Ricorso n. 21 del 10 febbraio 2015 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 10 febbraio 2015 (del Presidente del Consiglio dei
Ministri).
(GU n. 12 del 2015-03-25)
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato,presso i cui uffici
domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (c.f.
…, fax … e PEC …)
Contro la Regione Veneto in persona del Presidente della Giunta
p.t. per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt.
13 e 14, nono comma, della legge della Regione Veneto del 28 novembre
2014, n. 37, pubblicata nel BUR n. 116 del 5 dicembre 2014, recante
«l'istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore
primario».
La legge riportata in epigrafe viene impugnata, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri in data 29 gennaio 2015,
nelle sopraindicate disposizioni sulla base dei seguenti
Motivi
Premessa
La legge della Regione Veneto n. 37 del 2015 istituisce la
Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, definita
dall'art. I della legge regionale quale «ente strumentale della
Regione Veneto, dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico
e di autonomia amministrativa, contabile e patrimoniale, nei limiti
previsti dalla legge» (art. 1).
L'Agenzia, nei limiti delle funzioni proprie, come individuate
dal successivo art. 2, subentra nei rapporti giuridici attivi e
passivi dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e
agroalimentare «Veneto agricoltura» - definita quale «ente di diritto
pubblico economico dotato di personalita' giuridica propria»
dall'art. 1 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 - che viene
al contempo soppressa e posta in liquidazione (art. 1, commi 2 e 3
della legge regionale n. 37/2014).
A fronte della soppressione di un ente qualificato quale ente
pubblico economico viene dunque costituito un ente pubblico
strumentale della Regione, esso stesso pubblica amministrazione al
pari di essa, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 165 del
2001.
In ordine al personale dipendente dell'Agenzia l'art. 12 prevede
che la proposta della pianta organica sara' formulata dal direttore
dell'agenzia sulla base delle indicazioni della Giunta e che, in
linea generale, ai dirigenti e dipendenti del nuovo ente si applicano
i rispettivi contratti collettivi del comparto regioni-autonomie
locali e relativi contratti decentrati regionali. Agli operai delle
aziende o gestioni agricole e forestali si applicano i rispettivi
contratti collettivi nazionali di lavoro e la relativa previdenza di
settore.
L'art. 13 della legge regionale n. 37/2014 intitolato «Norme
transitorie», regola le sorti del personale gia' in servizio nella
soppressa Agenzia regionale Veneto agricoltura disponendo, pertanto,
al primo comma, che il personale in servizio nella soppressa azienda
regionale «che risulti in possesso dei requisiti richiesti dalla
vigente normativa, e' inquadrato nella qualifica funzionale del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
regioni-autonomie locali corrispondente a quella occupata». «Il
restante personale in servizio, non in possesso dei requisiti di
legge», si legge ancora nel secondo comma, «sino alla data di
cessazione mantiene il contratto di lavoro in essere e, per quanto
attiene al trattamento economico si avra' riguardo al contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni autonomie
locali».
Il nono comma del successivo art. 14, inoltre, dispone che le
funzioni della soppressa Azienda non attribuite all'Agenzia e non
oggetto di dismissione sono esercitate dalle competenti strutture
della Giunta regionale, prevedendo altresi' l'assegnazione a dette
strutture delle corrispondenti risorse umane e strumentali.
Gli artt. 13 e 14 comma 9 della legge regionale n. 37 del 2014 si
pongono innanzitutto in contrasto con l'art. 97 della Costituzione
sotto il profilo del buon andamento e dell'imparzialita' della
pubblica amministrazione nonche' avuto riguardo al principio per cui
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante
pubblico concorso.
Tale parametro costituzionale stabilisce, in linea generale che
l'accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni possa avvenire,
salvo i casi stabiliti dalla legge, solo per pubblico concorso. Come
piu' volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale il concorso
pubblico, quale meccanismo di imparziale selezione tecnica e neutrale
dei piu' capaci sulla base del criterio del merito, costituisce la
forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche
amministrazioni. (In tal senso, ex multis, Corte cost. sentenze n.
127 del 2011, n. 59 del 2005, n. 205 e n. 39 del 2004). La selezione
concorsuale pubblica e', infatti, posta a presidio delle esigenze di
imparzialita' e di efficienza dell'azione amministrativa e, dunque,
anche a tutela del buon andamento della P.A. tutelato dalla medesima
disposizione (In tal senso anche Corte cost. sent. n. 363 del 2006).
