Ricorso n. 2 del 2 gennaio 2009 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 gennaio 2009 , n. 2
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 2 gennaio 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 8 del 25-2-2009)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Liguria in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge della Regione Liguria n. 39 del 28 ottobre 2008, recante l'istituzione delle Autorita' d'Ambito per l'esercizio delle funzioni locali in materia di risorse idriche e gestione dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale), pubblicata sul B.U.R. n. 15 del 29 ottobre 2008, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 18 dicembre 2008, con riguardo all'art. 4. La legge regionale n. 39/2008, che istituisce le Autorita' d'Ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti, presenta diversi profili di illegittimita' costituzionale. Si premette che, nonostante le Regioni abbiano una competenza legislativa concorrente in materia di «governo del territorio», la materia gestione delle risorse idriche e dei rifiuti rientra nella potesta' esclusiva statale per i profili attinenti la tutela dell'ambiente, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Costituzione, nonche' la tutela della concorrenza, di cui all'art. 117, comma 2, lettera e), Costituzione. Sono, pertanto, vincolanti per i legislatori regionali le disposizioni di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152/2006 che contiene le norme in materia ambientale, che costituiscono standard minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente validi sull'intero territorio nazionale, oltre che tutte le disposizioni nazionali concernenti le procedure di aggiudicazione del servizio idrico e della gestione dei rifiuti. Va segnalato che, successivamente, e' intervenuto il d.-l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con la legge 6 agosto 2008, n. 133. L'art. 23-bis della predetta normativa statale prevede, al comma 2, che «Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di societa' in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunita' europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', trasparenza, adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalita». Si prevede, altresi', al comma 3, in via eccezionale, il ricorso all'affidamento diretto, ma solo in casi peculiari, connessi alle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, da motivare di volta in volta in relazione alle singole fattispecie. Inoltre, in materia e' intervenuto anche il legislatore comunitario con la direttiva 2004/18/CE, recepita dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; nonche' la Corte di giustizia che ha elaborato una consolidata giurisprudenza, con cui ha stabilito che la concessione di servizi pubblici in assenza di gara non e' conforme con il disposto dell'art. 86 CE, ne' con i principi di non discriminazione, parita' di trattamento e trasparenza (sentenze. Corte di giustizia Cl07/1998, 28 marzo, 458/2003 e da ultimo 371 maggio). E' avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe la Regione Liguria abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti M o t i v i 1) L'art. 4, della Legge Rgionale Liguria n. 39/2008 viola l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La disposizione contenuta nell'art. 4 della legge regionale Liguria n. 39/2008 disciplina, al comma 1, le convenzioni-tipo di cui agli artt. 151 e 203 del citato decreto legislativo n. 152/2006, e affida alla Giunta regionale la competenza ad approvare lo schema-tipo di contratto di servizio e di convenzione. Tuttavia, l'art. 151 citato deve ritenersi tacitamente abrogato dal d.lgs. correttivo 16 gennaio 2008, n. 4, che ha. sostituito l'art. 161 del d.lgs. n. 152/2006, disponendo che sia il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (in seguito «Comitato») a redigere il contenuto di una o piu' convenzioni-tipo da adottare con decreto del Ministero dell'ambiente. Lo stesso, cosi' novellato, art. 161 attribuisce, inoltre, al predetto Comitato la competenza anche in tema di contratti di servizio, obiettivi qualitativi dei servizi erogati, il monitoraggio delle prestazioni, gli aspetti tariffari. L'art. 4, comma 14, della legge regionale n. 39/2008 impugnata appare, pertanto, in contrasto con la normativa statale, nella parte in cui affida invece tali competenze all'AATO. Le norme regionali, quindi, ponendosi in contrasto con le citate disposizioni statali di riferimento contenute nel codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006 citato e successive modificazioni e integrazioni.) risultano invasive della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) Costituzione. 2) L'art. 4, comma 4, della legge regionale Liguria n. 39/2008 viola l'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione. La disposizione contenuta nell'art. 4, comma 4, della legge regionale in esame stabilisce che «L'AATO assicura la gestione del servizio idrico in forma integrata, provvedendo all'affidamento dello stesso ad un soggetto gestore unitario, ove non ancora individuato, in conformita' alle disposizioni comunitarie ed alla normativa nazionale vigente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali ed, in particolare, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 113, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000 e delle modalita' di cui agli artt. 150 e 172 del d.lgs. n. 152/2006». Il richiamato art. 150 del citato d.lgs n. 152/2006, al comma 1, consente la scelta della forma di gestione degli A.A.T.O. tra quelle elencate nell'art. 113, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ma l'art. 23-bis, comma 11, del d.-l. n. 112/2008 citato, prevede che le parti dell'art. 113 del T.U.E.L. citato incompatibili con le nuove prescrizioni siano da considerarsi abrogate. La norma regionale risulta, quindi, in contrasto con l'art. 23 bis del d.-l. n. 112/2008 citato, che regola i servizi pubblici locali di rilevanza economica. L'art. 23-bis, comma 2, prevede, infatti, come regola per l'affidamento dei servizi pubblici locali quella delle procedure competitive ad evidenza pubblica, ferma restando la possibilita' di ricorrere all'affidamento diretto solo in presenza di circoscritte e motivate circostanze, contemplate al comma 3 del citato articolo. La norma regionale, invece, prevede l'affidamento del servizio a un soggetto unitario da individuare genericamente in conformita' alle disposizioni comunitarie e alla normativa nazionale vigente in materia di affidamento, quindi, anche indifferentemente in una delle tre forme previste dall'art. 113, comma 5, del T.U.E.L. citato, anche senza che ricorrano le suddette peculiari circostanze. La norma regionale viola, quindi, il disposto dell'art. 23-bis, commi 2, 3 e 11, del d.-l. n. 112/2008 citato, ledendo in tal modo l'art. 117, secondo comma, lett. e) cost. in materia di tutela della concorrenza, di cui la citata norma statale e' espressione. 3) L'art. 4, commi 5 e 6, della legge regionale Liguria n. 39/2008 viola l'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Ulteriore profilo di contrasto con la. normativa statale e' costituito dalle disposizioni dettate ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 4 della legge regionale Liguria n. 39/2008, che disciplinano la cessazione delle concessioni esistenti e il relativo regime transitorio degli affidamenti del SII effettuati senza gara, rinviando alle disposizioni di cui all'art. 113, comma 15-bis, d.lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. citato. La materia e', invece, attualmente regolata in maniera difforme dal citato art. 23-bis del d.-l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, che ha abrogato l'art. 113 citato nelle parti incompatibili con le sue disposizioni, e che fissa, ai commi 8 e 9, comunque, al 31 dicembre 2010 la data per la cessazione delle concessioni esistenti rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica. Si evidenzia, dunque, un contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione in materia di tutela della concorrenza, di cui il d.-l. n. 112/2008 citato e' espressione.
P. Q. M. Si conclude perche' l'art. 4 della legge della Regione Liguria n. 39/2008 sia dichiarato costituzionalmente illegittimo. Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 18 dicembre 2008. Roma, addi' 22 dicembre 2008 Per l'Avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio: Gabriella Palmieri