N. 2 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 gennaio 2006.

 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 21 gennaio 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

 

(GU n. 6 dell'8-2-2006)


Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

    Contro  la provincia autonoma di Trento in persona del presidente
della  giunta  pro  tempore,  per la declaratoria dell'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 3,  coma  5,  della legge provinciale n. 16
dell'11  novembre  2005,  pubblicata  sul  Bollettino Ufficiale della
Regione  Trentino  Alto Adige n. 46 del 15 novembre 2005 e recante il
titolo «Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22
(Ordinamento  urbanistico  e  tutela del territorio) Disciplina della
perequazionem  della  residenza  ordinaria  e  per  vacanza  e  altre
disposizioni in materia urbanistica».
    La  presentazione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa  dal
Consiglio  dei  ministri  nella  riunione  del  22  dicembre 2005 (si
depositeranno   estratto   del   verbale  e  relazione  del  ministro
proponente).
    La  legge  della Provincia Autonoma di Trento, che reca modifiche
alla  disciplina  provinciale in materia urbanistica e di governo del
territorio,  e' censurabile relativamente alla disposizione contenuta
nell'art. 3,  comma 5,  il  quale  sancisce che: «Le attrezzature e i
servizi  pubblici  previsti  dal  piano  regolatore  generale possono
essere  realizzati direttamente dai proprietari delle aree gravate da
vincolo  preordinato  all'espropriazione,  previa  convenzione con il
comune  volta  ad assicurare l'effettiva realizzazione e destinazione
pubblica  delle attrezzature e dei servizi, nonche' le loro modalita'
di realizzazione e gestione».
    Si premette che la provincia pur vantando una competenza primaria
in  materia  di  urbanistica,  lavori  pubblici ed espropriazioni, ai
sensi  dell'art. 8,  punti  5,  17  e  22  dello  Statuto Speciale di
Autonomia della Regione Trentino Alto Adige, (d.P.R. n. 670/1972), e'
tenuta comunque ad osservare i vincoli posti dalla Costituzione e dal
diritto   comunitario  ed  internazionale  ai  sensi  dell'art.4  del
medesimo   statuto  speciale.  La  citata  disposizione  provinciale,
invece,  prevedendo  un  sistema  di  realizzazione  diretta di opere
pubbliche,  contrasta  con  la  normativa  comunitaria  e  statale di
recepimento  che disciplina le modalita' di affidamento degli appalti
pubblici  di  lavori  e  servizi, specie per i lavori che superano la
soglia comunitaria.
    In  dettaglio,  si  ritengono  violati  i  principi  generali del
Trattato comunitario sulla tutela della concorrenza e nell'ambito del
mercato  specifico  degli  appalti, le direttive 92/50/CEE (servizi),
93/36/CEE  (forniture),  93/37/CEE  (lavori  pubblici),  e  93/38/CEE
(settori  esclusi).  Direttive  attuate  rispettivamente  dai decreti
legislativi   n. 157/1995,   n. 158/1995,  n. 358/1992,  n. 402/1998,
n. 525/1999,   nonche'   dalla   legge   n. 109/1994   e   successive
modificazioni.  Tutte  le  citate direttive europee, nonche' le nuove
direttive  in materia in corso di recepimento, prevedono procedure di
aggiudicazione ad evidenza pubblica.
    Il  diritto nazionale in materia di lavori pubblici si ritiene, a
sua  volta,  violato,  ex  art. 19,  comma 1, della legge n. 109/1994
(Legge  Merloni) in forza del quale, possono essere realizzati lavori
pubblici   esclusivamente   mediante   contratto   di  appalto  o  di
concessione di lavori pubblici (esclusi i lavori in economia e alcuni
lavori del ministero della difesa). Inoltre, l'art. 2, comma 5, della
legge  n. 109/1994 e succ. mod. stabilisce che: «per le singole opere
d'importo  superiore  alla  soglia  22  dicembre  2005  comunitaria i
soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle
procedure   di  gara  previste  dalla  citata  direttiva  93/37/CEE».
L'applicazione   di  tale  fonte  legislativa  e'  innegabile  se  si
considera che le ipotesi prese in considerazione contemplano valori e
diritti  di  stretta  pertinenza  pubblica,  in relazione ai quali il
soggetto  privato  acquista  con  notazioni  tipiche di «organismo di
diritto  pubblico»,  tali  da non poterlo sottrarre alle procedure di
evidenza pubblica.
    In  materia di urbanistica consensuale, ed in particolare in tema
di  realizzazione  diretta delle opere di urbanizzazione, la Corte di
giustizia  europea, con sentenza 12 luglio 2001 - VI sez. ha statuito
che,  allorche' il titolare di una «concessione edilizia» di un piano
di  lottizzazione  realizzi direttamente le opere di urbanizzazione a
scomputo  (totale  o  parziale) dei contributi dovuti per il rilascio
della  concessione,  si  tratta  comunque  di  appalto  di  lavori da
regolare  in  base alla normativa comunitaria. Dunque nel caso in cui
il  valore  stimato dell'opera eguagli o superi la soglia comunitaria
la  normativa  sui  lavori  pubblici trova applicazione e con essa il
procedimento di evidenza pubblica.
    Pertanto  l'art. 3, comma 5, della legge provinciale in esame non
rispettando  i vincoli comunitari eccede dalle competenze Statutarie,
in  contrasto  con  l'art. 4 dello statuto speciale e con l'art. 117,
primo comma della Costituzione.
P. Q. M.
    Si  chiede  che  sia  dichiarata  l'illegittimita' costituzionale
dell'art.  3, comma 5 della legge provinciale di Trento n. 16 dell'11
novembre 2005, nella parte in cui consente la realizzazione di lavori
pubblici  senza  ricorrere  a procedure di gara ad evidenza pubblica,
con  ogni  consequenziale  pronuncia  e  si  confida che, prima della
discussione  del  ricorso  la  Provincia  autonoma  di  Trento faccia
autonomamente cessare la materia del contendere.
        Roma, addi' 27 dicembre 2005
               L'avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo

     

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