Ricorso n. 22 del 10 febbraio 2015 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 10 febbraio 2015 (del Presidente del Consiglio dei
Ministri).
(GU n. 12 del 2015-03-25)
Il Presidente del Consiglio dei Ministri (...) in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.
… - per il ricevimento degli atti: fax … e pec
"… "), presso i cui uffici ha legale
domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Nei confronti della Regione Puglia, in persona del Presidente
della Giunta Regionale, per la carica domiciliato in Lungomare
Nazario Sauro n. 33 - 70121 Bari per la declaratoria di
illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. c), della
legge della Regione Puglia n. 48 del 5 dicembre 2014, pubblicata sul
BUR n. 169 del 10 dicembre 2014, recante: "Modifiche all'art. 24,
della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale
2003/2005), in materia di utilizzo dei proventi delle alienazioni
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", giusta delibera del
Consiglio dei Ministri del giorno 29 gennaio 2015.
La legge della Regione Puglia n. 48 del 5 dicembre 2014,
pubblicata sul BUR n. 169 del 10 dicembre 2014, ha introdotto
"Modifiche all'art. 24, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e
bilancio pluriennale 2003/2005), in materia di utilizzo dei proventi
delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".
In particolare, l'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 48
del 5 dicembre 2014 ha previsto che, dopo il comma 1, dell'art. 24,
della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Gli enti gestori che non versano in stato di dissesto
finanziario possono, in deroga alla legge 24 dicembre 1993, n. 560
(Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica), destinare una quota dei proventi delle
alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al
pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprieta', al
fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio".
La richiamata disposizione della legge regionale Puglia si pone
in contrasto con la Costituzione per i seguenti
Motivi
1) Illegittimita' dell'art. 1, comma 1, lett. c), della legge
della Regione Puglia n. 48 del 5 dicembre 2014, pubblicata sul BUR n.
169 del 10 dicembre 2014, per violazione degli artt. 47 e 117,
secondo comma, lettera m) della Costituzione.
L'art. 1, comma 1, lett. c) della legge della Regione Puglia n.
48 del 5 dicembre 2014 ha aggiunto al comma 1, dell'art. 24, della
legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 il seguente comma:
"1-bis. Gli enti gestori che non versano in stato di dissesto
finanziario possono, in deroga alla legge 24 dicembre 1993, n. 560
(Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica), destinare una quota dei proventi de le
alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al
pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprieta', al
fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio".
Tale previsione consente agli enti gestori alloggi di edilizia
residenziale pubblica, in deroga alla legge 24 dicembre 1993, n. 560,
di destinare una quota dei proventi delle alienazioni degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica al pagamento di imposte gravanti
sugli immobili di oro proprieta', al fine di rispettare il vincolo
del pareggio di bilancio.
La disposizione e' in contrasto con le norme introdotte dall'art.
3, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante "Misure per
l'alienazione del patrimonio residenziale pubblico".
Infatti, detto comma 1, alla lettera a), nel modificare l'art.
13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto che "Le
risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate
esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di
acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di
manutenzione straordinaria del patrimonio esistente".
Tale norma, venendo ad incidere sulla determinazione dell'offerta
di alloggi destinati ai ceti mano abbienti, e' espressione della
competenza esclusiva dello Stato in materia di livelli essenziali
delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, come ripetutamente chiarito dalla Corte
costituzionale (da ultimo, con la sentenza n. 121 del 2010).
Pertanto, la norma regionale che prevede una diversa destinazione
dei proventi derivanti dalla vendita degli alloggi medesimi invade la
potesta' legislativa esclusiva statale nella materia "livelli
essenziali delle prestazioni", in violazione degli articoli 47 e 117,
comma 2, lettera m), della Costituzione, articoli espressamente
enunciati dal legislatore statale quale presupposto della disciplina
di cui al predetto art. 3, comma 1, lett. a) del D.L. n. 47/2014.
2) Illegittimita' dell'art. 1, comma 1, lett. c) della legge della
Regione Puglia n. 48 del 5 dicembre 2014, pubblicata sul BUR n. 169
del 10 dicembre 2114, per violazione dell'art. 117, comma 3, della
Costituzione.
Come in precedenza esposto, l'art. 1, comma 1, lett. c) della
legge della Regione Puglia n. 48 del 5 dicembre 2014 consente agli
enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in deroga
alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, di destinare una quota dei
proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro
proprieta', al fine di rispettare il vincolo del pareggio di
bilancio.
La disposizione e' in contrasto con le norme introdotte dall'art.
3, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante "Misure per
l'alienazione del patrimonio residenziale pubblico".
Infatti, detto comma 1, alla lettera a), nel modificare l'art. 13
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto che "Le
risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate
esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di
acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di
manutenzione straordinaria del patrimonio esistente".
In tal modo disponendo, la norma si pone in violazione dell'art.
117, comma 3 della Costituzione, interferendo nelle materie
"coordinamento della finanza pubblica" e "governo del territorio",
articolo espressamente enunciato dal legislatore statale quale
presupposto della disciplina di cui al predetto art. 3, comma 1,
lett. a), del D.L. n. 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 80/2014.
P. Q. M.
Per i suesposti motivi si conclude perche' l'art. 1, comma 1,
lett. c), della legge della Regione Puglia n. 48 del 5 dicembre 2014,
pubblicata sul BUR n. 169 del 10 dicembre 2014, recante: "Modifiche
all'art. 24, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio
pluriennale 2003/2005), in materia di utilizzo dei proventi delle
alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" sia
dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Si produce l'estratto della delibera del Consiglio dei Ministri
del giorno 29 gennaio 2015 e la relazione del Dipartimento per gli
Affari regionali.
Roma, 6 febbraio 2015
L'Avvocato dello Stato: Di Maggio