Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 13 gennaio 2016  (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri).    

(GU n. 6 del 2016-02-10)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;      Contro la Regione Abruzzo, in persona del  suo  Presidente  p.t., per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art.  1, comma 2, lett. b), della legge della Regione  Abruzzo  n.  36  del  3 novembre 2015, pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione Abruzzo n. 121 del 6 novembre 2015, come da  delibera  del  Consiglio dei ministri in data 23 dicembre 2015.

 

Fatto 

 

In data 6 novembre 2015, sul  n.  121  del  Bollettino  Ufficiale della Regione Abruzzo, e' stata pubblicata la legge regionale  n.  36 del 3 novembre 2015, recante "disposizioni in materia di acque  e  di autorizzazione provvisoria degli scarichi  relativi  ad  impianti  di depurazione delle acque reflue  urbane  in  attuazione  dell'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006  e  modifica  della L.R. n. 5/2015".

Le prescrizioni contenute nell'art. 1, comma 2,  lett.  b)  della detta legge, come meglio si andra' a precisare in prosieguo, eccedono dalle  competenze  regionali   e   sono   violative   di   previsioni costituzionali e illegittimamente  invasive  delle  competenze  dello Stato; la norma deve pertanto essere impugnata in parte  qua  con  il presente  atto  affinche'  ne  sia   dichiarata   la   illegittimita' costituzionale,  con  conseguente  annullamento,  sulla  base   delle seguenti considerazioni in punto di Diritto

 

1.1.  Occorre  preliminarmente  rammentare  che,  in  materia  di concessioni di derivazioni di acque, l'art. 35 del T.U. n.  1775/1933 prevede che le utenze di acqua pubblica siano sottoposte al pagamento di un canone annuo e che quest'ultimo sia regolato sulla media  della forza motrice nominale disponibile nell'anno.

L'art. 6 del medesimo T.U. prevede,  altresi',  una  bipartizione  delle utenze di acqua pubblica per la produzione di forza motrice  in piccole e grandi derivazioni, a seconda della potenza nominale  media annua dell'impianto produttivo: fino a kW 3.000 (3 MW) o superiore  a tale valore.

 

1.2. L'art. 1 della legge oggi  impugnata  reca  in  epigrafe  il titolo "modifiche alla L.R. n. 25/2011", contenente  disposizioni  in materia di acque.

Con  quella  legge,  ai   fini   della   salvaguardia   e   della valorizzazione   del   territorio    montano,    in    considerazione dell'importanza che esso riveste nella tutela e ricarica delle  falde acquifere, era stato istituito un Fondo  Speciale  "alimentato  dalle maggiori entrate relative all'utilizzazione delle  acque  pubbliche", finalizzato alle azioni di tutela di dette falde.

In particolare, all'art. 12, disciplinante i costi  unitari  e  i canoni minimi relativi ai canoni di concessione di  acque  pubbliche, si procedeva all'aggiornamento degli stessi, facendo riferimento  per la loro determinazione (comma 1), alla "potenza nominale  concessa  o riconosciuta".

 

1.3. La disposizione veniva modificata con l'art.16 della L.R. n. 1/2012, la quale stabiliva un nuovo importo del  costo  unitario  del canone, associato pero' non piu' alla potenza nominale,  bensi'  alla potenza  efficiente  di  ciascun  impianto  idroelettrico.  Essa  era identificata con il relativo valore riportato "nei  rapporti  annuali dell'anno precedente, dal GSE".  

La disposizione regionale veniva impugnata  dal  Governo  dinanzi codesta Ecc.ma Corte, reputando che la stessa fosse  violativa  delle competenze statali in materia di tutela dell'ambiente (articolo  117, comma 2, lettera s) Cost.) e di tutela della concorrenza, creando uno squilibrio tra gli operatori economici insediati nel territorio della Regione Abruzzo e quelli aventi sede in altra Regione (articolo  117, comma 2, lettera e) Cost.); nonche'  per  contrasto  con  i  principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e  distribuzione  di energia, fissati dalla legge n. 239/2004 (art. 117, comma 3, Cost.).  

