Ricorso n. 2 del 4 gennaio 2007 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 gennaio 2007 , n. 2
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 gennaio 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri) (GU n. 4 del 24-1-2007)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, negli uffici della quale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge; Contro Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente in carica, per la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 1, commi 2 e 3 e relativo allegato A della legge provinciale n. 11 del 18 ottobre 2006, pubblicata nel B.U.R. n. 44 del 31 ottobre 2006, recante: "Modifiche di leggi provinciali in vari settori", per violazione degli articoli 4, 8, 9 e 100 dello statuto speciale (dD.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), dell'art. 4 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, nonche' degli articoli 5, 6, 116, 117, commi primo e secondo lett. e) della Costituzione. Fatto e diritto L'art. 1, comma 2, della legge in epigrafe sostituisce l'art. 3, comma 1, della l.p. 22 dicembre 2005, n. 12, disponendo che "per le finalita' di cui all'art. 1 e per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari con un elevato standard qualitativo controllato e' introdotto il Marchio di qualita' con indicazione d'origine, secondo l'allegato A. La dizione Qualita' di cui all'allegato A puo' essere usata in diverse varianti linguistiche". Il comma 3 dello stesso articolo sostituisce l'allegato A di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, cosi' risultando due sole versioni del Marchio di qualita' (il quale, ai sensi degli artt. 4 e 5 della l.p. n. 12/2005 e' di titolarita' della Provincia), e cioe' "Qualitat Sudtirol" e "Qualita' Alto Adige". Risulta dunque la liberta' della provincia di usare nella promozione turistica il marchio "Qualitat Sudtirol" con esclusione di ogni riferimento all'Alto Adige e alla lingua italiana, e viceversa. Giova premettere che con ricorso tempestivamente notificato il Governo impugno' la l.p. 22 dicembre 2005, n. 12, per violazione degli artt. 4, 8, 9 e 100 dello statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), dell'art. 4, d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, e degli artt. 6, 116, 117, commi primo e secondo, lettera e) della Costituzione. Si sostenne, in particolare, nell'impugnativa che i marchi che comprendono la sola dizione italiana o la sola dizione tedesca introducono una forma di disgregazione della comunita' regionale provinciale in contrasto con le norme appena indicate: nella originaria formulazione dell'allegato A alla legge provinciale n. 12/2005 si prevedevano cinque varianti del marchio alcune delle quali in una sola lingua (italiana o tedesca). La l.p. oggi all'esame, nel disporre due sole versioni del marchio ("Qualitat Sudtirolen" e "Qualita' Alto Adige") reitera le violazioni gia' denunciate nel precedente ricorso, perche', con una nuova formulazione conferma la possibilita' della cancellazione del nome Alto Adige o Sudtirol e dell'uso esclusivo di una sola lingua in quanto permette l'opzione, gia' prevista e di fatto usata nella promozione turistica, dell'uso del marchio "Qualitat Sudtirol", ovvero dell'altro, parimenti incompleto ma di fatto poco usato, "Qualita' Alto Adige". Le norme in epigrafe sono dunque incostituzionali e pertanto il Consiglio dei ministri ne ha deliberato l'impugnazione nella seduta del 22 dicembre u.s. (doc. 1), per i seguenti motivi. 1) Violazione degli artt. 4, 8 e 9 dello statuto di autonomia e dell'art. 116 della Costituzione, anche con riferimento all'art. 5. La prescrizione della iscrizione nel logo di una sola lingua (italiano o tedesco) o senza la denominazione geografica di provenienza contestuale nelle due lingue eccede dalle competenze statuarie della provincia, di cui agli artt. 4, 8 e 9 dello statuto speciale, e e' in contrasto con l'art. 116 della Costituzione che individua il toponimo bilingue Trentino-Alto Adige/SudTirol per indicare il territorio della Provincia di Bolzano evidenziando in tal modo l'inscindibile bilinguismo voluto dal legislatore costituzionale per tale zona geografica. Non va dimenticato che la "Repubblica una e indivisibile" riconosce e promuove le autonomie locali, ma sempre nei limiti dei propri essenziali caratteri dell'unita' e della indivisibilita', endiadi che esprime l'in se' di un valore che conforma la stessa Repubblica e che dunque neppure il procedimento di revisione potrebbe forse modificare (art. 