Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 3 gennaio 2014 (del Commissario  dello  Stato  per  la
Regione Siciliana).
 

(GU n. 5 del 29.1.2014)

    L'Assemblea Regionale Siciliana, nella  seduta  del  18  dicembre
2013, ha approvato il disegno di legge n. 566 - Stralcio I dal titolo
«Norme in materia di IRFIS-FinSicilia  S.p.A.  Modifiche  alla  legge
regionale 21 dicembre 1973, n. 50», pervenuto a questo  Commissariato
dello Stato per la Regione Siciliana, ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 20 dicembre 2013.
    L'articolo 4 che si trascrive di seguito da' adito a censure  per
violazione  degli  articoli  81,  97  e  117,   primo   comma   della
Costituzione in relazione agli articoli 107 e 108  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea  e  dell'art.  117,  secondo  comma
lett. e) Cost.
    Art. 4.  -  Fondo  per  la  copertura  dei  rischi  derivanti  da
finanziamenti  alle  imprese.  Modifiche  alla  legge  regionale   21
dicembre 1973, n. 50.
    1. Il secondo comma dell'articolo 43  della  legge  regionale  21
dicembre 1973, n. 50, e' sostituito dal seguente:  «2.  Il  fondo  e'
destinato alla copertura dei rischi  derivanti  dai  finanziamenti  a
medio termine concessi alle imprese operanti nel territorio regionale
nonche' alla concessione di  garanzie,  cogaranzie  e  controgaranzie
rilasciate da confidi o  altre  istituzioni  creditizie  riconosciuti
dalla Regione e convenzionati con l'IRFIS-FinSicilia S.p.A.».
    2. Al terzo comma  dell'articolo  43  della  legge  regionale  21
dicembre 1973, n. 50, dopo  le  parole  «istituti  di  credito»  sono
inserite le parole «e intermediari finanziari di cui all'articolo 107
del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto
legislativo 1° settembre  1993,  n.  385  e  successive  modifiche  e
integrazioni)».
    3. All'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50,
dopo il secondo comma e' inserito il seguente comma:
    «2-bis. Sono escluse dalla garanzia di cui al  presente  articolo
le imprese elettriche ad eccezione di quelle  che  producono  energia
rinnovabile. Sono escluse  altresi'  le  imprese  petrolchimiche,  le
raffinerie ed i cementifici».
    4. L'articolo 46 della legge regionale 21 dicembre 1973,  n.  50,
e' sostituito dal seguente:
    «Art.  46.  -  1.  La  garanzia  a   prima   richiesta   prevista
dall'articolo 43 e' concessa, anche in deroga a quanto  previsto  dal
comma 2 dell'articolo 73 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, a
valere sulle disponibilita' del fondo unico di  cui  all'articolo  61
della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive  modifiche
ed integrazioni.
    2.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  1   possono   essere
utilizzate,  con  separata  evidenza  contabile,  anche  risorse   di
provenienza extra regionale.
    3. Le modalita' di concessione della garanzia  sono  disciplinate
con decreto del Presidente della Regione, su proposta  dell'Assessore
regionale per l'economia.».
    5. Gli articoli 44 e 45 della legge regionale 21  dicembre  1973,
n. 50, sono abrogati.
    Le norme contenute nel sopra riportato  articolo  sostanzialmente
riproducono ed ampliano le previsioni di cui all'articolo 8 commi  8,
9 e  10  del  disegno  di  legge  n.  801  dal  titolo  «Disposizioni
programmatiche e correttive per  l'anno  2012.  Legge  di  stabilita'
regionale», oggetto del ricorso proposto in data 26 aprile 2012 dallo
scrivente dinnanzi a codesta eccellentissima Corte.
    L'articolo, oggetto di censura, tramite un  complesso  meccanismo
di rinvio, abrogazione e/o modifiche  di  disposizioni  contenute  in
precedenti leggi regionali, configura un sistema di garanzie  dirette
ed illimitate in favore delle imprese operanti nella  Regione  per  i
crediti a medio termine loro concessi da istituti bancari, confidi ed
intermediari    finanziari    che    potrebbero    rivalersi    sulle
disponibilita', anche di  provenienza  extraregionale,  presenti  nel
fondo unico a gestione separata tenuto dall'IRFIS-FinSicilia.
