N.   22  RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 febbraio 2012.
  Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 9 febbraio 2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri). 
 
(GU n. 11 del 14.03.2012 ) 



    Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato  (codice fiscale n.... - fax n... ed indirizzo P.E.C. per  il
ricevimento degli atti ...)  e  presso la stessa domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n.  12,  giusta delibera del Consiglio dei ministri adottata nella  riunione  del  27 gennaio 2012, ricorrente;
    Contro la regione Abruzzo, in persona del presidente della Giunta regionale in carica, con  sede  in  L'Aquila,  piazza  Santa  Giusta, intimata, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale  degli articoli 5, comma 1 e 9, comma 1, della legge della  regione  Abruzzo
del 2 dicembre 2011, n. 42,  pubblicata  nel  B.U.R.  Abruzzo  del  7dicembre 2011, n. 73, recante «Nuova disciplina  del  Parco  naturale regionale Sirente-Velino».
    Per violazione dell'art. 117, commi 2, lettera s) e 3 Cost.

                                Fatto

    Con  legge  2  dicembre  2011,  n.  42,  la  regione  Abruzzo  ha introdotto una nuova disciplina  del  Parco  naturale  regionale  del Sirente-Velino, al quale ha attribuito il compito  di  assicurare  la protezione delle risorse naturali, culturali, storiche, archeologiche ed ambientali in genere, nonche' la difesa e la ricostituzione  degli ecosistemi  naturali,  l'educazione  e  la   sensibilizzazione   alla problematica ambientale, la promozione e lo sviluppo  delle  economie locali nel rispetto delle tradizioni delle  popolazioni  residenti  e degli equilibri naturali.
    La nuova disciplina prevede l'adozione da parte della regione  di un apposito piano e del relativo regolamento, predisposti in base  ai criteri  e  alle  finalita'  della  legge  dall'Ente  parco  naturale regionale del  Sirente-Velino,  istituito  dall'art.  3  della  legge medesima.
    In questo quadro, l'art. 5, comma 1, stabilisce che «il piano del parco ha  valore  di  piano  paesistico  e  di  piano  urbanistico  e sostituisce  i  piani  paesistici,  territoriali  e  urbanistici   di qualsiasi livello. Per gli aspetti specifici in esso formati il piano e'  sovraordinato  agli  stessi  strumenti  urbanistici   comunali.».
Correlativamente, in  via  transitoria,  l'art.  9,  comma  1,  della medesima legge regionale prevede che «all'interno del parco  naturale regionale   del   Sirente-Velino   sono   consentiti,    in    attesa dell'approvazione del piano per il parco, gli interventi previsti dai piani paesistici.».
    Queste   ultime   disposizioni   si   prestano   a   censure   di illegittimita' costituzionale per i seguenti motivi di

                               Diritto

    Com'e' ben  noto,  benche'  le  regioni  abbiano  una  competenza legislativa concorrente in materia  di  governo  del  territorio,  la disciplina dei  parchi  naturali  rientra  nella  potesta'  esclusiva statale  per  i  profili  attinenti  alla  tutela  del  paesaggio   e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 117, comma  2,  lettera  s),  della Costituzione. Cio' si riflette, sul piano del riparto  di  competenze tra  Stato  e  regione,   nella   «separatezza   tra   pianificazione territoriale ed urbanistica,  da  un  lato,  e  tutela  paesaggistica dall'altro»,  prevalendo,  comunque,   «l'impronta   unitaria   della pianificazione paesaggistica» (Corte Cost. sentenza n. 182 del 2006).
    In coerenza con  il  delineato  quadro  costituzionale,  assumono specifico rilievo le norme recate dal decreto legislativo 22  gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, le quali, come costantemente affermato dalla giurisprudenza  di  codesta ecc.ma  Corte,  si  impongono  come  vincolanti  per  il  legislatore regionale laddove stabiliscono standard minimi ed uniformi di  tutela validi sull'intero territorio nazionale.
    In particolare, l'art.  145  del  predetto  decreto  legislativo, rubricato «Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione», stabilisce al comma 3 il  principio  di «prevalenza  dei   piani   paesaggistici»   sugli   altri   strumenti urbanistici, prevedendo che  «Per  quanto  attiene  alla  tutela  del paesaggio, le disposizioni  dei  piani  paesaggistici  sono  comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di  pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative  di  settore,  ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.».
    Sulla base di tali premesse, e'  evidente  il  contrasto  con  le richiamate disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio dell'art. 5, comma I della legge  regionale  oggetto  della  presente impugnazione, il quale, in aperto contrasto con il suddetto principio di prevalenza dei piani paesaggistici,  prevede  che  «Il  Piano  del parco ha  valore  di  piano  paesistico  e  di  piano  urbanistico  e sostituisce  i  piani  paesistici,  territoriali  e  urbanistici   di qualsiasi livello ...».
    Per le medesime ragioni e'  censurabile  anche  il  successivo  e collegato art. 9, comma 1, secondo il quale  «All'interno  del  Parco naturale regionale del  Sirente-Velino  sono  consentiti,  in  attesa dell'approvazione del piano per il parco, gli interventi previsti dai Piani paesistici. ».
    Le disposizioni oggetto  della  presente  impugnazione,  violando l'art. 145, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004,  che  e' norma interposta in riferimento all'art. 117, secondo comma,  lettera s),  della  Costituzione  e  nel  contempo   esprime   un   principio fondamentale in materia di governo del  territorio  e  valorizzazione dei beni culturali,  ai  sensi  dell'art.  117,  terzo  comma,  della Costituzione, devono pertanto  essere  dichiarate  costituzionalmente illegittime, in conformita' a quanto codesta  ecc.ma  Corte  ha  gia' avuto modo di affermare, con sentenza n. 180 del 2008,  con  riguardo alle analoghe previsioni contenute nella legge  regionale  n.  3  del 2007 del Piemonte.


                               P.Q.M.

    Voglia     l'ecc.ma     Corte      Costituzionale      dichiarare costituzionalmente illegittimi gli articoli 5, comma 1 e 9, comma  1, della legge della  regione  Abruzzo  del  2  dicembre  2011,  n.  42, pubblicata nel B.U.R. Abruzzo del 7 dicembre  2011,  n.  71,  recante «Nuova disciplina del Parco naturale regionale  Sirente-Velino»,  per violazione dell'art. 117, commi 2, lettera s) e 3 della Costituzione.      Unitamente all'originale  notificato  del  presente  ricorso,  si depositeranno:
        copia conforme della  delibera  del  Consiglio  dei  ministri adottata  nella  riunione   del   27   gennaio   2012,   recante   la determinazione di proposizione del  presente  ricorso,  con  allegata relazione illustrativa.

          Roma, 31 gennaio 2012

                 L'Avvocato dello Stato: Di Martino 

 

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