Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 2 febbraio 2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri). 
 
(GU n. 11 del 14.03.2012 ) 



    Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   (C.F....)  in  carica,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. ...)  per  il  ricevimento  degli atti,  fax... e  PEC ..., presso i cui Uffici ha legale domicilio in Roma, Via  dei  Portoghesi n. 12;
    Contro la Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta in   carica,   con   sede   in   Roma   per   la   declaratoria    di incostituzionalita' e  conseguente  annullamento  dell'art.  6  della legge della Regione Toscana 28 novembre 2011, n. 63,  pubblicata  nel Bollettino  ufficiale  n.  56   del   30   novembre   2011,   recante «Disposizioni  in  materia  di  outlet  ed  obbligo  di   regolarita' contributiva  nel  settore  del  commercio  sulle   aree   pubbliche.
Modifiche alla legge regionale 7 febbraio  2005  n.  28  (Codice  del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di  stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)», per contrasto con  l'art.  117,  primo  e  secondo   comma,   lettera   e),   della
Costituzione,  a  seguito  della  determinazione  del  Consiglio  dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella seduta del 20 gennaio 2012.
    1. - Nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Toscana  del  30 novembre 2011, n. 56, risulta pubblicata la legge 28  novembre  2011, n. 63, recante la «Disposizione in materia di outlet  ed  obbligo  di regolarita'  contributiva  nel  settore  del  commercio  sulle   aree
pubbliche. Modifiche alla legge regionale  7  febbraio  2005,  n.  28 (codice del Commercio. Testo unico in materia di  commercio  in  sede fissa , su aree pubbliche, somministrazione di  alimenti  e  bevande, vendita  di  stampa  quotidiana  e  periodica  e   distribuzione   di carburanti)».
    Il testo dell'art. 6 di tale legge stabilisce  testualmente  che:
«Dopo l'articolo 29 della l.r. n. 28/2005 e' inserito il seguente:

                            Art. 29-bis.


