Ricorso n. 21 del 14 febbraio 2006 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 febbraio 2006 , n. 21
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 14 febbraio 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 11 del 15-3-2006)
Ricorso del Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso, per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia, per legge, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Sardegna, in persona del presidente della giunta regionale in carica, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale degli articoli 38, comma 2, 5, comma 1 e 3, 8, comma 3, lettera e), ed 11, comma 6, lettera e) della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, pubblicata nel B.U. della Regione autonoma della Sardegna n. 37, del 9 dicembre 2005, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 24 gennaio 2006. F a t t o In data 9 dicembre 2005 e' stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, recante «Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualita' del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego». Con tale provvedimento la Regione Sardegna ha inteso disciplinare le proprie competenze, legislative ed amministrative, nelle materie oggetto della legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell'Unione europea (art. 2, comma 1). In particolare, ai fini del presente giudizio di costituzionalita': l'art. 38, comma 2, detta disposizioni in materia di profili formativi dei contratti di apprendistato; l'art. 5, comma 1 e 3, disciplina le funzioni dei soggetti diversi dagli enti territoriali, ivi comprese le Universita', nell'ambito del sistema dei servizi per il lavoro; l'art. 8, comma 3, lettera e), disciplina la composizione delle Commissioni provinciali per i servizi e le politiche del lavoro, prevedendo la partecipazione alle stesse di un componente designato dall'Universita'; l'art. 11, comma 6, lettera e), disciplina la composizione della Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro, prevedendo la partecipazione alla stessa di un componente designato dall'Universita'. Le richiamate disposizioni di legge appaiono in contrasto con il dettato costituzionale eccedendo le competenze della Regione Sardegna in materia e devono, pertanto essere dichiarate costituzionalmente illegittime e conseguentemente annullate sulla base delle seguenti considerazioni di D i r i t t o 1. - La potesta' legislativa in materia di lavoro rientra, in linea generale, nella legislazione concorrente di cui al terzo comma, dell'art. 117 della Costituzione («tutela e sicurezza del lavoro»), nella quale allo Stato e' riservata la determinazione dei principi fondamentali cui le regioni devono uniformarsi. Tuttavia, secondo l'insegnamento di codesto ecc.mo Collegio (si veda, da ultimo, la sentenza n. 50, del 28 gennaio 2005) specifici aspetti della materia possono rientrare nella legislazione esclusiva statale di cui al secondo comma, dell'articolo richiamato, laddove riguardino, caso per caso, l'immigrazione (lett. b), la tutela della concorrenza (lett. e), l'ordinamento e l'organizzazione dello Stato e degli enti pubblici (lett. g), l'ordinamento civile (lett. l), i diritti civili e sociali per i quali e' necessaria una uniformita' su tutto il territorio nazionale - per essi lo Stato individua livelli essenziali inderogabili - (lett. m), l'istruzione (lett. n), la previdenza sociale (lett. o). A sua volta, lo Statuto speciale per la Sardegna, adottato con la legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 3, all'art. 5, prevede che la regione abbia facolta' di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione, in alcune materie, tra le quali l'istruzione ed il lavoro. Cio' premesso, si fa presente che lo Stato, con la legge delega n. 30, del 14 febbraio 2003 («Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro») e il successivo decreto legislativo n. 276, del 10 settembre 2003 («Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro»), ha regolamentato organicamente la materia, dando disposizioni nei settori di legislazione esclusiva e ponendo, in particolare, i livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione, nonche' enunciando i principi fondamentali nei campi in cui sussiste competenza concorrente con le regioni. Le norme della legge regionale n. 20/2005, che si sono indicate in epigrafe, e sulle quali ci si soffermera' qui di seguito, illegittimamente vulnerano le disposizioni della Carta costituzionale nonche' la normativa in materia di lavoro sopra indicata, eccedendo dalla competenza regionale. Esse, pertanto, violano il sesto comma, dell'art. 33, ed il secondo e terzo comma, dell'art. 117, della Costituzione, e devono, di conseguenza, essere dichiarate costituzionalmente illegittime ed annullate. 