Ricorso n. 23 del 13 febbraio 2012 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 13 febbraio 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri) .
(GU n. 11 del 14.03.2012 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Nei confronti della regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2 e dell'art. 3, comma l della legge della regione Abruzzo del 2 dicembre 2011, n. 40 pubblicata sul B.U.R. n. 73 del 7 dicembre 2011, recante «Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato tecnico amministrativo - Sezione lavori pubblici».
Gli articoli 2, comma 2 e 3, comma 1 della legge della regione Abruzzo del 2 dicembre 2011, n. 40, vengono impugnati giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 27 gennaio 2012.
La regione Abruzzo con la legge regionale del 2 dicembre 2011, n. 40, ha dettato nuove disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato regionale tecnico amministrativo - Sezione lavori pubblici (gia' istituito ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 8 settembre 1972, n. 18) nelle quali, dopo aver previsto (all'art. 1) che il suddetto Comitato e' organo consultivo della Giunta regionale in materia di opere pubbliche della regione o di interesse regionale, si dispone quanto segue:
art. 2, comma 2: «Il Comitato esercita le finzioni demandate dall'attuale legislazione statale al Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche ed al Consiglio superiore dei lavori pubblici per le opere pubbliche di interesse regionale ivi comprese le opere di bonifica e sistemazione idraulico-forestale»;
art. 3, comma 1: «Il Comitato esprime pareri obbligatori ma non vincolanti in merito a:
a) progetti esecutivi di opere e lavori pubblici di competenza regionale da realizzare con finanziamenti regionali ovvero con finanziamenti comunitari o statali erogati tramite la regione, il cui importo dei lavori a base di gara e' uguale o superiore a un milione di euro; (omissis) e) altri progetti di opere pubbliche, piani e programmi per i quali le normative di settore prevedono il preventivo parere di organi consultivi competenti in materia di lavori pubblici».
Tali disposizioni sono illegittime per i seguenti
Motivi
L'art. 2, comma 2 e l'art. 3, comma 1 della legge regionale in esame violano l'art. 117, comma 3 della Costituzione sulla competenza legislativa concorrente dello Stato nelle materie cui possono ricondursi i lavori e le opere pubbliche (governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione).
L'art. 2, comma 2 legge regionale cit. attribuisce al Comitato regionale tecnico amministrativo - Sezione lavori pubblici le medesime funzioni consultive, per le opere pubbliche di interesse regionale, che la legislazione statale demanda al Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche ed al Consiglio superiore dei lavori pubblici.
In particolare, nell'esplicitare dette funzioni consultive l'art. 3, comma 1 legge regionale cit. attribuisce al suddetto Comitato regionale tecnico il compito di esprimere pareri obbligatori su progetti esecutivi da realizzare anche con finanziamenti statali di opere e lavori pubblici il cui importo di lavori a base di gara e' uguale o superiore a un milione di euro, nonche' su altri progetti di opere pubbliche per i quali sia previsto il preventivo parere di organi consultivi competenti in materia di opere pubbliche.
Tali attribuzioni si sovrappongono a quelle che la legislazione statale conferisce al Consiglio superiore dei lavori pubblici il quale ai sensi dell'art. 127, comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' dell'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, e' chiamato ad esprimere parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro, nonche' parere sui
progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Mentre per i lavori di importo inferiore a 25 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i servizi integrati infrastrutture e trasporti.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204 (Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici) il Consiglio superiore dei lavori pubblici «e' il massimo organo tecnico consultivo dello Stato e svolge attivita' di consulenza facoltativa per le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici che ne facciano richiesta».
