Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 13 febbraio 2012 (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri) . 
(GU n. 11 del 14.03.2012 ) 



    Ricorso del Presidente del Consiglio dei  ministri  pro  tempore, rappresentato dall'Avvocatura generale  dello  Stato,  presso  i  cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
    Nei confronti della regione Abruzzo, in  persona  del  Presidente della  Giunta  regionale  pro  tempore,  per  la   dichiarazione   di illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma  2  e  dell'art.  3, comma l della legge della regione Abruzzo del 2 dicembre 2011, n.  40 pubblicata sul B.U.R. n. 73 del 7 dicembre 2011, recante  «Norme  per l'organizzazione   e   il   funzionamento   del   Comitato    tecnico amministrativo - Sezione lavori pubblici».
    Gli articoli 2, comma 2 e 3, comma 1 della  legge  della  regione Abruzzo del 2 dicembre 2011, n. 40, vengono impugnati giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 27 gennaio 2012.
    La regione Abruzzo con la legge regionale del 2 dicembre 2011, n. 40,  ha  dettato  nuove  disposizioni  per  l'organizzazione   e   il funzionamento del Comitato regionale tecnico amministrativo - Sezione lavori pubblici (gia' istituito ai  sensi  dell'art.  5  della  legge regionale 8 settembre 1972, n. 18) nelle quali,  dopo  aver  previsto (all'art. 1) che il suddetto  Comitato  e'  organo  consultivo  della Giunta regionale in materia di opere pubbliche  della  regione  o  di interesse regionale, si dispone quanto segue:
    art. 2, comma 2: «Il  Comitato  esercita  le  finzioni  demandate dall'attuale legislazione statale al Comitato tecnico  amministrativo presso  il  Provveditorato  regionale  alle  opere  pubbliche  ed  al Consiglio superiore dei lavori pubblici per  le  opere  pubbliche  di interesse regionale ivi comprese le opere di bonifica e  sistemazione idraulico-forestale»;
    art. 3, comma 1: «Il Comitato esprime pareri obbligatori  ma  non vincolanti in merito a:
a) progetti esecutivi  di  opere  e  lavori  pubblici  di  competenza regionale  da  realizzare  con  finanziamenti  regionali  ovvero  con finanziamenti comunitari o statali erogati tramite la regione, il cui importo dei lavori a base di gara e' uguale o superiore a un  milione di euro; (omissis) e) altri progetti  di  opere  pubbliche,  piani  e programmi per i quali le normative di settore prevedono il preventivo parere  di  organi  consultivi  competenti  in  materia   di   lavori pubblici».
    Tali disposizioni sono illegittime per i seguenti