L'impugnazione   (da   ritenersi   estesa    alla    sopravvenuta disposizione modificativa contenuta nella L.R. n. 34/12, di contenuto sostanzialmente  analogo)  veniva  tuttavia   dichiarata   in   parte infondata, in parte inammissibile, da codesto Ecc.mo Collegio  (sent. n. 85/2014),  sul  presupposto,  tra  l'altro,  che  la  disposizione impugnata non sarebbe stata afferente alla materia  dell'ambiente,  e che non sarebbe stato specificato come il  riferimento  alla  potenza efficiente potesse esplicare  influenza  sui  costi  e  per  relativa genericita' delle censure proposte.

 

1.4. Con l'art. 3 della gia' richiamata L.R. n. 34/12  era  stato inoltre aggiunto all'art. 12 della L.R. n. 25/2011  il  comma  1-bis, che - con disposizione non rilevante ai fini del presente giudizio -chiariva che "per il triennio successivo all'entrata in vigore  della presente legge, di vigenza del Fondo  speciale  di  cui  al  comma  1 dell'articolo 1, per le utenze con potenza nominale superiore  a  220 kW, il costo unitario per l'uso idroelettrico di cui al  comma  1  e' stabilito per ogni kW di potenza nominale concessa o riconosciuta".  

 

1.5. Il Legislatore regionale e' ora tornato a  regolamentare  la materia de qua, intervenendo nuovamente sull'art. 12  della  L.R.  n. 25/2011 con l'art.1, comma 2, lett. b), che testualmente dispone  che "all'articolo 12 (Aggiornamento dei costi unitari e dei canoni minimi relativi ai canoni di concessione  di  acque  pubbliche)  della  L.R. 25/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

... b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:

"1-bis.  Per  potenza  efficiente  si  intende  la  massima   potenza elettrica, con riferimento alla potenza attiva, comunque realizzabile dall'impianto durante un intervallo di tempo di funzionamento pari  a 4 ore,  supponendo  le  parti  dell'impianto  in  funzione  in  piena efficienza e nelle condizioni ottimali di portata e di salto.".

Come si vede, dunque, la disposizione  sostitutiva  ha  contenuto totalmente diverso  rispetto  alla  norma  sostituita:  con  essa  il Legislatore regionale si preoccupa  di  fornire  una  definizione  di potenza efficiente, a  chiarimento  del  contenuto  della  norma  che precede,  contenuta  nel  comma  1,  che  viene   contestualmente   e coerentemente modificato -  attraverso  la  caducazione  operata  dal medesimo  comma,  alla  lettera  a)  -  con  l'espunzione  del  sopra richiamato  riferimento  alla  potenza  efficiente   "riportata   nei rapporti annuali dell'anno precedente, dal GSE".

La previsione innovativa appare sotto piu' profili invasiva della competenza legislativa statale e viziata da incostituzionalita'.

 

2.1. Come visto, la disposizione di cui si tratta chiarisce - con portata innovativa - che  la  potenza  elettrica  efficiente  e'  "la massima  potenza  elettrica  con  riferimento  alla  potenza   attiva comunque realizzabile dall'impianto durante un intervallo di tempo di funzionamento pari a 4  ore  supponendo  le  parti  dell'impianto  in funzione di piena efficienza e nelle condizioni ottimali di portata e salto".

E' su questa base che si procede a calcolare il canone  dovuto  e si quantificano le eventuali sanzioni pecuniarie.  

Una simile  previsione  appare  pero'  gravemente  violativa  dei principi di concorrenza, la cui tutela  e'  rimessa  alla  formazione statale secondo la previsione dell'art.  117,  comma  2,  lettera  e) Cost.

 

2.2. Nel proporre alla Corte Ecc.ma  una  parziale  rimeditazione dei principi che, nella richiamata sentenza n. 85/2014, hanno portato al rigetto in parte qua del ricorso proposto contro la  L.R.  Abruzzo n. 1/2012, non sembra inopportuno rammentare che la materia era stata

oggetto di ulteriore esame nella sentenza n. 28 del 25 febbraio 2014, depositata   in   data   successiva   all'udienza   di    trattazione dell'impugnazione definita con la decisione n.  85/2014,  e  che  non sembrerebbe essere stata valutata in quella sede.