Stante la portata generale del principio cosi' affermato a
livello costituzionale, la possibilita' di introdurre deroghe a tale
principio da parte del legislatore regionale deve essere «delimitata
in modo rigoroso» e tali deroghe possono considerarsi legittime solo
quando funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento
dell'Amministrazione e ove ricorrano «peculiari e straordinarie
esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (in tal senso:
Corte cost. n. 9 e 10 del 2010 e sent. 293 del 2009), circostanze che
tuttavia, non risultano neanche enunciate dalla legge regionale
oggetto di impugnazione.
Nel caso di specie, attraverso dal combinato disposto delle due
norme si evince che il personale della soppressa Azienda regionale
sara' chiamato, in parte, a svolgere le funzioni proprie dell'Agenzia
presso l'ente pubblico di nuova istituzione, e in parte assegnato
alle competenti strutture della Giunta per ivi svolgere funzioni,
gia' di competenza della soppressa azienda, non attribuite
all'Agenzia e sopravvissute alla procedura di liquidazione.
I) Illegittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge regionale
n. 37 del 2014.
Violazione dell'art. 97 Cost.; dei principi generali e in
particolare, dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
dell'art. 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
a) Sulla base delle previsioni di cui all'art. 13, il personale
gia' in servizio presso la soppressa Azienda in possesso dei
requisiti richiesti dalla vigente normativa nel transitare nei ruoli
del nuovo ente pubblico regionale beneficia di un illegittimo
cambiamento di status, in contrasto con l'art. 97 Cost. e con i
generali principi del decreto legislativo n. 165 del 2011, che nel
rispetto di tale principio costituzionale, «disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» (art. 1).
I rapporti di lavoro costituiti dalla soppressa Azienda regionale
(ente pubblico economico secondo la stessa legge regionale istitutiva
n. 37 del 1997), con i propri dipendenti, sono infatti rapporti di
lavoro di diritto privato, integralmente disciplinati dalle norme
privatistiche sui rapporti di lavoro e dai contratti collettivi di
lavoro di settore (CCNL dei servizi ambientali, art. 14 legge
regionale Veneto, n. 35 del 1997) e, comunque, non rientranti nella
nozione di amministrazione pubblica ai fini della applicazione della
disciplina di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 siccome non
ricompresi nell'elencazione contenuta nell'art. 1, comma 2, del
citato decreto (che si riferisce a «tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali»).
Per contro, il disposto inquadramento secondo la contrattazione
collettiva del comparto Regioni - autonomie locali, sostanzialmente,
finisce per convertire detti rapporti privatistici in rapporti di
lavoro di pubblico impiego (sia pure privatizzato) propri dei
dipendenti della regione e dei suoi enti strumentali, tra cui va
ricompresa l'Agenzia di nuova istituzione (anche essa, dunque,
Pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo
n. 165 del 2001).
Tanto il passaggio del personale gia' in servizio presso la
soppressa Azienda nella dotazione organica del nuovo ente,
implicitamente affermato dalla disposizione in esame e confermato dal
subentro nei rapporti attivi e passivi della Azienda regionale,
quanto l'inquadramento del medesimo personale secondo il Contratto
collettivo regioni- autonomie locali, proprio dei dipendenti
regionali, avviene a seguito di un mero riscontro della sussistenza
dei «requisiti previsti dalla vigente normativa» in capo ai
lavoratori che, una volta definita la pianta organica del nuovo ente,
saranno chiamati a formare il personale dell'ente regionale di nuova
istituzione e beneficeranno del predetto inquadramento, secondo le
qualifiche proprie del pubblico impiego. Nel caso di insussistenza di
tali requisiti, inoltre, il contratto collettivo regioni-autonomie
locali viene comunque o preso a riferimento ai fini del trattamento
economico.
Tale generico riscontro, tuttavia, non e' tale da sostituire
l'unico requisito imprescindibile alla stregua del canone
costituzionale ricordato che, ai fini dell'accesso al pubblico
impiego richiede il previo superamento di un pubblico concorso in
condizioni di parita' con altri possibili aspiranti e sulla base del
merito.
b) La disposizione, inoltre, non distingue tra personale a tempo
determinato e indeterminato gia' in servizio presso l'Azienda e
oggetto di inquadramento secondo il comparto regioni- autonomie,
ponendosi in ulteriore contrasto con il principio di cui all'art. 97
Cost. nell'ipotesi in cui la mancata limitazione dell'inquadramento
ai soli titolari di contratto a tempo indeterminato sia, in realta',
diretta ad introdurre inammissibili procedure di stabilizzazione del
personale precario in assenza di previo superamento di una prova
concorsuale pubblica (ex plurimis, Corte cost. sentt. n. 277 del
2013; n. 51 del 2012; n. 7 del 2011).
