ad  esse  riconosciuta  dalla  normativa
statale di decidere  autonomamente  il  proprio  orario  di  apertura
(ferma restando  ovviamente  la  necessita'  di  rispettare  comunque
l'apertura prevista nelle fasce obbligatorie). 
    La disposizione regionale introduce una palese  penalizzazione  a
carico delle imprese che intendono avvalersi  della  liberalizzazione
degli orari, assoggettandone l'esercizio ad un  onere  (l'obbligo  di
assicurare l'intero servizio notturno) che accolta  all'imprenditore,
per   disposto   di   legge,   costi,   quali    quelli    comportati
dall'adempimento del servizio notturno, che l'imprenditore non  aveva
necessariamente preventivato nel  momento  in  cui  aveva  deciso  di
prolungare il proprio orario di apertura tra le ore 21 e le ore 8, ma
comunque in una misura da lui determinata. 
    Si altera in tal  modo  l'efficienza  concorrenziale  della  rete
delle farmacie perche' si impone alle farmacie che vogliono prorogare
l'orario di apertura oltre le 21 (cioe' oltre l'orario  obbligatorio)
di coprire necessariamente  il  servizio  notturno,  con  conseguenti
maggiori costi, mentre le medesime potrebbero  aver  preventivato  di
prolungare l'orario oltre le 21,00 ma ad esempio sino alle 24,00. 
    La  norma  regionale  viola  quindi  per  le  motivazioni   sopra
descritte la competenza esclusiva dello Stato in  materia  di  tutela
della concorrenza di cui all'art. 117 secondo comma lettera e)  della
Costituzione. 
    La liberalizzazione dei  turni  e  degli  orari  delle  attivita'
commerciali  e'  volta  infatti  alla  tutela  della  concorrenza  in
conformita' alle direttive comunitarie. 
    Codesta Corte  costituzionale  ha  piu'  volte  chiarito  che  la
competenza statale esclusiva e «trasversale» in tema  di  concorrenza
riguarda non solo la repressione dei comportamenti anticoncorrenziali
delle imprese, ma anche, e forse soprattutto, la rimozione  di  tutti
gli ostacoli non giustificati  da  ragioni  di  preminente  interesse
generale allo sviluppo dell'iniziativa economica. 
    Nella specie, la norma regionale impugnata sovrappone alle scelte
dell'imprenditore in materia di orario  di  apertura,  che  attengono
alla liberta' della sua iniziativa economica, un obbligo di  servizio
pubblico (la prestazione del  servizio  notturno)  che  non  presenta
alcuna  connessione  necessaria  con  quelle  scelte.   Il   servizio
pubblico, nella specie il servizio notturno, deve trovare la  propria
disciplina e garanzia in altre previsioni, quali quelle  sugli  orari
obbligatori e sulla distribuzione territoriale del servizio notturno.
Tale disciplina appartiene alla competenza concorrenta in materia  di
tutela della salute, e deve rimanere distinta dalla disciplina  della
concorrenza. 
    L'art. 2 comma 4 oggetto di impugnativa, collegando rigidamente i
due piani, incide invece indebitamente sull'autonomia contrattuale  e
sulla liberta' di iniziativa economica dei privati, e  in  definitiva
sull'assetto concorrenziale del commercio dei prodotti  farmaceutici,
di cui determina una ingiustificata distorsione. 
    E' quindi evidente, in primo luogo, la violazione  dell'art.  117
comma 2 lett. e) cost. in cui la norma impugnata incorre, nel momento
in  cui  rischia  di  vanificare  la  liberalizzazione  oraria  delle
farmacie disposta dal legislatore statale  nell'esercizio  della  sua
competenza  esclusiva  e  trasversale  in  materia  di  tutela  della
concorrenza. 
    2. - Violazione dell'art. 117 comma 3 Cost. 
    L'art.   2   comma   4   legge   regionale    esorbita    inoltre
«manifestamente» dalla competenza legislativa concorrente  attribuita
alla Regione, in materia di «tutela  della  salute»,  dall'art.  117,
terzo comma, Cost. 
    Cio' in quanto la liberalizzazione degli orari di apertura  delle
farmacie e la conseguente maggiore concorrenza  tra  le  medesime  e'
suscettibile  di  incidere,   riducendola,   sull'accessibilita'   al
servizio farmaceutico da parte dei  cittadini;  mentre  non  emergono
ragioni concrete per ritenere che il prolungamento dell'orario  oltre
le 21, ma non per l'intero periodo notturno, comporti un  pregiudizio
all'efficienza tecnica del servizio farmaceutico. 
    Dal prolungamento facoltativo dell'orario oltre le 21, consentito
dalla legislazione statale in  materia  di  concorrenza,  non  deriva
quindi automaticamente un  titolo  per  la  Regione  per  operare  un
intervento basato sulla competenza concorrente in materia  di  tutela
della salute. Al riguardo e'  sufficiente  notare  come  il  servizio
notturno ben possa essere assicurato  sia  da  farmacie  che  abbiano
chiuso alle 19, sia da farmacie che  abbiano  prolungato  il  proprio
orario sino alle 21 o anche oltre. 
    Deve  essere  osservato  che  la  normativa  statale,   recependo
l'orientamento della giurisprudenza comunitaria e costituzionale,  ha
mutato la prospettiva di osservazione del piu' vasto  fenomeno  delle
strutture farmaceutiche tenendo conto del mutato quadro normativo  ed
economico. 
    Da alcuni anni la stessa Autorita' garante  della  concorrenza  e
del mercato ha evidenziato che nella regolamentazione  dell'attivita'
