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N. 21 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 marzo 2011. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 14 marzo 2011 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 17 del 20-4-2011) |
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso
la stessa domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi 12, giusta
delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 3
marzo 2011 ricorrente;
Contro la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, in persona
del Presidente della Giunta provinciale in carica, con sede in
Bolzano alla via Crispi n. 3, intimata per la declaratoria di
illegittimita' costituzionale degli artt. 1, commi l e 2; 13, comma
1, lett. a), b), c) e d), e 13, comma 6, della legge della Provincia
Autonoma di Bolzano - Alto Adige del 23 dicembre 2010, n. 15,
pubblicata nel supplemento n. l al Bollettino Ufficiale n. 1 del 4
gennaio 2011, recante «disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013
(legge finanziaria 2011)» per violazione degli artt. 3; 117, comma 2,
lett. e); 117, comma 3, e 119 Cost., e degli artt. 8, 9 e 73, comma
1-bis, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'«approvazione del
testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino Alto Adige».
Fatto
La Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige ha emanato la legge
n. 15 del 23 dicembre 2010, pubblicata sul supplemento ordinario del
Bollettino Ufficiale n. 1 del 4 gennaio 2011, recante disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 e per il
triennio 2011-2013 (legge finanziaria 2011).
L'art. 1, commi 1 e 2, della legge concede l'esenzione del
pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF ai soggetti aventi un
reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale, non superiore
a 12.500 euro o non superiore a 25.000, se aventi figli a carico.
L'art. 13, comma 1, prevede altresi', alle lett. a), b, c) e d),
che le spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca, per
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, per
pubblicazioni e campagne pubblicitarie nonche' per attivita' di
formazione non possono superare 1'80 per cento della spesa sostenuta
per le medesime finalita' nell'anno 2009.
L'art.13, comma 6, lett d), stabilisce poi che alla ripresa della
contrattazione collettiva, dopo la sospensione per il quadriennio
2010 - 2013, saranno definiti congrui meccanismi tesi a conseguire il
progressivo riallineamento dei trattamenti economici complessivi fra
comparti del contratto collettivo di intercomparto.
Queste disposizioni si espongono a censure di costituzionalita'
per i seguenti motivi di
Diritto
1. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 117, secondo
comma, lett. e), e 119, Cost., e degli artt. 8, 9 e 73, coma 1-bis,
del d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'"approvazione del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige».
La disposizione dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge in esame,
disponendo un'esenzione dall'addizionale regionale IRPEF a favore dei
soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini della predetta
addizionale, non superiore a predeterminate soglie, eccede i limiti
della competenza statutaria della Provincia, come definiti dagli
artt. 8, 9 e 73, comma 1-bis, del d.p.r. n. 670/1972 (Statuto di
autonomia) ed invade le sfere di competenza esclusiva dello Stato
nella materia del proprio sistema tributario e contabile.
Sotto il primo profilo si osserva che l'art.73 comma 1 bis, del
citato d.p.r. n. 670/72, introdotto dall'art. 2, comma 107, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, prevede testualmente che «le
province, relativamente al tributi erariali per i quali lo Stato ne
prevede la possibilita', possono in ogni caso modificare le aliquote
e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni, purche' nei limiti
delle aliquote superiori definite dalla normativa statale» (enfasi
aggiunta). Da tale disposizione emerge che il perimetro
dell'autonomia normativa regionale definito dalla legislazione dello
Stato continua a costituire il confine entro il quale la Provincia
autonoma puo' introdurre proprie modifiche al sistema tributario
vigente.
Ne da' conferma la recente sentenza di codesta Ecc.ma Corte
Costituzionale n. 357/2010, che - in una fattispecie relativa alla
modificazione dell'aliquota speciale Irap da parte della Provincia
autonoma di Trento ha ritenuto infondata la questione di legittimita'
costituzionale prospettata per il fatto che la normativa statale di
riferimento contemplava pur sempre la possibilita' di interventi
modificativi da parte delle regioni nella materia; ed invero tale
sentenza ha affermato che la predetta disposizione statutaria "va
interpretata nel senso che, nell'ipotesi in cui' il gettito di un
tributo erariale sia interamente devoluto alla Provincia, questa ove
la legge statale le consenta una qualche manovra sulle aliquote,
sulle agevolazioni o sulle esenzioni («ne prevede la possibilita'») -
puo' liberamente («in ogni caso») modificare aliquote e prevedere
agevolazioni..."(enfasi aggiunta).
Nel caso di specie il confine dell'autonomia legislativa della
Provincia risulta valicato, perche' la norma statale di riferimento
rappresentata dall'art. 50, comma 3, del d.lgs. n.446/1997,
istitutivo dell'addizionale regionale all'IRPEF - attribuisce alle
regioni il solo potere di maggiorare l'aliquota fissata dalla legge
statale e non consente in nessun modo di introdurre esenzioni.