La sovrapposizione della competenza consultiva obbligatoria del Comitato tecnico regionale con quella, anch'essa obbligatoria, che la legislazione statale attribuisce al Consiglio superiore dei lavori pubblici - oltre ad essere resa esplicita dall'art. 2, comma 2 della legge regionale in questione in cui si dice che il Comitato tecnico regionale svolge le stesse funzioni che la legge statale demanda agli organi consultivi statali ivi menzionati - deriva dal fatto che detto Comitato regionale e' chiamato a pronunciarsi anche sui pareri di competenza consultiva obbligatoria del Consiglio superiore dei lavori pubblici considerato che la legge regionale in questione nulla dice sull'obbligatorieta' del parere di quest'ultimo organo prevedendo come unico parere quello dell'organo tecnico consultivo regionale in luogo di quello previsto dalla legislazione statale.
In tal modo la legge regionale impugnata sottrae alla competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici la suddetta funzione consultiva per attribuirla esclusivamente ad un organo tecnico regionale a cio' deputato e cosi' facendo si pone in contrasto con il complesso delle disposizioni statali che affermano l'obbligatorieta' del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sui progetti definitivi di lavori di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore a 25 milioni di euro.
La Corte Costituzionale nella sent. 11 novembre 2010, n. 314, ha affermato che il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici nei suddetti casi costituisce principio fondamentale della materia «porti e aeroporti civili» posto «a garanzia dell'uniformita' sul territorio nazionale dei criteri per lo sviluppo coerente ed organico della pianificazione delle aree portuali» con conseguente illegittimita' della legge regionale che escluda detto parere. Analoghe ragioni inducono a ritenere, con riguardo alla legge regionale qui impugnata, che il suddetto parere obbligatorio costituisca principio fondamentale anche delle altre materie cui possono ricondursi i lavori e le opere pubbliche (governo del territorio, grandi reti di trasporto e di navigazione) nelle quali si pongono le medesime esigenze di garantire l'uniformita' nazionale dei criteri di sviluppo dei lavori e delle opere pubbliche di maggiore rilevanza per il Paese.
Cio' anche in considerazione di quanto previsto dall'art.16, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che nel dettare i principi fondamentali per l'esercizio dell'attivita' consultiva fa espressamente salve (al comma 6-bis, introdotto dall'art. 8, comma 1, n. 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69) le funzioni consultive del Consiglio superiore dei lavori pubblici previste dall'art. 127 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che quindi vengono elevate al rango di principio fondamentale della materia, al punto da imporsi sulle diverse disposizioni generali concernenti l'attivita' consultiva dettate nella disciplina fondamentale sul procedimento amministrativo. Nella citata sent. n. 314/2010 viene sottolineata l'importanza di detta disposizione posta a salvaguardia della funzione consultiva prevista dall'art. 127 del codice dei contratti pubblici e viene anche rilevato che il mancato richiamo di tale ultima nonna statale da parte della legge regionale integra un vulnus al suddetto principio fondamentale della materia.
Si rammenta infine che con sent. 26 febbraio 1990, n. 85, e' stata dichiara infondata la questione di incostituzionalita' di norme che prevedono il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici in relazione ad opere rientranti nelle competenze regionali.
Analoghe considerazioni valgono per la sovrapposizione di competenze rispetto al Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche il quale ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, e' competente a pronunciarsi sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere attribuite alla competenza dei Provveditorati interregionali, da eseguire a cura dello Stato a totale suo carico, nonche' sui progetti definitivi da eseguire da enti pubblici o da privati, quando siano finanziati dallo Stato per almeno il cinquanta per cento e comunque per opere per le quali le disposizioni di legge richiedano il parere degli organi consultivi del Ministero quando l'importo non ecceda i venticinque milioni di euro.
P.Q.M.
Si conclude, pertanto, affinche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge della regione Abruzzo del 2 dicembre 2011, n. 40, pubblicata sul B.U.R. n. 73 del 7 dicembre 2011, recante «Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato tecnico amministrativo - Sezione lavori pubblici» riguardo all'art. 2, comma 2 e all'art. 3, comma 1, per violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione.
Si deposita la delibera del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 2012 di autorizzazione a proporre la presente impugnativa.
