Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 18 febbraio 2013 (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri).

 

 

(GU n. 11 del 13.3.2013)

 

    Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   (C.F. …), rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello Stato (C.F. …) presso i cui  uffici  domiciliano  in  Roma, alla  via   dei   Portoghesi   n.   12,   fax      -   pec

    Contro Regione Puglia  per  la  dichiarazione  di  illegittimita' costituzionale della legge pegionale Puglia n.  43  del  13  dicembre 2012, in BUR Puglia n. 43  del  13  dicembre  2012,  n.  183  del  18 dicembre 2012, segnatamente  l'art.  3,  comma  1,  lettera  c),  nel combinato disposto con il successivo art. 4, comma  5,  in  relazione agli artt. 117, comma 1 e 20, comma 1 Cost.

 

                              F a t t o

 

    Con la legge regionale n. 43 del  13  dicembre  2012  sono  state dettate norme per il sostegno dei Gruppi acquisto solidale e  per  la promozione dei prodotti agricoli a filiera corta, a chilometro  zero, di qualita'.

    In particolare, per la parte che in questa sede interessa, l'art. 3, comma 1, lettera c) definisce i «prodotti agroalimentari a filiera corta» quali «prodotti per il cui trasporto dal luogo  di  produzione al luogo previsto per il consumo si produce meno di 25 chilogrammi di

Co2 equivalente per tonnellata  e  comunque  i  prodotti  trasportati all'interno del territorio regionale».

    Il successivo art. 4, comma 5 prevede poi  delle  disposizioni  a sostegno  dell'utilizzo  dei  citati  prodotti  a  filiera  corta,  a chilometro zero,  di  qualita',  stabilendo  che  «per  sostenere  la filiera corta e i prodotti a chilometro zero e di qualita' la Regione Puglia intende favorire il loro impiego  da  parte  dei  gestori  dei servizi di ristorazione collettiva pubblica stabilendo che nei  bandi per l'affidamento dei servizi di  ristorazione  collettiva  gli  enti pubblici  devono  garantire  priorita'  ai  soggetti  che   prevedono

l'utilizzo di prodotti da filiera corta, prodotti a  chilometro  zero prodotti di qualita' in misura non inferiore al 35 percento in valore rispetto ai prodotti agricoli  complessivamente  utilizzati  su  base annua».

    Dal combinato disposto delle suindicate norme emerge che  con  le misure di sostegno previste dal citato art. 4 la regione  accorda  la preferenza  nell'aggiudicazione   degli   appalti   di   ristorazione collettiva con riferimento non soltanto ai prodotti  che,  in  virtu'

del loro trasporto, assicurano  un  minore  impatto  ambientale  -  i prodotti agroalimentari a chilometro zero - ma anche a quei  prodotti che,  a  prescindere  da  tale   circostanza,   vengono   trasportati all'interno del territorio nazionale.

    L'art. 3, comma 1, lettera c) della citata legge regionale Puglia n. 43 del 2012, nel combinato disposto  con  il  successivo  art.  4, comma 5, e' costituzionalmente illegittima per i seguenti motivi in

 

                            D i r i t t o

 

Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera c)  della legge regionale Puglia n. 43 del 13 dicembre 2012, con riferimento al successivo art. 4, comma 5, in relazione degli artt. 117, comma  1  e 20, comma 1 Cost.

    Come si e' detto nell'esposizione  in  fatto  che  precede  dalla lettura delle norme di cui si discute emerge  che  la  finalita'  che esse  proseguono  e'  quella  di  promuovere  i  prodotti  realizzati all'interno della Regione Puglia,  indipendentemente  dal  fatto  che

tali prodotti siano a meno a chilometro zero.

    A riguardo si osserva che nel libro  verde  sulla  determinazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici del 27  gennaio 2011, si afferma, a proposito di «come acquistare» per realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020, che la  previsione,  da  parte delle amministrazioni appaltanti, del necessario acquisto di prodotti in loco puo' essere giustificato solo in casi del  tutto  eccezionali «in cui esigenze legittime e  obiettive  che  non  sono  associate  a considerazioni  di  natura   puramente   economica   possono   essere soddisfatte soltanto dai prodotti di una certa  regione»  e  comunque

non comportino discriminazioni ingiustificate dirette o indirette tra i fornitori (punto 4.1).

    Se, dunque, la motivazione ambientale potrebbe  giustificare  una preferenza per un prodotto a base territoriale  limitata,  certamente non e' giustificata la priorita' fondata esclusivamente  sull'origine regionale del beni, in quanto essa, da sola,  non  garantisce  che  i

prodotti siano «a chilometri zero» ed il cui trasporto, quindi, abbia una minore incidenza negativa sull'ambiente.

    Si precisa infatti  che  cio'  che  caratterizza  i  prodotti  «a chilometro zero» e' esclusivamente la limitata distanza tra il  luogo di produzione ed il luogo di consumo, che comporta minore percorrenza di chilometri per il  loro  trasporto  e,  dunque,  minori  incidenze negative sull'ambiente.

    Il riferimento, contenuto nella legge in  esame,  al  livello  di produzione di anidride  carbonica  (al  massimo  25  chilogrammi  per tonnellata)  durante  il  trasporto  e'   un   elemento   idoneo   ad identificare i  prodotti  a  chilometro  zero  e,  dunque,  ben  puo' giustificare la preferenza per tali prodotti; la circostanza, invece,

che il prodotto sia trasportato solo all'interno della Regione Puglia non garantisce un consumo di CO2 inferiore al limite prima fissato  e pertanto viene meno la ragione giustificatrici - ritenuta  meritevole di considerazione - della previsione di una  sostanziale  limitazione

alla circolazione dei prodotti.

    Le menzionate previsioni della  legge  regionale  in  esame,  che finiscono per privilegiare i prodotti pugliesi solo in base alla loro provenienza territoriale, risultano dunque discriminatorie, in quanto avvantaggiano le aziende agricole del luogo, dalle  quali  i  gestori dei   servizi   di   ristorazione    collettiva    si    riforniranno

preferibilmente, al fine di conseguire l'aggiudicazione dell'appalto:

cio' a discapito delle altre aziende. E' dunque evidente il contrasto con  l'ordinamento  dell'Unione  europea  sotto  il   profilo   della restrizione alla libera circolazione delle merci e dell'ostacolo agli scambi intracomunitari, in violazione delle norme del TFUE  (articoli da 34 a  36),  nonche'  sotto  il  profilo  della  restrizione  della

concorrenza.

 

                              P. Q. M.

 

    Chiede   che   la   Corte   costituzionale   voglia    dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art.  3,  comma  1,  lettera  c) della legge regionale Puglia n.  43  del  13  dicembre  2012,  per  i profili e  le  ragioni  indicati  nella  parte  motiva  del  presente ricorso, con  riferimento  al  successivo  art.  4,  comma  5  ed  in

relazione agli artt. 117, comma 1 e 20, comma 1 Cost.

        Roma, 6 febbraio 2013

 

                  L'Avvocato dello Stato: Giacobbe

 

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