N. 21 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 febbraio 2004.
(GU n. 10 del 10-3-2004)

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

Contro la Regione Puglia, in persona del presidente della giunta
regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita'
costituzionale della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 26,
pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 144 del
10 dicembre 2003 e recante «Norme in materia di coltivazione,
allevamento e commercializzazione di organismi geneticamente
modificati (OGM)».
La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal
Consiglio dei ministri nella riunione del 29 gennaio 2004 (si
depositera' estratto del verbale e relazione del ministro
proponente).
Con il provvedimento legislativo in esame la Regione Puglia,
disponendo all'art. 2 un divieto generalizzato di coltivazione di
piante e di allevamento di animali geneticamente modificati o di ogni
altro tipo di OGM, si pone in contrasto:
1) con l'art. 22 delle direttiva 2001/18/CE, concernente
l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente
modificati, che stabilisce il principio della libera circolazione e
dispone che gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire
l'immissione in commercio di OGM, come tali o contenuti in prodotti,
conformi ai requisiti della direttiva stessa;
2) con le disposizioni di cui all'art. 23 della citata
direttiva 2001/18/CE e 25 del decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 224 recante l'attuazione della stessa nel territorio nazionale,
che prevedono una clausola di salvaguardia, secondo cui solo le
previste autorita' competenti possono bloccare, ricorrendo gli
specifici presupposti e con le modalita' previste, la circolazione
sul proprio territorio di un prodotto contenente OGM ritenuto
pericoloso, avviando una serie di consultazioni al termine delle
quali la Commissione UE dovra' decidere sulla fondatezza delle misure
unilaterali di salvaguardia, ripristinando un eguale livello di
protezione all'interno della Comunita', ovvero invitando lo Stato che
le ha adottate ad abrogarle e a ripristinare la libera circolazione
del prodotto sul proprio territorio.
Peraltro l'autorita' competente responsabile per l'attuazione
delle prescrizioni della direttiva e', secondo l'art. 2 del decreto
legislativo n. 224/2003, il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, che opera d'intesa, per quanto di rispettiva
competenza, con i Ministeri della salute, del lavoro, delle politiche
agricole, delle attivita' produttive e dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
Pertanto la normativa regionale, ponendosi in diretto contrasto
con quella comunitaria viola l'art 117, 1 comma della Costituzione ed
invade la competenza esclusiva statale in materia di tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'art 117, 2 comma, lettera
s) della Costituzione, anche in considerazione che il previsto
divieto generalizzato alla presenza di OGM sul territorio regionale
si pone al di fuori del complesso quadro procedurale delineato in
materia dal decreto legislativo n. 224/2003, ai fini di una uniforme
tutela ambientale su tutto il territorio nazionale.


P. Q. M.
Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale
della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2003, n. 26, con ogni
consequenziale pronuncia e si confida che, prima della discussione
del ricorso la Regione faccia autonomamente cessare la materia del
contendere.
Roma, addi' 31 gennaio 2004
Avvocato dello Stato: avv. Giuseppe Fiengo



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