Roma, 1° febbraio 2012
L'Avvocato dello Stato: Sclafani
(GU n. 11 del 14.03.2012 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Nei confronti della regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2 e dell'art. 3, comma l della legge della regione Abruzzo del 2 dicembre 2011, n. 40 pubblicata sul B.U.R. n. 73 del 7 dicembre 2011, recante «Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato tecnico amministrativo - Sezione lavori pubblici».
Gli articoli 2, comma 2 e 3, comma 1 della legge della regione Abruzzo del 2 dicembre 2011, n. 40, vengono impugnati giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 27 gennaio 2012.
La regione Abruzzo con la legge regionale del 2 dicembre 2011, n. 40, ha dettato nuove disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato regionale tecnico amministrativo - Sezione lavori pubblici (gia' istituito ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 8 settembre 1972, n. 18) nelle quali, dopo aver previsto (all'art. 1) che il suddetto Comitato e' organo consultivo della Giunta regionale in materia di opere pubbliche della regione o di interesse regionale, si dispone quanto segue:
art. 2, comma 2: «Il Comitato esercita le finzioni demandate dall'attuale legislazione statale al Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche ed al Consiglio superiore dei lavori pubblici per le opere pubbliche di interesse regionale ivi comprese le opere di bonifica e sistemazione idraulico-forestale»;
art. 3, comma 1: «Il Comitato esprime pareri obbligatori ma non vincolanti in merito a:
a) progetti esecutivi di opere e lavori pubblici di competenza regionale da realizzare con finanziamenti regionali ovvero con finanziamenti comunitari o statali erogati tramite la regione, il cui importo dei lavori a base di gara e' uguale o superiore a un milione di euro; (omissis) e) altri progetti di opere pubbliche, piani e programmi per i quali le normative di settore prevedono il preventivo parere di organi consultivi competenti in materia di lavori pubblici».
Tali disposizioni sono illegittime per i seguenti
Motivi
L'art. 2, comma 2 e l'art. 3, comma 1 della legge regionale in esame violano l'art. 117, comma 3 della Costituzione sulla competenza legislativa concorrente dello Stato nelle materie cui possono ricondursi i lavori e le opere pubbliche (governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione).
L'art. 2, comma 2 legge regionale cit. attribuisce al Comitato regionale tecnico amministrativo - Sezione lavori pubblici le medesime funzioni consultive, per le opere pubbliche di interesse regionale, che la legislazione statale demanda al Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche ed al Consiglio superiore dei lavori pubblici.
In particolare, nell'esplicitare dette funzioni consultive l'art. 3, comma 1 legge regionale cit. attribuisce al suddetto Comitato regionale tecnico il compito di esprimere pareri obbligatori su progetti esecutivi da realizzare anche con finanziamenti statali di opere e lavori pubblici il cui importo di lavori a base di gara e' uguale o superiore a un milione di euro, nonche' su altri progetti di opere pubbliche per i quali sia previsto il preventivo parere di organi consultivi competenti in materia di opere pubbliche.
Tali attribuzioni si sovrappongono a quelle che la legislazione statale conferisce al Consiglio superiore dei lavori pubblici il quale ai sensi dell'art. 127, comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' dell'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, e' chiamato ad esprimere parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro, nonche' parere sui
progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Mentre per i lavori di importo inferiore a 25 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i servizi integrati infrastrutture e trasporti.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204 (Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici) il Consiglio superiore dei lavori pubblici «e' il massimo organo tecnico consultivo dello Stato e svolge attivita' di consulenza facoltativa per le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici che ne facciano richiesta».
La sovrapposizione della competenza consultiva obbligatoria del Comitato tecnico regionale con quella, anch'essa obbligatoria, che la legislazione statale attribuisce al Consiglio superiore dei lavori pubblici - oltre ad essere resa esplicita dall'art. 2, comma 2 della legge regionale in questione in cui si dice che il Comitato tecnico regionale svolge le stesse funzioni che la legge statale demanda agli organi consultivi statali ivi menzionati - deriva dal fatto che detto Comitato regionale e' chiamato a pronunciarsi anche sui pareri di competenza consultiva obbligatoria del Consiglio superiore dei lavori pubblici considerato che la legge regionale in questione nulla dice sull'obbligatorieta' del parere di quest'ultimo organo prevedendo come unico parere quello dell'organo tecnico consultivo regionale in luogo di quello previsto dalla legislazione statale.
In tal modo la legge regionale impugnata sottrae alla competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici la suddetta funzione consultiva per attribuirla esclusivamente ad un organo tecnico regionale a cio' deputato e cosi' facendo si pone in contrasto con il complesso delle disposizioni statali che affermano l'obbligatorieta' del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sui progetti definitivi di lavori di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore a 25 milioni di euro.
La Corte Costituzionale nella sent. 11 novembre 2010, n. 314, ha affermato che il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici nei suddetti casi costituisce principio fondamentale della materia «porti e aeroporti civili» posto «a garanzia dell'uniformita' sul territorio nazionale dei criteri per lo sviluppo coerente ed organico della pianificazione delle aree portuali» con conseguente illegittimita' della legge regionale che escluda detto parere. Analoghe ragioni inducono a ritenere, con riguardo alla legge regionale qui impugnata, che il suddetto parere obbligatorio costituisca principio fondamentale anche delle altre materie cui possono ricondursi i lavori e le opere pubbliche (governo del territorio, grandi reti di trasporto e di navigazione) nelle quali si pongono le medesime esigenze di garantire l'uniformita' nazionale dei criteri di sviluppo dei lavori e delle opere pubbliche di maggiore rilevanza per il Paese.
Cio' anche in considerazione di quanto previsto dall'art.16, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che nel dettare i principi fondamentali per l'esercizio dell'attivita' consultiva fa espressamente salve (al comma 6-bis, introdotto dall'art. 8, comma 1, n. 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69) le funzioni consultive del Consiglio superiore dei lavori pubblici previste dall'art. 127 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che quindi vengono elevate al rango di principio fondamentale della materia, al punto da imporsi sulle diverse disposizioni generali concernenti l'attivita' consultiva dettate nella disciplina fondamentale sul procedimento amministrativo. Nella citata sent. n. 314/2010 viene sottolineata l'importanza di detta disposizione posta a salvaguardia della funzione consultiva prevista dall'art. 127 del codice dei contratti pubblici e viene anche rilevato che il mancato richiamo di tale ultima nonna statale da parte della legge regionale integra un vulnus al suddetto principio fondamentale della materia.
Si rammenta infine che con sent. 26 febbraio 1990, n. 85, e' stata dichiara infondata la questione di incostituzionalita' di norme che prevedono il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici in relazione ad opere rientranti nelle competenze regionali.
Analoghe considerazioni valgono per la sovrapposizione di competenze rispetto al Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche il quale ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, e' competente a pronunciarsi sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere attribuite alla competenza dei Provveditorati interregionali, da eseguire a cura dello Stato a totale suo carico, nonche' sui progetti definitivi da eseguire da enti pubblici o da privati, quando siano finanziati dallo Stato per almeno il cinquanta per cento e comunque per opere per le quali le disposizioni di legge richiedano il parere degli organi consultivi del Ministero quando l'importo non ecceda i venticinque milioni di euro.
P.Q.M.
Si conclude, pertanto, affinche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge della regione Abruzzo del 2 dicembre 2011, n. 40, pubblicata sul B.U.R. n. 73 del 7 dicembre 2011, recante «Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato tecnico amministrativo - Sezione lavori pubblici» riguardo all'art. 2, comma 2 e all'art. 3, comma 1, per violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione.
Si deposita la delibera del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 2012 di autorizzazione a proporre la presente impugnativa.
Roma, 1° febbraio 2012
L'Avvocato dello Stato: Sclafani