delle farmacie occorre introdurre un maggiore livello di concorrenza,
compresa la possibilita' di differenziare le strategie commerciali, a
partire dagli orari di apertura. 
    La ratio della normativa statale e' quindi quella di favorire  in
primo luogo i consumatori, sotto forma di competizione sui  prezzi  e
sulla varieta' dei servizi  accessori,  ma  anche  di  rafforzare  la
struttura imprenditoriale delle farmacie: queste  ultime  infatti  in
seguito all'ingresso sul mercato delle  parafarmacie  devono  potersi
difendere ad armi pari,  disponendo  di  maggiore  flessibilita'  nel
posizionamento della propria offerta per intercettare  ogni  segmento
di clientela potenziale. 
    E la tutela della salute dei cittadini non e'  incompatibile  con
piu' elevati livelli di concorrenza nella vendita  al  dettaglio  dei
farmaci, con la conseguenza di considerare gli orari di apertura  non
come un limite invalicabile, ma piuttosto come il servizio minimo  da
garantire ai cittadini. 
    Connettere la disciplina  degli  obblighi  di  servizio  notturno
(indubbiamente compresa nella competenza concorrente  in  materia  di
tutela della  salute)  con  la  disciplina  statale  esclusiva  della
concorrenza, radicando in modo automatico quegli obblighi sugli  atti
di esercizio della liberta' di concorrenza garantita da  tale  ultima
disciplina, comporta quindi  esorbitare  dai  limiti  della  suddetta
competenza regionale concorrente. 
    3. - Violazione dell'art. 41 e dell'art. 3 Cost. 
    Oltre agli illustrati profili di incompetenza, sussistono poi  le
violazioni sostanziali denunciate con il presente motivo. 
    Come si e' sopra chiarito, la  liberalizzazione  degli  orari  di
apertura delle farmacie tende alla rimozione di ostacoli alla  libera
iniziativa economica valutati dalla discrezionalita' del  legislatore
statale come non necessari, o come non  piu'  necessari,  a  tutelare
l'interesse generale alla  tutela  della  salute  o  altri  interessi
costituzionalmente equiordinati. 
    Vincolare, dunque, l'esercizio di  tale  liberta'  all'assunzione
necessaria  di  obblighi  di  servizio  pubblico  come  il   servizio
notturno, comporta l'introduzione di limiti all'iniziativa  economica
che vanno oltre il «minimo indispensabile» contemplato  dall'art.  41
Cost.  Come  pure  gia'  chiarito,  non  emergono   infatti   ragioni
plausibili  di  interesse  generale  per  connettere  necessariamente
l'apertura oltre le ore  21  con  la  necessita'  di  protrarre  tale
apertura sino alle 8 del giorno successivo. 
    La previsione regionale impugnata, per le  ragioni  ora  esposte,
appare poi manifestamente irragionevole, e quindi contraria al canone
di ragionevolezza inteso come proporzione tra mezzi e  fini,  di  cui
all'art. 3 Cost. Non si  comprende  infatti  quali  ragioni  pratiche
comportino che l'apertura  oltre  le  ore  21  debba  necessariamente
protrarsi fino alle 8 del giorno successivo. In particolare, il fatto
che, protraendo l'orario di apertura oltre le ore 21, talune farmacie
si sovrappongano in parte all'orario notturno (che l'art. 4  comma  3
della legge regionale individua appunto nella fascia oraria  compresa
tra le 21 e  le  8  del  giorno  successivo),  non  determina  alcuna
diminuzione di efficienza in tale indispensabile servizio pubblico; e
anzi, concorre ad esso nella misura  in  cui  per  talune  ore  della
fascia notturna sono a disposizione non  solo  le  farmacie  soggette
all'obbligo di servizio notturno, ma anche le farmacie  che  si  sono
avvalse della liberalizzazione degli orari. 
    Ne' potrebbe replicarsi che in tal modo vengono aggravati i costi
che l'obbligo di servizio  notturno  impone  alle  farmacie  ad  esso
assoggettate, perche' queste vengono a subire  anche  la  concorrenza
delle farmacie che protraggono facoltativamente l'orario oltre le  21
ma non fino alle 8. 
    Anche ad ammettere che questa conseguenza possa  verificarsi,  e'
sufficiente osservare che imporre a tutte le farmacie che protraggono
facoltativamente l'orario di prestare,  altresi',  l'intero  servizio
notturno (e non di sovrapporsi solo per  talune  ore),  comporterebbe
per le altre farmacie tenute al servizio notturno una concorrenza  (e
quindi un possibile aggravio  di  costi)  ancora  maggiore.  Si  vede
quindi che il mezzo prescelto per minimizzare i costi dell'obbligo di
servizio notturno sarebbe manifestamente eccessivo e  contraddittorio
rispetto al fine in tesi perseguito. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si chiede che venga dichiarata la  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 2, comma 4, della legge regionale Liguria  del  6  novembre
2012 n. 35 pubblicata sul BUR n. 18 del 7 novembre 2012 recante norme
sulla  «Disciplina  degli  orari,  dei  turni  e  delle  ferie  delle
farmacie». 
    Si  produce  per  estratto  copia  conforme  della  delibera  del
Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2012 completa di relazione. 
        Roma, 4 gennaio 2013 
 
                   L'avvocato dello Stato: Aiello 

 

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