N.   22  RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 aprile 2008.
 
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  28  aprile  2008  (del  Presidente del Consiglio dei
ministri)

(GU n. 21 del 14-5-2008)

   Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in
Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 e domiciliato;
   Contro  il  Presidente  della Giunta regionale dell'Emilia Romagna
per  la  dichiarazione  di  illegittimita' costituzionale della legge
regionale  19 febbraio 2008, n. 2, indicata «Esercizio di pratiche ed
attivita'  bionaturali  ed  esercizio  delle  attivita' dei centri di
benessere» pubblicata nel B.U.R. Emilia-Romagna del 19 febbraio 2008,
n. 2, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost.
   Giusta  determinazione 1°  aprile 2008 del Consiglio dei ministri,
ricorre   il   deducente  per  la  dichiarazione  dell'illegittimita'
costituzionale della legge regionale Emilia-Romagna 19 febbraio 2008,
n. 2, siccome in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.
   1) La legge regionale 19 febbraio 2008, n. 2, rubricata «Esercizio
di pratiche ed attivita' bionaturali ed esercizio delle attivita' dei
centri  benessere»,  pubblicata nel B.U.R. Emilia-Romagna 19 febbraio
2008, n. 24, consta di quattordici articoli.
   Con  l'art. 1  (Finalita)  la  Regione Emilia-Romagna, nell'ambito
delle  attivita'  di  promozione  e  conservazione  della salute, del
benessere  e  della  migliore  qualita'  della vita, individua quelle
attivita' denominate «pratiche bionaturali».
   L'art.   2   (Definizioni)   definisce   «pratiche   ed  attivita'
bionaturali»  tutte quelle pratiche e tecniche naturali, energetiche,
psicosomatiche,  artistiche  e  culturali  esercitate per favorire il
raggiungimento,  il  miglioramento  e  la conservazione del benessere
globale  della  persona.  Tali  pratiche non si prefiggono la cura di
specifiche  patologie e non sono riconducibili alle attivita' di cura
e  riabilitazione  fisica  e  psichica  della popolazione erogate dal
Servizio  sanitario  nazionale.  Le pratiche bionaturali sono erogate
dai soggetti in possesso di adeguata preparazione professionale.
   L'art.  3 (Formazione) stabilisce che all'esercizio delle pratiche
ed attivita' bionaturali si accede mediante un percorso di formazione
individuato  ai  sensi  della  legge  regionale 30 giugno 2003, n. 12
(Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere, per
ognuno  e  per  tutto  l'arco della vita, attraverso il rafforzamento
dell'istruzione   e   della   formazione   professionale,   anche  in
integrazione tra loro) e dei successivi provvedimenti attuativi».
   L'art.  4  (Comitato  regionale  per  l'esercizio  di  pratiche ed
attivita'  bionaturali) istituisce  tale  Comitato quale organismo di
consulenza   della  Giunta  regionale. Il  Comitato e'  nominato  con
decreto  del  Presidente  della  Giunta regionale. Il Comitato, entro
centottanta  giorni  dal  suo  insediamento,  sentite  le  specifiche
associazioni  di settore, propone alla Giunta regionale, tra le altre
cose:  la  definizione  degli  ambiti  di  attivita'  correlati  alle
pratiche  bionaturali  e, per ciascuno, le modalita' di esercizio del
relativo   percorso   formativo;   la  definizione  dei  criteri  per
l'accreditamento   dei   percorsi  formativi  per  l'esercizio  delle
pratiche  ed attivita' bionaturali; i criteri di riconoscimento degli
operatori  che  gia'  svolgono  l'attivita'  sul territorio regionale
precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
   L'art.  5 (Elenco regionale delle pratiche bionaturali) prevede la
istituzione   dell'elenco   regionale   delle  pratiche  bionaturali.
L'elenco e' tenuto presso la Giunta regionale.
   L'art. 6 (Oggetto, finalita' ed ambito di applicazione) stabilisce
che   la   presente   legge,   nell'ambito   dei   principi   di  cui
all'articolo 118,  primo comma della Costituzione, nel rispetto della
normativa comunitaria e delle disposizioni legislative dello Stato in
materia  di  professioni  e  di  tutela della concorrenza, disciplina
l'esercizio  delle  attivita' dei Centri benessere, non allocati all'
interno di strutture ricettive alberghiere.
