RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 Febbraio 2005 - 15 Febbraio 2005 , n. 20
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 15 febbraio 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 8 del 23-2-2005)

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti
della Regione Marche, in persona del suo presidente della giunta;

Avverso l'art. 4 e disposizioni ad esso connesse (quali l'art. 6
comma 2 e 25 comma 4 lettera a), nonche' l'art. 7 comma 2, l'art. 21
e l'art. 25 comma 2 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27,
intitolata «norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della
giunta regionale», pubblicata nel bollettino ufficiale n. 135 del
18 dicembre 2004.
La determinazione di proposizione del presente ricorso e' stata
approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 28 gennaio
2005 (si depositera' estratto del relativo verbale).
La Regione Marche non ha ancora «un nuovo» Statuto vigente. Il
testo di «nuovo» Statuto e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale
n. 128 del 6 dicembre 2004, e pero' non e' stato promulgato non
essendo decorso il termine per l'eventuale richiesta di referendum ex
art. 123, comma terzo della Costituzione. Quindi la potesta'
legislativa prevista dall'art. 22 comma primo Cost. incontra, oltre
ai limiti determinati dai principi fondamentali stabiliti con legge
dello Stato, anche i limiti derivanti da «riserve di Statuto» e dagli
insegnamenti dati da codesta Corte nella sentenza 5 giugno 2003,
n. 196 (in particolare nel par. 4 di essa).
La legge regionale in esame all'art. 25 comma 3 recita «Le
disposizioni di cui ai titoli I, II e III si applicano a seguito
dell'entrata in vigore del nuovo Statuto regionale»; la
promulgazione, pubblicazione ed entrata del «nuovo» Statuto si
avranno soltanto a marzo 2005 inoltrato e soltanto se non sara' stato
richiesto referendum. Il Governo non ha deliberato di sottoporre a
scrutinio di legittimita' costituzionale anche l'anzidetto art. 25
comma 3. Cio' rende ancor piu' necessario evitare incertezze che
possano - quale che sia la conclusione del procedimento di formazione
del «nuovo» Statuto - influire negativamente sul corretto e sereno
andamento della consultazione elettorale. In questo quadro appare
doveroso dare del congiunto disposto dall'art. 7 comma 2 e
dell'art. 25 commi 3 e 4 una interpretazione che escluda
l'applicabilita' immediata del predetto art. 7 comma 2; che'
diversamente dovrebbe rilevarsene la contrarieta' a principio
fondamentale della legislazione statale.
L'art. 4 comma 1 della legge in esame prevede un consiglio
regionale composto da 42 consiglieri e dal Presidente della giunta
regionale (in totale, dunque, quarantatre componenti). Senonche', la
composizione del consiglio regionale e' argomento che l'art. 123
Cost. riseva allo Statuto regionale, e che quindi non puo' formare
oggetto di legge regionale ordinaria. Finche' il «nuovo» Statuto non
sara' in vigore il numero dei componenti del consiglio regionale deve
rimanere quale definito dalla normativa statale oggi vigente.
Per di piu', l'art. 4 comma 1 citato non e' coerente con il testo
del «nuovo» Statuto (in corso di perfezionamento) ove agli artt. 7
comma 1 e 11 comma 2 il numero dei componenti e' stabilito in 42, e
non 43.
All'art. 4 comma 1 si connettono altre disposizioni della legge
in esame, e conseguentemente le si sottopone a scrutinio: cosi'
l'art. 6 comma 2, dal quale dovrebbe essere eliminata la parola
«quarantadue», e la lettera a) dell'art. 25 comma 4, che dovrebbe
essere soppressa.
Le disposizioni teste' considerate, nonche' l'art. 21 della legge
in esame, contrastano, per quanto osservato dianzi, con la «riserva
di Statuto» prevista dall'art. 123 Cost. (nel testo vigente), prima
che con l'art. 122 Cost. e con l'art. 5 della legge cost. 22 novembre
1999 n. 1. Si e' accennato all'art. 21, perche' anche la disciplina
della supplenza dei consiglieri sospesi dovrebbe essere ospitata
dallo Statuto.
Contrasta invero con l'art. 117 comma 2 lettera g) Cost.
l'art. 25 comma 2 della legge in esame, ed in particolare l'aggettivo
«necessarie» riferito alle «intese con i competenti organi dello
Stato». La disposizione non pare ipotizzare cooperazioni da ricercare
e «promuovere» quando circostanze di fatto le rendano opportune, ma -
per come e' formulata - impone adempimenti ad (imprecisati) organi
dello Stato, e percio' invade la competenza legislativa esclusiva del
Parlamento nazionale.
Al fine di assicurare la regolarita' dell'imminente procedimento
elettorale si chiede di sospendere la vigenza delle disposizioni
sottoposte a scrutinio, disponendo anche l'abbreviazione in ogni
termine del processo costituzionale.
L'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali
deve avvenire il 17 febbraio 2005 ai sensi dell'art. 3 comma sesto
della citata legge n. 108 del 1968, poiche' come notorio le elezioni
regionali dovrebbero celebrarsi domenica 3 aprile 2005 e lunedi'
successivo; e detta affissione deve essere preceduta dalla emanazione
del decreto di ripartizione dei seggi previsto dall'art. 2 comma 3
della predetta legge del 1968 e dell'art. 10 comma 2 lettera f) della
legge statale 5 giugno 2003 n. 131 e del decreto di indizione delle
elezioni previsto dall'art. 3 comma quarto della legge del 1968.
La pronuncia demolitoria richiesta con il presente ricorso
renderebbe necessario rinnovare gli atti del procedimento elettorale.
Inoltre, la pronuncia pubblicata dopo lo svolgimento delle elezioni,
invaliderebbe l'intero procedimento elettorale. La sospensione ora
richiesta vale anche a prevenire conflitti ulteriori, relativi a
singoli atti del menzionato procedimento.

P. Q. M.
Si chiede che sia dichiarata la illegittimita' costituzionale
delle disposizioni legislative sottoposte a giudizio, previo
accoglimento della istanza di sospensione della vigenze delle stesse,
con ogni consequenziale pronuncia.
Roma, addi' 3 febbraio 2005
Vice Avvocato generale: Franco Favara

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