                               Motivi

    L'art. 2, comma 2 e l'art. 3, comma 1 della  legge  regionale  in esame violano l'art. 117, comma 3 della Costituzione sulla competenza legislativa  concorrente  dello  Stato  nelle  materie  cui   possono ricondursi i lavori e le opere  pubbliche  (governo  del  territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione). 
    L'art. 2, comma 2 legge regionale cit.  attribuisce  al  Comitato regionale  tecnico  amministrativo  -  Sezione  lavori  pubblici   le medesime funzioni consultive, per le  opere  pubbliche  di  interesse regionale, che la legislazione statale demanda  al  Comitato  tecnico amministrativo  presso  il  Provveditorato   regionale   alle   opere pubbliche ed al Consiglio superiore dei lavori pubblici.
    In particolare, nell'esplicitare dette funzioni consultive l'art. 3, comma 1 legge regionale  cit.  attribuisce  al  suddetto  Comitato regionale tecnico il  compito  di  esprimere  pareri  obbligatori  su progetti esecutivi da realizzare anche con finanziamenti  statali  di opere e lavori pubblici il cui importo di lavori a base  di  gara  e' uguale o superiore a un milione di euro, nonche' su altri progetti di opere pubbliche per i quali sia  previsto  il  preventivo  parere  di organi consultivi competenti in materia di opere pubbliche.
    Tali attribuzioni si sovrappongono a quelle che  la  legislazione statale conferisce al Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  il quale ai sensi dell'art. 127, comma  3  del  decreto  legislativo  12 aprile 2006, n. 163, nonche' dell'art. 2 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204,  e'  chiamato  ad  esprimere parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori  di  competenza statale, o comunque finanziati per  almeno  il  50  per  cento  dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro, nonche' parere sui
progetti  delle  altre  stazioni  appaltanti  che   siano   pubbliche amministrazioni,  sempre  superiori  a  tale  importo,  ove  esse  ne facciano richiesta. Mentre per i lavori di  importo  inferiore  a  25 milioni di euro, le competenze del  Consiglio  superiore  dei  lavori pubblici sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i servizi integrati infrastrutture e trasporti.
    Inoltre, ai sensi dell'art. 1 del decreto  del  Presidente  della Repubblica 27 aprile  2006,  n.  204  (Regolamento  di  riordino  del Consiglio superiore dei lavori pubblici) il Consiglio  superiore  dei lavori pubblici «e' il massimo organo tecnico consultivo dello  Stato e svolge attivita' di  consulenza  facoltativa  per  le  regioni,  le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  per  gli  altri  enti pubblici competenti in materia di lavori  pubblici  che  ne  facciano richiesta».
    La sovrapposizione della competenza consultiva  obbligatoria  del Comitato tecnico regionale con quella, anch'essa obbligatoria, che la legislazione statale attribuisce al Consiglio  superiore  dei  lavori pubblici - oltre ad essere resa esplicita dall'art. 2, comma 2  della legge regionale in questione in cui si dice che il  Comitato  tecnico regionale svolge le stesse funzioni che la legge statale demanda agli organi consultivi statali ivi menzionati - deriva dal fatto che detto Comitato regionale e' chiamato a pronunciarsi  anche  sui  pareri  di competenza consultiva obbligatoria del Consiglio superiore dei lavori pubblici considerato che la legge regionale in questione  nulla  dice sull'obbligatorieta' del parere  di  quest'ultimo  organo  prevedendo come unico parere quello dell'organo tecnico consultivo regionale  in luogo di quello previsto dalla legislazione statale.
    In tal modo la legge regionale impugnata sottrae alla  competenza del Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  la  suddetta  funzione consultiva  per  attribuirla  esclusivamente  ad  un  organo  tecnico regionale a cio' deputato e cosi' facendo si pone in contrasto con il complesso delle disposizioni statali che affermano  l'obbligatorieta' del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici  sui  progetti definitivi di lavori di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore a 25 milioni di euro.
    La Corte Costituzionale nella sent. 11 novembre 2010, n. 314,  ha affermato che il parere  obbligatorio  del  Consiglio  superiore  dei lavori pubblici nei suddetti casi costituisce principio  fondamentale della  materia  «porti  e  aeroporti  civili»   posto   «a   garanzia dell'uniformita' sul territorio nazionale dei criteri per lo sviluppo coerente ed organico della pianificazione delle  aree  portuali»  con conseguente illegittimita' della legge regionale  che  escluda  detto parere. Analoghe ragioni inducono a ritenere, con riguardo alla legge regionale  qui  impugnata,  che  il  suddetto   parere   obbligatorio costituisca principio fondamentale  anche  delle  altre  materie  cui possono ricondursi  i  lavori  e  le  opere  pubbliche  (governo  del territorio, grandi reti di trasporto e di navigazione) nelle quali si pongono le medesime esigenze di garantire l'uniformita' nazionale dei criteri di sviluppo dei lavori e delle opere  pubbliche  di  maggiore rilevanza per il Paese.
    Cio' anche in  considerazione  di  quanto  previsto  dall'art.16, della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  che  nel  dettare  i  principi fondamentali   per   l'esercizio   dell'attivita'    consultiva    fa espressamente salve (al comma 6-bis, introdotto dall'art. 8, comma 1, n. 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69) le  funzioni  consultive  del Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  previste  dall'art.  127 decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  che  quindi  vengono elevate al rango di principio fondamentale della materia, al punto da imporsi sulle diverse disposizioni generali  concernenti  l'attivita' consultiva dettate nella  disciplina  fondamentale  sul  procedimento amministrativo. Nella citata sent.  n.  314/2010  viene  sottolineata l'importanza  di  detta  disposizione  posta  a  salvaguardia   della funzione consultiva prevista dall'art. 127 del codice  dei  contratti pubblici e viene anche rilevato  che  il  mancato  richiamo  di  tale ultima nonna statale da parte della legge regionale integra un vulnus al suddetto principio fondamentale della materia.
    Si rammenta infine che con sent. 26  febbraio  1990,  n.  85,  e' stata dichiara infondata la questione di incostituzionalita' di norme che prevedono il parere  obbligatorio  del  Consiglio  superiore  dei lavori pubblici in relazione ad  opere  rientranti  nelle  competenze regionali.
    Analoghe  considerazioni  valgono  per  la   sovrapposizione   di competenze rispetto al  Comitato  tecnico  amministrativo  presso  il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche il quale ai  sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica  3  dicembre 2008, n. 211, e' competente a pronunciarsi sui progetti  preliminari, definitivi ed esecutivi  di  opere  attribuite  alla  competenza  dei Provveditorati interregionali, da  eseguire  a  cura  dello  Stato  a totale suo carico, nonche' sui progetti  definitivi  da  eseguire  da enti pubblici o da privati, quando siano finanziati dallo  Stato  per almeno il cinquanta per cento e comunque per opere per  le  quali  le disposizioni di legge richiedano il parere  degli  organi  consultivi del Ministero quando l'importo non ecceda i  venticinque  milioni  di euro. 


                               P.Q.M.

    Si conclude, pertanto, affinche' sia dichiarata  l'illegittimita' costituzionale della legge della regione Abruzzo del 2 dicembre 2011, n. 40, pubblicata sul B.U.R. n.  73  del  7  dicembre  2011,  recante «Norme per l'organizzazione e il funzionamento del  Comitato  tecnico amministrativo - Sezione lavori pubblici» riguardo all'art. 2,  comma 2 e all'art. 3, comma 1, per violazione dell'art. 117, comma 3  della Costituzione.
    Si deposita la delibera del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 2012 di autorizzazione a proporre la presente impugnativa.

      Roma, 1° febbraio 2012

                  L'Avvocato dello Stato: Sclafani 
 

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