   L'art. 7 (Definizioni) procede a definire i «centri di benessere»,
i  «trattamenti  estetici»,  i  «trattamenti  fitness  e wellness», i
«trattamenti con tecniche bionaturali».
   L'art.  8  (Beauty  farm)  stabilisce che il Centro benessere puo'
assumere la denominazione di «beauty farm» esclusivamente qualora, in
possesso  dei  requisiti igienico-sanitari specifici, sia debitamente
autorizzato  e si avvalga di medici, con una o piu' specializzazioni,
abilitati.
   L'art. 9 (Requisiti soggettivi e professionali per l'apertura e la
gestione  del  centro  benessere)  specifica  che  l'esercizio  delle
attivita'  di  cui  alla  presente  legge  e'  riservato  a chi e' in
possesso   dei  titoli  professionali  e  di  studio  previsti  dalle
normative   specifiche   vigenti   e   dalla   presente   legge.   Il
riconoscimento   di  titoli  professionali  e  di  studio,  attestati
formativi  e  certificazioni  di  competenza,  maturati  da operatori
provenienti  da  altre  regioni  italiane  o  da  altri  Stati  sara'
effettuato secondo quanto prevede la normativa comunitaria, nazionale
e regionale vigente.
   L'art. 10 (Requisiti strutturali ed organizzativi per l'apertura e
la gestione del centro benessere) richiede che sia l'Assessorato alle
attivita'  produttive a definire con apposito atto, da emanarsi entro
sei   mesi   dall'entrata   in   vigore   della  presente  legge,  le
caratteristiche   minime   di   tipo   strutturale,   tecnologico  ed
organizzativo  che  devono  possedere  i  Centri benessere per essere
autorizzati all'esercizio dell'attivita' indicate nella legge.
   L'art. 11  (Adempimenti  amministrativi  per l'apertura del centro
benessere)   stabilisce  che  l'attivita'  del  centro  benessere  e'
intrapresa a seguito di dichiarazione d'inizio d'attivita' inviata al
Comune nel cui territorio e' ubicata la struttura. Qualora nel centro
benessere    sia   previsto   l'esercizio   di   attivita'   cliniche
ambulatoriali,  queste  non  potranno avere inizio se non ad avvenuto
conseguimento  della  relativa specifica autorizzazione sanitaria. Il
comune  e  l'azienda  unita' sanitaria locale esercitano le opportune
attivita' di vigilanza e controllo.
   L'art.  12  (Sanzioni),  in  caso  di violazione delle norme della
presente  legge, prevede una serie di sanzioni pecuniarie in aggiunta
alle  sanzioni  previste  dalle  singole  leggi  che  disciplinano le
attivita' esercitate nel centro benessere.
   L'art.   13   (Disposizioni  transitorie)  impone  alle  strutture
esistenti, che utilizzano la denominazione di centro di benessere, di
adeguarsi  alle  disposizioni  della  presente  legge  e a presentare
apposita dichiarazione d'inizio attivita' al comune.
   L'art.  14  (Norma finanziaria) stabilisce che, ad eventuali oneri
derivanti   dall'attuazione   della   presente   legge,   la  Regione
Emilia-Romagna  fara'  fronte con i fondi annualmente stanziati nelle
Unita'   revisionali   di  base  e  relativi  capitoli  del  bilancio
regionale.
                                  A
   Deve  preliminarmente  riferirsi  che il Ministero della giustizia
(Ufficio  legislativo), il Ministero dell'universita' e della ricerca
(Ufficio  legislativo), e il Ministero della salute hanno evidenziato
gravi  profili  di illegittimita' costituzionale con riferimento alla
legge in esame.
