RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4  gennaio 2007 , n. 2
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  4 gennaio  2007  (del  Presidente  del Consiglio dei
ministri)

(GU n. 4 del 24-1-2007) 
 
    Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri in carica,
rappresentato  e  difeso  per  legge  dall'Avvocatura  generale dello
Stato,  negli  uffici  della quale in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
domicilia per legge;

    Contro  Provincia  autonoma di Bolzano, in persona del Presidente
in  carica,  per la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 1,
commi 2  e  3 e relativo allegato A della legge provinciale n. 11 del
18  ottobre  2006,  pubblicata  nel B.U.R. n. 44 del 31 ottobre 2006,
recante:  "Modifiche  di  leggi  provinciali  in  vari  settori", per
violazione  degli  articoli 4,  8,  9  e  100  dello statuto speciale
(dD.P.R.  31 agosto  1972,  n. 670), dell'art. 4 del d.P.R. 15 luglio
1988,  n. 574,  nonche'  degli articoli 5, 6, 116, 117, commi primo e
secondo lett. e) della Costituzione.
                           Fatto e diritto
    L'art. 1,  comma 2, della legge in epigrafe sostituisce l'art. 3,
comma 1,  della  l.p. 22 dicembre 2005, n. 12, disponendo che "per le
finalita'  di  cui  all'art. 1  e  per la valorizzazione dei prodotti
agricoli e alimentari con un elevato standard qualitativo controllato
e'  introdotto  il  Marchio  di  qualita'  con indicazione d'origine,
secondo  l'allegato A. La dizione Qualita' di cui all'allegato A puo'
essere usata in diverse varianti linguistiche".
    Il  comma 3 dello stesso articolo sostituisce l'allegato A di cui
al  comma 1  dell'art. 3  della  legge  provinciale 22 dicembre 2005,
n. 12, cosi' risultando due sole versioni del Marchio di qualita' (il
quale,  ai  sensi  degli  artt. 4  e  5  della  l.p. n. 12/2005 e' di
titolarita' della Provincia), e cioe' "Qualitat Sudtirol" e "Qualita'
Alto Adige".
    Risulta  dunque  la  liberta'  della  provincia  di  usare  nella
promozione turistica il marchio "Qualitat Sudtirol" con esclusione di
ogni riferimento all'Alto Adige e alla lingua italiana, e viceversa.
    Giova  premettere  che  con ricorso tempestivamente notificato il
Governo  impugno'  la  l.p.  22 dicembre  2005, n. 12, per violazione
degli  artt. 4,  8,  9 e 100 dello statuto speciale (d.P.R. 31 agosto
1972,  n. 670),  dell'art. 4,  d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, e degli
artt. 6,   116,   117,  commi  primo  e  secondo,  lettera  e)  della
Costituzione.  Si  sostenne,  in  particolare, nell'impugnativa che i
marchi  che  comprendono  la  sola dizione italiana o la sola dizione
tedesca  introducono  una  forma  di  disgregazione  della  comunita'
regionale  provinciale  in  contrasto  con  le norme appena indicate:
nella  originaria formulazione dell'allegato A alla legge provinciale
n. 12/2005  si  prevedevano  cinque varianti del marchio alcune delle
quali in una sola lingua (italiana o tedesca).
    La  l.p.  oggi  all'esame,  nel  disporre  due  sole versioni del
marchio  ("Qualitat  Sudtirolen"  e "Qualita' Alto Adige") reitera le
violazioni  gia'  denunciate nel precedente ricorso, perche', con una
nuova  formulazione  conferma la possibilita' della cancellazione del
nome Alto Adige o Sudtirol e dell'uso esclusivo di una sola lingua in
quanto  permette  l'opzione,  gia'  prevista  e  di fatto usata nella
promozione  turistica,  dell'uso  del  marchio  "Qualitat  Sudtirol",
ovvero  dell'altro,  parimenti  incompleto  ma  di  fatto poco usato,
"Qualita' Alto Adige".
    Le  norme  in epigrafe sono dunque incostituzionali e pertanto il
Consiglio  dei  ministri ne ha deliberato l'impugnazione nella seduta
del 22 dicembre u.s. (doc. 1), per i seguenti motivi.
    1) Violazione  degli  artt. 4, 8 e 9 dello statuto di autonomia e
dell'art. 116 della Costituzione, anche con riferimento all'art. 5.
    La  prescrizione  della  iscrizione  nel  logo di una sola lingua
(italiano   o   tedesco)  o  senza  la  denominazione  geografica  di
provenienza  contestuale  nelle  due  lingue  eccede dalle competenze
statuarie  della  provincia, di cui agli artt. 4, 8 e 9 dello statuto
speciale,  e  e'  in  contrasto con l'art. 116 della Costituzione che
individua  il  toponimo  bilingue  Trentino-Alto  Adige/SudTirol  per
indicare il territorio della Provincia di Bolzano evidenziando in tal
modo l'inscindibile bilinguismo voluto dal legislatore costituzionale
per tale zona geografica. Non va dimenticato che la "Repubblica una e
indivisibile" riconosce e promuove le autonomie locali, ma sempre nei
limiti   dei   propri   essenziali   caratteri  dell'unita'  e  della
indivisibilita',  endiadi  che  esprime  l'in  se'  di  un valore che
conforma la stessa Repubblica e che dunque neppure il procedimento di
revisione potrebbe forse modificare (art. 139 Cost.).
    Nel  Trentino-Alto  Adige  la  presenza  dell'etnia  tedesca e di