    Per  una  migliore  ed  esaustiva  comprensione   del   contenuto
precettivo dell'articolo in esame  si  ritiene  necessario  procedere
preliminarmente ad una analisi puntuale  delle  singole  disposizioni
con la contestuale  comparazione  con  la  vigente  regolamentaziorie
della prestazione delle garanzie e del relativo soddisfacimento.
    L'articolo 43 della L.R. n. 50 del 1973, modificato ed  integrato
dai primi commi dell'articolo 4 del presente  disegno  di  legge,  ha
istituito un fondo regionale di garanzia per il  credito  industriale
con  dotazione  di  10  miliardi  di  vecchie  lire,  destinato  alla
copertura dei rischi  derivanti  da  finanziamenti  a  medio  termine
concessi in base al Testo Unico  sugli  interventi  nel  mezzogiorno,
alle imprese artigiane ed industriali che realizzino investimenti nel
territorio regionale, nonche' ai  centri  di  ricerca  scientifica  e
tecnologica.  La  garanzia  e'  concessa  agli  istituti  di  credito
operanti in Sicilia per le imprese che ne abbiano fatto richiesta  in
relazione alla concessione di finanziamento a medio termine di cui al
predetto T.U., e che non siano in grado di assicurare, sulla base del
loro  patrimonio  immobiliare,  garanzie  ritenute   capienti   dagli
istituti di credito a fronte dell'intera operazione di finanziamento.
    Il primo comma dell'articolo 4 in  questione  destina  adesso  il
fondo alla copertura dei rischi derivanti da  finanziamenti  a  medio
termine concessi alle imprese operanti nel territorio regionale.
    Il predetto fondo e' altresi' destinato  per  la  concessione  di
garanzie, cogaranzie e controgaranzie rilasciate da confidi  o  altri
istituzioni creditizie riconosciute dalla Regione e convenzionate con
l'IRFIS-FinSicilia.
    E' evidente dal confronto tra le due  disposizioni  l'ampliamento
dei soggetti beneficiari  (la  generalita'  delle  imprese)  e  delle
finalita' imprenditoriali,  adesso  indeterminate  e  prima  connesse
esclusivamente agli investimenti ed alla realizzazione di  centri  di
ricerca scientifica e tecnologica.
    Il   secondo   comma   dell'articolo   censurato   estende   agli
intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del T.U. delle  leggi
in  materia  bancaria  e  creditizia  (articolo  questo  erroneamente
riportato atteso che si riferisce all'attivita' autorizzatoria  della
Banca  d'Italia  e  non  ai  soggetti  iscritti  nell'apposito   albo
istituito dall'articolo 106), la  concessione  delle  garanzie  prima
limitate a soli istituti di credito operanti in Sicilia.
    L'articolo 43 della L.R. n. 50/1973 viene inoltre integrato dalla
previsione del terzo comma dell'articolo 4  oggetto  di  censura  con
l'esclusione dalla garanzia delle imprese elettriche, ad eccezione di
quelle che producono energie rinnovabili, di quelle petrolchimiche  e
delle raffinerie e cementifici, riproducendo  l'esclusione  contenuta
nel secondo  comma  dell'articolo  44  della  L.R.  n.  50/1973,  ora
abrogato  dal  quinto  comma  dell'articolo  4,  ma   escludendo   il
requisito, prima previsto per l'accesso alla garanzia, del limite  di
50  miliardi  di  investimenti   fissi   realizzati   dalle   imprese
beneficiarie della garanzia stessa.
    L'articolo 46  della  citata  L.R.  n.  50/1973  prevede  che  la
garanzia prima menzionata sia  limitata  nella  misura  del  75%  del
finanziamento e in ogni caso non oltre l'ammontare di 6  miliardi  di
lire per le perdite che gli istituti di credito  dimostrino  di  aver
sofferto dopo avere escusso i beni costituiti in  specifica  garanzia
all'atto della concessione del finanziamento stesso.
    Il medesimo articolo 46 disciplina,  altresi',  puntualmente  nei
successivi commi, le modalita' di riparto e le fasi  procedurali  per
il soddisfacimento della garanzia nel caso in  cui  il  recupero  dei
crediti da parte delle banche sia  subordinato  alla  conclusione  di
qualsiasi procedura concorsuale.
