RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE  5 gennaio 2010, n. 2
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 5 gennaio  2010  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
 
 (GU n. 7 del 17-2-2010) 
 
 
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici,  in
Roma, Via dei Portoghesi, 12, domicilia. 
    Contro la Regione Calabria in persona del Presidente della Giunta
regionale  pro  tempore,  per  la  declaratoria   dell'illegittimita'
costituzionale della legge regionale  n.  40  del  5  novembre  2009,
pubblicata sul BUR n. 20 del  10  novembre  2009  recante  «Attivita'
estrattive nel territorio della regione Calabria». 
    La  presentazione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa  dal
Consiglio dei ministri  nella  riunione  del  17  dicembre  2009  (si
depositeranno  estratto  del  verbale  e   relazione   del   ministro
proponente). 
    La legge, che  detta  la  disciplina  regionale  delle  attivita'
estrattive e' censurabile relativamente alla  disposizione  contenuta
nell'articolo 2, comma 3, lettera c). 
    Tale norma afferma che appartengono alla «categorie  delle  cave»
anche i materiali e le sostanze «provenienti da  riutilizzazioni  dei
materiali lapidei di demolizione o  di  risulta  o  di  lavori  edili
stradali, in conformita' con quanto previsto dalle  norme  di  tutela
ambientale»,   escludendo   detti   materiali   aprioristicamente   e
genericamente dal regime dei rifiuti e/o  restringendo  indebitamente
il campo di applicazione della disciplina dei rifiuti. 
    Cosi' facendo, la disposizione  regionale  contrasta  la  vigente
normativa nazionale di settore ed in particolare con  la  definizione
di «rifiuto», cosi' come stabilita, in ambito nazionale, dalla  Parte
IV del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152  ed,  in  ambito
comunitario, dalla Direttiva 2006 dicembre CE (art. 117,  primo comma
Cost.). 
    Si precisa che l'oggetto e la sfera di applicazione  della  Parte
IV del decreto legislativo n. 152/2006  e  delle  altre  disposizioni
specifiche, complementari,  particolari  e  speciali  e'  individuato
dalla definizione di «rifiuto» congiuntamente alla  disposizione  che
prevede  i  limiti  di  applicazione  della  stessa.  In  tal  senso,
l'articolo 183, comma 1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  n.
152/2006 definisce rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto che rientra
nelle categorie di cui all'allegato A alla parte quarta del  presente
decreto e di cui il  detentore  si  disfi  o  abbia  deciso  o  abbia
l'obbligo di disfarsi». 
    Mentre l'art. 185 del decreto legislativo n. 152/2006,  rubricato
«Limiti al campo di applicazione», precisa le  categorie  di  rifiuti
esclusi da campo  di  applicazione  della  Parte  IV  e  le  relative
condizioni di esclusione. Tale ultima norma non comprende i materiali
in questione ed  avendo  essa  natura  eccezionale  non  puo'  essere
applicata oltre i casi considerati. 
    Secondo  tali  definizioni,  risulta  evidente  che  i   suddetti
materiali rientrano nella definizione di rifiuto (Codice CER 17). Ne'
puo' considerarsi  sufficiente  a  sottrarre  detti  materiali  dalla
disciplina in materia di rifiuti la «riutilizzazione» degli stessi. 
    Si ricorda  che  la  Corte  di  Giustizia  europea  -  in  merito
all'applicazione della definizione di  rifiuto  recata  dell'art.  1,
paragrafo 1, lettera a) della Direttiva 12/2006/CE -  ha  piu'  volte
ribadito  che  la  sfera  di  applicazione  della  vigente  Direttiva
12/2006/CE in materia di rifiuti e' determinata congiuntamente  dalla
definizione di rifiuto e  dall'art.  2,  paragrafo  1,  della  stessa
direttiva, che indica quali tipi di rifiuti  sono  o  possono  essere
esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva. Inoltre la Corte
ha precisato che la sfera di applicazione non  puo'  essere  limitata
dalle  norme  nazionali  mediante  disposizioni  che   traviserebbero
necessariamente l'ambito di applicazione della direttiva stessa e che
«sono le circostanze specifiche a fare di un materiale un  rifiuto  o
meno e che pertanto le autorita' competenti devono decidere caso  per
caso». 
    Quanto sopra affermato e' stato anche ribadito dalla  Commissione
europea  nella  «Comunicazione  interpretativa  sui  rifiuti  e   sui
sottoprodotti» (Bruxelles, 21 febbraio 2007 COM(2007)  59)  destinata
al Parlamento ed al Consiglio europeo. Nella citata comunicazione  la
Commissione ha infatti chiarito che non esiste «una distinzione netta
tra i materiali e rifiuti» e che  «per  applicare  la  normativa  sui
rifiuti occorre tracciare caso per caso, una linea chiara tra le  due
situazioni giuridiche stabilendo se il materiale  di  cui  si  tratta
costituisce rifiuto o meno». 
    Per le ragioni sopra esposte si ritiene che far  rientrare  nella
«categoria delle cave» i  materiali  «lapidei  di  demolizioni  o  di
risulta o di lavori edili stradali»,  cosi'  come  prospettato  dalla
legge regionale in esame, significa escluderli automaticamente  dalla
categoria dei rifiuti  in  maniera  non  coerente  con  la  normativa
nazionale e comunitaria sui rifiuti. 
    Tale  articolo,  pertanto,  viola   il   vincolo   del   rispetto
comunitario  -  derivante   dall'art.   117,   primo   comma,   della
Costituzione  -  rappresentato  nella  materia  dei   rifiuti   dalla
Direttiva 2006/12/CE e dai principi generali stabiliti dalla Corte di
giustizia europea in ordine alla definizione di «rifiuto». 
    Infine,  l'interpretazione  restrittiva  della   definizione   di
rifiuto,  oltre  a  contrastare  con  il  principio  di  precauzione,
favorisce il rischio di una gestione incontrollata  dei  rifiuti  con
gravi conseguenze per la salute e per l'ambiente. Soltanto a  seguito
di un esame caso per caso e qualora sussistano  le  condizioni  ed  i
requisiti stabiliti dall'art. 183, comma 1, lettera  p)  del  decreto
legislativo n. 152/2006, tali materiali potrebbero essere  tuttalpiu'
essere considerati sottoprodotti.  Diversamente,  i  materiali  e  le
sostanze  in  questione  dovranno  essere  qualificati   rifiuti   ed
assoggettati al regime giuridico dei rifiuti, cosa, questa,  che  non
esclude la possibilita' che gli stessi siano utilizzati in  attivita'
di recupero autorizzate, come, ad esempio, quelle previste dal  DM  5
febbraio 1998 - Norme tecniche generali per il  recupero  di  materia
dai rifiuti non pericolosi. 
    Conclusivamente,  la  norma  regionale   in   oggetto,   dettando
disposizioni  difformi  dalla  normativa  nazionale  di   riferimento
afferente alla materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema»
di cui all'art. 117, comma 2, lettera s), per la quale  lo  Stato  ha
competenza legislativa esclusiva, presenta  un  evidente  profilo  di
illegittimita' costituzionale. 

        
      
 
                               P. Q. M. 
 
    La legge viene impugnata di fronte alla Corte  costituzionale  ai
sensi dell'articolo 127 della Costituzione e  si  confida  che  nelle
more del giudizio la Regione Calabria voglia far cessare  le  ragioni
del contendere. 
        Roma, addi' 23 dicembre 2009 
 
               L'Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo 
 

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