Nell'affrontare  problematiche  connesse  alle  concessioni   del settore  idroelettrico,  infatti,  veniva  asserita  la  inderogabile necessita' che l'attivita' di generazione idroelettrica sia  ispirata al principio secondo il quale deve essere garantito "l'accesso  degli operatori  economici  al  mercato  dell'energia  secondo   condizioni uniformi sul territorio nazionale" (cio', ai  fini  dell'affermazione della competenza statale proprio in  applicazione  della  devoluzione operata dall'art. 117, comma 2, lett. e) Cost.).

 

2.3. Simili affermazioni sono contenute altresi'  nella  sentenza n. 64 del 1° aprile 2014, ove si ribadisce che "in  tale  settore  il legislatore  statale  ha  espressamente  affrontato   l'esigenza   di tutelare la concorrenza  garantendo  l'uniformita'  della  disciplina sull'intero territorio nazionale"; e che la necessita' di  "agevolare l'accesso degli operatori economici al mercato  dell'energia  secondo condizioni uniformi sul territorio nazionale" attuata  (quanto  meno) attraverso la normativa posta con il D.L. n. 83/2012 porta a ritenere la disciplina delle utenze idroelettriche oggi attratta  "nell'ambito della lettera e) del secondo comma dell'art. 117, Cost.".

L'art. 37 del  menzionato  D.L.,  infatti,  proprio  al  fine  di assicurare   un'omogenea   disciplina   sul   territorio    nazionale dell'attivita' di generazione idroelettrica e parita' di  trattamento tra gli operatori, prevede, al comma 7, che con decreto del  Ministro per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni, siano stabiliti i criteri generali per la  determinazione  da  parte  delle Regioni, di valori massimi delle concessioni ad uso idroelettrico.

Tale  norma,  dunque,  demanda  alla  legislazione  regionale  di dettaglio la fissazione dei canoni  di  concessione,  all'interno  di valori massimi stabiliti dallo Stato. Al momento risultano ancora  in corso i lavori per l'elaborazione di detto decreto ministeriale.

Ma cio' non fa evidentemente venir  meno  la  competenza  statale prevista dalla Carta.

 

2.4. Se tali devono oggi ritenersi i  principi  che  regolano  il riparto  delle  competenze  in  materia,  non  puo'  dunque  da  essi prescindersi  nell'esaminare  il  regime  cui  la  materia  e'   oggi sottoposta nella Regione Abruzzo.

E tale esame conduce, a  sommesso  avviso  di  questa  difesa,  a ritenere che la norma  abbia  l'effetto  di  alterare  le  condizioni concorrenziali sul territorio nazionale, discriminando gli  operatori idroelettrici insediati in Abruzzo e cosi  violando  l'articolo  117, comma 2, lettera e) della Costituzione.

 

3.1. Va premesso che tutte le Regioni adottano canoni parametrati alla potenza nominale media di concessione, con valori oscillanti tra i 13 e i 37 euro/kW (segnatamente: Veneto  29,68  euro/kW;  Sardegna, 14,35 euro/kW; Lombardia 31,09  euro/kW;  Basilicata  13,85  euro/kW; Campania  13,89  euro/kW;  Campania  13,89  euro/kW;  Calabria  14,05 euro/kW; Molise 37, 91 euro/kW; Sicilia 14,46 euro/kW; Toscana  15,26 euro/kW, Emilia Romagna 14,3 euro/kW; Piemonte 28,24 euro/kW).

La definizione di potenza efficiente contenuta nella disposizione censurata, completamente discostandosi da tale impostazione,  prevede invece una diversa grandezza di riferimento cui applicare il canone.  

Non si tratta, qui, della  potenza  realmente  prodotta,  ne'  di quella  media  producibile  nell'anno,  ma  di  quella  che   sarebbe teoricamente   producibile   durante   quattro   ore   di   ipotetico funzionamento,  in  condizioni  ottimali  di  portata  e  di   salto, sfruttando la massima efficienza possibile dell'impianto:  parametro, dunque, irreale e sovrastimato, che finisce  con  il  danneggiare  il produttore.

