Ricorso n. 20 del 2febbraio 2012 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 2 febbraio 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 11 del 14.03.2012 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (C.F....) in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. ...) per il ricevimento degli atti, fax... e PEC ..., presso i cui Uffici ha legale domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
Contro la Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta in carica, con sede in Roma per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento dell'art. 6 della legge della Regione Toscana 28 novembre 2011, n. 63, pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 56 del 30 novembre 2011, recante «Disposizioni in materia di outlet ed obbligo di regolarita' contributiva nel settore del commercio sulle aree pubbliche.
Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)», per contrasto con l'art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della
Costituzione, a seguito della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella seduta del 20 gennaio 2012.
1. - Nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 30 novembre 2011, n. 56, risulta pubblicata la legge 28 novembre 2011, n. 63, recante la «Disposizione in materia di outlet ed obbligo di regolarita' contributiva nel settore del commercio sulle aree
pubbliche. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa , su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)».
Il testo dell'art. 6 di tale legge stabilisce testualmente che:
«Dopo l'articolo 29 della l.r. n. 28/2005 e' inserito il seguente:
Art. 29-bis.
Disposizioni generali
Ai fini del presente capo non trova applicazione l'art. 16, decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), per motivi imperativi di interesse generale ascrivibili, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera h), del medesimo decreto legislativo, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, all'incolumita' pubblica, al mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, alla tutela dei consumatori».
Il decreto legislativo n. 59/2010 da' attuazione alla direttiva 2006/123/CE riguardante i servizi nel mercato interno. In particolare, l'art. 16 di tale decreto legislativo, riproducendo l'art. 12 della direttiva, dispone testualmente:
«1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attivita' di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsita' delle risorse naturali o delle capacita' tecniche disponibili, le autorita' competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalita' atti ad assicurarne l'imparzialita', cui le stesse devono attenersi.
2. Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorita' competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obbiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione
dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.
3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al rilascio del titolo autorizzatorio.
4. Nei casi di cui al comma 1 il titolo e' rilasciato per una durata limitata e non puo' essere rinnovato automaticamente, ne' possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorche' giustificati da particolari legami con il primo».
2. - Con riferimento all'articolo sopra riportato, si ritiene che esso sia illegittimo.
Tale norma regionale, invero, statuendo che per il commercio su aree pubbliche non trova applicazione l'art. 16 del decreto legislativo n. 59/2010, illegittimamente legifera in una materia riservata alla potesta' esclusiva dello Stato. E' di tutta evidenza,
infatti, che la statuizione del citato art. 16 incide profondamente sulla concorrenza degli operatori commerciali. La norma regionale impugnata quindi, viola l'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.
3. - L'art. 6 della legge regionale n. 63/2011, inoltre, viola l'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Al riguardo, giova far presente quanto segue.
Ai sensi del citato art. 16 del decreto legislativo n. 59/2010, le autorita' competenti, ove il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attivita' di servizi sia limitato, devono esperire una procedura di selezione tra i candidati, con la rigorosa tutela dell'imparzialita', mediante la predeterminazione e la pubblicazione dei criteri e della modalita' di svolgimento della medesima selezione.
Tale procedura, invero, e' stabilita al preciso scopo di garantire la parita' di trattamento, impedire la discriminazione e tutelare la liberta' di stabilimento. Questi principi sono previsti e tutelati dalla direttiva europea 2006/123/CE e rientrano nella
competenza esclusiva dello Stato, al quale infatti e' attribuita la funzione di assicurare che il mercato possa funzionare correttamente e che possano sussistere condizioni uniformi di accessibilita' ai servizi sul territorio nazionale, come sostanzialmente indicato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 59/2010.
A quanto sopra posto in evidenza puo' essere aggiunta la considerazione che la disapplicazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 59/2010 «per motivi imperativi di interesse generale» dall'art. 29-bis della legge regionale n. 28/2005, introdotta dall'impugnato art. 6 della legge regionale n. 63/2011, non conferisce alcuna legittimita' a una simile disposizione. Infatti, nella normativa statale ed europea i motivi imperativi di interesse generale vengono in rilievo ai fini della fissazione delle regole
procedurali per la selezione dei candidati, ma non fanno minimamente venir meno la necessita' di assicurare l'imparzialita' e la trasparenza, affinche' le autorizzazioni siano rilasciate con criteri e modalita' tali da evitare che le autorita' competenti possano favorire, anche indirettamente, il prestatore uscente, in violazione del principio di parita' di trattamento tra i medesimi candidati al rilascio delle autorizzazioni.
L'illegittimita' della norma impugnata non trova alcuna giustificazione nemmeno nelle disposizioni previste dalla legge regionale n. 28/2005, alla quale si potrebbe ritenere riconducibile il pregiudizio per la concorrenza.
L'assetto previsto da tale legge regionale, infatti, risulta ormai superato dalle norme della «direttiva servizi» e, pertanto, si rivela comunque inapplicabile.
Con l'occasione, infine, giova far presente che, per effetto della clausola di cedevolezza prevista dall'art. 84 del decreto legislativo n. 59/2010, le disposizioni contenute in quest'ultimo «si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE adottata da ciascuna regione», la quale di conseguenza deve disapplicare le proprie nonne che siano in contrasto con quelle stabilite dal piu' volte indicato decreto n. 59/2010.
L'impugnata norma regionale merita, dunque, di essere annullata per violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione.
Per le considerazioni che precedono, il Presidente del Consiglio dei ministri, come in epigrafe rappresentato e difeso
P. Q. M.
Chiede che codesta Corte costituzionale voglia dichiarare illegittimi e quindi annullare l'art. 6 della legge della Regione Toscana n. 63 del giorno 28 novembre 2011.
Si depositeranno con l'originale notificato del presente ricorso:
1) estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2012 e della relazione allegata al verbale;
2) copia della impugnata legge regionale n. 63/2011.
Roma, 24 gennaio 2012
L'Avvocato dello Stato: Arena