RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 maggio 2007 , n. 22
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  4  maggio  2007  (del  Presidente  del Consiglio dei
ministri)

 (GU n. 19 del 16-5-2007)
 
    Ricorso  per  il Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

    Contro la Regione Toscana, in persona del presidente della giunta
regionale  in  carica,  con  sede  in Firenze, per la declaratoria di
incostituzionalita'  e  conseguente  annullamento  della  legge della
Regione Toscana del 19 febbraio 2007, n. 9, pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 3 del 22 febbraio 2007, recante "modalita'
di  esercizio  delle  medicine  complementari  da  parte dei medici e
odontoiatri,  dei  medici veterinari e dei farmacisti", con specifico
riguardo  agli  articoli  n. 3,  5 e 6, nonche' in via consequenziale
agli  articoli 1, 2, 4 e 7, per contrasto con l'articolo 117, secondo
comma, della Costituzione e a cio' a seguito della determinazione del
Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale,
assunta nella seduta del 30 marzo 2007.
    1.  -  Nel  Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 2
luglio  2007, risulta pubblicata la legge regionale 19 febbraio 2007,
n. 9,  recante  norme  in  materia  di  "modalita' di esercizio delle
medicine  complementari  da  parte  dei  medici  e odontoiatrici; dei
medici veterinari e dei farmacisti".
    La  legge regionale, dopo aver fissato i principi fondamentali in
tema  di  liberta' di scelta terapeutica e di cura, nonche' di tutela
dell'esercizio   delle   medicine   complementari  (art. 1)  ed  aver
stabilito  che  esse  sono l'agopuntura, la fitoterapia e l'omeopatia
(art. 2),  contiene  una  serie  di  disposizioni  che,  per migliore
comprensione e completezza espositiva, vengono qui riportate.
                               Art. 3.
    Elenchi dei medici esercenti medicine complementari.
    1.  -  Gli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri, dei medici
veterinari  e  dei  farmacisti istituiscono elenchi di professionisti
esercenti  le medicine complementari di cui all'art. 2 della presente
legge,  e  rilasciano  specifica certificazione circa il possesso dei
requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettera c).
    2. - Possono iscriversi agli elenchi di cui al presente articolo,
i  medici  chirurghi,  gli  odontoiatri,  i  medici  veterinari  e  i
farmacisti  in  possesso  dei  titoli  previsti dall'art. 5, comma 1,
lettera c).
    3.  -  Ai  fini  dell'iscrizione nei suddetti elenchi, gli ordini
rilasciano  la  certificazione  di  cui  al comma 1 nell'ambito di un
protocollo di intese redatto con la Giunta regionale.
                               Art. 4.
                    Commissione per la formazione
    1. - La giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, istituisce, presso la direzione generale
Diritto  alla  salute e politiche di solidarieta', la commissione per
la  formazione  nelle  medicine  complementari  esercitate dai medici
chirurgici, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti.
                              (Omissis)
                               Art. 5.
                      Compiti della Commissione
    1. - La commissione di cui all'art. 4 svolge i seguenti compiti:
        a)  definisce, fatta salva la normativa regionale in materia,
i  criteri  di accreditamento e verifica degli istituti di formazione
extrauniversitaria,    nelle    singole    discipline   di   medicine
complementari  previste  dall'art. 2, fermo restando la validita' dei
titoli,  diplomi,  attestanti o ad essi equipollenti rilasciati dalle
universita'  ai  sensi  dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997,  n. 127  (Misure  urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo);
        b)   determina  le  modalita'  di  istituzione  e  di  tenuta
dell'elenco  aggiornato  dagli  istituti  di  formazione  abilitati a
rilasciare  attestati  riconosciuti ai fini della presente legge e ne
cura il relativo monitoraggio;
        c)   definisce   i   criteri   sufficienti  per  l'ammissione
all'elenco  dei  medici  chirurghi,  odontoiatri, medici veterinari e
farmacisti   che   praticano   le   medicine  complementari,  di  cui
all'articolo 2;
        d)   determina  le  modalita'  di  istituzione  e  di  tenuta
dell'elenco  toscano  dei docenti nelle medicine complementari di cui
