N.   20  RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 marzo 2011.
 
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 10  marzo  2011  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri).
 
 
 (GU n. 17 del 20-4-2011) 

     Ricorso  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  in   carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  (c.f.
80224030587) e presso la stessa domiciliata  in  Roma  alla  Via  dei
Portoghesi n. 12, ricorrente; 
    Contro la Regione Molise, in persona del Presidente della  Giunta
Regionale in carica, con  sede  in  Campobasso,  via  Genova  n.  11,
intimata,  per  la  declaratoria  di  illegittimita'   costituzionale
dell'art. 1, comma 1, lettera a) e lettera b) della  legge  regionale
della Regione Molise del 23 dicembre  2010,  n.  23,  pubblicata  sul
B.U.R. n. 38 del 31 dicembre 2010 recante «Modifiche ed  integrazioni
alla legge regionale 7 agosto 2009, n.  22  (Nuova  disciplina  degli
insediamenti degli impianti di produzione  di  energia  elettrica  da
fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise)». 
    Per violazione dell'art. 117, comma 1; comma, 2, lett. a) e lett.
e), comma 3, Cost. 
 
                                Fatto 
 
    La Regione Molise ha emanato la legge regionale n. 23  del  2010,
con la  quale  ha  previsto  modifiche  ed  integrazioni  alla  legge
regionale 7 agosto 2009, n. 22, recante  la  nuova  disciplina  degli
insediamenti degli impianti di produzione  di  energia  elettrica  da
fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise. 
    L'art. 1, comma 1, lett. a)  della  legge  regionale  n.  23/2010
novella l'art. 2, comma 1, della legge regionale 22/2009, aggiungendo
la lettera c-bis), in tema di individuazione delle  aree  non  idonee
all'installazione di impianti di produzione di energia  elettrica  da
fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 12, del d.lgs. n. 387/2003. 
    L'art. 2, comma 1, della anzidetta l.r. n. 22/09  stabiliva  che,
nell'ambito della competenza regionale  stabilita  dall'art.  12  del
d.lgs. n. 387/2003, la Regione Molise individua le  aree  non  idonee
all'installazione di impianti di produzione di energia  elettrica  da
fonti rinnovabili, includendovi - alle lettere a), b) e c) - i parchi
e pre-parchi o le zone contigue e le riserve regionali; la zona l  di
rilevante interesse dei parchi  nazionali  istituiti  nel  territorio
della regione; le zone di «protezione e conservazione integrale»  dei
Piani territoriali paesistici. Con la nuova norma dell'art. 2,  comma
1, l.r. n. 22/09, contrassegnata dalla lettera c-bis),  viene  dunque
individuata  una  ulteriore  area  non  idonea  all'installazione  di
impianti di produzione di energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili,
costituita dalla Valle del Tammaro e dai rilievi che  la  delimitano,
in quanto contesto dei piu' rilevanti valori  archeologici  emergenti
dal territorio regionale. 
    L'art. l, comma 1, lettera b), della  impugnata  legge  regionale
inserisce invece, dopo il comma l del medesimo art. 2 della  l.r.  n.
22/2009, il comma l-bis), recante l'individuazione delle aree  e  dei
siti non idonei alla  installazione  di  impianti  eolici.  La  norma
contenuta nel novellato art. 2, comma 1-bis, stabilisce che ai  sensi
e per gli effetti delle disposizioni di cui all'allegato  3,  lettera
f), del D.M. 10  settembre  2010,  contenente  le  «Linee  Guida  per
l'autorizzazione degli impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili»,
costituiscono  aree  e  siti  non  idonei  alla  installazione  degli
impianti eolici, le aree e i beni di  notevole  interesse  culturale,
cosi' dichiarati ai sensi del d.lgs. n. 2/2004, nonche' gli  immobili
e le aree dichiarate di notevole  interesse  pubblico  ai  sensi  del
medesimo d.lgs. 
    L'art. 1, comma 1, lett. a) e b),  della  legge  regionale  della
Regione Molise n. 23/2010, che  introduce  le  suddette  integrazioni
all'art. 2 della Legge regionale n. 22/2009, si presta a  censure  di
incostituzionalita' per i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
1) Violazione dell'art. 117, comma 3 , Cost., in  relazione  all'art.
12, commi 3, 4 e  20  del  d.lgs  .  n.  387/2003  (attuazione  della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia  elettrica
prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato   interno
dell'elettricita'). 
    Il d.lgs. n.  387/2003,  contenente  disposizioni  di  attuazione
della direttiva  2001/77/CE  relativa  alla  produzione  dell'energia
elettrica prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato
interno dell'elettricita', all'art. 12,  comma  10,  dispone  che  le
Regioni possono procedere alla individuazione di aree non idonee alla
realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, in attuazione  e  nel
rispetto delle Linee Guida nazionali. 
    Orbene,  ai  sensi  dell'art.  17  (in  combinato  disposto   con
l'allegato 3) delle Linee Guida adottate con DM 10 settembre 2010, le
aree  non  idonee  possono  essere  individuate  solo  a  determinate
condizioni, tassativamente  elencate,  nessuna  delle  quali  ricorre
nelle disposizioni censurate. 
    Infatti, ai sensi delle linee  guida  ministeriali  le  aree  non
