RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 Febbraio 2005 - 15 Febbraio 2005 , n. 21

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 15 febbraio 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 9 del 2-3-2005)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in
Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato;

Nei confronti della Regione Puglia, in persona del Presidente
della giunta regionale per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2004
n. 23, pubblicata nel B.U.R. n. 148 del 14 dicembre 2004, concernente
«razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei
carburanti», nell'art. 19, comma 2, in relazione all'art. 117,
secondo comma, lettera g), della Costituzione;
Con la legge n. 23 del 2004, la Regione Puglia disciplina gli
indirizzi di programmazione per la razionalizzazione e
l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.
In tale quadro, all'art. 19, per verificare l'evoluzione del
processo di razionalizzazione ed ammodernamento e promuovere
un'attivita' permanente di analisi e studio delle problematiche
strutturali e congiunturali del settore, viene prevista
l'effettuazione di un monitoraggio e l'istituzione dell'Osservatorio
regionale, raccordato con gli altri sistemi informativi regionali e
l'Osservatorio nazionale, al fine di concorrere: alla programmazione
regionale nel settore stesso, alla diffusione delle informazioni
presso le istituzioni e le categorie economiche.
In relazione a cio' viene stabilito che i comuni, i titolari
delle autorizzazioni, i gestori, l'ente nazionale delle strade, le
province, gli UTF, nonche' i Comandi provinciali VVFF, trasmettano i
dati relativi alle principali informazioni sulla rete distributiva
dei carburanti.
Tale disposizione e' illegittima nella parte in cui si riferisce
ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco e ad organi statali,
imponendo loro il compito di trasmettere i dati anzidetti.
Non puo' infatti la regione attribuire nuovi compiti o funzioni
ad organi statali, la cui disciplina e' rimessa in via esclusiva allo
Stato, secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 2, lettera g)
Cost.
E' stato chiarito in particolare nella sentenza n. 134/2004 che
«le forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono
compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere
disciplinate unilateralmente ed autoritativamente dalle regioni,
nemmeno nell'esercizio della loro potesta' legislativa: esse debbono
trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che
le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati».

P. Q. M.
Si conclude perche' sia dichiarata l'illegittimita'
costituzionale della legge 13 dicembre 2004, n. 23, della Regione
Puglia nell'art. 19, comma 2, per le ragioni e come sopra precisato.
Si produrra' delibera del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2005.
Roma, addi' 5 febbraio 2005
Avvocato dello Stato: Giorgio D'Amato

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