c) Oltretutto, in assenza di una corrispondenza predefinita tra
le qualifiche funzionali dell'uno e dell'altro comparto di
contrattazione collettiva, la norma oggetto di impugnativa, nella sua
generica formulazione, e' tale da non escludere anche possibili
inquadramenti in qualifiche superiori a quella di riferimento, sempre
in deroga al medesimo art. 97 Cost. oltre che ai principi generali
dettati in materia di progressione di carriera dal decreto
legislativo n. 165 del 2001. In ragione dell'ampiezza del principio
di cui all'art. 97 Cost., infatti, anche la progressione nei pubblici
uffici deve avvenire, in linea di principio, per concorso (da ultimo,
sentenza n. 30 del 2012), come si legge anche in Corte cost. n. 90
del 2012: «A tale riguardo si e' infatti sottolineato, relativamente
alla possibilita' di riserva di quote al personale interno e di
deroga al principio del pubblico concorso, che non ha alcun "rilievo
la circostanza che, fra i requisiti che si debbono avere per potere
godere della progressione in carriera vi sia quello di essere stati
in precedenza assunti presso l'amministrazione di appartenenza a
seguito di un pubblico concorso, trattandosi, evidentemente, di
concorso bandito per una qualifica diversa ed inferiore rispetto a
quella cui si accederebbe per effetto della disposizione censurata"
(sentenza n. 30 del 2012; n. 90 del 2012)».
d) Di qui il contrasto, sotto gli esposti profili, dell'art. 13
della legge regionale n. 37/2014 tanto con l'art. 97 Cost. primo
comma, che fissa il principio di buon andamento ed di imparzialita'
delle pubbliche amministrazioni, quanto con il terzo comma, che
cristallizza il generale principio di accesso agli impieghi presso
pubbliche amministrazioni mediante concorso, salvo i casi previsti
dalla legge, oltre che con i richiamati principi generali di cui al
decreto legislativo n. 165 del 2001, dovendosi ritenere ricompreso
nell'ambito dell'art. 97 Cost. sia le ipotesi di assunzione di
soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni sia
i casi di nuovo inquadramento di dipendenti gia' in servizio
(sentenze n. 150 del 2010; n. 293 del 2009; n. 205 del 2004; n. 90
del 2012).
La violazione dell'art. 97 Cost. e' palese tenuto conto che
l'inquadramento secondo le corrispondenti qualifiche proprie di
rapporti di lavoro di pubblico impiego descritto dall'art. 13, ha
carattere:
1 - automatico, in quanto subordinato alla mera verifica dei
«requisiti richiesti dalla vigente normativa» ma senza prevedere
l'unico primario requisito previsto dal decreto legislativo n. 165
del 2001 (art. 35) in attuazione dell'art. 97 Cost., ovvero il previo
esperimento di procedure concorsuali pubbliche e la previa verifica
della professionalita' dei dipendenti gia' in servizio presso la
soppressa azienda;
2 - ed altresi' riservato, in quanto destinato al solo
personale gia' in servizio presso 1'azienda regionale e, dunque, in
violazione del principio di accesso ai pubblici concorsi previo
pubblico concorso in condizioni di parita' con gli altri aspiranti,
affinche' siano selezionate le migliori professionalita',
nell'interesse pubblico al buon andamento della pubblica
amministrazione, come si ricava anche tanto dall'art. 97 primo e
terzo comma quanto dai principi generali di cui al decreto
legislativo n. 165 del 2001 che ne rappresentano l'attuazione.
e) Oltre alla diretta violazione dell'art. 97 Cost., sussiste
anche la violazione dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165 del
2001 secondo cui in attuazione del medesimo principio costituzionale
sopra richiamato, il reclutamento del personale nelle pubbliche
amministrazioni puo' avvenire solo attraverso procedure concorsuali o
attraverso particolari procedure selettive (nei soli casi ivi
previsti), e, in ogni caso, con l'osservanza dei principi di
imparzialita', parita' di genere, pubblicita' e trasparenza ivi
richiamati.
f) La disposizione in esame si pone, inoltre, in contrasto con
quanto previsto dall'art. 1 della legge di stabilita' per il 2014,
approvata con legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ove si e'
espressamente disposto che la mobilita' non possa comunque avvenire
tra le societa' di cui al medesimo comma 563 (controllate
direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni) e le
pubbliche amministrazioni.