all'art. 2, nonche' criteri necessari per l'iscrizione agli stessi;
        e)  provvede  alla  verifica  dei  criteri  su cui definire i
programmi di studio dei corsi accreditati;
        f)  definisce  le norme transitorie per il riconoscimento dei
titoli   conseguiti   precedentemente   e  nei  tre  anni  successivi
all'entrata in vigore della presente legge;
        g)  fornisce indicazioni alla regione in merito alle forme di
collaborazione   della   regione   con  le  universita'  toscane  per
l'eventuale istituzione di corsi formativi.
                               Art. 6.
                             Formazione
    1. - Gli istituti pubblici e privati di formazione, singolarmente
o   in   associazione,   che   operano  nel  settore  delle  medicine
complementari    e   che   possono   attestare,   attraverso   idonea
documentazione, di ottemperare ai criteri indicati nell'art. 5, comma
1  lettera a), e che adottano programmi di studio conformi ai criteri
definiti  ai  sensi  dell'art. 5, comma 1 lettera e) possono ottenere
l'iscrizione  all'elenco  degli  istituti  di  formazione accreditati
dalla regione, di cui all'art. 5, comma 1, lettera b); il venire meno
dei requisiti richiesti determina la revoca del riconoscimento.
    2. - Le disposizioni di cui agli articoli 3, 5 e 6, peraltro, non
sembrano  conformi  ai  principi  costituzionali.  Infatti,  la legge
regionale  n. 9/2007  tratta  dalle  materie  "professioni" e "tutela
della   salute"   che   rientrano,   entrambe,   nell'elenco  di  cui
all'art. 117,  terzo  comma,  Cost. e, quindi, fra quelle di potesta'
legislativa  concorrente.  In  tali  materie,  invece, e' lo Stato ad
avere  competenza esclusiva in merito all'individuazione dei principi
fondamentali  spettando  alle regioni la disciplina di dettaglio. Nel
caso  di specie, peraltro, la Regione Toscana istituisce, all'art. 3,
appositi   elenchi   cui   possono   iscriversi   medici   chirurghi,
odontoiatri, veterinari e farmacisti per l'esercizio dell'agopuntura,
della   fitoterapia   e  dell'omeopatia,  demandando  nell'art. 5  ad
un'apposita    Commissione    l'individuazione    dei   criteri   per
l'accertamento  di  struttura  "extrauniversitarie" per la formazione
nelle predette discipline, le modalita' di tenuta dei citati elenchi,
la  definizione  e  la  verifica  dei  criteri  per l'iscrizione agli
stessi.  Inoltre,  all'art. 6 la regione prevede che taluni istituti,
certificando   la   sussistenza  di  determinati  requisiti,  possano
svolgere attivita' formativa dei professionisti di cui sopra.
    Queste  disposizioni  sembrano  contrastare con l'art. 117, terzo
comma  Cost. anche in virtu' dell'ormai consolidata giurisprudenza in
materia  di  codesta  Corte costituzionale che, in particolare con la
sentenza n. 57/2007, ha avuto modo di precisare, che l'istituzione di
un   registro,   l'individuazione  dei  requisiti  professionali  per
l'iscrizione  in  esso e la previsione di corsi a tali fini rientrano
nella  materia  "professioni",  cioe'  in  una  materia di competenza
legislativa   concorrente,  rispetto  alla  quale  debbono  ritenersi
riservate  allo Stato sia l'individuazione delle figure professionali
(con  i relativi profili ed ordinamenti didattici), la disciplina dei
titoli  necessari  all'esercizio delle professioni, sia l'istituzione
di  nuovi  albi.  A  tal  proposito  puo'  essere richiamata anche la
sentenza  n. 355/2005 di codesta Corte costituzionale con la quale e'
stato evidenziato che l'istituzione da parte delle regioni di nuovi e
diversi  albi  o  registri  (rispetto  a  quelli  istituti  con legge
statale) per l'esercizio di attivita' professionali, creando di fatto
nuove  professionalita',  eccede  i limiti della potesta' legislativa
concorrente delle stesse regioni.
    Gli  indicati  articoli della legge regionale si pongono anche in
contrasto  con  quanto  stabilito dal d.l. 2 febbraio 2006, n. 30: in
particolare,  con il suo art. 1, terzo comma, il quale prevede che la
potesta'   legislativa   regionale   va   esercitata  nell'ambito  di
professioni  gia'  individuate  e definite dalla normativa statale, e
con  il  suo art. 4, secondo comma, che assegna alla legge statale il
compito  di  fissare  i  requisiti  tecnico-professionali  e i titoli
professionali  necessari  all'esercizio  di attivita' richiedenti una
specifica preparazione a tutela di interessi pubblici generali, tra i
quali rientra anche la tutela della salute.
