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N. 20 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 marzo 2008. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 7 marzo 2008 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 16 del 9-4-2008) |
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia;
Contro la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta
regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita'
costituzionale della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27,
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 23 del
15 dicembre 2007, supplemento ordinario n. 2 del 31 dicembre 2007
recante «Integrazione del piano regionale dei rifiuti».
La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal
Consiglio dei ministri nella riunione del 21 febbraio 2008 (si
depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro
proponente).
La legge regionale n. 27 del 28 dicembre 2007, con cui la Regione
Calabria stabilisce la sospensione temporanea della disposizione
contenuta nel Piano di gestione dei rifiuti della regione, che
prevede il raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro, presenta
diversi profili di illegittimita' costituzionale.
Nel caso in esame, si verte su ambiti attinenti la competenza
legislativa concorrente in materia di «governo del territorio» e
«protezione civile», ai sensi dell' art. 117, terzo comma, Cost. In
particolare, per i profili che attengono il governo del territorio e
la protezione civile, le regioni sono chiamate a disciplinare la
gestione dei rifiuti nel rispetto dei principi fondamentali dettati
dal legislatore statale. Tali principi fondamentali, per quanto
concerne la materia «protezione civile», sono contenuti nella legge
n. 225/1992 in cui il legislatore statale ha stabilito il riparto di
competenze e responsabilita' tra i diversi livelli istituzionali di
governo in relazione alle differenti tipologie di eventi che possono
venire in rilievo. In particolare lo Stato, sulla base di quanto
previsto dall'art. 5 della legge n. 225/1992, ha una specifica
competenza a disciplinare gli eventi di natura straordinaria. Tale
competenza si sostanzia nel potere del Consiglio dei ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua
delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di
deliberare e revocare lo stato di emergenza, determinandone durata ed
estensione territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla
natura degli eventi. L'esercizio di questi poteri - come e' stato
specificato dalla normativa successivamente intervenuta - deve
avvenire d'intesa con le regioni interessate, sulla base di quanto
disposto dall'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59), nonche' dall'art. 5, comma 4-bis, del
decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per
assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle
attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture
logistiche nel settore della difesa civile) convertito, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 9 novembre 2001, n. 401.
Per l'attuazione dei predetti interventi di emergenza possono
essere adottate ordinanze -- anche da parte di Commissari delegati
(art. 5, comma 4, della legge n. 225 del 1992; sentenza n. 418 del
1992) - in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico (art. 5, comma 2, della
stessa legge n. 225 del 1992). Appare opportuno, inoltre,
sottolineare che l'art. 107, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs.
n. 112 del 1998 ha chiarito che tali funzioni hanno rilievo
nazionale, data la sussistenza di esigenze di unitarieta',
coordinamento e direzione, escludendo che il riconoscimento di poteri
straordinari e derogatori della legislazione vigente possa avvenire
attraverso la legge regionale, cosi' come statuito dalla Corte
costituzionale nella sent. n. 82 del 2006.
In attuazione della normativa sin qui richiamata e, in
particolare, dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992, con d.P.C.m. 12
settembre 1997 e' stato dichiarato lo stato di emergenza nella
Regione Calabria, a causa della crisi socio-economico-ambientale
determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, prorogato da ultimo al 31 ottobre 2007.
Si segnala che il Commissario straordinario delegato, durante lo
Stato di emergenza, ha disposto, con ordinanza n. 6294 del 30 ottobre
2007, l'approvazione e la pubblicazione del piano regionale dei
rifiuti, che prevede anche la realizzazione del raddoppio del
termovalorizzatore di Gioia Tauro. Con la legge regionale in esame,
la regione stabilisce la sospensione temporanea di tale previsione,
esautorando in concreto gli interventi che il Commissario ha
provveduto a porre in essere. Si tratta di una norma che ripropone in
toto una disposizione (art. 14, comma 5 della legge regionale
n. 13/2005) dichiarata non conforme alla Costituzione dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 284/2006 in quanto in contrasto con
i principi fondamentali, di cui alla legge n. 225/1992 e quindi in
violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.