                        Disposizioni generali

    Ai fini del presente  capo  non  trova  applicazione  l'art.  16, decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della  direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi  nel  mercato  interno),  per  motivi imperativi di interesse generale ascrivibili, ai sensi  dell'art.  8, comma 1, lettera h), del  medesimo  decreto  legislativo,  all'ordine pubblico,  alla  sicurezza  pubblica,  all'incolumita'  pubblica,  al mantenimento dell'equilibrio finanziario  del  sistema  di  sicurezza sociale, alla tutela dei consumatori».
    Il decreto legislativo n. 59/2010 da' attuazione  alla  direttiva 2006/123/CE  riguardante  i   servizi   nel   mercato   interno.   In particolare, l'art. 16  di  tale  decreto  legislativo,  riproducendo l'art. 12 della direttiva, dispone testualmente:
    «1. Nelle ipotesi  in  cui  il  numero  di  titoli  autorizzatori disponibili per una determinata attivita' di servizi sia limitato per ragioni correlate alla  scarsita'  delle  risorse  naturali  o  delle capacita' tecniche disponibili, le autorita' competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali  ed  assicurano  la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei  criteri  e  delle  modalita'  atti  ad  assicurarne l'imparzialita', cui le stesse devono attenersi.
    2.  Nel  fissare  le  regole  della  procedura  di  selezione  le autorita' competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obbiettivi di politica sociale,  della  salute  e  della sicurezza dei lavoratori dipendenti  ed  autonomi,  della  protezione
dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi  imperativi   d'interesse   generale   conformi   al   diritto comunitario.
    3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al rilascio del titolo autorizzatorio.
    4. Nei casi di cui al comma 1 il titolo  e'  rilasciato  per  una durata limitata e non  puo'  essere  rinnovato  automaticamente,  ne' possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente  o  ad  altre persone, ancorche' giustificati da particolari legami con il primo».
    2. - Con riferimento all'articolo sopra riportato, si ritiene che esso sia illegittimo.
    Tale norma regionale, invero, statuendo che per il  commercio  su aree  pubbliche  non  trova  applicazione  l'art.  16   del   decreto legislativo n. 59/2010,  illegittimamente  legifera  in  una  materia riservata alla potesta' esclusiva dello Stato. E' di tutta  evidenza,
infatti, che la statuizione del citato art. 16  incide  profondamente sulla concorrenza degli operatori  commerciali.  La  norma  regionale impugnata quindi, viola  l'art.  117,  comma  2,  lettera  e),  della Costituzione.
    3. - L'art. 6 della legge regionale n.  63/2011,  inoltre,  viola l'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione ai  vincoli derivanti  dall'ordinamento  comunitario.  Al  riguardo,  giova   far presente quanto segue.
    Ai sensi del citato art. 16 del decreto legislativo  n.  59/2010, le  autorita'  competenti,  ove  il   numero   delle   autorizzazioni disponibili per una determinata attivita' di  servizi  sia  limitato, devono esperire una procedura di selezione tra i  candidati,  con  la rigorosa tutela dell'imparzialita', mediante la  predeterminazione  e la pubblicazione dei criteri e della modalita' di  svolgimento  della medesima selezione.
    Tale  procedura,  invero,  e'  stabilita  al  preciso  scopo   di garantire la parita' di trattamento, impedire  la  discriminazione  e tutelare la liberta' di stabilimento. Questi principi sono previsti e tutelati  dalla  direttiva  europea  2006/123/CE  e  rientrano  nella
competenza esclusiva dello Stato, al quale infatti e'  attribuita  la funzione di assicurare che il mercato possa funzionare  correttamente e che possano sussistere condizioni  uniformi  di  accessibilita'  ai servizi  sul  territorio  nazionale,  come  sostanzialmente  indicato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 59/2010.
    A  quanto  sopra  posto  in  evidenza  puo'  essere  aggiunta  la considerazione  che  la  disapplicazione  dell'art.  16  del  decreto legislativo n. 59/2010 «per motivi imperativi di interesse  generale» dall'art.  29-bis  della  legge  regionale  n.  28/2005,   introdotta dall'impugnato  art.  6  della  legge  regionale  n.   63/2011,   non conferisce alcuna legittimita' a una  simile  disposizione.  Infatti, nella normativa statale ed europea i motivi imperativi  di  interesse generale vengono in rilievo ai fini  della  fissazione  delle  regole
procedurali per la selezione dei candidati, ma non fanno  minimamente venir  meno  la  necessita'  di  assicurare  l'imparzialita'   e   la trasparenza, affinche' le autorizzazioni siano rilasciate con criteri e modalita' tali da  evitare  che  le  autorita'  competenti  possano favorire, anche indirettamente, il prestatore uscente, in  violazione del principio di parita' di trattamento tra i medesimi  candidati  al rilascio delle autorizzazioni.
    L'illegittimita'  della  norma   impugnata   non   trova   alcuna giustificazione  nemmeno  nelle  disposizioni  previste  dalla  legge regionale n. 28/2005, alla quale si potrebbe  ritenere  riconducibile il pregiudizio per la concorrenza.
    L'assetto previsto da  tale  legge  regionale,  infatti,  risulta ormai superato dalle norme della «direttiva servizi» e, pertanto,  si rivela comunque inapplicabile.
    Con l'occasione, infine, giova  far  presente  che,  per  effetto della clausola di  cedevolezza  prevista  dall'art.  84  del  decreto legislativo n. 59/2010, le disposizioni contenute in quest'ultimo «si applicano fino alla data di entrata  in  vigore  della  normativa  di attuazione della direttiva 2006/123/CE adottata da ciascuna regione», la quale di conseguenza deve disapplicare le proprie nonne che  siano in contrasto con quelle stabilite dal piu' volte indicato decreto  n. 59/2010.
    L'impugnata norma regionale merita, dunque, di  essere  annullata per violazione dell'art. 117, primo  e  secondo  comma,  lettera  e), della Costituzione.
    Per le considerazioni che precedono, il Presidente del  Consiglio dei ministri, come in epigrafe rappresentato e difeso


                              P. Q. M.

    Chiede  che  codesta  Corte  costituzionale   voglia   dichiarare illegittimi e quindi annullare l'art. 6  della  legge  della  Regione Toscana n. 63 del giorno 28 novembre 2011.
    Si depositeranno con l'originale notificato del presente ricorso:
        1) estratto della deliberazione del  Consiglio  dei  ministri del 20 gennaio 2012 e della relazione allegata al verbale;
        2) copia della impugnata legge regionale n. 63/2011.

          Roma, 24 gennaio 2012

                    L'Avvocato dello Stato: Arena 

 

Menu

Contenuti