idonee possono  essere  individuate  con  riguardo  non  a  categorie
generalizzate  di  aree  ma  solo  a  specifici  siti,  con  riguardo
all'installazione solo di determinate  tipologie  e/o  dimensioni  di
impianti, previo espletamento di una  istruttoria  approfondita  (dei
cui esiti deve darsi adeguato conto nel provvedimento  regionale  che
indica  le  aree  non  idonee),  che  individui  le  specifiche  aree
particolarmente sensibili o vulnerabili all'interno  delle  tipologie
di aree elencate nell'allegato 3. Risulta pertanto in  contrasto  con
le descritte norme statali di riferimento la previsione di un divieto
aprioristico, generalizzato e  indiscriminato  di  localizzazione  di
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. 
    Le disposizioni regionali  in  esame  contrastano,  inoltre,  con
l'art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387/2003. 
    Tali norme statali prevedono che  la  costruzione  e  l'esercizio
degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili sono soggetti ad  una  autorizzazione  unica,  rilasciata
dalla regione o dalle province delegate dalla  stessa,  nel  rispetto
delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente di  tutela
del paesaggio e del patrimonio storico artistico, che costituisce ove
occorra  variante  allo  strumento  urbanistico.  A  tal  fine  viene
convocata la Conferenza dei servizi. L'autorizzazione e' rilasciata a
seguito di un procedimento  unico,  al  quale  partecipano  tutte  le
amministrazioni interessate. 
    L'art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b), che ha  novellato  l'art.
2, della legge regionale n.  22/2009,  introducendo  con  la  lettera
c-bis e con il comma 1-bis, divieti aprioristici e generalizzati, non
consente di effettuare la prescritta valutazione degli  impianti  sul
territorio per ciascuna opera e non rispetta il dovere  di  espletare
specifiche e puntuali istruttorie pluridisciplinari in conferenza dei
servizi ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387/2003. 
    Le disposizioni  regionali,  quindi,  violando  le  citate  norme
statali di riferimento, che costituiscono  principi  fondamentali  in
materia  di  «produzione,   trasporto   e   distribuzione   nazionale
dell'energia», risultano  in  contrasto  con  l'articolo  117,  comma
terzo, della Costituzione. 
2) Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e) Cost. 
    La disciplina regionale in esame,  inoltre,  incide  sull'assetto
del mercato e quindi esorbita dall'ambito  di  competenza  regionale,
nella misura in cui i divieti in precedenza esposti  pregiudicano  il
libero accesso al mercato dell'energia,  creando  una  situazione  di
artificiosa alterazione della concorrenza fra  le  diverse  aree  del
Paese e tra i diversi modi di produzione dell'energia, in  violazione
della competenza legislativa esclusiva statale in materia di  «tutela
della concorrenza», di cui all'art. 117,  comma  secondo,  lett.  e),
Cost. 
3) Violazione dell'art. 117, comma 1 e comma 2, lett. a) Cost. 
    Infine, le disposizioni regionali in esame contrastano con l'art.
117, commi 1 e 2, lett. a), della Costituzione, in  quanto  risultano
ostative  al  rispetto  degli  impegni  internazionali  e  comunitari
assunti dallo Stato. La normativa  comunitaria  e  quella  nazionale,
infatti, manifestano un favor per le fonti  energetiche  rinnovabili,
nel senso di porre le condizioni  per  una  adeguata  diffusione  dei
relativi impianti. In particolare, in ambito europeo, una  disciplina
cosi' orientata e' rinvenibile nella direttiva  n.  2001/77/CE  e  in
quella piu' recente 2009/28/CE, che ha confermato questa impostazione
di fondo. In ambito nazionale,  la  normativa  comunitaria  e'  stata
recepita dal d.lgs.  n.  387/2003,  il  cui  art.  12  enuncia,  come
riconosciuto  pacificamente  da  codesta  Corte   costituzionale,   i
principi fondamentali in materia (Corte  cost.  364/2006).  Ulteriori
principi fondamentali sono stati fissati anche in questo ambito dalla
legge n. 239/2004, che ha realizzato «il riordino dell'intero settore
energetico, mediante  una  legislazione  di  cornice»  (Corte  cost.,
383/2005). 
 
                               P.Q.M. 
 
    Voglia     l'ecc.ma     Corte      costituzionale      dichiarare
costituzionalmente illegittimo  l'art.  1,  comma  1,  lettera  a)  e
lettera b), della legge regionale della Regione Molise n. 23  del  23
dicembre 2010 pubblicata sul BUR n. 38 del 31 dicembre  2010  recante
«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2009, n.  22
(Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione  di
energia elettrica da fonti rinnovabili nel Territorio  della  Regione
Molise», per violazione dell'art. 117, comma 1; comma 2, lett. a)  ed
e), e comma 3, Cost. 
    Unitamente all'originale  notificato  del  presente  ricorso,  si
depositano: 
    1) copia della legge regionale impugnata; 
    2) copia conforme  della  delibera  del  Consiglio  dei  ministri
adottata  nella  riunione  del   23   febbraio   2011,   recante   la
determinazione di proposizione del  presente  ricorso,  con  allegata
relazione illustrativa. 
          Roma, addi' 26 febbraio 2011 
 
             L'avvocato dello Stato: Maria Letizia Guida 
 

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