RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 gennaio 2009 , n. 2
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 2 gennaio  2009  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
(GU n. 8 del 25-2-2009) 
 
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale  dello  Stato  presso  i  cui  uffici
domicilia in Roma via dei  Portoghesi  n.  12,  nei  confronti  della
Regione Liguria in persona del Presidente della Giunta regionale  pro
tempore, per la  dichiarazione  della  illegittimita'  costituzionale
della legge della Regione Liguria n. 39 del 28 ottobre 2008,  recante
l'istituzione delle Autorita' d'Ambito per l'esercizio delle funzioni
locali in materia di risorse idriche e gestione dei rifiuti ai  sensi
del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  (norme  in  materia
ambientale), pubblicata sul B.U.R. n. 15 del 29 ottobre 2008,  giusta
delibera del Consiglio dei ministri in data  18  dicembre  2008,  con
riguardo all'art. 4. 
    La legge  regionale  n.  39/2008,  che  istituisce  le  Autorita'
d'Ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in  materia
di risorse idriche e gestione rifiuti, presenta  diversi  profili  di
illegittimita' costituzionale. 
    Si premette che, nonostante le  Regioni  abbiano  una  competenza
legislativa concorrente in materia di «governo  del  territorio»,  la
materia gestione delle risorse idriche e dei  rifiuti  rientra  nella
potesta'  esclusiva  statale  per  i  profili  attinenti  la   tutela
dell'ambiente, ai sensi dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera  s),
Costituzione, nonche' la tutela della concorrenza,  di  cui  all'art.
117, comma 2, lettera e), Costituzione. 
    Sono,  pertanto,  vincolanti  per  i  legislatori  regionali   le
disposizioni di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152/2006 che contiene
le norme in materia ambientale, che costituiscono standard minimi  ed
uniformi  di  tutela  dell'ambiente  validi  sull'intero   territorio
nazionale, oltre che tutte le disposizioni nazionali  concernenti  le
procedure di aggiudicazione del servizio idrico e della gestione  dei
rifiuti. 
    Va segnalato che, successivamente, e'  intervenuto  il  d.-l.  25
giugno 2008, n. 112, convertito con  modificazioni  con  la  legge  6
agosto 2008, n. 133. 
    L'art. 23-bis della predetta normativa statale prevede, al  comma
2, che «Il conferimento della gestione dei  servizi  pubblici  locali
avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di societa'  in
qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive
ad evidenza pubblica, nel rispetto  dei  principi  del  Trattato  che
istituisce la Comunita' europea e dei principi generali  relativi  ai
contratti pubblici e, in particolare, dei principi  di  economicita',
efficacia,  imparzialita',  trasparenza,  adeguata  pubblicita',  non
discriminazione,  parita'  di  trattamento,   mutuo   riconoscimento,
proporzionalita». 
    Si prevede, altresi', al comma 3, in via eccezionale, il  ricorso
all'affidamento diretto, ma solo in  casi  peculiari,  connessi  alle
caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del
contesto territoriale di riferimento, da motivare di volta  in  volta
in relazione alle singole fattispecie. 
    Inoltre,  in  materia  e'  intervenuto   anche   il   legislatore
comunitario con la  direttiva  2004/18/CE,  recepita  dal  d.lgs.  12
aprile 2006, n. 163; nonche' la Corte di giustizia che  ha  elaborato
una  consolidata  giurisprudenza,  con  cui  ha  stabilito   che   la
concessione di servizi pubblici in assenza di gara  non  e'  conforme
con  il  disposto  dell'art.  86  CE,  ne'  con  i  principi  di  non
discriminazione, parita'  di  trattamento  e  trasparenza  (sentenze.
Corte di giustizia Cl07/1998, 28 marzo,  458/2003  e  da  ultimo  371
maggio). 
    E' avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe la
Regione Liguria abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione
della normativa costituzionale, come  si  confida  di  dimostrare  in
appresso con l'illustrazione dei seguenti 
                             M o t i v i 
1) L'art. 4, della Legge Rgionale Liguria  n.  39/2008  viola  l'art.
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. 
    La disposizione  contenuta  nell'art.  4  della  legge  regionale
Liguria n. 39/2008 disciplina, al comma 1, le convenzioni-tipo di cui
agli artt. 151 e 203 del citato decreto legislativo  n.  152/2006,  e
affida  alla  Giunta  regionale  la  competenza   ad   approvare   lo
schema-tipo di contratto di servizio e di convenzione. 
    Tuttavia, l'art. 151 citato deve ritenersi  tacitamente  abrogato
dal d.lgs. correttivo 16 gennaio  2008,  n.  4,  che  ha.  sostituito
l'art. 161 del d.lgs. n. 152/2006, disponendo che sia il Comitato per
la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (in seguito «Comitato») a
redigere il contenuto di una o piu' convenzioni-tipo da adottare  con
decreto del Ministero dell'ambiente. 
