RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 febbraio 2010 , n. 21
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 16 febbraio 2010 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
 (GU n. 11 del 17-3-2010) 
 
 
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici,  in
Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia, contro la  Regione  Campania,
in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per  la
declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della legge regionale
28 dicembre 2009, n. 19 pubblicata sul B.U.R. n. 80 del  29  dicembre
2009 recante «Misure  urgenti  per  il  rilancio  economico,  per  la
riqualificazione del patrimonio esistente,  per  la  prevenzione  del
rischio sismico e per la semplificazione amministrativa». 
    La  presentazione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa  dal
Consiglio dei  ministri  nella  riunione  del  4  febbraio  2010  (si
depositeranno l'estratto del verbale  e  la  relazione  del  Ministro
proponente). 
    La  legge  regionale  in   epigrafe   indicata,   in   attuazione
dell'Intesa stipulata tra lo Stato  e  regioni  il  1°  aprile  2009,
consente  misure  urgenti  per  il   rilancio   economico,   per   la
riqualificazione  del   patrimonio   edilizio   esistente,   per   la
prevenzione  del   rischio   sismico   e   per   la   semplificazione
amministrativa nel settore edilizio. 
    La  legge  regionale,  tuttavia,  presenta  alcuni   profili   di
illegittimita' costituzionale: 
        1) Le norme contenute nell'art. 9, commi 2 e  3,  subordinano
l'efficacia  dei  titoli  abilitativi  per  i   previsti   interventi
straordinari di incremento volumetrico o di mutamento di destinazione
d'uso, alla predisposizione di un  «libretto  di  fabbricato».  Detto
libretto,  oltre  a  comprendere  gli  esiti  della  valutazione   di
sicurezza, prevista dal comma 1 del medesimo art. 9, e il certificato
di collaudo (ove previsto), raccoglie e aggiorna le  informazioni  di
tipo progettuale, strutturale, impiantistico,  geologico  riguardanti
la sicurezza dell'intero fabbricato; un successivo regolamento  della
regione stabilira' i contenuti di tale fascicolo nonche' le modalita'
per la redazione, la custodia e l'aggiornamento del medesimo. 
    Tali disposizioni, oltre  a  mostrarsi  contraddittorie  rispetto
alle finalita' perseguite dalla legge, d'incentivazione ed incremento
dell'edilizia  privata,  aggravando  gli  adempimenti  e  gli   oneri
amministrativi  dei  proprietari  privati  nell'intrapresa  di  nuove
iniziative edilizie,  si  pongono  in  contrasto  con  diverse  norme
costituzionali. In primo luogo, impongono a  carico  e  a  spese  dei
privati, la  duplicazione  di  accertamenti  e  la  conservazione  di
informazioni  e  documenti,  ricadenti  nei  compiti  affidati   alla
pubblica amministrazione nella sua azione di  vigilanza,  violando  i
principi dell'art. 3 Cost., sotto il profilo del generale  canone  di
ragionevolezza, e dell'art. 97 Cost., in relazione  al  principio  di
efficienza e buon andamento  della  pubblica  amministrazione,  cosi'
come  gia'  rilevato  nella  sent.  n.  315  del  2003  della   Corte
costituzionale nei confronti di analoghe previsioni contenute in  una
legge  della  Regione  Campania.  Inoltre,  le  norme  regionali   si
presentano contrastanti con la Costituzione laddove impongono  misure
che si atteggiano come «prestazioni imposte» per le quali,  ai  sensi
dell'art.  23  Cost.,  vige  una  specifica  riserva  di  legge  che,
incidendo sulle liberta' garantite  dagli  articoli  41  e  42  della
Costituzione relative  al  diritto  di  proprieta'  e  all'iniziativa
economica  privata,  spetta  alla  disciplina  statale  dettare,   in
violazione quindi anche della competenza legislativa esclusiva  dello
Stato in materia di  ordinamento  civile  di  cui  all'articolo  117,
secondo comma, lettera l) Cost. 
