Ricorso n. 20 del 3 febbraio 2015 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 3 febbraio 2015 (del Presidente del Consiglio dei
ministri) .
(GU n. 11 del 2015-03-18)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, codice
fiscale n. …, n. fax … ed indirizzo p.e.c. per il
ricevimento degli atti …, presso i
cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,
Contro
la Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta
Regionale in carica, con sede in Milano, piazza Citta' di Lombardia
n. 1.
per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale
dell'art. 1, comma 1, lettere c) e d) della Legge Regione
Lombardia 4 dicembre 2014, n. 32, intitolata «Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento
della nutria (Myocastor coypus))», pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 49, supplemento del 5 dicembre
2014, per contrasto:
della lettera c) cit., nella parte relativa al novellato art. 2,
comma 2, lettera b) della legge reg. n. 20 del 2002, con l'art. 117,
comma 2, lettera g) della Costituzione;
della lettera d) cit., con la direttiva 2009/147/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 e con l'art.
21, comma 1, lettere u) e z) della legge n. 157 del 1992, in
relazione all'art. 117, comma 1 e comma 2, lettera s), della
Costituzione, nonche' con l'art. 117, comma 2, lettera h), della
Costituzione.
e cio' a seguito ed in forza
della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei ministri
nella seduta del 29 gennaio 2015.
Fatto
La legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2014, n. 32,
intitolata «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre
2002, n. 20 (Contenimento della nutria (Myocastor coypus))» e
pubblicata nel B.U.R. Lombardia n. 49, supplemento del 5 dicembre
2014, con l'art. 1, lettera c) sostituisce l'art. 2 della citata
legge reg. n. 20 del 2002.
Il novellato art. 2, comma 2, della legge reg. n. 20 del 2002,
alla lettera b) dispone che «le province istituiscono il Tavolo
provinciale di coordinamento con prefetture, comuni, associazioni
agricole, associazioni venatorie, consorzi di bonifica e altri
soggetti interessati, finalizzato al monitoraggio annuale degli
obiettivi di eradicazione».
L'art. 1, lettera d), della legge reg. n. 32 del 2014 sostituisce
l'art. 3 della legge reg. n. 20 del 2002.
Il nuovo art. 3 della legge reg. n. 20 del 2002, al primo comma,
dispone quanto segue: «L'eradicazione delle nutri avviene secondo le
modalita' disciplinate dai piani provinciali di contenimento ed
eradicazione di cui all'articolo 2, comma 2, in ogni periodo
dell'anno, su tutto il territorio regionale, anche quello vietato
alla caccia, con i seguenti metodi di controllo selettivo: a) armi
comuni da sparo; b) armi da lancio individuale; c) gassificazione
controllata; d) sterilizzazione controllata; e) trappolaggio con
successivo abbattimento dell'animale con narcotici, armi ad aria
compressa o armi comuni da sparo; f) metodi e strumenti scientifici,
messi a disposizione dalla comunita' scientifica; g) ogni altro
sistema di controllo selettivo individuato dalla Regione e validato
dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA) o dal Centro di referenza nazionale per il benessere
animale».
Le disposizioni della legge regionale summenzionate sono
illegittime e, giusta determinazione assunta dal Consiglio dei
Ministri nella seduta del 29 gennaio 2015, sono impugnate per i
seguenti
Motivi
1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera
c), legge reg. n. 32 del 2014, nella parte relativa al novellato
articolo 2, comma 2, lettera b) della legge reg. n. 20 del 2002, per
violazione dell'art. 117, comma 2, lettera g) della Costituzione.
Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di
«organizzazione amministrativa» di cui all'art. 117, comma 2, lett g)
della Costituzione.
Il comma 2 dell'art. 2 della legge reg. n. 20 del 2002 dispone
che le Province predispongano dei piani di contenimento ed
eradicazione della nutria.
Al fine di monitorare annualmente gli obiettivi di eradicazione,
esse debbono istituire un Tavolo provinciale di coordinamento con
diversi soggetti a vario titolo interessati, tra i quali la legge
inserisce anche le Prefetture.
Il coinvolgimento delle Prefetture, tuttavia, non e' stato
preceduto da alcun accordo con l'Amministrazione statale interessata;
cio' significa che la Regione ha unilateralmente disposto il diretto
coinvolgimento di organi dello Stato, addossando ad essi gli obblighi
conseguenti all'attribuzione dei relativi compiti, violando cosi'
l'art. 117, comma 2, lettera g) della Costituzione che annovera
l'organizzazione amministrativa dello Stato tra le materie in cui lo
Stato ha legislazione esclusiva.
La giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte e', infatti, costante
nel sostenere che le Regioni non possono porre a carico di organi e
amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni ulteriori rispetto
a quelli individuati con legge statale (cfr. Corte costituzionale,
sent. n. 322 del 2006, n. 429 e n. 134 del 2004).
In particolare, nella sentenza n. 134 del 2004, si afferma che
pur essendo auspicabile la creazione di «forme di collaborazione tra
apparati statali, regionali e degli enti locali volti a migliorare le
condizioni di sicurezza dei cittadini e del territorio [...], le
forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti e
attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate
unilateralmente e autoritativamente dalle Regioni, nemmeno
nell'esercizio della loro potesta' legislativa: esse debbono trovare
il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le
prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati»
(cfr. il n. 4 del considerato in diritto).
2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera
d), della legge reg. n. 32 del 2014 per violazione:
della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 novembre 2009, in relazione all'art. 117, comma 1,
della Costituzione;
dell'art. 21, comma 1, lettere u) e z) della legge n. 157 del
1992, in relazione all'art. 117, comma 2, lettera s) della
Costituzione;
dell'art. 117, comma 2, lettera h) della Costituzione.
Violazione della normativa sulla tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema contenuta nella direttiva 2009/147/CE nonche'
nell'art. 21, comma 1, lettere u) e z) della legge n. 157/1992 e, per
l'effetto, violazione della competenza esclusiva dello Stato in
materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» di cui all'art.
117, comma 2, lett. s) della Costituzione.
Violazione della normativa statale in materia di pubblica
sicurezza contenuta nel R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e nel relativo
Regolamento di esecuzione, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e, per
l'effetto, violazione della competenza esclusiva dello Stato in
materia di «ordine pubblico e sicurezza» di cui all'art. 117, comma
2, lett. h) della Costituzione.
L'art. 1, comma 1, lettera d) della legge reg. n. 32 del 2014
sostituisce l'art. 3 della legge reg. n. 20 del 2002.
Il nuovo art. 3 della legge n. 20 del 2002, nel disciplinare le
metodologie di eradicazione delle nutrie, permette l'utilizzo di una
serie di metodi che, benche' qualificati come di «controllo
selettivo», appaiono in contrasto con la disciplina nazionale ed
europea in materia di caccia e fauna selvatica.
Tanto la direttiva 2009/147/CE, seppure concernente, nello
specifico, la conservazione degli uccelli selvatici, quanto la legge
n. 157 del 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio), dettano principi generali
volti a vietare l'uso di metodi di cattura non selettivi, al fine di
stabilire standards uniformi di tutela degli equilibri ecologici
della fauna selvatica.
In particolare, l'art. 21 della legge n. 157 del 1992 pone
espressamente i seguenti divieti: «u) usare munizioni spezzate nella
caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o
altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o
congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo
munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;
fare impiego di balestre; [...] z) produrre, vendere e detenere
trappole per la fauna selvatica».
La norma regionale impugnata, come visto, permette l'uso, in ogni
periodo dell'anno, di tutte le armi comuni da sparo, di armi da
lancio individuale (categorie nella quale possono agevolmente farsi
rientrare le balestre) e di trappole. Queste ultime, avendo
un'altissima possibilita' di catturare animali appartenenti a diverse
specie della fauna selvatica, non possono, all'evidenza, essere
considerate strumenti «selettivi» ed il loro utilizzo e'
espressamente proibito anche dall'art. 8, in combinato disposto con
l'allegato IV, della direttiva 2009/147/CE.
Se e' vero che a norma del novellato art. 2, comma 2, legge n.
157 del 1992 le nutrie non rientrano piu' fra le specie protette
della legge n. 157/1992 stessa, le disposizioni in esame, nella parte
in cui consentono l'uso delle metodologie di eradicazione sopra
citate e, soprattutto, il trappolaggio, non garantiscono una adeguata
selettivita', tale da escludere con certezza l'abbattimento o la
cattura anche di specie di fauna selvatica tutelate dalla legge n.
157 del 1992 e dalla citata direttiva 2009/147/CE.
