Ricorso n. 22 del 9 febbraio 2012 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
N. 22 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 febbraio 2012.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 9 febbraio 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 11 del 14.03.2012 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale n.... - fax n... ed indirizzo P.E.C. per il
ricevimento degli atti ...) e presso la stessa domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, giusta delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 27 gennaio 2012, ricorrente;
Contro la regione Abruzzo, in persona del presidente della Giunta regionale in carica, con sede in L'Aquila, piazza Santa Giusta, intimata, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli articoli 5, comma 1 e 9, comma 1, della legge della regione Abruzzo
del 2 dicembre 2011, n. 42, pubblicata nel B.U.R. Abruzzo del 7dicembre 2011, n. 73, recante «Nuova disciplina del Parco naturale regionale Sirente-Velino».
Per violazione dell'art. 117, commi 2, lettera s) e 3 Cost.
Fatto
Con legge 2 dicembre 2011, n. 42, la regione Abruzzo ha introdotto una nuova disciplina del Parco naturale regionale del Sirente-Velino, al quale ha attribuito il compito di assicurare la protezione delle risorse naturali, culturali, storiche, archeologiche ed ambientali in genere, nonche' la difesa e la ricostituzione degli ecosistemi naturali, l'educazione e la sensibilizzazione alla problematica ambientale, la promozione e lo sviluppo delle economie locali nel rispetto delle tradizioni delle popolazioni residenti e degli equilibri naturali.
La nuova disciplina prevede l'adozione da parte della regione di un apposito piano e del relativo regolamento, predisposti in base ai criteri e alle finalita' della legge dall'Ente parco naturale regionale del Sirente-Velino, istituito dall'art. 3 della legge medesima.
In questo quadro, l'art. 5, comma 1, stabilisce che «il piano del parco ha valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici, territoriali e urbanistici di qualsiasi livello. Per gli aspetti specifici in esso formati il piano e' sovraordinato agli stessi strumenti urbanistici comunali.».
Correlativamente, in via transitoria, l'art. 9, comma 1, della medesima legge regionale prevede che «all'interno del parco naturale regionale del Sirente-Velino sono consentiti, in attesa dell'approvazione del piano per il parco, gli interventi previsti dai piani paesistici.».
Queste ultime disposizioni si prestano a censure di illegittimita' costituzionale per i seguenti motivi di
Diritto
Com'e' ben noto, benche' le regioni abbiano una competenza legislativa concorrente in materia di governo del territorio, la disciplina dei parchi naturali rientra nella potesta' esclusiva statale per i profili attinenti alla tutela del paesaggio e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione. Cio' si riflette, sul piano del riparto di competenze tra Stato e regione, nella «separatezza tra pianificazione territoriale ed urbanistica, da un lato, e tutela paesaggistica dall'altro», prevalendo, comunque, «l'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica» (Corte Cost. sentenza n. 182 del 2006).
In coerenza con il delineato quadro costituzionale, assumono specifico rilievo le norme recate dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, le quali, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, si impongono come vincolanti per il legislatore regionale laddove stabiliscono standard minimi ed uniformi di tutela validi sull'intero territorio nazionale.
In particolare, l'art. 145 del predetto decreto legislativo, rubricato «Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione», stabilisce al comma 3 il principio di «prevalenza dei piani paesaggistici» sugli altri strumenti urbanistici, prevedendo che «Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.».
Sulla base di tali premesse, e' evidente il contrasto con le richiamate disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio dell'art. 5, comma I della legge regionale oggetto della presente impugnazione, il quale, in aperto contrasto con il suddetto principio di prevalenza dei piani paesaggistici, prevede che «Il Piano del parco ha valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici, territoriali e urbanistici di qualsiasi livello ...».
Per le medesime ragioni e' censurabile anche il successivo e collegato art. 9, comma 1, secondo il quale «All'interno del Parco naturale regionale del Sirente-Velino sono consentiti, in attesa dell'approvazione del piano per il parco, gli interventi previsti dai Piani paesistici. ».
Le disposizioni oggetto della presente impugnazione, violando l'art. 145, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004, che e' norma interposta in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e nel contempo esprime un principio fondamentale in materia di governo del territorio e valorizzazione dei beni culturali, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, devono pertanto essere dichiarate costituzionalmente illegittime, in conformita' a quanto codesta ecc.ma Corte ha gia' avuto modo di affermare, con sentenza n. 180 del 2008, con riguardo alle analoghe previsioni contenute nella legge regionale n. 3 del 2007 del Piemonte.
P.Q.M.
Voglia l'ecc.ma Corte Costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittimi gli articoli 5, comma 1 e 9, comma 1, della legge della regione Abruzzo del 2 dicembre 2011, n. 42, pubblicata nel B.U.R. Abruzzo del 7 dicembre 2011, n. 71, recante «Nuova disciplina del Parco naturale regionale Sirente-Velino», per violazione dell'art. 117, commi 2, lettera s) e 3 della Costituzione. Unitamente all'originale notificato del presente ricorso, si depositeranno:
copia conforme della delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 27 gennaio 2012, recante la determinazione di proposizione del presente ricorso, con allegata relazione illustrativa.
Roma, 31 gennaio 2012
L'Avvocato dello Stato: Di Martino