   Piu' in particolare, il Ministero dell'universita' e della ricerca
osserva  come  «la  legge  regionale  in parola sia incostituzionale,
poiche'   attribuendo  alla  Regione  Emilia-Romagna  la  definizione
dell'attivita'   professionale   delle  pratiche  bionaturali  e  dei
relativi  percorsi  formativi,  viola il principio fondamentale della
materia  delle  «professioni»  per  il  quale  tale competenza spetta
esclusivamente  allo  Stato.  Nel suo articolato parere, il Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca puntualizza come «le disposizioni
ivi  contenute  non  si  limitano  a  disciplinare  la  materia della
"formazione professionale", di competenza regionale, ma individuano e
disciplinano  nuove  attivita'  professionali,  sub  specie "pratiche
bionaturali" (artt. 1, 2, 3, 4, lettere a, b, c, d, 5, 9)».
   «La  materia  che  viene  in considerazione - secondo il Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca - e quella delle professioni, che
l'art.   117,   terzo   comma,  Cost.,  attribuisce  alla  competenza
legislativa  concorrente Stato-regioni, nella quale spetta allo Stato
la  definizione  dei  principi  fondamentali  della  materia,  mentre
compete  alle regioni svolgere tali principi con l'apposita normativa
di  dettaglio».  Inoltre,  «secondo un ormai consolidato orientamento
della  Corte  costituzionale  successivo  all'entrata in vigore della
riforma  del titolo V della Costituzione, tra i principi fondamentali
della  materia «professioni» v'e quello per il quale spetta solo allo
Stato   (e   non   alle   regioni)   l'individuazione   delle  figure
professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici.
   A  mero  titolo esemplificativo, si ricorda quanto affermato dalla
Consulta   nella   sentenza  n. 153/2006:  «la  potesta'  legislativa
regionale   nella   materia   concorrente  delle  "professioni"  deve
rispettare  il  principio  secondo  cui l'individuazione delle figure
professionali,  con  i  relativi  profili  e  i titoli abilitanti, e'
riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato,
rientrando  nella  competenza  delle  regioni la disciplina di quegli
aspetti  che  presentano  uno  specifico  collegamento con la realta'
regionale.  Tale principio, al di la' della particolare attuazione ad
opera  di  singoli  precetti  normativi,  si  configura infatti quale
limite   di  ordine  generale,  invalicabile  dalla  legge  regionale
(sentenze  n. 40  del  2006,  n. 424  e  n. 319  del 2005 e n 353 del
2003)».  Tale giurisprudenza e stata pienamente recepita dal d.lgs. 2
febbraio  2006,  n. 30  (Ricognizione  dei  principi  fondamentali in
materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno
2003,  n. 131)  che  ha  provveduto  alla  ricognizione  dei principi
fondamentali della materia «professioni».
   Il   Ministero  della  giustizia  (Ufficio  legislativo)  tiene  a
segnalare  che  la Corte costituzionale, con sentenza n. 300/2007, ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale della legge Regione Veneto
del 6 ottobre 2006, n. 19, concernente analoga materia.
   In  particolare,  la Consulta ha ribadito il principio secondo cui
la   regolamentazione   delle  discipline  bionaturali,  configurando
l'individuazione  di  nuove  figure professionali, deve rispettare il
principio  secondo cui essa e' riservata allo Stato, rientrando nella
competenza  delle  regioni  solo  la  disciplina  degli  aspetti  che
presentano uno specifico collegamento con la realta' regionale (Corte
cost. 153/2006; 57/2007).
   Il  Ministero  della  salute,  associandosi  ai  rilievi mossi dal
Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  ha  segnalato  gravi
profili  di  illegittimita' costituzionale, in quanto le disposizioni
ivi  contenute  non  si  limitano  a  disciplinare  la  materia della
«formazione professionale», di competenza regionale, ma individuano e
disciplinano  nuove  attivita'  professionali,  sub specie, «pratiche
bionaturali».   Il   Ministero   della   salute,   pertanto,  propone
espressamente  l'impugnativa  della predetta legge regionale ai sensi
dell'articolo 117, commi tre e quattro (tutela della salute), Cost. e
dell'articolo 127, primo comma, Costituzione.