2. - L'art. 38, comma 5, della legge della Regione Sardegna n. 20/2005, che qui si impugna, nell'ambito della disciplina dei profili formativi dei contratti di apprendistato, dispone testualmente che: «La formazione teorica da espletarsi nel corso dell'apprendistato deve essere svolta secondo le modalita' previste dalla contrattazione e comunque, in prevalenza, esternamente all'azienda». Va premesso che i profili formativi di cui si tratta appaiono legati, piu' e prima che alla materia del lavoro: a quella della istruzione, nella quale, a mente del disposto dell'art. 117, comma 2, lettera n), esiste una competenza esclusiva dello Stato ad emanare norme generali; a quella dell'ordinamento civile (lett. L), regolando caratteristiche del contratto di lavoro e della qualifica lavorativa. Di tal che, la disposizione dell'articolo che qui si impugna pare incidere - nel porre principi di carattere generale - in materia rientrante nella legislazione esclusiva dello Stato. L'art. 38 e' inoltre e comunque illegittimo, nel suo quinto comma, poiche' contrasta con l'art. 2, comma 1, lettera b) della richiamata legge n. 30/2003, che nel dettare i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega in materia di contratti a contenuto formativo, espressamente dispone che venga valorizzata l'attivita' formativa svolta in azienda. E contrasta, infne, anche con l'art. 49, comma 4, lett. a), del decreto legislativo n. 276/2003, che prevede la possibilita' di acquisire al termine del rapporto di lavoro una qualifica «sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale», senza porre alcuna limitazione e prescrizione quanto alle modalita' con le quali la formazione deve essere svolta dall'apprendista. Le disposizioni legislative che si sono richiamate dettano, quanto meno, principi fondamentali in materia di legislazione concorrente, come tali vincolanti anche la Regione Sardegna e, conseguentemente, evidenziano i dedotti profili di incostituzionalita' della norma che si censura. 3. - Parimenti viziati si rivelano gli articoli 5, comma 1 e 3, 8, comma 3, lettera e), e 11, comma 6, lettera e), della legge regionale n. 20/2005. Tali disposizioni, nel prevedere, rispettivamente, il coinvolgimento delle Universita', insieme ad altri oggetti, nel sistema regionale dei servizi per il lavoro e la partecipazione delle stesse nella Commissione regionale e nelle Commissioni provinciali per i servizi e le politiche del lavoro, eccedono dalle competenze regionali in quanto incidono su materia riservata, ai sensi dello art. 33, comma 6, della Costituzione, alla competenza legislativa dello Stato. Sotto altro e diverso profilo, le richiamate disposizioni appaiono viziate perche' incidono sull'autonomia riconosciuta alle Universita' dallo stesso art. 33, comma 6, della Carta costituzionale. Le disposizioni che si impugnano, infatti, impongono specifici obblighi partecipativi alle Universita' e, imponendo loro la designazione di loro rappresentanti in organi regionali, le qualifica unilateralmente come componenti necessarie di tali organismi. E cio', per di piu', senza indicare alcun criterio di collegamento tra le singole Universita' e gli Organi cui le stesse e' imposto che partecipino. Tali previsioni legislative appaiono in netto contrasto con i principi che codesto che ecc.mo Collegio ha enunciato in materia di coordinamento e collaborazione tra le regioni ed i diversi organi dello Stato e che si ritengono applicabili anche nei confronti delle Istituzioni universitarie, la cui autonomia e' costituzionalmente garantita. D'altro canto, nella richiamata sentenza n. 50/2005, di codesta ecc.ma Corte, si legge, al punto 16: «...la previsione che le regioni debbano regolamentare i profili formativi dell'apprendistato d'intesa con i ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ...non lede le competenze regionali e costituisce corretta attuazione del principio di leale collaborazione.». Tale affermazione di principio si ritiene pienamente applicabile anche relativamente alle fattispecie disciplinate dalle norme che si censurano le quali dovranno, pertanto, essere dichiarate costituzionalmente illegittime almeno nella parte in cui non prevedono il raggiungimento di un previo accordo con le Universita'.
P. Q. M. Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e, conseguentemente, annullare gli articoli 38, conima 2, 5, comma 1 e 3, 8, comma 3, lettera e), ed 11, comma 6, lettera e) della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, della Regione Sardegna, recante «Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualita' del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego», nelle parti e per i motivi indicati nel presente ricorso. Con l'originale notificato del ricorso, si depositeranno: 1) estratto della delibera del Consiglio dei ministri, del 24 gennaio 2006; 2) copia della legge regionale impugnata. Roma, addi' 1° febbraio 2006 L'avvocato dello Stato: Massimo Massella Ducci Teri