    In  subordine,  si  rileva   che   la   previsione   obbligatoria
dell'istituzione di un libretto di fabbricato attiene alla competenza
legislativa statale in materia di governo del  territorio,  ai  sensi
dell'art. 117, comma 3, cost. Infatti,  tale  previsione  costituisce
indubbiamente principio fondamentale della materia succitata che, per
uniformita' di trattamento sull'intero territorio nazionale, non puo'
essere rimessa alle singole differenti discipline regionali;  ne'  un
obbligo siffatto  e'  desumibile  dalla  normativa  vigente,  cui  le
regioni possono far riferimento per le proprie leggi in materia.  Per
tali motivi,  quindi,  le  norme  citate  eccedono  dalla  competenza
legislativa regionale invadendo la competenza  statale  sui  principi
fondamentali della materia governo del territorio, ai sensi dell'art.
117, terzo comma, Cost. 
        2) L'art. 10, comma 2, introduce una novella dell'articolo  4
della legge regionale n. 9/1983. I commi 2 e 3 di detto  articolo  4,
come novellati, prevedono che in tutte le zone sismiche, ad eccezione
di quelle a bassa sismicita', l'inizio dei lavori e'  subordinato  al
rilascio dell'autorizzazione sismica e che nelle zone classificate  a
bassa sismicita', i lavori possono iniziare dopo  che  il  competente
Settore provinciale del Genio Civile, all'esito del  procedimento  di
verifica,  ha  attestato  l'avvenuto  e  corretto  deposito  sismico,
prevedendo   altresi'   che   siano   effettuati   controlli    sulla
progettazione con metodi a  campione,  finalizzati  a  verificare  la
correttezza delle impostazioni progettuali in  relazione  alle  norme
tecniche vigenti. 
    Tali  disposizioni  si  pongono  in  contrasto  con  i   principi
fondamentali in  materia  di  governo  del  territorio  e  protezione
civile, desumibili dal  combinato  disposto  degli  articoli  94  del
d.P.R. n. 380/2001 e 19 e 20 della l. n. 241/1990 s.m.i. 
    Infatti, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 182/2006, poiche'  il  deposito  del  progetto  deve  considerarsi
denuncia di inizio attivita', la previsione  regionale  concreta  una
violazione delle norme del d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico in materia
edilizia) che prescrive l'autorizzazione regionale esplicita per  gli
interventi edilizi in zone classificate sismiche. 
    La Consulta afferma  infatti  che  «l'intento  unificatore  della
legislazione  statale  e'  palesemente  orientato  ad   esigere   una
vigilanza assidua sulle  costruzioni  riguardo  ai  rischio  sismico,
attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende  anche  l'ambito
della disciplina del territorio, per attingere  a  valori  di  tutela
dell'incolumita'  pubblica  che  fanno  capo   alla   materia   della
protezione  civile,  in  cui,  ugualmente,  compete  allo  Stato   la
determinazione  dei  principi  fondamentali»;   pertanto   non   puo'
consentirsi l'introduzione di modalita' di  «controllo  successivo  o
semplificato»   ove   siano   coinvolti   interessi   primari   della
collettivita'. Le norme regionali,  quindi,  contrastano  con  l'art.
117, terzo comma, Cost. 

        
      
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.   127   della
Costituzione, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9 commi 2 e 3
e dell'art. 10, comma  2,  della  legge  della  Regione  Campania  28
dicembre 2009, n. 19 pubblicata sul B.U.R. n. 80 del 29 dicembre 2009
recante  «Misure  urgenti  per  il   rilancio   economico,   per   la
riqualificazione del patrimonio esistente,  per  la  prevenzione  del
rischio sismico e per la semplificazione amministrativa» in relazione
agli articoli 3, 97, 23, 41, 42, 117 secondo comma lett.  l)  e  117,
terzo comma della Costituzione,  con  consequenziali  statuizioni  di
legge. 
        Roma, addi' 9 febbraio 2010 
 
               L'Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo 
 

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