N.   20  RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 marzo 2008.
 
  Ricorso  per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  7  marzo  2008  (del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri)
  
(GU n. 16 del 9-4-2008)

   Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio   dei  ministri,
rappresentato  e  difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia;
   Contro la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta
regionale   pro  tempore,  per  la  declaratoria  dell'illegittimita'
costituzionale   della  legge  regionale  28  dicembre  2007,  n. 27,
pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 23 del
15  dicembre  2007,  supplemento  ordinario n. 2 del 31 dicembre 2007
recante «Integrazione del piano regionale dei rifiuti».
   La   presentazione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa  dal
Consiglio  dei  ministri  nella  riunione  del  21  febbraio 2008 (si
depositeranno   estratto   del   verbale  e  relazione  del  ministro
proponente).
   La  legge regionale n. 27 del 28 dicembre 2007, con cui la Regione
Calabria  stabilisce  la  sospensione  temporanea  della disposizione
contenuta  nel  Piano  di  gestione  dei  rifiuti  della regione, che
prevede  il raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro, presenta
diversi profili di illegittimita' costituzionale.
   Nel  caso  in  esame,  si  verte su ambiti attinenti la competenza
legislativa  concorrente  in  materia  di  «governo del territorio» e
«protezione  civile»,  ai sensi dell' art. 117, terzo comma, Cost. In
particolare,  per i profili che attengono il governo del territorio e
la  protezione  civile,  le  regioni  sono chiamate a disciplinare la
gestione  dei  rifiuti nel rispetto dei principi fondamentali dettati
dal  legislatore  statale.  Tali  principi  fondamentali,  per quanto
concerne  la  materia «protezione civile», sono contenuti nella legge
n. 225/1992  in cui il legislatore statale ha stabilito il riparto di
competenze  e  responsabilita' tra i diversi livelli istituzionali di
governo  in relazione alle differenti tipologie di eventi che possono
venire  in  rilievo.  In  particolare  lo Stato, sulla base di quanto
previsto  dall'art.  5  della  legge  n. 225/1992,  ha  una specifica
competenza  a  disciplinare  gli eventi di natura straordinaria. Tale
competenza  si  sostanzia  nel  potere del Consiglio dei ministri, su
proposta  del  Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua
delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di
deliberare e revocare lo stato di emergenza, determinandone durata ed
estensione  territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla
natura  degli  eventi.  L'esercizio  di questi poteri - come e' stato
specificato   dalla  normativa  successivamente  intervenuta  -  deve
avvenire  d'intesa  con  le regioni interessate, sulla base di quanto
disposto  dall'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo   1997,   n. 59),   nonche'   dall'art.  5,  comma  4-bis,  del
decreto-legge  7  settembre  2001,  n. 343  (Disposizioni urgenti per
assicurare  il  coordinamento operativo delle strutture preposte alle
attivita'   di  protezione  civile  e  per  migliorare  le  strutture
logistiche   nel   settore   della  difesa  civile)  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 9 novembre 2001, n. 401.
   Per  l'attuazione  dei  predetti  interventi  di emergenza possono
essere  adottate  ordinanze  -- anche da parte di Commissari delegati
(art.  5,  comma  4, della legge n. 225 del 1992; sentenza n. 418 del
1992)  -  in  deroga  ad  ogni disposizione vigente, nel rispetto dei
principi  generali dell'ordinamento giuridico (art. 5, comma 2, della
stessa   legge   n. 225   del   1992).   Appare  opportuno,  inoltre,
sottolineare  che  l'art.  107,  comma 1, lettere b) e c), del d.lgs.
n. 112   del  1998  ha  chiarito  che  tali  funzioni  hanno  rilievo
nazionale,   data   la   sussistenza   di  esigenze  di  unitarieta',
coordinamento e direzione, escludendo che il riconoscimento di poteri
straordinari  e  derogatori della legislazione vigente possa avvenire
attraverso  la  legge  regionale,  cosi'  come  statuito  dalla Corte
costituzionale nella sent. n. 82 del 2006.
   In   attuazione   della   normativa   sin  qui  richiamata  e,  in
particolare, dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992, con d.P.C.m. 12
settembre  1997  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di emergenza nella
Regione  Calabria,  a  causa  della  crisi socio-economico-ambientale
determinatasi  nel  settore  dello  smaltimento  dei  rifiuti  solidi
urbani, prorogato da ultimo al 31 ottobre 2007.
   Si  segnala  che il Commissario straordinario delegato, durante lo
Stato di emergenza, ha disposto, con ordinanza n. 6294 del 30 ottobre
2007,  l'approvazione  e  la  pubblicazione  del  piano regionale dei
rifiuti,  che  prevede  anche  la  realizzazione  del  raddoppio  del
termovalorizzatore  di  Gioia Tauro. Con la legge regionale in esame,
la  regione  stabilisce la sospensione temporanea di tale previsione,
esautorando   in  concreto  gli  interventi  che  il  Commissario  ha
provveduto a porre in essere. Si tratta di una norma che ripropone in