Al di la' della formale limitazione della disposizione in esame
alle sole societa' controllate da pubbliche amministrazioni, la norma
non puo' non essere considerata applicabile anche al caso di
passaggio da un ente pubblico economico, il cui personale sia legato
all'ente da rapporti di lavoro di diritto privato, verso pubbliche
amministrazioni (l'Agenzia per l'innovazione essendo, come gia'
osservato, ente strumentale della Regione e, dunque, essa stessa
pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo n. 165 del
2001), i cui rapporti di lavoro sono riconducibili alla nozione di
pubblico impiego.
La ratio normativa che ha ispirato la legge di stabilita' del
2014 vale anche nel presente caso in quanto cio' che il legislatore
ha voluto evitare e' che si verifichino illegittimi passaggi di
personale di diritto privato secondo inquadramenti e qualifiche
propri del pubblico impiego. Cio' basta, infatti, ad escludere che il
relativo personale sia stato, a sua volta, individuato e reclutato
sulla base di una procedura concorsuale pubblica oltre che nel
rispetto dei richiamati principi di pubblicita', di trasparenza, di
pari opportunita' di cui al comma 3 dell'art. 35 del decreto
legislativo n. 165 del 2001. (In tal senso Corte cost. sent. 23
luglio 2013 n. 227 ove si ritiene illegittimo il trasferimento
automatico di personale ove lo stesso presupponga un passaggio di
status da dipendenti privati a dipendenti pubblici).
Di qui il contrasto anche con la norma da ultimo richiamata,
oltre che con i principi sopra descritti.
II) Illegittimita' costituzionale dell'art. 14, nono comma. della
legge regionale n. 37 del 2014.
Violazione dell'art. 97 Cost.; dei principi generali ed in
particolare, dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
dell'art. 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
1) Analoghe violazioni devono ravvisarsi con particolare
riferimento al successivo art. 14, nono comma della legge regionale
impugnata .
Dopo avere descritto le attivita' di liquidazione della soppressa
Agenzia il comma in esame dispone che le funzioni non ricomprese tra
quelle attribuite al nuovo ente regionale e non oggetto di
dismissione all'esito della fase di liquidazione del soppresso ente,
«sono esercitate dalle competenti strutture della Giunta regionale,
cui vengono assegnate le corrispondenti risorse umane e strumentali».
Anche in relazione all'ipotesi in esame e' dato ravvisare
violazioni analoghe a quelle gia' rilevate con riferimento all'art.
13 della medesima legge regionale, tenuto conto che il personale
chiamato a svolgere le funzioni non assorbite dalla nuova Agenzia e'
assegnato alle competenti strutture della Giunta il che' si traduce,
implicitamente, in un passaggio nell'organico della Regione, anche in
tal caso senza previo svolgimento di una procedura concorsuale o
selettiva di alcun tipo.
Il comma in esame prefigura, dunque, ancor piu' chiaramente, un
automatico trasferimento del personale gia' in servizio presso la
soppressa azienda nei ruoli della Regione. Le funzioni non trasferite
al nuovo ente strumentale e non soppresse in sede di liquidazione
saranno infatti svolte dalle strutture della Giunta alla quale
saranno assegnate le risorse non solo strumentali ma anche umane
necessarie al loro espletamento.
Il personale gia' di diritto privato della soppressa azienda,
dunque, passera' alle dipendenze della Regione e, oltretutto, anche
per esso, presumibilmente, si applichera' l'art. 13 e, pertanto,
beneficera' dell'inquadramento corrispondente alla qualifica propria
del contratto collettivo regioni - autonomie locali.
L'art. 14, nono comma, configura pertanto un ipotesi di
trasferimento automatico e riservato di personale senza previo
svolgimento di un concorso e di una prova selettiva pubblica. Di qui
il contrasto con il principio che regola l'accesso ai pubblici
impieghi secondo la regola del previo concorso pubblico e con i
principi costituzionali di efficienza, buon andamento, imparzialita'
della pubblica amministrazione espressi dall'art. 97 della
Costituzione, nonche' delle disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 165 che improntano la disciplina del pubblico impiego
al rispetto di tali principi con particolare riferimento al
reclutamento, alla selezione ed alla progressione in carriera del
personale.
b) Anche con riferimento alla fattispecie descritta nell'articolo
in esame, non e' possibile dedurre particolari esigenze di interesse
pubblico idonee a giustificare 1'ingiustificata esclusione di una
previa selezione pubblica in contrasto con la giurisprudenza
costituzionale sopra ricordata e con l'art. 97 terzo comma Cost.,
esigenze, peraltro, neanche enunciate dal legislatore regionale che,
nel caso in esame, omette anche il richiamo alla pur generica
sussistenza dei «requisiti previsti dalla vigente normativa» di cui
alla precedente disposizione.