quella  italiana  va  riconosciuta  e  tutelata  pure  nell'uso della
lingua;  e di cio' da' atto la Costituzione nello stesso uso bilingue
del  nome  della  regione (art. 116, secondo comma, Cost: "La Regione
Trentino-Alto Adige/Sudtirol e' costituita dalle Province autonome di
Trento  e di Bolzano"); e dunque non puo' concedersi che l'uso di una
sola  lingua  (italiana  o  tedesca)  ponga in ombra l'importanza del
gruppo  dell'idioma  non  favorito. Risulta, inoltre, evidente che le
disposizioni  impugnate  si  pongono  in contrasto anche con l'art. 6
della Costituzione, giacche' la minoranza linguistica non e' tutelata
quando,  come  nella  specie,  si permetta l'uso esclusivo dell'altra
lingua.
    Tutti i marchi che comprendono solo la dizione italiana o la sola
dizione  tedesca  o  dizioni  in  lingue  diverse  per le due dizioni
componenti   del  marchio,  introducono  una  discriminazione  tra  i
cittadini  della  Provincia  autonoma, con l'effetto di disgregazione
della  comunita' regionale e provinciale; la norma si pone, cosi', in
contrasto  con gli artt. 1 e 2 dello statuto speciale, ricognitivo di
corrispondenti norme costituzionali.
    Ne' puo' ammettersi che la legge provinciale possa mutare il nome
che la Costituzione da' ad una propria regione o provincia autonoma.
    2) Violazione  dell'art. 100  dello  statuto  di  autonomia e del
relativo regolamento di esecuzione.
    La  lingua  tedesca  e  il suo uso, come diritto consequenziale e
connesso  al  principio  della  tutela  delle  minoranze e dei gruppi
linguistici,  e' limitato ai rapporti tra il cittadino e gli organi e
uffici  della  pubblica  amministrazione nella "Provincia di Bolzano"
(art. 100 dello statuto speciale).
    L'uso  esclusivo  della  lingua  tedesca  nella  composizione del
marchio  di  qualita'  dei  prodotti della Provincia di Bolzano e con
destinazione  presumibile al mercato locale e a quello comunitario e'
priva di giustificazione costituzionale e statuaria.
    La   norma   che   consente   un   tale   effetto   e',   dunque,
costituzionalmente illegittima.
    3) Violazione   dei   principi   informatori   della   disciplina
comunitaria  in materia di protezione delle indicazioni geografiche e
delle denominazioni d'origine e dell'articolo 117, primo comma, della
Costituzione.
    La previsione di un unico marchio con tipologie caratterizzate da
un  uso strumentale della lingua e' tale da ingenerare confusione nei
consumatori  circa  la  identita'  e  la  provenienza del prodotto e,
pertanto,  viola  i principi informatori della disciplina comunitaria
relativa  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari di cui ai
Reg.  (CEE)  n. 92/2081 e n. 92/2082 violando l'art. 117, primo comma
della Costituzione.
    La   strumentalizzazione   della   garanzia  del  bilinguismo  al
perseguimento  di  finalita' meramente economiche, prive di specifica
copertura    costituzionale,    viola   la   competenza   legislativa
provinciale.
    4) Violazione dell'art. 4 dello statuto speciale e dell'art. 117,
secondo comma, lett. e) della Costituzione.
    La previsione normativa in quanto consente l'utilizzo strumentale
del   principio   del   bilinguismo   per   ottenere   un   risultato
ingiustificatamente     discriminatorio     nel     settore     della
commercializzazione   della  produzione  provinciale  viola  altresi'
l'art. 4  dello  statuto  di  autonomia  e l'art. 117, secondo comma,
lett. e)    della    Costituzione,    in    quanto    comporta    una
compartimentalizzazione  del  mercato  su  basi  linguistiche e crea,
attraverso   l'uso   strumentale  di  un  diritto  costituzionalmente
garantito,   un  elemento  di  distorsione  della  concorrenza  e  di
violazione dei diritti dei consumatori. E' infine da sottolineare che
le  disposizioni  impugnate  si  pongono in contrasto con l'art. 4 in
epigrafe  anche  per  la  violazione del principio dell'uso congiunto
delle due lingue negli atti destinati alla generalita' dei cittadini.

        
      
                              P. Q. M.
    Chiede   la  dichiarazione  di  incostituzionalita'  dell'art. 1,
commi 2  e 3, e relativo allegato A della legge provinciale n. 11 del
18 ottobre  2006,  pubblicata  nel  B.U.R. n. 44 del 31 ottobre 2006,
recante:  "Modifiche  di  leggi  provinciali  in  vari  settori", per
violazione  negli  artt. 4, 8, 9 e 100 dello statuto speciale (d.P.R.
31 agosto  1972,  n. 670),  dell'art. 4 del  d.P.R.  15 luglio  1988,
n. 574,  nonche'  degli  artt. 5, 6, 116, 117, commi primo e secondo,
lettera e), della Costituzione.
    Si depositano:
        1) Deliberazione del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2006.
        2) Legge provinciale - Bolzano - 18 ottobre 2006, n. 11.
          Roma, addi' 27 dicembre 2006
             L'Avvocato dello Stato: Antonio Palatiello

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