    Lo stesso, cosi' novellato, art.  161  attribuisce,  inoltre,  al
predetto Comitato  la  competenza  anche  in  tema  di  contratti  di
servizio, obiettivi qualitativi dei servizi erogati, il  monitoraggio
delle prestazioni, gli aspetti tariffari. 
    L'art. 4, comma 14, della legge regionale  n.  39/2008  impugnata
appare, pertanto, in contrasto con la normativa statale, nella  parte
in cui affida invece tali competenze all'AATO.  Le  norme  regionali,
quindi, ponendosi in contrasto con le citate disposizioni statali  di
riferimento contenute nel codice dell'ambiente  (d.lgs.  n.  152/2006
citato e successive modificazioni e integrazioni.) risultano invasive
della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente
di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) Costituzione. 
2) L'art. 4, comma 4, della legge regionale Liguria n. 39/2008  viola
l'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione. 
    La disposizione contenuta  nell'art.  4,  comma  4,  della  legge
regionale in esame stabilisce che «L'AATO assicura  la  gestione  del
servizio idrico in forma integrata, provvedendo all'affidamento dello
stesso ad un soggetto gestore unitario, ove non  ancora  individuato,
in  conformita'  alle  disposizioni  comunitarie  ed  alla  normativa
nazionale vigente in materia  di  affidamento  dei  servizi  pubblici
locali ed, in particolare, nel rispetto dei criteri di  cui  all'art.
113, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000 e delle modalita'  di  cui  agli
artt. 150 e 172 del d.lgs. n. 152/2006». 
    Il richiamato art. 150 del citato d.lgs n. 152/2006, al comma  1,
consente la scelta della forma di gestione degli A.A.T.O. tra  quelle
elencate nell'art. 113, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000,  n.  267,
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ma l'art.
23-bis, comma 11, del d.-l. n. 112/2008 citato, prevede che le  parti
dell'art.  113  del  T.U.E.L.  citato  incompatibili  con  le   nuove
prescrizioni siano da considerarsi abrogate. 
    La norma regionale risulta, quindi, in contrasto  con  l'art.  23
bis del d.-l. n. 112/2008  citato,  che  regola  i  servizi  pubblici
locali di rilevanza  economica.  L'art.  23-bis,  comma  2,  prevede,
infatti, come regola per l'affidamento dei  servizi  pubblici  locali
quella  delle  procedure  competitive  ad  evidenza  pubblica,  ferma
restando la possibilita' di ricorrere all'affidamento diretto solo in
presenza di circoscritte e motivate circostanze, contemplate al comma
3 del citato articolo. 
    La norma regionale, invece, prevede l'affidamento del servizio  a
un soggetto unitario da individuare genericamente in conformita' alle
disposizioni  comunitarie  e  alla  normativa  nazionale  vigente  in
materia di affidamento, quindi, anche indifferentemente in una  delle
tre forme previste dall'art. 113, comma 5, del T.U.E.L. citato, anche
senza che ricorrano le suddette peculiari circostanze. 
    La norma regionale viola, quindi, il disposto  dell'art.  23-bis,
commi 2, 3 e 11, del d.-l. n. 112/2008 citato, ledendo  in  tal  modo
l'art. 117, secondo comma, lett. e) cost. in materia di tutela  della
concorrenza, di cui la citata norma statale e' espressione. 
3) L'art. 4, commi 5 e 6, della legge regionale  Liguria  n.  39/2008
viola l'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. 
    Ulteriore profilo di  contrasto  con  la.  normativa  statale  e'
costituito dalle disposizioni dettate ai commi 5  e  6  del  medesimo
articolo 4 della legge regionale Liguria n. 39/2008, che disciplinano
la cessazione  delle  concessioni  esistenti  e  il  relativo  regime
transitorio  degli  affidamenti  del  SII  effettuati   senza   gara,
rinviando alle disposizioni di cui all'art. 113, comma 15-bis, d.lgs.
n. 267/2000 T.U.E.L. citato. 
    La materia e', invece, attualmente regolata in  maniera  difforme
dal citato  art.  23-bis  del  d.-l.  n.  112/2008,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 133/2008, che ha  abrogato  l'art.  113
citato nelle parti incompatibili  con  le  sue  disposizioni,  e  che
fissa, ai commi 8 e 9, comunque, al 31 dicembre 2010 la data  per  la
cessazione  delle  concessioni  esistenti  rilasciate  con  procedure
diverse dall'evidenza pubblica. 
    Si evidenzia, dunque, un contrasto con l'art. 117, comma 2, lett.
e), Costituzione in materia di tutela della concorrenza,  di  cui  il
d.-l. n. 112/2008 citato e' espressione. 

        
      
                              P. Q. M. 
    Si conclude perche' l'art. 4 della legge della Regione Liguria n.
39/2008 sia dichiarato costituzionalmente illegittimo. 
    Si produce  l'estratto  della  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri in data 18 dicembre 2008. 
        Roma, addi' 22 dicembre 2008 
  Per l'Avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio: Gabriella Palmieri 

        

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