Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 10 gennaio 2017 (del Presidente del Consiglio dei ministri). 

(GU n. 4 del 2017-01-25)

 

Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge;

Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente in carica, con sede a Genova, piazza De Ferrari, 1, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale;

Giusta deliberazione del Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del giorno 29 dicembre 2016, dell'art. 6 della legge della Regione Liguria 2 novembre 2016, n. 26 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 20 del 9 novembre 2016

Premessa di fatto

In data 9 novembre 2016, sul n. 20 del Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, e' stata pubblicata la legge regionale 2 novembre 2016, n. 26, intitolata «Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018».

Tale legge e, in particolare, la disposizione indicata in epigrafe viola, come si dira', l'obbligo costituzionale di copertura delle spese previsto dall'art. 81, comma 3, Cost.: essa viene pertanto impugnata con il presente ricorso ex art. 127 Cost. affinche' ne sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti

Motivi di diritto

1. L'art. 6 della legge regionale indicata in epigrafe prevede l'applicazione al bilancio di una quota libera di avanzo di amministrazione pari ad euro 3.509.506,73=, riferita alla Missione n. 20: «Fondi e accantonamenti» - Programma 2: «Fondo crediti di dubbia esigibilita'», impiegata per incrementare l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilita' per l'anno 2016, come indicato nella nota integrativa all'assestamento al bilancio di previsione 2016- 2018 (pag. 74 degli allegati al bilancio/pag. 102 del B.U.R.L.).

La suddetta quota di avanzo libero e' stata tuttavia impropriamente determinata perche' il risultato di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2015 risulta negativo essendo pari ad euro - 254.607.931,79= (v. il «Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione» al 31 dicembre 2015 di cui a pag. 36 degli allegati al bilancio/pag. 64 del B.U.R.L.).

A tale proposito si ricorda che l'art. 42, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante «Diposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» -, prevede che, nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza e' iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare.

Piu' precisamente, l'anzidetta quota «libera» di euro 3.509.506,73= - invero, come s'e' detto, inesistente, stante il risultato di amministrazione negativo -, e' stata fittiziamente creata e (solo) contabilmente ricavata per detrazione dal maggior importo di euro 117.666.638,03= indicato, quale disavanzo da mutuo autorizzato e non contratto, nella citata Nota integrativa (pag. 72 degli allegati al bilancio/pag. 100 del B.U.R.L.).

Ed infatti, il risultato negativo di amministrazione della Regione Liguria - euro 254.607.931,79= - corrisponde esattamente alla somma dell'importo residuo del disavanzo da mutuo autorizzato e non contratto - pari ad euro 114.157.131,30=, risultante dalla sottrazione dall'importo originario di euro 117.666.638,03= della somma di euro 3.509.506,73= - e degli importi delle ulteriori componenti negative - euro 140.450.800,49= - (euro 114.157.131,30= + euro 140.450.800,49= = euro 254.607.931,79=.

2. Inoltre, se e' vero che le Regioni hanno la facolta' di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione «svincolata» dopo l'approvazione del rendiconto per finanziare lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilita' dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce, sulla base di quanto al riguardo previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria (allegato n. 4/2, punto 3.3, del decreto legislativo n. 118/2011), e' tuttavia altrettanto vero che la Regione Liguria non ha dimostrato ne' l'esistenza ne' l'ammontare delle risorse svincolate dopo l'approvazione del rendiconto e, come tali, disponibili per il finanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilita': tanto piu' che la consistenza di questo al 31 dicembre 2015 e' stata aumentata rispetto a quella esistente al 1° gennaio 2015 in correlazione all'accantonamento al Fondo di una ulteriore somma di euro 3 milioni corrispondente all'emissione di ruoli coattivi in materia di tassa automobilistica per l'importo complessivo di euro 38 milioni (v. Nota integrativa citata, pag. 74 degli allegati al bilancio/pag. 102 del B.U.R.L.)

3. Da tanto consegue che la disposizione di cui all'art. 6 della legge regionale Liguria n. 26/2016 si pone in contrasto con il precetto e l'obbligo di copertura finanziaria di cui all'art. 81, comma 3, della Costituzione nella misura in cui, da un lato, prevede una variazione in aumento dell'avanzo di amministrazione, specificamente destinata all'incremento dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilita', cui non corrisponde in realta' un correlato risultato positivo di amministrazione; e, dall'altro, finanzia lo stanziamento del suddetto Fondo - il cui importo e' stato pure adeguato in aumento - senza dare evidenza contabile delle risorse economiche svincolate dopo l'approvazione del rendiconto e, come tali, a quel fine disponibili.

 

P.Q.M.

Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo, e conseguentemente annullare, per il motivo sopra indicato ed illustrato, l'art. 6 della legge della Regione Liguria 2 novembre 2016, n. 26 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 20 del 9 novembre 2016, come da delibera del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 29 dicembre 2016.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno i seguenti atti e documenti:

 1. attestazione relativa alla approvazione, da parte del Consiglio dei ministri nella riunione del giorno 29 dicembre 2016, della determinazione di impugnare la legge della Regione Liguria 2 novembre 2016, n. 26 secondo i termini e per le motivazioni di cui alla allegata relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

 2. copia della legge regionale impugnata - e dei relativi allegati - pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 20 del 9 novembre 2016.

Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie.

 

Roma, 6 gennaio 2017

Il Vice avvocato generale dello Stato Mariani

 

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