                                  B
   Si  deduce,  quindi,  che  la la legge regionale 19 febbraio 2008,
n. 2, rubricata  «Esercizio  di  pratiche ed attivita' bionaturali ed
esercizio  delle  attivita'  dei  centri  benessere»,  condividendosi
appieno  i  rilievi  di  incostituzionalita'  sollevati dal Ministero
della giustizia (Ufficio legislativo), dal Ministero dell'universita'
e  della  ricerca (Ufficio legislativo) e dal Ministero della salute,
e' incostituzionale, per i seguenti motivi:
     I)  La Legge regionale in esame, che regolamenta l'«esercizio di
pratiche  ed  attivita'  bionaturali ed esercizio delle attivita' dei
centri  benessere»,  contiene  disposizioni  che,  nel  loro impianto
complessivo  e  sostanziale,  realizzano  l'individuazione  di  nuove
figure   professionali,  eccedendo  in  tal  modo  dai  limiti  della
competenza  concorrente  attribuita alla regione dall'art. 117, terzo
comma, Cost., in materia di «professioni».
   Ricorrono,  infatti,  i  profili  di illegittimita' costituzionale
gia'   rilevati   da  codesta  Corte  costituzionale  nelle  sentenze
n. 40/2006,  n. 424/2005  e  n. 300/2007  con riferimento ad analoghe
leggi della Regione Piemonte (l.r. n. 13/2004), della Regione Liguria
(l.r.   n. 18/2004   e  n. 16/2006)  e  della  Regione  Veneto  (l.r.
n. 16/2006).
   In   particolare   la   valenza   istitutiva   di   nuove   figure
professionali, censurabile sotto il profilo costituzionale, si desume
(come  evidenziato  anche  dalla  citata  sentenza n. 300/2007) dalle
seguenti previsioni:
     1)  dall'art.  2, comma 1, lett. b), e dall'art. 7, comma 4, che
descrivono    i   compiti   assegnati   all'operatore   di   pratiche
bio-naturali,    il    quale,   praticando   «tecniche   naturali   e
bioenergetiche» «promuove  il  benessere  e il mantenimento in salute
della  persona»,  nonche'  dall'art. 2,  comma  2,  che  definisce le
caratteristiche  cui  deve essere finalizzata l'azione dell'operatore
di  pratiche  bio-naturali,  affermando  che  deve  operare  «per  il
miglioramento   dalla   qualita'   della   vita,  conseguibile  anche
attraverso la stimolazione delle risorse vitali della persona»;
     2) dall'art 4, comma 1, che istituisce il Comitato regionale per
l'esercizio  di  pratiche  ed  attivita' bio-naturali, cui compete la
definizione  «degli  ambiti  di  attivita'  correlate  alle  pratiche
bionaturali  e,  per ciascuno, le modalita' di esercizio del relativo
percorso   formativo»;  la  definizione  dei  criteri  utili  per  la
creazione   «dell'elenco   regionale   delle  pratiche  ed  attivita'
bionaturali»;  la determinazione dei «criteri di riconoscimento degli
operatori  che  gia'  svolgono  l'attivita'  sul territorio regionale
precedentemente all'entrata in vigore della legge»,
     3) dall'art. 5, che prevede 1'istituzione di un elenco regionale
delle  pratiche  bio-naturali  ove possono iscriversi, sulla base del
verificato possesso di specifici requisiti attestanti una determinata
qualificazione    professionale,   gli   operatori   nelle   pratiche
bio-naturali.
     II)   Cosi'  disponendo,  alla  stregua  di  quanto  piu'  volte
affermato  da  codesta Corte costituzionale in materia di professioni
(cfr.  sentt.  nn.  353/2003,  319, 355, 405 e 424/2005, nonche' 40 e
153/2006),  le  suddette  previsioni  si  pongono in contrasto con il
principio  fondamentale  secondo  cui  l'individuazione  delle figure
professionali, con i relativi profili, ordinamenti didattici e titoli
abitanti,  cosi' come l'istituzione di nuovi albi, ordini o registri,
sono  attivita'  riservate  allo  Stato,  residuando  alle regioni la
disciplina   di   quegli   aspetti   che   presentano  uno  specifico
collegamento  con  la  realta'  territoriale  (tale giurisprudenza e'
stata,  peraltro,  recepita  nel  d.lgs. n. 30/2006 che ha provveduto
alla   ricognizione   dei   principi   fondamentali   in  materia  di
professioni).