139 Cost.). Nel Trentino-Alto Adige la presenza dell'etnia tedesca e di quella italiana va riconosciuta e tutelata pure nell'uso della lingua; e di cio' da' atto la Costituzione nello stesso uso bilingue del nome della regione (art. 116, secondo comma, Cost: "La Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol e' costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano"); e dunque non puo' concedersi che l'uso di una sola lingua (italiana o tedesca) ponga in ombra l'importanza del gruppo dell'idioma non favorito. Risulta, inoltre, evidente che le disposizioni impugnate si pongono in contrasto anche con l'art. 6 della Costituzione, giacche' la minoranza linguistica non e' tutelata quando, come nella specie, si permetta l'uso esclusivo dell'altra lingua. Tutti i marchi che comprendono solo la dizione italiana o la sola dizione tedesca o dizioni in lingue diverse per le due dizioni componenti del marchio, introducono una discriminazione tra i cittadini della Provincia autonoma, con l'effetto di disgregazione della comunita' regionale e provinciale; la norma si pone, cosi', in contrasto con gli artt. 1 e 2 dello statuto speciale, ricognitivo di corrispondenti norme costituzionali. Ne' puo' ammettersi che la legge provinciale possa mutare il nome che la Costituzione da' ad una propria regione o provincia autonoma. 2) Violazione dell'art. 100 dello statuto di autonomia e del relativo regolamento di esecuzione. La lingua tedesca e il suo uso, come diritto consequenziale e connesso al principio della tutela delle minoranze e dei gruppi linguistici, e' limitato ai rapporti tra il cittadino e gli organi e uffici della pubblica amministrazione nella "Provincia di Bolzano" (art. 100 dello statuto speciale). L'uso esclusivo della lingua tedesca nella composizione del marchio di qualita' dei prodotti della Provincia di Bolzano e con destinazione presumibile al mercato locale e a quello comunitario e' priva di giustificazione costituzionale e statuaria. La norma che consente un tale effetto e', dunque, costituzionalmente illegittima. 3) Violazione dei principi informatori della disciplina comunitaria in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine e dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione. La previsione di un unico marchio con tipologie caratterizzate da un uso strumentale della lingua e' tale da ingenerare confusione nei consumatori circa la identita' e la provenienza del prodotto e, pertanto, viola i principi informatori della disciplina comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari di cui ai Reg. (CEE) n. 92/2081 e n. 92/2082 violando l'art. 117, primo comma della Costituzione. La strumentalizzazione della garanzia del bilinguismo al perseguimento di finalita' meramente economiche, prive di specifica copertura costituzionale, viola la competenza legislativa provinciale. 4) Violazione dell'art. 4 dello statuto speciale e dell'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione. La previsione normativa in quanto consente l'utilizzo strumentale del principio del bilinguismo per ottenere un risultato ingiustificatamente discriminatorio nel settore della commercializzazione della produzione provinciale viola altresi' l'art. 4 dello statuto di autonomia e l'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione, in quanto comporta una compartimentalizzazione del mercato su basi linguistiche e crea, attraverso l'uso strumentale di un diritto costituzionalmente garantito, un elemento di distorsione della concorrenza e di violazione dei diritti dei consumatori. E' infine da sottolineare che le disposizioni impugnate si pongono in contrasto con l'art. 4 in epigrafe anche per la violazione del principio dell'uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalita' dei cittadini.
P. Q. M. Chiede la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 1, commi 2 e 3, e relativo allegato A della legge provinciale n. 11 del 18 ottobre 2006, pubblicata nel B.U.R. n. 44 del 31 ottobre 2006, recante: "Modifiche di leggi provinciali in vari settori", per violazione negli artt. 4, 8, 9 e 100 dello statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), dell'art. 4 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, nonche' degli artt. 5, 6, 116, 117, commi primo e secondo, lettera e), della Costituzione. Si depositano: 1) Deliberazione del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2006. 2) Legge provinciale - Bolzano - 18 ottobre 2006, n. 11. Roma, addi' 27 dicembre 2006 L'Avvocato dello Stato: Antonio Palatiello