    Si e' quindi in presenza di un impianto normativo  che  definisce
la dotazione del fondo, la ristretta platea di  beneficiari  connessa
al  finanziamento  di  operazioni  di  investimento  e   di   ricerca
scientifica, la misura della garanzia (75% del finanziamento concesso
dalle banche e un limite massimo dello stesso) che e'  sussidiaria  e
che opera solo nel caso in cui gli istituiti di credito dimostrino le
perdite sofferte dopo avere escusso i  beni  costituiti  in  garanzia
dagli imprenditori.
    Siffatto  impianto  viene  adesso  sostituito  dal  quarto  comma
dell'articolo 4 che introduce una garanzia diretta ed immediata senza
alcun  limite,  concessa  anche  a  valere  sui  fondi  di  rotazione
assegnati in gestione  all'IRFIS-FinSicilia,  le  cui  disponibilita'
erano prima espressamente escluse  dall'articolo  73  della  L.R.  n.
2/2002, nonche' avvalendosi  persino  delle  risorse  di  provenienza
extraregionale.  La  cennata  garanzia  diretta,   senza   preventiva
escussione dell'imprenditore insolvente, e' concessa, peraltro, sulle
disponibilita' del fondo unico istituito dall'art. 61 della  L.R.  n.
17/2004.
    In merito all'art. 61 occorre precisare che lo stesso  era  stato
istituito originariamente per concedere aiuti all'investimento,  alla
ricerca e alla innovazione tecnologica e che, a seguito  di  numerose
modifiche succedutesi negli anni, in atto e' volto a consentire  alle
imprese di  accedere  alla  moratoria  nei  confronti  dell'IRFIS-fin
Sicilia e ad agevolare investimenti di partenariato pubblico-privato,
nonche' la concessione di specifiche agevolazioni previste  da  leggi
di settore i cui relativi stanziamenti sono confluiti  nel  fondo  in
questione.
    Nello specifico, il fondo unico di  cui  trattasi  e'  alimentato
dalla disponibilita' di risorse destinate da una pluralita' di  leggi
regionali fra cui:  la  L.R.  n.  51/1957  in  favore  delle  imprese
industriali  che  intendano   trasformare   e   ampliare   i   propri
stabilimenti; la L.R. n. 23/2008 per l'erogazione  di  contributi  in
conto interesse per il consolidamento di passivita' onerose; la  L.R.
n. 96/1981 per operazioni di locazione finanziaria agevolata di  beni
mobili ed immobili a favore di piccole e medie imprese;  la  L.R.  n.
44/1979 per l'acquisto di autobus  nuovi  e  per  l'ammodernamento  o
acquisto di  impianti  destinati  all'esercizio  delle  autolinee  in
concessione; la L.R. n. 7/1986 in favore delle imprese  operanti  nel
settore dei materiali lapidei  di  pregio;  la  L.R.  n.  4/2003  per
l'avvio di attivita' e gestione di piccole e medie  imprese  operanti
nei settori dell'industria vetraria, tessile e cartaria; la  L.R.  n.
25/1993 a beneficio delle imprese  commerciali  per  il  ripianamento
delle loro situazioni debitorie ed anche la L.R. n.  50/1973  il  cui
art. 43 prima menzionato ha istituito il fondo  di  garanzia  per  il
credito industriale. Leggi queste  tutte  contenenti  una  precisa  e
puntuale disciplina dei benefici concessi, dei limiti degli stessi  e
delle modalita' di quantificazione ed erogazione delle provvidenze.
    Orbene, con le disponibilita' di questo fondo, la  cui  dotazione
attuale  non  e'  conosciuta  e  non  e'   rinvenibile   negli   atti
parlamentari,  ne'  nella  relazione   illustrativa   dell'iniziativa
legislativa, si dovra' far fronte a tutte le istanze di  garanzia  «a
prima richiesta», senza alcun  limite  quantitativo,  proposte  dalle
istituzioni creditizie che abbiano concesso credito agli imprenditori
insolventi senza avere prima escusso il patrimonio degli stessi.
    La  disposizione  teste'  approvata  costituisce  quindi   palese
violazione dell'articolo 97  della  Costituzione,  laddove  non  pone
alcun limite all'intervento pubblico nelle  ipotesi  di  inadempienza
del privato ai propri oneri contrattuali nei confronti degli istituti
creditizi che lo hanno finanziato, in assenza di una soglia massima o
di un criterio di  determinazione  della  stessa  per  l'assolvimento
della garanzia prestata. La norma censurata prevede  l'emanazione  di
un decreto presidenziale cui  e'  demandato  l'onere  di  determinare
soltanto le modalita' di  concessione  della  garanzia,  in  assenza,
peraltro, di qualsiasi criterio predeterminato dal legislatore.
