|
N. 22 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 marzo 2011. |
|
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 14 marzo 2011 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 17 del 20-4-2011)
|
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici
domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della
Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro
tempore, per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale
della legge della Regione Puglia n. 1 del 4 gennaio 2011, recante
«Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttivita'
del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati
amministrativi nella Regione Puglia», pubblicata sul B.U.R. n. 3 del
7 gennaio 2011, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 3
marzo 2011, con riguardo all'art. 9 comma 1, all'art. 10 comma 1 e
all'art. 11 comma 1, all'art. 11, commi 2, 3, 4, e 5, all'art. 13.
La legge della Regione Puglia n. 1 del 4 gennaio 2011, recante
«Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttivita'
del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati
amministrativi nella Regione Puglia», pubblicata sul B.U.R. n. 3 del
7 gennaio 2011, e' illegittima con riguardo all'art. 9 comma 1,
all'art. 10 comma 1 e 11 comma 1, all'art. 11, commi 2, 3, 4, e 5,
all'art. 13 perche' prevede disposizioni in contrasto con l'art. 117,
comma 2 e 3 della Costituzione.
E' avviso dunque del Governo che, con la legge denunciata in
epigrafe, la Regione Puglia - che si propone di realizzare
l'adeguamento dell'ordinamento regionale prescritto dagli articoli 16
e 31 del d.lgs n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, nonche' di prevedere misure per ottenere
risparmi di spesa e riduzione dei costi della politica e della
pubblica amministrazione - abbia ecceduto dalla propria sfera di
attribuzioni, emanando disposizioni che si pongono in contrasto con
la normativa costituzionale posta dall'art. 117, comma 2 lett. l) e
comma 3, come si confida di dimostrare di seguito con l'illustrazione
dei seguenti
Motivi
1) L'art. 9, primo comma della legge della Regione Puglia n. 1 del 4
gennaio 2011 viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione.
La disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 9
stabilisce che il limite del 20 della spesa sostenuta dalla Regione
per incarichi dl studio e consulenza, non trova applicazione per gli
incarichi che gravano su risorse del bilancio vincolato, nonche' per
gli incarichi istituzionali di consigliere del Presidente della
Regione.
La norma citata risulta in contrasto con l'articolo 6, comma 7
del decreto-legge n. 78/2010 (convertito in legge 30 luglio 2010, n.
122, recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica»), nel quale sono stabilite
le esclusioni dall'applicazione di detta normativa: «Le disposizioni
di cui al presente comma non si applicano alle attivita' sanitarie
connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco».
In particolare il generico richiamo al bilancio vincolato non
consente dl comprendere l'entita' e la portata dell'intervento
riduttivo.
La norma in esame, pertanto, si pone in contrasto con la vigente
disciplina in materia di contenimento della spesa delle pubbliche
amministrazioni ed e' pertanto, lesiva dei principi stabiliti
dall'articolo 117, comma 3 della Costituzione, che inquadra la
materia del coordinamento della finanza pubblica fra quelle di
legislazione concorrente.
2) L'art. 10, comma 1 e 11, comma 1 della legge della Regione Puglia
n. 1 del 4 gennaio 2011 viola l'art. 117, comma 3, della
Costituzione.
Parimenti censurabile per le motivazioni sopra elencate appare la
disposizione di cui all'articolo 10, comma 1 (relativo a «Spese per
convegni e sponsorizzazioni») in quanto viene stabilito che la
disposizione che fissa analoga riduzione al 20 delle spese
sostenute nel 2009 per convegni e sponsorizzazioni disposizioni non
si applica alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicita' e rappresentanze, a valere sulle risorse del bilancio
vincolato.
Altre eccezioni censurabili sono quelle poste dalla norma del
primo comma dell'art. 11 (relativo a «Spese per missioni e noleggio
autovetture»). Infatti, dopo aver stabilito che: «A decorrere dal 1°
gennaio 2011, non si possono effettuare spese per missioni, anche
all'estero, per un importo superiore al 50 per cento di quelle
sostenute nel 2009.», si esclude «da tale limite di spesa le missioni
a valere su risorse del bilancio vincolato, quelle effettuate per lo
svolgimento di compiti ispettivi e di attivita' della protezione
civile nonche' le missioni connesse ad accordi internazionali ovvero
indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso
organismi internazionali, comunitari e interistituzionali. Il limite
di spesa stabilito nel presente comma puo' essere superato in casi
eccezionali. previa adozione di un motivato provvedimento della
Giunta regionale ovvero dell'ufficio di presidenza del Consiglio
regionale.».
