RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 febbraio 2006 , n. 21
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  14  febbraio  2006 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
 
(GU n. 11 del 15-3-2006)
 
    Ricorso  del  Governo della Repubblica, in persona del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  in carica, rappresentato e difeso, per
legge   dall'Avvocatura   generale   dello  Stato,  presso  la  quale
domicilia, per legge, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

    Contro  la  Regione  Sardegna,  in  persona  del presidente della
giunta  regionale in carica, per la declaratoria della illegittimita'
costituzionale  degli  articoli 38, comma 2, 5, comma 1 e 3, 8, comma
3,  lettera  e),  ed  11, comma 6, lettera e) della legge regionale 5
dicembre  2005,  n. 20,  pubblicata  nel  B.U. della Regione autonoma
della  Sardegna  n. 37,  del  9  dicembre  2005, come da delibera del
Consiglio dei ministri in data 24 gennaio 2006.

                              F a t t o

    In  data  9  dicembre  2005  e'  stata  pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, la legge regionale 5
dicembre  2005,  n. 20,  recante  «Norme  in  materia  di  promozione
dell'occupazione,  sicurezza  e  qualita'  del lavoro. Disciplina dei
servizi  e  delle  politiche  per  il lavoro. Abrogazione della legge
regionale  14  luglio  2003,  n. 9,  in  materia  di lavoro e servizi
all'impiego».
    Con tale provvedimento la Regione Sardegna ha inteso disciplinare
le  proprie  competenze, legislative ed amministrative, nelle materie
oggetto  della  legge,  nel rispetto della Costituzione, dei principi
fondamentali  della  legislazione  nazionale  e  dell'Unione  europea
(art. 2, comma 1).
    In    particolare,    ai    fini   del   presente   giudizio   di
costituzionalita':
        l'art. 38,  comma 2, detta disposizioni in materia di profili
formativi dei contratti di apprendistato;
        l'art. 5,  comma  1  e 3, disciplina le funzioni dei soggetti
diversi   dagli  enti  territoriali,  ivi  comprese  le  Universita',
nell'ambito del sistema dei servizi per il lavoro;
        l'art. 8,  comma  3,  lettera  e), disciplina la composizione
delle  Commissioni  provinciali  per  i  servizi  e  le politiche del
lavoro,  prevedendo  la  partecipazione  alle stesse di un componente
designato dall'Universita';
        l'art. 11,  comma  6,  lettera e), disciplina la composizione
della  Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro,
prevedendo  la  partecipazione alla stessa di un componente designato
dall'Universita'.
    Le  richiamate disposizioni di legge appaiono in contrasto con il
dettato costituzionale eccedendo le competenze della Regione Sardegna
in  materia  e  devono, pertanto essere dichiarate costituzionalmente
illegittime  e  conseguentemente  annullate sulla base delle seguenti
considerazioni di

