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N. 20 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 marzo 2011. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 10 marzo 2011 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 17 del 20-4-2011)
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Ricorso Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f.
80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei
Portoghesi n. 12, ricorrente;
Contro la Regione Molise, in persona del Presidente della Giunta
Regionale in carica, con sede in Campobasso, via Genova n. 11,
intimata, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale
dell'art. 1, comma 1, lettera a) e lettera b) della legge regionale
della Regione Molise del 23 dicembre 2010, n. 23, pubblicata sul
B.U.R. n. 38 del 31 dicembre 2010 recante «Modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli
insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise)».
Per violazione dell'art. 117, comma 1; comma, 2, lett. a) e lett.
e), comma 3, Cost.
Fatto
La Regione Molise ha emanato la legge regionale n. 23 del 2010,
con la quale ha previsto modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 7 agosto 2009, n. 22, recante la nuova disciplina degli
insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise.
L'art. 1, comma 1, lett. a) della legge regionale n. 23/2010
novella l'art. 2, comma 1, della legge regionale 22/2009, aggiungendo
la lettera c-bis), in tema di individuazione delle aree non idonee
all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 12, del d.lgs. n. 387/2003.
L'art. 2, comma 1, della anzidetta l.r. n. 22/09 stabiliva che,
nell'ambito della competenza regionale stabilita dall'art. 12 del
d.lgs. n. 387/2003, la Regione Molise individua le aree non idonee
all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili, includendovi - alle lettere a), b) e c) - i parchi
e pre-parchi o le zone contigue e le riserve regionali; la zona l di
rilevante interesse dei parchi nazionali istituiti nel territorio
della regione; le zone di «protezione e conservazione integrale» dei
Piani territoriali paesistici. Con la nuova norma dell'art. 2, comma
1, l.r. n. 22/09, contrassegnata dalla lettera c-bis), viene dunque
individuata una ulteriore area non idonea all'installazione di
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
costituita dalla Valle del Tammaro e dai rilievi che la delimitano,
in quanto contesto dei piu' rilevanti valori archeologici emergenti
dal territorio regionale.
L'art. l, comma 1, lettera b), della impugnata legge regionale
inserisce invece, dopo il comma l del medesimo art. 2 della l.r. n.
22/2009, il comma l-bis), recante l'individuazione delle aree e dei
siti non idonei alla installazione di impianti eolici. La norma
contenuta nel novellato art. 2, comma 1-bis, stabilisce che ai sensi
e per gli effetti delle disposizioni di cui all'allegato 3, lettera
f), del D.M. 10 settembre 2010, contenente le «Linee Guida per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili»,
costituiscono aree e siti non idonei alla installazione degli
impianti eolici, le aree e i beni di notevole interesse culturale,
cosi' dichiarati ai sensi del d.lgs. n. 2/2004, nonche' gli immobili
e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi del
medesimo d.lgs.
L'art. 1, comma 1, lett. a) e b), della legge regionale della
Regione Molise n. 23/2010, che introduce le suddette integrazioni
all'art. 2 della Legge regionale n. 22/2009, si presta a censure di
incostituzionalita' per i seguenti motivi di
Diritto
1) Violazione dell'art. 117, comma 3 , Cost., in relazione all'art.
12, commi 3, 4 e 20 del d.lgs . n. 387/2003 (attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita').
Il d.lgs. n. 387/2003, contenente disposizioni di attuazione
della direttiva 2001/77/CE relativa alla produzione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricita', all'art. 12, comma 10, dispone che le
Regioni possono procedere alla individuazione di aree non idonee alla
realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, in attuazione e nel
rispetto delle Linee Guida nazionali.
Orbene, ai sensi dell'art. 17 (in combinato disposto con
l'allegato 3) delle Linee Guida adottate con DM 10 settembre 2010, le
aree non idonee possono essere individuate solo a determinate
condizioni, tassativamente elencate, nessuna delle quali ricorre
nelle disposizioni censurate.
