Ricorso n. 2 del 21 gennaio 2006 (Presidente del Consiglio dei ministri)
N. 2 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 gennaio 2006.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 21 gennaio 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 6 dell'8-2-2006)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma via dei Portoghesi n. 12, domicilia;
Contro la provincia autonoma di Trento in persona del presidente
della giunta pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita'
costituzionale dell'art. 3, coma 5, della legge provinciale n. 16
dell'11 novembre 2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino Alto Adige n. 46 del 15 novembre 2005 e recante il
titolo «Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22
(Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) Disciplina della
perequazionem della residenza ordinaria e per vacanza e altre
disposizioni in materia urbanistica».
La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal
Consiglio dei ministri nella riunione del 22 dicembre 2005 (si
depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro
proponente).
La legge della Provincia Autonoma di Trento, che reca modifiche
alla disciplina provinciale in materia urbanistica e di governo del
territorio, e' censurabile relativamente alla disposizione contenuta
nell'art. 3, comma 5, il quale sancisce che: «Le attrezzature e i
servizi pubblici previsti dal piano regolatore generale possono
essere realizzati direttamente dai proprietari delle aree gravate da
vincolo preordinato all'espropriazione, previa convenzione con il
comune volta ad assicurare l'effettiva realizzazione e destinazione
pubblica delle attrezzature e dei servizi, nonche' le loro modalita'
di realizzazione e gestione».
Si premette che la provincia pur vantando una competenza primaria
in materia di urbanistica, lavori pubblici ed espropriazioni, ai
sensi dell'art. 8, punti 5, 17 e 22 dello Statuto Speciale di
Autonomia della Regione Trentino Alto Adige, (d.P.R. n. 670/1972), e'
tenuta comunque ad osservare i vincoli posti dalla Costituzione e dal
diritto comunitario ed internazionale ai sensi dell'art.4 del
medesimo statuto speciale. La citata disposizione provinciale,
invece, prevedendo un sistema di realizzazione diretta di opere
pubbliche, contrasta con la normativa comunitaria e statale di
recepimento che disciplina le modalita' di affidamento degli appalti
pubblici di lavori e servizi, specie per i lavori che superano la
soglia comunitaria.
In dettaglio, si ritengono violati i principi generali del
Trattato comunitario sulla tutela della concorrenza e nell'ambito del
mercato specifico degli appalti, le direttive 92/50/CEE (servizi),
93/36/CEE (forniture), 93/37/CEE (lavori pubblici), e 93/38/CEE
(settori esclusi). Direttive attuate rispettivamente dai decreti
legislativi n. 157/1995, n. 158/1995, n. 358/1992, n. 402/1998,
n. 525/1999, nonche' dalla legge n. 109/1994 e successive
modificazioni. Tutte le citate direttive europee, nonche' le nuove
direttive in materia in corso di recepimento, prevedono procedure di
aggiudicazione ad evidenza pubblica.
Il diritto nazionale in materia di lavori pubblici si ritiene, a
sua volta, violato, ex art. 19, comma 1, della legge n. 109/1994
(Legge Merloni) in forza del quale, possono essere realizzati lavori
pubblici esclusivamente mediante contratto di appalto o di
concessione di lavori pubblici (esclusi i lavori in economia e alcuni
lavori del ministero della difesa). Inoltre, l'art. 2, comma 5, della
legge n. 109/1994 e succ. mod. stabilisce che: «per le singole opere
d'importo superiore alla soglia 22 dicembre 2005 comunitaria i
soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle
procedure di gara previste dalla citata direttiva 93/37/CEE».
L'applicazione di tale fonte legislativa e' innegabile se si
considera che le ipotesi prese in considerazione contemplano valori e
diritti di stretta pertinenza pubblica, in relazione ai quali il
soggetto privato acquista con notazioni tipiche di «organismo di
diritto pubblico», tali da non poterlo sottrarre alle procedure di
evidenza pubblica.
In materia di urbanistica consensuale, ed in particolare in tema
di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, la Corte di
giustizia europea, con sentenza 12 luglio 2001 - VI sez. ha statuito
che, allorche' il titolare di una «concessione edilizia» di un piano
di lottizzazione realizzi direttamente le opere di urbanizzazione a
scomputo (totale o parziale) dei contributi dovuti per il rilascio
della concessione, si tratta comunque di appalto di lavori da
regolare in base alla normativa comunitaria. Dunque nel caso in cui
il valore stimato dell'opera eguagli o superi la soglia comunitaria
la normativa sui lavori pubblici trova applicazione e con essa il
procedimento di evidenza pubblica.
Pertanto l'art. 3, comma 5, della legge provinciale in esame non
rispettando i vincoli comunitari eccede dalle competenze Statutarie,
in contrasto con l'art. 4 dello statuto speciale e con l'art. 117,
primo comma della Costituzione.
P. Q. M.
Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 3, comma 5 della legge provinciale di Trento n. 16 dell'11
novembre 2005, nella parte in cui consente la realizzazione di lavori
pubblici senza ricorrere a procedure di gara ad evidenza pubblica,
con ogni consequenziale pronuncia e si confida che, prima della
discussione del ricorso la Provincia autonoma di Trento faccia
autonomamente cessare la materia del contendere.
Roma, addi' 27 dicembre 2005
L'avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo