Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
Cancelleria il 18 febbraio 2013 (della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 12 del 20.3.2013)
 
    Ricorso  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   (C.F.
…), rappresentata e difesa dall'Avvocatura  Generale  dello
Stato     (C.F.      …)      fax:            PEC:
… presso i cui uffici  domicilia  ex
lege in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 domicilia; 
    Contro Regione Toscana, in persona del  Presidente  della  giunta
regionale p.t. avverso la legge regionale 11 dicembre  2012,  n.  74,
pubblicata nel BUR n. 71 del 19 dicembre  2012,  recante:  «Modifiche
alla legge regionale 23 marzo 2000 n. 42  (testo  unico  delle  leggi
regionali in  materia  di  turismo)  in  attuazione  della  direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche  professionali
e  della  direttiva  2006/123/CE  relativa  ai  servizi  nel  mercato
interno»; 
    Con  la  legge  indicata  in  epigrafe,  la  Regione  Toscana  ha
apportato modifiche «alla legge regionale 23 marzo 2000 n. 42  (testo
unico delle leggi regionali in  materia  di  turismo)  in  attuazione
della  direttiva  2005/36/CE   relativa   al   riconoscimento   delle
qualifiche professionali e della direttiva  2006/123/CE  relativa  ai
servizi nel mercato interno». 
    Al riguardo, peraltro, ritiene la Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  che  l'art.  1  della  legge  citata  presenti  profili  di
incostituzionalita' ai sensi dell'art. 117 Costituzione. 
    In particolare, tale disposizione, che modifica l'art. 134  della
legge regionale n. 42/2000, per quanto concerne i maestri di sci gia'
iscritti  negli  albi  professionali  di  altre  regioni  o  province
autonome che  intendano  esercitare  stabilmente  la  professione  di
maestro di sci in  Toscana,  prevede  che  essi  debbano  «richiedere
l'iscrizione nell'albo professionale regionale della Toscana», e  che
sia inoltre il «Collegio regionale del maestri di sci»  a  provvedere
«all'iscrizione dopo aver verificato la permanenza del  requisiti  di
cui all'articolo marzo», tra i quali si annovera, al comma l  lettera
d), «la frequenza dei corsi di qualificazione  professionale  di  cui
all'art. 132 ed il superamento dei relativi esami». 
    Siffatte  previsioni  presentano  profili  di  indubbio   impatto
concorrenziale, in quanto prevedono che maestri di sci gia' abilitati
in altre regioni debbano superare un nuovo esame di abilitazione  per
esercitare stabilmente la professione  nelle  Regione  Toscana.  Esse
appaiono del tutto sproporzionate rispetto all'obiettivo di garantire
la  sicurezza  e  la  tutela  dei  fruitori  dei  servizi  offerti  e
suscettibili dunque di porre un ostacolo  ingiustificato  all'accesso
ed all'esercizio di  tale  professione.  Inoltre,  il  fatto  che  la
verifica dei requisiti professionali degli aspiranti maestri  di  sci
sia attribuita  dalla  norma  regionale  al  collegio  regionale  dei
maestri di sci comporta profili di possibile conflitto di  interessi,
considerato che gli appartenenti a  tale  collegio,  quali  operatori
gia' attivi nel settore, avrebbero la possibilita' di influenzare gli
esiti del processo di selezione, potendo  restringere  il  numero  di
coloro che intendano svolgere tale attivita', in ipotesi al di la' di
quanto sarebbe giustificato da una mera valutazione qualitativa. 
    Le descritte disposizioni regionali, quindi, nei  limiti  in  cui
sono suscettibili di porre un ostacolo ingiustificato all'accesso  ed
all'esercizio delle professioni di  maestro  di  sci  nel  territorio
della Regione Toscana, si  pongono  in  violazione  dei  principi  di
tutela della concorrenza e del mercato di cui all'art. 117, comma  2,
lettera e), della Costituzione. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si insiste pertanto per la  declaratoria  di  incostituzionalita'
della legge censurata, con ogni conseguente statuizione. 
        Roma, 11 febbraio 2013 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Nunziata 
 

 

Menu

Contenuti