    Pertanto,  come  gia'  rilevato  nella  relazione  allegata  alla
delibera  del  Consiglio  dei  ministri  di impugnazione della citata
legge  della  Regione  Toscana n. 9/2007, gli articoli 3, 5 e 6 della
legge  regionale  in  esame,  anche  alla luce di quanto affermato da
codesta  Corte  costituzionale  (oltre  che  con  le  citate sentenze
n. 57/2007   e  n. 355/2005,  anche  con  le  sentenze  nn. 353/2003,
319/2005,  405/2005,  425/2005,  40/2006,  153/2006  e  424/2006), si
pongono  in  contrasto  con  il  principio fondamentale, gia' vigente
nella   legislazione   statale  di  riferimento,  secondo  cui  tanto
l'individuazione  delle figure professionali, con i relativi profili,
ordinamenti  didattici  e  titoli abilitanti, quanto l'istituzione di
nuovi  e  diversi  (rispetto  a  quelli statuiti dalle leggi statali)
albi,  ordini  o  registri,  sono  attivita'  riservate  allo  Stato,
residuando   alle   regioni  la  disciplina  di  quelli  aspetti  che
presentano  uno  specifico  collegamento con la realta' territoriale.
Piu'  specificamente la legge regionale in esame si pone in contrasto
con   il   principio,  recentemente  sottolineato  da  codesta  Corte
costituzionale   nella   sentenza   n. 57/2007,   secondo   il  quale
"l'istituzione  di  un  registro  professionale e la previsione delle
condizioni  per  l'iscrizione  ad  esso  hanno,  gia' di per se', una
funzione individuatrice della professionale, preclusa alla competenza
regionale".
    Codesta   Corte  inoltre,  ha  recentemente  esteso  a  tutte  le
professioni il suddetto principio fondamentale affermato inizialmente
con riferimento alle sole professioni sanitarie (art. 6, comma 3, del
d.lgs.  n. 502/1992,  poi confermato dall'art. 124, comma 1, lett. b)
del  d.lgs.  n. 112/1998,  nonche'  dall'art. 1, comma 2, della legge
n. 42/1999)  -  rilevando come tale limite si ponga quale vincolo "di
ordine  generale"  allo  svolgimento  della legislazione regionale in
materia  di "professioni", stante il principio sancito nelle sentenze
nn. 355  e  424  del  2005, secondo il quale "l'individuazione di una
specifica   tipologia   o   natura  della  "professione"  oggetto  di
regolamentazione  legislativa  non ha alcuna influenza" ai fini della
ripartizione  delle  competenze  statali  e  regionali afferenti alla
materia in esame.
    3.  -  Un  ulteriore  profilo  di  illegittimita'  costituzionale
riguarda  l'art. 3  della citata legge regionale, il quale, imponendo
agli  ordini professionali dei medici l'istituzione degli elenchi dei
professionisti esercenti le medicine complementari, attribuisce nuovi
compiti  ad  enti  pubblici  statali,  incidendo  in  tal  modo nella
competenza   esclusiva   statale   in   materia   di  "ordinamento  e
organizzazione  amministrativa  dello  Stato  e  degli  enti pubblici
nazionali",  stabilita  dall'art. 117,  secondo comma, lett. g) della
Costituzione.
    4.  -  Considerato,  infine,  che  le restanti disposizioni della
legge   regionale   in   esame   (art. 1,   che  tutela  le  medicine
complementari,   affidandone   l'esercizio  ai  medici  chirurghi  ed
odontoiatri,  veterinari  e  farmacisti;  art. 2,  che  individua  le
medicine  complementari; art. 4, che istituisce la commissione per la
formazione  nelle  medicine stabilendone la composizione; art. 7, che
detta le previsioni transitorie finalizzate all'applicazione iniziale
della   legge)  si  pongono  in  indicibile  connessione  con  quelle
specificamente    censurate   perche'   palesemente   funzionali   al
raggiungimento  dello  scopo  della  legge  stessa,  si  ritiene  che
l'illegittimita'  costituzionale  si  estenda di conseguenza, anche a
tali disposizioni, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87/1953.

        
      
                              P. Q. M.
    Chiede   che   codesta  Corte  costituzionale  voglia  dichiarare
illegittimi  e quindi annullare gli articoli 3, 5 e 6, nonche' in via
consequenziale  gli  articoli  1, 2, 4, e 7 della legge della Regione
Toscana n. 9 del 19 febbraio 2007.
    Si   depositeranno,   con  l'originale  notificato  del  presente
ricorso:
        1)  estratto  della  deliberazione del Consiglio dei ministri
del 30 marzo 2007 e della relazione allegata al verbale;
        2) copia della legge regionale impugnata.
    Roma, addi' 19 aprile 2007
                L'Avvocato dello Stato: Enrico Arena

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