toto  una  disposizione  (art.  14,  comma  5  della  legge regionale
n. 13/2005)  dichiarata  non  conforme  alla Costituzione dalla Corte
costituzionale  nella sentenza n. 284/2006 in quanto in contrasto con
i  principi  fondamentali,  di cui alla legge n. 225/1992 e quindi in
violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.
   In ultimo, si evidenzia il fatto che e' intervenuta a disciplinare
l'assetto dello stato di emergenza ambientale della Regione Calabria,
l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 22 gennaio
2008,  n. 3645,  che,  allo  scopo di assicurare il superamento delle
criticita'   rilevate   nel   settore  della  gestione  dei  rifiuti,
predispone  il  perdurare  delle  potesta'  attribuite al Commissario
delegato,  nonostante la conclusione dello stato di emergenza, per il
completamento  entro  e  non  oltre  il  30  giugno  2008 di tutte le
iniziative  ancora di propria competenza gia' programmate ed in corso
di attuazione.
   A   fronte   di   tali   premesse  e'  censurabile  l'art.  1  del
provvedimento  in  esame  con  cui  la regione ha sospeso gli effetti
dell'ordinanza del Commissario delegato, bloccando temporaneamente la
realizzazione del raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro ivi
prevista  e  ritenuta  dal  Governo  necessaria  per  fronteggiare la
situazione  di  crisi. Tale illegittima sospensione e' stata disposta
fino  all'espletamento  delle verifiche di compatibilita' ambientale,
economica  e  tecnologica dell'impianto, per un periodo massimo di 60
giorni  dall'insediamento  della  Commissione  di verifica e comunque
fino  al  pronunciamento  di  merito della stessa. Nella pratica sine
die.
   Tale  disposizione,  derogando  a  quanto  previsto nell'ordinanza
n. 6294  del  30  ottobre  2007,  viola i principi fondamentali posti
dall'art.  5 della legge n. 225/1992, con cui e' stato autorizzato in
via  provvisoria  l'esercizio  di poteri di ordinanza del Commissario
delegato. Infatti, «le regioni non hanno alcun potere straordinario o
derogatorio   della   legislazione  in  vigore,  ne'  tantomeno  sono
legittimate a paralizzare gli effetti di provvedimenti specificamente
indirizzati  a  fronteggiare una situazione di grave crisi ambientale
ancora in atto», come statuito dalla consolidata giurisprudenza della
Corte costituzionale in materia (in particolare si vedano le sentenze
n. 2/2006  e n. 284/2006), e come confermato dall'ordinanza P.C.m. 22
gennaio  2008, n. 3645. Ne' vale la considerazione che la sospensione
e'  resa  necessaria  per  consentire  la  verifica di compatibilita'
ambientale.  Infatti,  tale verifica si inquadra nel corretto (e gia'
svolto)   iter   procedimentale   propedeutico   alla   realizzazione
dell'opera  e non legittima la regione a sospendere autoritativamente
gli effetti prodotti dall'ordinanza commissariale.
   La  violazione  dei principi fondamentali, di cui all'art. 5 della
legge  n. 225/1992 determina, quindi, la violazione dell'art. 117, 3°
comma,  Cost.  che  impone  al  legislatore regionale il rispetto dei
parametri  definiti dalla legislazione statale. In proposito, si deve
rilevare  che  le  previsioni  contemplate nell'art. 5 della legge su
citata  sono  «espressive  di un principio fondamentale della materia
della  protezione  civile, sicche' deve ritenersi che esse delimitino
il  potere  normativo  regionale,  anche  sotto  il  nuovo  regime di
competenze   legislative  delineato  dalla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3», cosi' come confermato dal giudice costituzionale
nelle sentenze n. 327/2003, n. 82/2006 e n. 284/2006.
                              P. Q. M.
   Si  chiede  che,  ai  sensi  dell'art. 127 della Costituzione, sia
dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale della legge regionale 28
dicembre  2007,  n. 27,  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale della
Regione  Calabria  n. 23  del 15 dicembre 2007, supplemento ordinario
n. 2  del  31 dicembre 2007 recante «Integrazione del piano regionale
dei rifiuti», per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.
                       ISTANZA DI SOSPENSIONE
   Date  la  delicatezza  della  materia  e le criticita' in atto, si
ritiene  ricorrano  i  presupposti  perche'  la  Corte costituzionale
applichi  l'art.  35  della  legge  n. 87/1953, cosi' come modificato
dall'art. 9, comma 4, della legge n. 131/2003.
   La   sospensione  dei  lavori  disposta  con  l'illegittima  legge
regionale  (lavori  gia'  appaltati  e realizzati in magna pars) crea
danno  grave ed irreparabile sotto vari aspetti: a) fa lievitare, per
molteplici  voci,  i  rilevanti  costi  (nazionali) della costruzione
dell'opera  di  pubblico  generale  interesse; b) procrastina a tempo
indeterminato  la  difficile situazione dello smaltimento dei rifiuti
in Calabria, avvicinando il punto di non ritorno in cui le discariche
attualmente  utilizzate  esauriscono  la  loro  capacita' di ricevere
ulteriori  rifiuti;  c)  vanifica  il  lavoro  svolto dal Commissario
governativo  rendendo  piu'  difficile  il  ritorno  alla  fase della
gestione ordinaria.
     Roma, addi' 22 febbraio 2008
               L'Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo

 
 
 
 

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