La violazione della normativa nazionale ed europea appare tanto
piu' grave in considerazione del fatto che le suddette modalita' di
eradicazione delle nutrie sono consentite senz'alcun limite
spazio-temporale, vale a dire in ogni periodo dell'anno e su tutto il
territorio regionale, comprese le zone in cui e' vietata la caccia.
La legge n. 157 del 1992 pertiene senza dubbio all'ambito della
«tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», che
l'art. 117, comma 2, lettera s), riconosce di esclusiva competenza
legislativa statale, di talche' il contrasto della normativa
impugnata con la legge n. 157 del 1992 finisce per costituire una
violazione del parametro costituzionale evocato.
Codesta Ecc.ma Corte, infatti, «ha ripetutamente affermato che la
determinazione degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna
appartiene alla competenza esclusiva dello Stato di cui all'art. 117,
secondo comma, lettera s), Cost., e che, pertanto, la legge regionale
li "puo' variare, in considerazione delle specifiche condizioni e
necessita' dei singoli territori, solo in direzione di un incremento,
mentre resta esclusa ogni attenuazione, comunque motivata" (sentenza
n. 387 del 2008; inoltre, sentenze n. 263 del 2011, n. 315 del 2010 e
n. 536 del 1992). Di recente, si e' precisato che i divieti relativi
all'attivita' venatoria contenuti nell'art. 21 della legge n. 157 del
1992 sono formulati nell'esercizio di tale competenza (sentenza n.
193 del 2010)» (Corte cost., sent. n. 106 del 2012).
La violazione della direttiva 2009/147/CE, d'altra parte, si pone
in contrasto con l'art. 117, comma 1, della Costituzione, che
prescrive, anche al legislatore regionale, di legiferare in
conformita' alle norme promananti dall'ordinamento dell'Unione
Europea.
Invero, e' possibile rinvenire anche un'ulteriore violazione del
dettato costituzionale. La disciplina nazionale in materia di porto e
trasporto di armi comuni da sparo, infatti, autorizza la licenza di
porto d'arma solo per scopi di difesa personale, per il tiro a volo
(uso sportivo) e per le attivita' previste ai sensi della legge n.
157 del 1992.
In particolare, l'art. 42 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza) e gli articoli 61 e seguenti
del regolamento di esecuzione contenuto nel R.D. 6 maggio 1940, n.
635, disciplinano la licenza di porto d'arma per esigenze di difesa
personale; la legge n. 85 del 1986 contiene le norme in materia di
armi per uso sportivo; infine, e' la stessa legge n. 157 del 1992
(art. 22) a regolare la licenza di porto d'arma per uso di caccia.
Ne consegue che l'aver autorizzato l'uso di armi in ipotesi e
modalita' tali da risultare in contrasto con la suddetta legge n. 157
del 1992 costituisce anche, in via mediata, una violazione della
normativa sulla sicurezza pubblica, cio' che ridonda in una lesione
dell'art. 117, comma 2, lettera h) della Costituzione che attribuisce
allo Stato la potesta' legislativa esclusiva in materia di ordine
pubblico e sicurezza.
P. Q. M.
Per le considerazioni esposte, il Presidente del Consiglio dei
ministri, come sopra rappresentato e difeso,
Chiede
che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare
l'illegittimita' costituzionale:
1) dell'art. 1, comma 1, lettera c) della Legge Regione Lombardia
4 dicembre 2014, n. 32, nella parte relativa al novellato articolo 2,
comma 2, lettera b) della legge reg. n. 20 del 2002, per violazione
dell'art. 117, comma 2, lettera g) della Costituzione;
2) dell'art. 1, comma 1, lettera d), della Legge Regione
Lombardia 4 dicembre 2014, n. 32, per violazione:
della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 novembre 2009, in relazione all'art 117, comma 1,
della Costituzione;
dell'art. 21, comma 1, lettere u) e z) della legge n. 157 del
1992, in relazione all'art. 117, comma 2, lettera s) della
Costituzione;
del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo Regolamento di
esecuzione, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, in relazione all'art. 117,
comma 2, lett. h) della Costituzione. Con l'originale notificato del
presente ricorso si deposita:
1. Estratto della determinazione del Consiglio dei
ministri, assunta nella seduta del 29 gennaio 2015 e della relazione
allegata al verbale;
2. Copia della impugnata legge della Regione Lombardia n.
32/2014.
Roma, 2 febbraio 2015
Avvocato dello Stato: Maria Gabriella Mangia