    L'articolo 4, si pone, altresi', in contrasto con l'art. 81 della
Costituzione,  giacche'  non  determina  l'ammontare   degli   oneri,
peraltro in  atto  inquantificabili,  ne'  tanto  meno  individua  le
risorse con cui farvi fronte, atteso che la dotazione  del  fondo  e'
destinata da norme regionali vigenti a finalita' diverse ed ulteriori
che  non  vengono   escluse   o   ridotte   dall'attuale   intervento
legislativo.
    L'articolo 4 inoltre costituisce, ad avviso  del  ricorrente,  un
aiuto di Stato in favore di talune  imprese  e,  come  tale,  potendo
alterare il sistema di libera concorrenza del  mercato,  deve  essere
sottoposto al preventivo esame della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'art. 108 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  Europea
(T.F.U.E.).
    Per  di  piu'  il  provvedimento  legislativo  non  contiene   la
cosiddetta clausola di salvaguardia che differisce il prodursi  degli
effetti  della  disciplina  introdotta   al   momento   dell'avvenuta
approvazione da  parte  del  competente  organo  europeo  e  pertanto
costituisce  palese  violazione  dell'art.  117,  primo  comma  della
Costituzione.
    Analoghe censure vanno formulate nei  confronti  dell'articolo  5
che si trascrive.
    Art. 5. - Fondo unico regionale per gli aiuti all'agricoltura
    1. Al fine di agevolare e garantire l'accesso  al  credito  delle
imprese agricole operanti nel territorio regionale e'  costituito  un
fondo  unico  regionale  per  gli  aiuti  all'agricoltura,  destinato
prioritariamente alla concessione di anticipazioni o alla prestazione
di garanzie a prima richiesta, anche in deroga a quanto previsto  dal
comma 2 dell'articolo 73 della legge regionale 26 marzo 2002,  n.  2,
per il  finanziamento  di  progetti  di  innovazione  tecnologica  in
agricoltura nonche' per il finanziamento di crediti di conduzione, la
cui gestione separata e' assegnata all'IRFIS-FinSicilia S.p.a.
    2. Le disponibilita' del fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo
agricolo (ESA), istituito con l'articolo 14 della legge regionale  12
maggio 1959, n. 21, sono versate, entro venti giorni  dalla  data  di
entrata   in    vigore    della    presente    legge,    direttamente
all'IRFIS-FinSicilia S.p.a. per essere destinate al Fondo di  cui  al
comma 1.
    Il predetto  articolo  istituisce  presso  l'IRFIS-FinSicilia  un
fondo  unico  a  gestione  separata  destinato  alla  concessione  di
anticipazioni o prestazioni di garanzia «a prima  richiesta»  per  il
finanziamento di crediti di conduzione in favore di imprese  agricole
operanti nel territorio regionale.
    La disposizione costituisce un evidente aiuto di  Stato  e,  come
tale,  avrebbe   dovuto   essere   preventivamente   trasmessa   alla
Commissione  europea  ai  fini  dell'eventuale  approvazione.   Essa,
inoltre, non contiene la quantificazione degli oneri derivanti ed  il
limite  alla  garanzia  «a  prima  richiesta»  o  i  criteri  per  la
concessione delle diverse  provvidenze  e  rimette  la  copertura  ad
indistinte disponibilita' di un  fondo  esistente  presso  l'Ente  di
Sviluppo Agricolo, senza, peraltro, considerare  che  le  stesse,  in
base alla vigente legislazione, continuano ad  essere  destinate  per
altre finalita'.
 
                              P. Q. M.
 
    Ai sensi dell'art. 28 dello Statuto  Speciale,  con  il  presente
atto impugna gli articoli 4 e  5  del  disegno  di  legge  n.  566  -
Stralcio I dal titolo «Norme in materia  di  IRFIS-FinSicilia  S.p.A.
Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1973,  n.  50»,  approvato
dall'Assemblea Regionale Siciliana il 18 dicembre 2013 per violazione
degli articoli 81, 97, 117, primo comma in  relazione  agli  articoli
107 e 108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  e
dell'art. 117, secondo comma lett. e) della Costituzione.
        Palermo, 21 dicembre 2013
 
   Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Prefetto
                               Aronica
 

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