 

3.2.  E,  invero,  come  e'  intuitivo  anche  per  un   soggetto sprovvisto di particolari cognizioni di natura  tecnica  la  "potenza efficiente" introdotta dalla regione Abruzzo, identificata attraverso i dati di targa del macchinario installato, puo' discostarsi di molto dal valore della potenza nominale di concessione.

Cio' vale specialmente per gli impianti dotati di lago  o  bacino di accumulo dell'acqua, che utilizzano grandi  quantita'  d'acqua  in periodi  limitati  dell'anno  e  che  hanno,  dunque,  necessita'  di macchinari con una potenza efficiente molto maggiore di quella  media annua di concessione. Ad esempio: un  impianto  a  bacino  di  grandi dimensioni con potenza media di  concessione  pari  a  50  mW,  avra' tipicamente  una  potenza  efficiente  -   secondo   la   definizione introdotta dalla disposizione censurata - di circa  150  mW  (potenza efficiente pari a 3 volte circa quella di concessione).

L'incidenza economica della disposizione sulle imprese ubicate in Abruzzo e' conseguente: fermo restando il parametro di  euro  36  per kW, l'applicazione dello stesso  a  una  grandezza  sino  a  3  volte maggiore (di quella media di concessione) comporta che l'impatto  dei canoni possa arrivare ad essere triplicato.

 

3.3. Per apprezzare come a tale aumento del canone, introdotto in via  diretta  dalla  legge   regionale   in   esame,   consegua   una sperequazione fra le imprese ubicate in Abruzzo e quelle  ubicate  in altre Regioni, e' necessario considerare il  prezzo  di  vendita  del bene prodotto, cioe' dell'energia elettrica.

Restando all'esempio del grande impianto di  bacino,  il  canone, calcolato in base alla legge in esame, puo' arrivare a pesare sino  a 21 euro per ogni MW/h prodotto, mentre sarebbe di 7 euro per MW/h, se calcolato  sulla  base  della  potenza  media  di  concessione.  Tale grandezza va confrontata con l'attuale prezzo di mercato dell'energia elettrica per impianti a bacino, che puo' oscillare tra i 50 e  i  90 euro per MW/h.  Ne  consegue  che  gli  importi  del  canone  possono arrivare  ad  essere  pari  a  un  terzo  del   prezzo   di   vendita dell'energia.

 

3.4. Quanto precede dimostra che  la  disposizione  che  oggi  si impugna incide sulla capacita' di  operare  in  pari  condizioni  sul mercato unico dell'energia elettrica.

Le imprese operanti in Abruzzo, gravate di un canone  pari  a  21 euro per MW/h, si troveranno a competere con  analoghi  impianti  che avendo, invece, un canone molto piu' basso (oscillante tra i 4 e i  7 MW/h) sono in grado di offrire sul mercato dell'energia  prezzi  piu' bassi di quelli degli impianti abruzzesi.  

 

4. Alla luce di tutto  quanto  precede  e'  dunque  evidente  che l'art. 1, comma 2, lett. b), della legge della Regione Abruzzo n.  36 del 3 novembre 2015 e' invasivo della competenza statale in quanto in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett.  e)  della  Costituzione,  e dovra' conseguentemente essere annullato.

P.Q.M.

Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   Costituzionale   voglia dichiarare   costituzionalmente   illegittimo,   e   conseguentemente annullare, per i motivi tutti ut supra specificati, l'art.  1,  comma 2, lett. b), della legge della Regione Abruzzo n. 36 del  3  novembre 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  Regione  Abruzzo  n. 121 del 6 novembre 2015, come da delibera del Consiglio dei  ministri in data 23 dicembre 2015.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

1. estratto della delibera  del  Consiglio  dei  ministri  23 dicembre 2015;

2. copia della legge regionale impugnata;

3. rapporto del Dipartimento degli Affari Regionali.

Con ogni salvezza.

 

Roma, 30 dicembre 2015

 

L'Avvocato dello Stato: Salvatorelli 

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