Il trasferimento dai ruoli della soppressa Azienda regionale ex
lege n. 35 del 1997 all'organico e, quindi, ai ruoli regionali,
comporta un indebito vantaggio per i beneficiari di tale passaggio,
in ragione se non altro delle garanzie di maggiore stabilita' e di
maggiore tutela del rapporto di lavoro proprie del pubblico impiego,
in violazione del principio di imparzialita' espresso dall'art. 97
primo comma cost. oltre che dei principi generali sul pubblico
impiego che ne sono espressione (in particolare, art. 35).
Ove in tale passaggio il legislatore regionale abbia inteso
ricomprendere anche il personale precario gia' appartenente
all'azienda ex lege n. 35 del 1997, inoltre, come gia' sopra
osservato con riferimento alla precedente disposizione, il medesimo
incorrerebbe in una ulteriore violazione dell'art. 97 Cost. e del
decreto legislativo n. 165 del 2001, dando luogo ad una illegittima
stabilizzazione di personale titolare di contratti a tempo
determinato, oltre i limiti e le condizioni previste dalla normativa
in materia e, comunque, piu' volte sanzionata dalla giurisprudenza
costituzionale ove svolta in assenza di previa procedura concorsuale
pubblica.
Come ricordato da codesta Ecc.ma Corte, il principio di cui
all'art. 97 Cost. puo', in limitati casi, consentire la previsione di
condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze
lavorative maturate nella stessa amministrazione, ma «l'area delle
eccezioni» deve essere delimitata in modo rigoroso e subordinata
all'accertamento di specifiche necessita' funzionali
dell'amministrazione e allo svolgimento di procedure di verifica
dell'attivita' svolta (sentenza n. 213 del 2000).
In tal senso anche sent. 90 del 2012 che, nel confermare la
illegittimita' di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle
procedure selettive, ha altresi' chiarito ulteriormente che al
concorso pubblico deve riconoscersi un ambito di applicazione ampio,
tale da non includere soltanto le ipotesi di assunzione di soggetti
precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche i
casi di nuovo inquadramento di dipendenti gia' in servizio e quelli
di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati ab
origine mediante concorso, in rapporti di ruolo (sentenze n. 150 del
2010, n. 293 del 2009, n. 205 del 2004)» (sentenza n. 68 del 2011).
c) Anche nella fattispecie descritta dall'art. 14, nono comma, il
passaggio alle strutture della regione avviene in modo automatico e
riservato ai dipendenti della soppressa azienda, non essendo prevista
una previa procedura di selezione o di verifica, secondo principi di
imparzialita' e trasparenza della professionalita' maturata presso
l'ente di provenienza, in condizioni di parita' con altri aspiranti.
La mancanza della previsione di una previa prova selettiva di
tipo concorsuale viola direttamente il terzo comma dell'art. 97 Cost.
che regola l'accesso ai pubblici uffici sulla base della regola del
superamento del concorso e, disapplicando un meccanismo volto alla
selezione dei migliori, si pone in contrasto con il principio di
efficienza e di buon andamento dell'amministrazione di cui al primo
comma della medesima disposizione, oltre che con i principi stabiliti
nel d.lgs. n. 165 del 2001 (in particolare quanto al gia' richiamato
art. 35), applicabili a tutto il personale delle pubbliche
amministrazioni, ivi comprese le regioni e i loro enti strumentali,
nonche' con quanto recentemente stabilito dall'art. 1 comma 563,
ultima parte, della legge n. 147/2013.
Al pari del caso prefigurato dalla disposizione di cui alla legge
finanziaria del 2014, infatti, in virtu' delle previsioni di cui
all'art. 14, comma 9 della legge regionale in esame, si realizza un
ipotesi di illegittimo accesso nei ruoli della pubblica
amministrazione senza previo svolgimento di un pubblico concorso e,
di conseguenza, un illegittimo mutamento del rapporto di lavoro a
beneficio del solo personale in servizio presso un ente a vocazione
commerciale e imprenditoriale (azienda regionale), in assenza di
prova pubblica concorsuale.
P. Q. M.
Alla luce di quanto sopra esposto si conclude affinche' sia
dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 13 e 14, nono
comma, della legge della Regione Veneto del 28 novembre 2014, n. 37,
pubblicata nel BUR n. 116 del 5 dicembre 2014, recante «l'istituzione
dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario», per i
motivi sopra esposti.
Si produce in allegato copia della delibera di impugnativa in
data 29 gennaio 2014 ed allegata relazione del Ministro proponente.
Roma, 2 febbraio 2014
L'Avvocato dello Stato: Palmieri