Infatti, ai sensi delle linee guida ministeriali le aree non
idonee possono essere individuate con riguardo non a categorie
generalizzate di aree ma solo a specifici siti, con riguardo
all'installazione solo di determinate tipologie e/o dimensioni di
impianti, previo espletamento di una istruttoria approfondita (dei
cui esiti deve darsi adeguato conto nel provvedimento regionale che
indica le aree non idonee), che individui le specifiche aree
particolarmente sensibili o vulnerabili all'interno delle tipologie
di aree elencate nell'allegato 3. Risulta pertanto in contrasto con
le descritte norme statali di riferimento la previsione di un divieto
aprioristico, generalizzato e indiscriminato di localizzazione di
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Le disposizioni regionali in esame contrastano, inoltre, con
l'art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387/2003.
Tali norme statali prevedono che la costruzione e l'esercizio
degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata
dalla regione o dalle province delegate dalla stessa, nel rispetto
delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente di tutela
del paesaggio e del patrimonio storico artistico, che costituisce ove
occorra variante allo strumento urbanistico. A tal fine viene
convocata la Conferenza dei servizi. L'autorizzazione e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le
amministrazioni interessate.
L'art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b), che ha novellato l'art.
2, della legge regionale n. 22/2009, introducendo con la lettera
c-bis e con il comma 1-bis, divieti aprioristici e generalizzati, non
consente di effettuare la prescritta valutazione degli impianti sul
territorio per ciascuna opera e non rispetta il dovere di espletare
specifiche e puntuali istruttorie pluridisciplinari in conferenza dei
servizi ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387/2003.
Le disposizioni regionali, quindi, violando le citate norme
statali di riferimento, che costituiscono principi fondamentali in
materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia», risultano in contrasto con l'articolo 117, comma
terzo, della Costituzione.
2) Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e) Cost.
La disciplina regionale in esame, inoltre, incide sull'assetto
del mercato e quindi esorbita dall'ambito di competenza regionale,
nella misura in cui i divieti in precedenza esposti pregiudicano il
libero accesso al mercato dell'energia, creando una situazione di
artificiosa alterazione della concorrenza fra le diverse aree del
Paese e tra i diversi modi di produzione dell'energia, in violazione
della competenza legislativa esclusiva statale in materia di «tutela
della concorrenza», di cui all'art. 117, comma secondo, lett. e),
Cost.
3) Violazione dell'art. 117, comma 1 e comma 2, lett. a) Cost.
Infine, le disposizioni regionali in esame contrastano con l'art.
117, commi 1 e 2, lett. a), della Costituzione, in quanto risultano
ostative al rispetto degli impegni internazionali e comunitari
assunti dallo Stato. La normativa comunitaria e quella nazionale,
infatti, manifestano un favor per le fonti energetiche rinnovabili,
nel senso di porre le condizioni per una adeguata diffusione dei
relativi impianti. In particolare, in ambito europeo, una disciplina
cosi' orientata e' rinvenibile nella direttiva n. 2001/77/CE e in
quella piu' recente 2009/28/CE, che ha confermato questa impostazione
di fondo. In ambito nazionale, la normativa comunitaria e' stata
recepita dal d.lgs. n. 387/2003, il cui art. 12 enuncia, come
riconosciuto pacificamente da codesta Corte costituzionale, i
principi fondamentali in materia (Corte cost. 364/2006). Ulteriori
principi fondamentali sono stati fissati anche in questo ambito dalla
legge n. 239/2004, che ha realizzato «il riordino dell'intero settore
energetico, mediante una legislazione di cornice» (Corte cost.,
383/2005).
P.Q.M.
Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare
costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, lettera a) e
lettera b), della legge regionale della Regione Molise n. 23 del 23
dicembre 2010 pubblicata sul BUR n. 38 del 31 dicembre 2010 recante
«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 22
(Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili nel Territorio della Regione
Molise», per violazione dell'art. 117, comma 1; comma 2, lett. a) ed
e), e comma 3, Cost.
Unitamente all'originale notificato del presente ricorso, si
depositano:
1) copia della legge regionale impugnata;
2) copia conforme della delibera del Consiglio dei ministri
adottata nella riunione del 23 febbraio 2011, recante la
determinazione di proposizione del presente ricorso, con allegata
relazione illustrativa.
Roma, addi' 26 febbraio 2011
L'avvocato dello Stato: Maria Letizia Guida
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