RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17  febbraio 2010 , n. 22
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 17 febbraio 2010 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
(GU n. 11 del 17-3-2010) 
 

    Ricorso n. 22 depositato 17  febbraio  2010  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Generale dello Stato presso la quale ha il proprio domicilio in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della  Regione  Calabria
in persona del Presidente della Giunta regionale per la dichiarazione
di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  1,  della  legge
regionale Calabria n. 48 del 7 dicembre 2009, recante «Modifica  alla
legge regionale n. 11 su "ripiano  del  disavanzo  di  esercizio  per
l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi  del
servizio sanitario regionale"», pubblicata nel B.U.R. n.  22  del  15
dicembre 2009, giusta delibera del Consiglio dei ministri in  data  4
febbraio 2010. 
    Con la legge n. 11/2009, citata in epigrafe, emanata il 30 aprile
2009, la Regione Calabria ha dettato disposizioni in tema di  ripiano
del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 e  ha  previsto  l'accordo
con lo Stato per il rientro  dai  disavanzi  del  servizio  sanitario
regionale. 
    Va ricordato  che  la  Regione  Calabria,  per  la  quale  si  e'
verificata una situazione di disavanzi nel settore sanitario tale  da
generare uno  squilibrio  economico-finanziario  e  da  compromettere
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, e' stata  ritenuta
inadempiente dal Tavolo di verifica degli adempimenti  del  Ministero
dell'economia e delle finanze per gli anni 2001, 2005, 2006,  2007  e
2008. 
    La predetta legge n. 11/09 e' stata impugnata dal Governo, giusta
delibera del Consiglio dei ministri in data 12 giugno 2009. 
    Fra le altre disposizioni censurate con il  predetto  ricorso  ex
art. 127 Cost. (rubricato al  n.  di  Ruolo  43/2009),  figura  anche
l'art. 5, il quale prevede che, qualora non si addivenga entro il  31
dicembre 2009 al riconoscimento della «Fondazione per la ricerca e la
cura dei tumori Tommaso Campanella» quale Istituto di ricerca e  cura
a carattere scientifico, la Regione receda da tale Fondazione, nomini
un commissario liquidatore con il compito di redigere un piano per la
riconduzione nell'ambito dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Mater
Domini  delle  unita'  operative  complesse   esistenti   presso   la
Fondazione e la continuazione presso la predetta azienda dei rapporti
di lavoro del personale sanitario e dei dirigenti medici in  servizio
nell'ambito della Fondazione. 
    L'art. 1 della successiva legge regionale n. 48/2009,  apportando
al predetto art. 5 della legge regionale n. 11/2009 la sola  modifica
del termine entro il quale l'Istituto  per  la  ricerca  e  cura  dei
tumori Tommaso Campanella deve  essere  trasformato  in  Istituto  di
ricerca e cura a carattere scientifico, che viene posticipato dal  31
dicembre 2009 al 31 dicembre 2010, incorre nelle medesime censure che
sono state proposte avverso il predetto art. 5 della legge  regionale
n. 11/2009 e ne presenta gli stessi profili  di  incostituzionalita',
come si confida di dimostrare con l'illustrazione dei seguenti 
 
                             M o t i v i 
 
    L'art. 1 della legge regionale  Calabria  n.  48/2009  viola  gli
articoli 3, 51, 81 e 97 della Costituzione. 
    Come si  e'  gia'  precisato,  l'art.  5  della  legge  regionale
Calabria n. 11/2009 prevede che, qualora non si addivenga entro il 31
dicembre 2009 al riconoscimento della «Fondazione per la ricerca e la
cura dei tumori Tommaso Campanella» quale Istituto di ricerca e  cura
a carattere scientifico, la  Regione  receda  da  tale  Fondazione  e
nomini un commissario liquidatore con il compito di redigere un piano
per   la   riconduzione    nell'ambito    dell'Azienda    Ospedaliera
Universitaria Mater Domini delle unita' operative complesse esistenti
presso la Fondazione, e la continuazione presso la  predetta  azienda
dei rapporti di lavoro del personale sanitario e dei dirigenti medici
in servizio nell'ambito della Fondazione. 
    L'art. 1 della  legge  regionale  Calabria  n.  48/09  citata  ha
sostituito, al citato art. 5 della legge  regionale  n.  11/2009,  le
parole  «31  dicembre  2009»  con  le  parole  «31  dicembre   2010»,
modificando, dunque, il termine entro  il  quale  l'Istituto  per  la
ricerca e cura dei tumori Tommaso Campanella deve essere  trasformato
in Istituto di ricerca  e  cura  a  carattere  scientifico,  (dal  31
dicembre 2009 al 31 dicembre 2010). 
    Tale art. 1, pertanto, incorre nelle medesime  censure  che  sono
state proposte avverso il predetto art. 5 della  legge  regionale  n.
11/2009. 
    Il citato art. 1, confermando  le  disposizioni  contenute  nella
norma gia' censurata e limitandosi a prevederne un  mero  slittamento
temporale ai fini dell'efficacia, mantiene,  infatti,  inalterata  la
previsione del passaggio di personale medico e sanitario con rapporto
di lavoro di diritto privato (essendo attualmente  la  fondazione  in
parola riconosciuta quale «istituto di ricovero e  cura  a  carattere
scientifico di diritto privato»,  giusta  la  delibera  della  giunta
regionale in data 28 luglio 2008, n. 509) all'Azienda Mater Domini, e
comporta,  quindi,  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  non
quantificati e privi di copertura, in violazione dell'art. 81  Cost.;
consente, inoltre,  l'accesso  all'impiego  pubblico  in  assenza  di
pubblico concorso  in  violazione  dei  principi  di  ragionevolezza,
imparzialita'  e  buon  andamento  della  pubblica   amministrazione,
nonche' del principio del pubblico concorso, di cui agli articoli  3,
51 e 97 della Costituzione. 

        
      
 
                               P.Q.M. 
 
    Si conclude perche' l'art. 1 della legge regionale Calabria n. 48
del 7 dicembre 2009 sia dichiarato illegittimo. 
    Si produce  l'estratto  della  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri in data 4 febbraio 2010. 
        Roma, addi' 8 febbraio 2010 
 
             L'Avvocato dello Stato: Gabriella Palmieri 
 

        

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