Ricorso n. 21 del 18 febbraio 2013 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 18 febbraio 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 11 del 13.3.2013)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (C.F. …), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. …) presso i cui uffici domiciliano in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, fax … - pec …
Contro Regione Puglia per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge pegionale Puglia n. 43 del 13 dicembre 2012, in BUR Puglia n. 43 del 13 dicembre 2012, n. 183 del 18 dicembre 2012, segnatamente l'art. 3, comma 1, lettera c), nel combinato disposto con il successivo art. 4, comma 5, in relazione agli artt. 117, comma 1 e 20, comma 1 Cost.
F a t t o
Con la legge regionale n. 43 del 13 dicembre 2012 sono state dettate norme per il sostegno dei Gruppi acquisto solidale e per la promozione dei prodotti agricoli a filiera corta, a chilometro zero, di qualita'.
In particolare, per la parte che in questa sede interessa, l'art. 3, comma 1, lettera c) definisce i «prodotti agroalimentari a filiera corta» quali «prodotti per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si produce meno di 25 chilogrammi di
Co2 equivalente per tonnellata e comunque i prodotti trasportati all'interno del territorio regionale».
Il successivo art. 4, comma 5 prevede poi delle disposizioni a sostegno dell'utilizzo dei citati prodotti a filiera corta, a chilometro zero, di qualita', stabilendo che «per sostenere la filiera corta e i prodotti a chilometro zero e di qualita' la Regione Puglia intende favorire il loro impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica stabilendo che nei bandi per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva gli enti pubblici devono garantire priorita' ai soggetti che prevedono
l'utilizzo di prodotti da filiera corta, prodotti a chilometro zero prodotti di qualita' in misura non inferiore al 35 percento in valore rispetto ai prodotti agricoli complessivamente utilizzati su base annua».
Dal combinato disposto delle suindicate norme emerge che con le misure di sostegno previste dal citato art. 4 la regione accorda la preferenza nell'aggiudicazione degli appalti di ristorazione collettiva con riferimento non soltanto ai prodotti che, in virtu'
del loro trasporto, assicurano un minore impatto ambientale - i prodotti agroalimentari a chilometro zero - ma anche a quei prodotti che, a prescindere da tale circostanza, vengono trasportati all'interno del territorio nazionale.
L'art. 3, comma 1, lettera c) della citata legge regionale Puglia n. 43 del 2012, nel combinato disposto con il successivo art. 4, comma 5, e' costituzionalmente illegittima per i seguenti motivi in
D i r i t t o
Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera c) della legge regionale Puglia n. 43 del 13 dicembre 2012, con riferimento al successivo art. 4, comma 5, in relazione degli artt. 117, comma 1 e 20, comma 1 Cost.
Come si e' detto nell'esposizione in fatto che precede dalla lettura delle norme di cui si discute emerge che la finalita' che esse proseguono e' quella di promuovere i prodotti realizzati all'interno della Regione Puglia, indipendentemente dal fatto che
tali prodotti siano a meno a chilometro zero.
A riguardo si osserva che nel libro verde sulla determinazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici del 27 gennaio 2011, si afferma, a proposito di «come acquistare» per realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020, che la previsione, da parte delle amministrazioni appaltanti, del necessario acquisto di prodotti in loco puo' essere giustificato solo in casi del tutto eccezionali «in cui esigenze legittime e obiettive che non sono associate a considerazioni di natura puramente economica possono essere soddisfatte soltanto dai prodotti di una certa regione» e comunque
non comportino discriminazioni ingiustificate dirette o indirette tra i fornitori (punto 4.1).
Se, dunque, la motivazione ambientale potrebbe giustificare una preferenza per un prodotto a base territoriale limitata, certamente non e' giustificata la priorita' fondata esclusivamente sull'origine regionale del beni, in quanto essa, da sola, non garantisce che i
prodotti siano «a chilometri zero» ed il cui trasporto, quindi, abbia una minore incidenza negativa sull'ambiente.
Si precisa infatti che cio' che caratterizza i prodotti «a chilometro zero» e' esclusivamente la limitata distanza tra il luogo di produzione ed il luogo di consumo, che comporta minore percorrenza di chilometri per il loro trasporto e, dunque, minori incidenze negative sull'ambiente.
Il riferimento, contenuto nella legge in esame, al livello di produzione di anidride carbonica (al massimo 25 chilogrammi per tonnellata) durante il trasporto e' un elemento idoneo ad identificare i prodotti a chilometro zero e, dunque, ben puo' giustificare la preferenza per tali prodotti; la circostanza, invece,
che il prodotto sia trasportato solo all'interno della Regione Puglia non garantisce un consumo di CO2 inferiore al limite prima fissato e pertanto viene meno la ragione giustificatrici - ritenuta meritevole di considerazione - della previsione di una sostanziale limitazione
alla circolazione dei prodotti.
Le menzionate previsioni della legge regionale in esame, che finiscono per privilegiare i prodotti pugliesi solo in base alla loro provenienza territoriale, risultano dunque discriminatorie, in quanto avvantaggiano le aziende agricole del luogo, dalle quali i gestori dei servizi di ristorazione collettiva si riforniranno
preferibilmente, al fine di conseguire l'aggiudicazione dell'appalto:
cio' a discapito delle altre aziende. E' dunque evidente il contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea sotto il profilo della restrizione alla libera circolazione delle merci e dell'ostacolo agli scambi intracomunitari, in violazione delle norme del TFUE (articoli da 34 a 36), nonche' sotto il profilo della restrizione della
concorrenza.
P. Q. M.
Chiede che la Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera c) della legge regionale Puglia n. 43 del 13 dicembre 2012, per i profili e le ragioni indicati nella parte motiva del presente ricorso, con riferimento al successivo art. 4, comma 5 ed in
relazione agli artt. 117, comma 1 e 20, comma 1 Cost.
Roma, 6 febbraio 2013
L'Avvocato dello Stato: Giacobbe