Ne consegue, pertanto, che la disposizione di cui all'art.l,
commi 1 e 2, eccedendo le possibilita' disposte dalla legge statale
di riferimento, si pone in contrasto con quanto disposto dall'art.
73, comma l bis, dello Statuto di autonomia.
Risultano contestualmente violati l'articolo 117, comma 2, lett.
e), e l'articolo 119 della Costituzione, che riservano allo Stato la
competenza a disciplinare i propri tributi ed impongono alle Regioni
ed alle Province autonome di emanare norme tributarie nel rispetto
dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema
fiscale.
2. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 117, terzo comma,
Cost., e degli artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.
L'art. 13, comma 1, lett. a), b), c) e d), della legge
provinciale in esame si espone a censure di incostituzionalita', in
quanto prevede che le spese per incarichi di consulenza, studio e
ricerca, per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa,
per pubblicazioni e campagne pubblicitarie nonche' per attivita' di
formazione non possono superare 1'80 per cento della spesa sostenuta
per le medesime finalita' nell'anno 2009.
Al riguardo si rappresenta che le previsioni delle lettere a) e
c), relative alle spese per incarichi di consulenza, studio e
ricerca, per pubblicazioni e campagne pubblicitarie, si pongono in
contrasto con l'art. 6, commi 7 e 8, del d.l. n. 78/2010, in base al
quale tali spese non possono superare il 20 di quelle sostenute nel
2009.
La lett. d), relativa alle spese per attivita' di formazione, si
pone invece in contrasto con le previsioni dell'art. 6, comma 13, del
D.L.n.78/2010, in base al quale tali spese non possono superare il 50
per cento di quelle sostenute nel 2009.
La previsione della lett. b) della norma censurata, riguardante
la spesa per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa,
contrasta infine con l'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in base
al quale la spesa per detto personale non puo' superare il 50 per
cento di quella sostenuta nel 2009.
La difformita' tra le norme censurate e le corrispondenti norme
statali integrano il vizio di costituzionalita' denunciato. Le
disposizioni degli artt. 6 e 9 del citato d.l. n. 78/2010 contengono
infatti principi generali di coordinamento della finanza pubblica, ai
quali le regioni e le province autonome si devono adeguare in base ai
principi contenuti nell'art. 117, comma 3, Cost. Il legislatore
provinciale, accrescendo il limite di spesa oltre quello previsto
dalla legge statale, eccede altresi' i limiti della propria
competenza statutaria stabiliti dagli artt. 8 e 9 dello Statuto di
autonomia.
3. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 117, terzo
comma, Cost., e degli artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.
Incostituzionale e' infine l'art. 13, comma 6, lett. d), della legge
impugnata, che prevede congrui meccanismi tesi a conseguire il
progressivo riallineamento dei trattamenti economici complessivi fra
comparti del contratto collettivo di intercomparto, al momento della
ripresa della contrattazione collettiva che avra' luogo dopo la
sospensione per il quadriennio 2010 - 2013.
Tale disposizione si pone in contrasto con l'art. 9, comma 17,
del d.l. n. 78/2010 che espressamente dispone il blocco della
contrattazione collettiva «senza possibilita' di recupero».
Il legislatore provinciale, disponendo invece la possibilita' di
riallineare i trattamenti economici dopo il blocco contrattuale,
eccede l'ambito della sua competenza statutaria, definiti dagli artt.
8 e 9 dello Statuto di autonomia. Inoltre, ponendosi in contrasto con
il citato art. 9, comma 17, del d.l. n. 78/2010, che costituisce
norma di principio sul contenimento della spesa delle pubbliche
amministrazioni in materia di personale, applicabile a tutti i
lavoratori dipendenti residenti in altre aree del territorio
nazionale, la norma provinciale viola sia il principio di eguaglianza
di cui all'art. 3 della Costituzione, sia l'obbligo di rispettare i
principi generali dettati dalla normativa statale nella materia del
coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, comma
3, della Costituzione.
P.Q.M.
Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare
costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, commi 1 e 2; 13, comma 1,
lett. a), b), c) e d), e 13, comma 6,.della legge della Provincia
Autonoma di Bolzano - Alto Adige del 23 dicembre 2010, n. 15,
pubblicata nel supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale n. 1 del 4
gennaio 2011, recante "disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013
(legge finanziaria 2011)", per contrasto con gli artt. 3; 117, comma
2, lett. e); 117, comma 3, e 119 Cost., e degli artt. 8, 9 e 73,
comma 1-bis, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante
l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige".
Unitamente all'originale notificato del presente ricorso, si
depositano:
1) copia della legge regionale impugnata;
2) copia conforme della delibera del Consiglio dei ministri
adottata nella riunione - del 3 marzo 2011, recante la determinazione
di proporre il presente ricorso, con allegata relazione illustrativa;
Roma, addi' 3 marzo 2011
L'Avvocato dello Stato: De Stefan
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