                            D i r i t t o

    1.  -  La  potesta'  legislativa in materia di lavoro rientra, in
linea generale, nella legislazione concorrente di cui al terzo comma,
dell'art. 117  della  Costituzione («tutela e sicurezza del lavoro»),
nella  quale  allo  Stato e' riservata la determinazione dei principi
fondamentali  cui  le  regioni  devono uniformarsi. Tuttavia, secondo
l'insegnamento  di  codesto  ecc.mo  Collegio (si veda, da ultimo, la
sentenza  n. 50, del 28 gennaio 2005) specifici aspetti della materia
possono  rientrare  nella  legislazione  esclusiva  statale di cui al
secondo comma, dell'articolo richiamato, laddove riguardino, caso per
caso,  l'immigrazione  (lett.  b), la tutela della concorrenza (lett.
e),  l'ordinamento  e  l'organizzazione  dello  Stato  e  degli  enti
pubblici  (lett. g), l'ordinamento civile (lett. l), i diritti civili
e  sociali  per  i  quali  e'  necessaria una uniformita' su tutto il
territorio nazionale - per essi lo Stato individua livelli essenziali
inderogabili  -  (lett.  m),  l'istruzione  (lett.  n), la previdenza
sociale (lett. o).
    A sua volta, lo Statuto speciale per la Sardegna, adottato con la
legge  costituzionale 28 febbraio 1948, n. 3, all'art. 5, prevede che
la  regione  abbia facolta' di adattare alle sue particolari esigenze
le  disposizioni  delle  leggi  della  Repubblica,  emanando norme di
integrazione  e  di  attuazione,  in  alcune  materie,  tra  le quali
l'istruzione ed il lavoro.
    Cio'  premesso,  si fa presente che lo Stato, con la legge delega
n. 30,  del  14  febbraio  2003  («Delega  al  Governo  in materia di
occupazione   e   mercato   del  lavoro»)  e  il  successivo  decreto
legislativo  n. 276, del 10 settembre 2003 («Attuazione delle deleghe
in  materia  di  occupazione e mercato del lavoro»), ha regolamentato
organicamente   la   materia,   dando  disposizioni  nei  settori  di
legislazione   esclusiva   e   ponendo,  in  particolare,  i  livelli
essenziali  delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett.
m),  della  Costituzione,  nonche' enunciando i principi fondamentali
nei campi in cui sussiste competenza concorrente con le regioni.
    Le  norme  della legge regionale n. 20/2005, che si sono indicate
in  epigrafe,  e  sulle  quali  ci  si  soffermera'  qui  di seguito,
illegittimamente vulnerano le disposizioni della Carta costituzionale
nonche'  la  normativa in materia di lavoro sopra indicata, eccedendo
dalla  competenza  regionale. Esse, pertanto, violano il sesto comma,
dell'art. 33,  ed  il  secondo  e  terzo  comma, dell'art. 117, della
Costituzione,   e   devono,   di   conseguenza,   essere   dichiarate
costituzionalmente illegittime ed annullate.
    2.  -  L'art. 38,  comma  5,  della  legge della Regione Sardegna
n. 20/2005,  che  qui  si  impugna,  nell'ambito della disciplina dei
profili   formativi   dei   contratti   di   apprendistato,   dispone
testualmente  che:  «La  formazione  teorica  da espletarsi nel corso
dell'apprendistato  deve  essere svolta secondo le modalita' previste
dalla   contrattazione   e   comunque,  in  prevalenza,  esternamente
all'azienda».
    Va  premesso  che  i  profili formativi di cui si tratta appaiono
legati,  piu'  e  prima  che  alla materia del lavoro: a quella della
istruzione, nella quale, a mente del disposto dell'art. 117, comma 2,
lettera  n),  esiste  una competenza esclusiva dello Stato ad emanare
norme generali; a quella dell'ordinamento civile (lett. L), regolando
caratteristiche del contratto di lavoro e della qualifica lavorativa.
Di  tal  che,  la  disposizione dell'articolo che qui si impugna pare
incidere  -  nel  porre  principi  di carattere generale - in materia
rientrante nella legislazione esclusiva dello Stato.
    L'art. 38  e'  inoltre  e  comunque  illegittimo,  nel suo quinto
comma,  poiche'  contrasta  con  l'art. 2,  comma 1, lettera b) della
richiamata  legge  n. 30/2003,  che  nel dettare i principi e criteri
direttivi  per  l'attuazione  della  delega in materia di contratti a
contenuto  formativo,  espressamente  dispone  che  venga valorizzata
l'attivita'  formativa  svolta  in azienda. E contrasta, infne, anche
