N. 2 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 gennaio 2003.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 9 gennaio 2003 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 6 del 12-2-2003)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in
Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliata;
Contro il Presidente della giunta regionale del Piemonte; per la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale
24 ottobre 2002, n. 25, recante "Regolamento delle pratiche
terapeutiche e delle discipline non convenzionali", pubblicata in
B.U.R. Piemonte 31 ottobre 2002, n. 44, (in relazione all'art. 117,
commi primo e terzo, Cost.).
Giusta determinazione 20 dicembre 2002 del Consiglio dei
ministri, ricorre il deducente per la dichiarazione
dell'illegittimita' costituzionale della legge regionale Piemonte 24
ottobre 2002, n. 25, siccome in contrasto con l'art. 117 Cost. (come
sostituito con l'art. 3 legge cost. 18 ottobre n. 3).
1. - La denunciata legge regionale detta norme per la
regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non
convenzionali, riconoscendole specificamente - al dichiarato fine di
favorire la liberta' di scelta del paziente nell'ottica del
pluralismo scientifico - nella "agopuntura", "fitoterapia",
"omeopatia", "omotossicologia" ed altre (otto) pratiche omologhe
individuate al primo comma dell'art. 2 (dalla lettura "a" alla
lettera "l").
All'uopo, demanda ad una Commissione permanente, da istituirsi
presso l'Assessorato competente in materia di sanita' e presieduta
dal relativo Assessore regionale (art. 3), compiti: di promozione
della divulgazione delle pratiche e terapie non convenzionali de
quibus; di monitoraggio dati e di supporto delle azioni di
programmazione e di previsione di spesa nel settore; di definizione
dei requisiti minimi per il riconoscimento degli istituti - pubblici
e privati - deputati alla formazione degli operatori; di verifica, in
capo a questi, dei requisiti occorrenti per la iscrizione in apposito
registro regionale (art. 4). Detta, inoltre una disciplina
transitoria per l'iscrizione in tale "albo" degli operatori gia'
esercenti sul territorio regionale le pratiche non convenzionali in
parola (art. 7).
2. - Come si desume, linearmente, dalla lettera e dalla ratio
legis le cennate disposizioni normative attengono allo esercizio di
professioni sanitarie secondo metodi e mezzi non convenzionali, quali
nominativamente elencate dal legislatore regionale; riguardano dunque
- materia "di legislazione concorrente" di spettanza della regione
sottoposta, ex art. 117 Cost., al rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario (primo comma) nonche' dei principi
fondamentali la cui determinazione e' riservata alla legislazione
statuale (terzo comma).
Entrambi i limiti devono ritenersi violati dalla legge qui
impugnata.
2.1. - Ed invero, quanto al secondo di quelli ora menzionati, e'
agevole considerare che il previsto riconoscimento "regionale" di
professioni aventi ad oggetto l'esercizio di pratiche terapeutiche
"non convenzionali" non ancora istituite dalla normativa statale, cui
spetta - invece - l'individuazione dei principi generali in materia,
eccede dalla competenza della regione, non potendo ritenersi a questa
consentiti interventi legislativi intesi - in particolare - alla
disciplina (attraverso l'istituzione d'un registro, o albo, e la
regolamentazione dei requisiti per la relativa iscrizione) di figure
di operatori professionali non ancora individuate dal legislatore
nazionale.
Nella stessa prospettiva, e per altro verso, va pure considerato
che, - in atto - l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502 (sub art. 7 d.lgs. n. 517/1993) e l'art. 1, comma 2, della
legge n. 42/1999 hanno esplicitamente riservato allo Stato la
individuazione delle figure professionali in discorso (degli
operatori - cioe' - di pratiche terapeutiche "non convenzionali")
cosi' ponendo, nell'ambito della materia "sanita'" (che non e' di
nuova attribuzione alle regioni, avuto riguardo all'originario art.
117 Cost.), un principio fondamentale che (pur nel novellato assetto
costituzionale delle competenze legislative, risultante dalle
modifiche apportate dal titolo V della Costituzione) non puo' non
imporsi al rispetto del legislatore regionale, fino a che (almeno
implicitamente) conservato in vigore dopo la legge cost. n. 3/2001
perche' non disciplinato in termini diversi dalla normativa statale.
2.2 - Ma risulta, altresi', violato il limite (art. 117, primo
comma, Cost.) costituito (anche per il legislatore regionale) dal
rispetto dei "vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario" in tema
di diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.
Occorre riflettere, per vero, che le direttive comunitarie
regolanti la libera circolazione dei professionisti concernono,
anche, il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti in uno
Stato membro ai fini dell'esercizio della attivita' professionale in
un altro Stato (ospitante) al quale, in particolare, fanno carico di
assicurarne il rispetto su tutto il proprio territorio.
Ne viene di conseguenza - quanto all'obbligo di rispetto dei
"vincoli" evocati dal citato primo comma dell'art. 117 Cost. - che la
denunciata legge regionale se da un canto - con l'istituzione di
nuove e regolamentate figure professionali nel settore dell'esercizio
di pratiche terapeutiche "non convenzionali" - mnnesca la piena
operativita' delle cennate norme comunitarie, finisce d'altro canto,
inevitabilmente, col limitare ad una parte soltanto del territorio
italiano l'esplicazione del diritto alla libera circolazione,
determinando trattamenti discriminatori tra cittadini residenti e
cittadini provenienti da un altro Stato membro.

P. Q. M.
Per le accennante considerazioni, e con riserva di migliore
illustrazione, il deducente chiede che sia dichiarata
l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Piemonte in
epigrafe.
Saranno depositati la determinazione consiliare 20 dicembre 2002
ed il testo della legge impugnata.
Roma, addi' 27 dicembre 2002
L'Avvocato dello Stato: Sergio Laporta


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