     III)  A  cio'  si  aggiunga  che non vale a superare la presunta
illegittimita'  della  legge  in  esame  il  fatto  che in essa venga
esplicitamente  specificato  (all'art.  1, comma 1) che le discipline
bio-naturali  non  sono  riconducibili  alle  «attivita'  di  cura  e
riabilitazione  della  salute  fisica  e  psichica  della popolazione
erogate  dal  servizio sanitario nazionale» e che l'operatore in tali
discipline  non  esegue tali prestazioni «con finalita' sanitarie, di
cura e riabilitazione da patologie».
   La legge infatti utilizza espressioni cosi' ampie, come ad esempio
miglioramento  della  qualita' della vita conseguibile anche mediante
la stimolazione di risorse vitali» (art. 2, comma 1, lett. b), ovvero
mediante  l'utilizzo di «tecniche naturali e bioenergetiche» (art. 7,
comma  4), che rischiano di far ricadere nel proprio ambito attivita'
curative  per  le  quali non sussiste alcuna evidenza scientifica ne'
alcun  riscontro  pratico tratto dall'esperienza, che garantiscano la
loro efficacia e la loro non lesivita' per la salute, con conseguenze
pratiche  difficilmente  prevedibili  e certo non conciliabili con la
necessita che pratiche curative siano svolte da soggetti titolati.
   Si  tratta  di  vere  e  proprie  norme in bianco, suscettibili di
applicazioni  e  interpretazioni  estensive,  non  ammissibili in una
materia  delicata  come  quella  della  salute dell'individuo, per la
quale il principio di prevenzione non puo' essere ignorato
     IV) Per completezza espositiva, va segnalato che l'art. 1, comma
2,  della  recente  legge  n. 43/2006,  sancisce  la competenza delle
regioni  ad  individuare  e formare profili di operatori di interesse
sanitario  non  riconducibili  alle professioni sanitarie. Si ritiene
tuttavia,  che  gli  operatori in discipline bio-naturali non possano
rientrare  nella  previsione  di  cui  all'art. 1  della  legge sopra
citata,  in  quanto  gli  operatori di cui alla legge in esame non si
limiterebbero  a  corre  in  essere attivita' di carattere ausiliario
rispetto  a  quelle  dei professionisti sanitari, ma praticherebbero,
direttamente  e  con  una  certa  autonomia,  attivita'  di carattere
curativo  aventi a che fare con la tutela della salute. In tal senso,
del  resto,  si e' espressa anche codesta Corte costituzionale con la
citata  sentenza  n. 300/2007,  secondo  la  quale  gli  operatori di
interesse sanitario svolgono attivita' aventi carattere «servente», e
di  livello  inferiore, rispetto a quelle pertinenti alle professioni
sanitarie  e  questo carattere («servente») non e' invece ravvisabile
nell'attivita'   dell'operatore   delle  discipline  bionaturali  del
benessere.
     V) Considerato, infine, che le restanti disposizioni della legge
regionale  in esame si pongono in inscindibile connessione con quelle
specificamente  censurate,  tale che senza queste ultime, le medesime
restano   prive   di  autonoma  portata  normativa,  si  ritiene  che
l'illegittimita'  costituzionale  debba  estendersi,  di conseguenza,
all'intero  testo  della legge regionale, ai sensi dell'art. 27 della
legge n. 87/1953.
                              P. Q. M.
   Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della
legge  19  febbraio  2008, n. 2 (art. 2, comma 1, lett. b) e comma 2;
art.  4,  comma  1;  art.  5; art. 7, comma 4 nonche' tutti gli altri
restanti   articoli   in   quanto  ai  precedenti  funzionalmente  ed
inscindibilmente  collegati)  della Regione Emilia-Romagna violazione
dell'art. 117, terzo comma, Costituzione.
   Col presente ricorso notificato, saranno depositati estratto della
deliberazione del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 e copia della
legge regionale Emilia-Romagna impugnata.
     Roma, addi' 12 aprile 2008
        L'avvocato dello Stato: Giovanni Pietro de Figueiredo

 
 
 
 
 

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