Le norme in esame, pertanto, si pongono in contrasto con la
vigente disciplina in materia di contenimento della spesa delle
pubbliche amministrazioni e pertanto violano l'articolo 117, comma 3
della Costituzione, che inquadra la materia del coordinamento della
finanza pubblica fra quelle di legislazione concorrente.
3) L'art. 11, commi 2, 3, 4 e 5 della Legge della Regione Puglia n. 1
del 4 gennaio 2011 viola l'art. 117, comma 2, lett. l) della
Costituzione.
Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5
stabiliscono che a decorrere dal 1° gennaio 2011 al personale in
distacco in via continuativa presso le segreterie particolari del
Presidente della Giunta, degli Assessori regionali, del Presidente,
vice Presidenti e Consiglieri segretari del Consiglio regionale e dei
Presidenti di commissioni consiliari permanenti, nonche' al personale
distaccato presso i gruppi consiliari sia corrisposto un rimborso
forfettario giornaliero, per ogni giornata di effettiva presenza in
servizio e per un massimo di 210 giorni in un anno, pari a 25
centesimi di euro a chilometro, assumendo a base di calcolo la
distanza chilometrica tra il comune sede dell'ufficio di appartenenza
a quello della sede di lavoro. Parimenti, e' riconosciuto, al citato
personale, un rimborso forfettario giornaliero sostitutivo del buono
pasto.
Le disposizioni in esame si pongono in contrasto con le
disposizioni recate dal Titolo III (Contrattazione collettiva e
rappresentanza sindacale di cui al d.lgs. n. 165/2001), in base al
quale il trattamento economico fondamentale ed i criteri utilizzati
per la sua erogazione devono essere definiti in sede di
contrattazione integrativa. Peraltro, si fa presente che non esistono
disposizioni contrattuali che consentano di attribuire al personale
distaccato rimborsi forfettari del viaggio o del buono pasto. La
norma, pertanto, si pone in contrasto con l'articolo 117, 2° comma,
lettera l) della Costituzione, la quale riserva alla competenza
esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile.
4) L'art. 13 della Legge della Regione Puglia n. 1 del 4 gennaio 2011
viola l'art. 117, comma 3 della Costituzione.
L'ultimo periodo dell'articolo 13 della legge della Regione
Puglia n. 1 del 4 gennaio 2011 esclude dall'applicazione dei limiti
di spesa per l'assunzione di personale assunto con forme contrattuali
flessibili, nonche' di collaborazioni coordinate e continuative, le
spese per contratti flessibili e collaborazioni coordinate e
continuative con oneri a valere sul bilancio vincolato, il cui
generico richiamo non consente di quantificare l'entita' e la portata
dell'intervento riduttivo.
La disposizione contrasta con l'articolo 9, comma 28 della legge
n. 122/2010 che non consente deroghe, e le cui disposizioni
costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della
finanza pubblica, ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Pertanto, tale norma si pone in contrasto con la normativa
vigente in materia di contenimento della spesa e di vincoli alle
assunzioni del personale di regioni ed enti locali ponendosi in
contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 117, 3° comma della
Costituzione che inquadra la materia del coordinamento della finanza
pubblica fra quelle di legislazione concorrente.
Per i motivi sopra esposti, la legge oggetto del presente ricorso
deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima ai sensi
dell'articolo 127 della Costituzione, con riferimento alle norme
denunciate.
Si richiede, inoltre, la sospensione dell'esecuzione della legge
censurata, in quanto ricorrono i presupposti previsti dall'articolo
35 della legge n. 87/1953, cosi' come modificato dall'articolo 9,
comma 4, della legge n. 131/2003. Infatti, l'esecuzione delle norme
impugnata e' suscettibile di determinare un danno immediato e
irreparabile all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della
Repubblica, nella fattispecie il danno incide in modo rilevante sulle
finanze pubbliche.
P.Q.M.
Si conclude chiedendo che la legge della Regione Puglia n. 1 del
4 gennaio 2011, recante «Norme in materia di ottimizzazione e
valutazione della produttivita' del lavoro pubblico e di contenimento
dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia»,
pubblicata sul B.U.R. n. 3 del 7 gennaio 2011, sia dichiarata
costituzionalmente illegittima con specifico riguardo all'art. 9,
comma 1, all'art. 10, comma 1 e art. 11, comma 1, all'art. 11, commi
2, 3, 4, e 5, all'art. 13 perche' pongono disposizioni in contrasto
con l'art. 117, comma 2 e 3 della Costituzione.
Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei
Ministri in data 3 marzo 2011.
Roma, addi' 7 marzo 2011
L'avvocato dello Stato: Basilica
|