In ultimo, si evidenzia il fatto che e' intervenuta a disciplinare
l'assetto dello stato di emergenza ambientale della Regione Calabria,
l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio
2008, n. 3645, che, allo scopo di assicurare il superamento delle
criticita' rilevate nel settore della gestione dei rifiuti,
predispone il perdurare delle potesta' attribuite al Commissario
delegato, nonostante la conclusione dello stato di emergenza, per il
completamento entro e non oltre il 30 giugno 2008 di tutte le
iniziative ancora di propria competenza gia' programmate ed in corso
di attuazione.
A fronte di tali premesse e' censurabile l'art. 1 del
provvedimento in esame con cui la regione ha sospeso gli effetti
dell'ordinanza del Commissario delegato, bloccando temporaneamente la
realizzazione del raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro ivi
prevista e ritenuta dal Governo necessaria per fronteggiare la
situazione di crisi. Tale illegittima sospensione e' stata disposta
fino all'espletamento delle verifiche di compatibilita' ambientale,
economica e tecnologica dell'impianto, per un periodo massimo di 60
giorni dall'insediamento della Commissione di verifica e comunque
fino al pronunciamento di merito della stessa. Nella pratica sine
die.
Tale disposizione, derogando a quanto previsto nell'ordinanza
n. 6294 del 30 ottobre 2007, viola i principi fondamentali posti
dall'art. 5 della legge n. 225/1992, con cui e' stato autorizzato in
via provvisoria l'esercizio di poteri di ordinanza del Commissario
delegato. Infatti, «le regioni non hanno alcun potere straordinario o
derogatorio della legislazione in vigore, ne' tantomeno sono
legittimate a paralizzare gli effetti di provvedimenti specificamente
indirizzati a fronteggiare una situazione di grave crisi ambientale
ancora in atto», come statuito dalla consolidata giurisprudenza della
Corte costituzionale in materia (in particolare si vedano le sentenze
n. 2/2006 e n. 284/2006), e come confermato dall'ordinanza P.C.m. 22
gennaio 2008, n. 3645. Ne' vale la considerazione che la sospensione
e' resa necessaria per consentire la verifica di compatibilita'
ambientale. Infatti, tale verifica si inquadra nel corretto (e gia'
svolto) iter procedimentale propedeutico alla realizzazione
dell'opera e non legittima la regione a sospendere autoritativamente
gli effetti prodotti dall'ordinanza commissariale.
La violazione dei principi fondamentali, di cui all'art. 5 della
legge n. 225/1992 determina, quindi, la violazione dell'art. 117, 3°
comma, Cost. che impone al legislatore regionale il rispetto dei
parametri definiti dalla legislazione statale. In proposito, si deve
rilevare che le previsioni contemplate nell'art. 5 della legge su
citata sono «espressive di un principio fondamentale della materia
della protezione civile, sicche' deve ritenersi che esse delimitino
il potere normativo regionale, anche sotto il nuovo regime di
competenze legislative delineato dalla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3», cosi' come confermato dal giudice costituzionale
nelle sentenze n. 327/2003, n. 82/2006 e n. 284/2006.
P. Q. M.
Si chiede che, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, sia
dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge regionale 28
dicembre 2007, n. 27, pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Calabria n. 23 del 15 dicembre 2007, supplemento ordinario
n. 2 del 31 dicembre 2007 recante «Integrazione del piano regionale
dei rifiuti», per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.
ISTANZA DI SOSPENSIONE
Date la delicatezza della materia e le criticita' in atto, si
ritiene ricorrano i presupposti perche' la Corte costituzionale
applichi l'art. 35 della legge n. 87/1953, cosi' come modificato
dall'art. 9, comma 4, della legge n. 131/2003.
La sospensione dei lavori disposta con l'illegittima legge
regionale (lavori gia' appaltati e realizzati in magna pars) crea
danno grave ed irreparabile sotto vari aspetti: a) fa lievitare, per
molteplici voci, i rilevanti costi (nazionali) della costruzione
dell'opera di pubblico generale interesse; b) procrastina a tempo
indeterminato la difficile situazione dello smaltimento dei rifiuti
in Calabria, avvicinando il punto di non ritorno in cui le discariche
attualmente utilizzate esauriscono la loro capacita' di ricevere
ulteriori rifiuti; c) vanifica il lavoro svolto dal Commissario
governativo rendendo piu' difficile il ritorno alla fase della
gestione ordinaria.
Roma, addi' 22 febbraio 2008
L'Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo
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