N. 22 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 febbraio 2004.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 20 febbraio 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 10 del 10-3-2004)

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio
domicilio in via dei Portoghesi 12, Roma;

Nei confronti della Regione Emilia Romagna, in persona del suo
presidente, per l'accertamento dell'illegittimita' costituzionale
della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26, Disposizioni in
materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose (BUR n. 190 del 18 dicembre 2003).
Tra le finalita' ed ambito di applicazione della legge regionale
impugnata, nell'art. 1 e' indicata anche la «tutela dell'ambiente».
Gia' questo e' un indice del fatto che la Regione, nel
predisporre una legge organica della materia non ha tenuto conto dei
limiti che incontra la sua potesta' legislativa, sconfinando in una
materia che e' di legislazione esclusiva dello Stato.
Nell'art. 1 e' detto anche che la legge e' in attuazione del
d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
Da quel decreto legislativo andavano desunti i principi
fondamentali ai quali la Regione si doveva attenere nel provvedere in
una materia di sua legislazione concorrente, in particolare in
materia di sicurezza della popolazione, stando al richiamo nello
stesso art. 1.
L'art. 7 del d.lgs. n. 334 del 1999 prevede al comma 3 che con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'interno, della sanita' e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza unificata prevista
dall'art. 8 della legge 28 agosto 1997, n. 81, sono stabilite linee
guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.
Trattandosi di linee guida che debbono trovare attuazione
sull'intero territorio e che vanno osservate da tutti gli enti e gli
organi che, di volta in volta, sono chiamati ad intervenire, questa
competenza non e' toccata dal nuovo art. 118 Cost.
Il successivo art. 20 disciplina il Piano di emergenza esterno,
assegnandone la competenza al Prefetto, d'intesa con le regioni e gli
enti interessati (comma 1).
Nella predisposizione del piano si deve tenere conto delle
indicazioni di cui all'allegato IV, punto 2 (secondo comma
dell'art. 20).
Nel punto 2 dell'allegato IV e' previsto che i piani di emergenza
esterna debbono indicare, tra l'altro, nome o funzione delle persone
autorizzate ad attivare e dirigere le misure di intervento, mezzi di
informazione tempestiva, misure di coordinamento delle risorse
necessarie, mezzi per l'informazione della popolazione.
Sono, queste, operazioni che possono andare e che spesso vanno
ben al di la' della territorio della Provincia o della stessa Regione
e che, pertanto, non possono essere svolte se non da chi ha una
competenza ultraregionale.
L'art. 10 della legge regionale ha dichiarato competente a
provvedere la Provincia, sentita l'ARPA e l'azienda unita' sanitaria
locale competente per territorio, d'intesa con il Prefetto e i comuni
interessati.
Come e' stato gia' rilevato, il pericolo puo' superare i confini
del territorio provinciale e di quello regionale, con la conseguenza
che il piano di emergenza non puo' che essere di competenza di un
organo statale. La legge regionale ha, pertanto, violato uno dei
principi fondamentali della materia stabilito dalla legge dello
Stato.
Tale competenza trova ora conferma nell'art. 118 Cost. in base ai
principi di sussidiarieta' ed adeguatezza.
Per questo nell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 334 del 1999 e'
prevista l'intesa con le regioni, al plurale, adempimento al quale
puo' provvedere adeguatamente solo un organo statale.
Tra le disposizioni del punto 2 dell'allegato IV, alle quali si
deve attenere il piano di emergenza esterno, c'e' anche quella che
sia assicurata l'informazione dei servizi di emergenza di altri Stati
membri in caso di incidenti che potrebbero avere conseguenze al di
la' delle frontiere.
Anche questi adempimenti non possono che essere svolti a cura
dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. a) Cost.).
Un'ultima considerazione a conferma della necessita' che
competente sia un organo statale.
Le misure di coordinamento, previste nel punto 2, lett. c)
dell'allegato IV, investono anche gli organi dello Stato. Rispetto ad
essi la Provincia non puo' avere nessun potere non solo per ragioni
di gerarchia, ma soprattutto perche' il loro utilizzo deve essere
disposto tenendo conto delle esigenze di intervento al di fuori della
Provincia o della Regione.


P. Q. M.
Si conclude perche' sia dichiarato costituzionalmente illegittimo
l'art. 10, secondo comma, della legge regionale 17 dicembre 2003,
n. 26.
Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei
ministri 3 febbraio 2004.
Roma, addi' 10 febbraio 2004
Vice avvocato generale dello Stato: Glauco Nori



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