con   l'art. 49,   comma   4,   lett.  a),  del  decreto  legislativo
n. 276/2003,  che prevede la possibilita' di acquisire al termine del
rapporto  di  lavoro  una  qualifica  «sulla  base  degli esiti della
formazione   aziendale   od   extra-aziendale»,  senza  porre  alcuna
limitazione  e  prescrizione  quanto  alle  modalita' con le quali la
formazione deve essere svolta dall'apprendista.
    Le  disposizioni  legislative  che  si  sono  richiamate dettano,
quanto   meno,  principi  fondamentali  in  materia  di  legislazione
concorrente,  come  tali  vincolanti  anche  la  Regione  Sardegna e,
conseguentemente,     evidenziano     i     dedotti     profili    di
incostituzionalita' della norma che si censura.
    3.  -  Parimenti viziati si rivelano gli articoli 5, comma 1 e 3,
8,  comma  3,  lettera  e),  e  11,  comma 6, lettera e), della legge
regionale n. 20/2005.
    Tali    disposizioni,    nel   prevedere,   rispettivamente,   il
coinvolgimento  delle  Universita',  insieme  ad  altri  oggetti, nel
sistema regionale dei servizi per il lavoro e la partecipazione delle
stesse  nella  Commissione  regionale e nelle Commissioni provinciali
per  i  servizi  e le politiche del lavoro, eccedono dalle competenze
regionali  in  quanto  incidono  su materia riservata, ai sensi dello
art. 33,  comma  6,  della  Costituzione, alla competenza legislativa
dello Stato.
    Sotto   altro  e  diverso  profilo,  le  richiamate  disposizioni
appaiono  viziate  perche'  incidono sull'autonomia riconosciuta alle
Universita'    dallo   stesso   art. 33,   comma   6,   della   Carta
costituzionale.
    Le  disposizioni  che  si impugnano, infatti, impongono specifici
obblighi   partecipativi   alle  Universita'  e,  imponendo  loro  la
designazione di loro rappresentanti in organi regionali, le qualifica
unilateralmente come componenti necessarie di tali organismi. E cio',
per  di  piu',  senza  indicare alcun criterio di collegamento tra le
singole  Universita'  e  gli  Organi  cui  le  stesse  e' imposto che
partecipino.
    Tali  previsioni  legislative  appaiono  in netto contrasto con i
principi  che  codesto che ecc.mo Collegio ha enunciato in materia di
coordinamento  e  collaborazione  tra  le regioni ed i diversi organi
dello  Stato e che si ritengono applicabili anche nei confronti delle
Istituzioni  universitarie,  la  cui  autonomia e' costituzionalmente
garantita.
    D'altro  canto,  nella richiamata sentenza n. 50/2005, di codesta
ecc.ma Corte, si legge, al punto 16: «...la previsione che le regioni
debbano regolamentare i profili formativi dell'apprendistato d'intesa
con   i   ministeri   del   lavoro   e   delle  politiche  sociali  e
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca, ...non lede le
competenze  regionali e costituisce corretta attuazione del principio
di leale collaborazione.».
    Tale  affermazione di principio si ritiene pienamente applicabile
anche  relativamente alle fattispecie disciplinate dalle norme che si
censurano    le   quali   dovranno,   pertanto,   essere   dichiarate
costituzionalmente   illegittime   almeno  nella  parte  in  cui  non
prevedono il raggiungimento di un previo accordo con le Universita'.

        
      
                              P. Q. M.
    Si   chiede   che  codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimi   e,  conseguentemente,
annullare  gli  articoli  38,  conima  2, 5, comma 1 e 3, 8, comma 3,
lettera  e),  ed  11,  comma  6,  lettera  e) della legge regionale 5
dicembre  2005,  n. 20,  della  Regione  Sardegna,  recante «Norme in
materia  di  promozione  dell'occupazione,  sicurezza  e qualita' del
lavoro.  Disciplina  dei  servizi  e  delle  politiche per il lavoro.
Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di
lavoro  e  servizi  all'impiego», nelle parti e per i motivi indicati
nel presente ricorso.
    Con l'originale notificato del ricorso, si depositeranno:
        1) estratto della delibera del Consiglio dei ministri, del 24
gennaio 2006;
        2) copia della legge regionale impugnata.
    Roma, addi' 1° febbraio 2006
         L'avvocato dello Stato: Massimo Massella Ducci Teri

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