Ricorso n.23 del 13 febbraio 2019 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 13 febbraio 2019 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 14 del 2019-04-03)
Ricorso ex art. 127 della Costituzione della Presidenza del Consiglio dei ministri (codice fiscale 80188230587) in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale 80224030587; pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; fax 06 96514000) presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' elettivamente domiciliata;
Contro la Regione Basilicata in persona del suo Presidente pro tempore per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale degli articoli 3 e 4 della legge regionale 30 novembre 2018, n. 43, recante: «Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyber bullismo» (B.U.R. 4 dicembre 2018, n. 52).
Con la legge n. 43 del 30 novembre 2018, recante: «Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyber bullismo», la Regione Basilicata ha inteso promuovere e sostenere, come si prevede all'art. 2, «azioni di prevenzione, individuazione ed emersione, contrasto e repressione del ... bullismo e cyberbullismo», fenomeno sempre piu' diffuso nel nostro Paese ed oggetto di particolare attenzione anche a livello statale.
Talune disposizioni della suddetta legge regionale presentano, tuttavia, alcuni profili di incostituzionalita'.
In particolare, l'art. 3 - intitolato «interventi» - e' cosi' formulato:
«1. Gli obbiettivi enunciati nell'art. 2 saranno realizzati dalla Regione attraverso il finanziamento di appositi programmi e progetti che devono riguardare:
a) campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte agli studenti e alle loro famiglie;
b) organizzazione di corsi di formazione del personale scolastico ed educativo piu' in generale volti a garantire l'acquisizione di idonee tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare un'efficace azione preventiva del fenomeno del bullismo;
c) modalita' di individuazione volte a favorire l'emersione dei singoli episodi di bullismo e cyberbullismo;
d) attivazione di programmi di sostegno in favore dei minori vittime di atti di bullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni attive sul territorio e di rieducazione per chi compie atti di bullismo per agevolarne il recupero sociale».
Il successivo art. 4 della legge regionale n. 43 del 2018 (rubricato «Soggetti beneficiari») stabilisce che:
«Potranno beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'art. 3, i progetti presentati da una o piu' Istituzioni scolastiche, da Enti locali, da Aziende del servizio sanitario regionale, dal Centro di servizio per il volontariato di Basilicata, da Associazioni con certificata esperienza che operano nel campo del disagio sociale ed in particolare nell'area minori iscritte nel registro regionale del volontariato e /o della promozione sociale».
Quest'ultima disposizione, che indica beneficiarie dei finanziamenti le associazioni di volontariato e di promozione sociale «iscritte nel registro regionale» del volontariato, risulta discriminare le associazioni di promozione sociale aventi analoghe finalita', le quali, secondo quanto previsto dalla legislazione statale vigente, sono iscritte nel registro nazionale. Ed infatti, in base all'art. 6 comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge quadro sul volontariato - per le organizzazioni di volontariato «l'iscrizione ai registri [istituiti dalle regioni] e' condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici».
Le associazioni di promozione sociale, invece, possono usufruire, secondo quanto emerge dagli articoli 7 e 8 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 - recante: Disciplina della associazioni di promozione sociale - dei benefici finanziari previsti dalla legislazione statale o regionale, sia qualora dette Associazioni risultino iscritte ai registri regionali, sia qualora siano iscritte ai registri nazionali (ai quali ultimi possono iscriversi anche le articolazioni territoriali e i circoli affiliati delle associazioni a carattere nazionale).
In sostanza, in base ai menzionati articoli 7 e 8 della legge n. 383/2000, l'iscrizione delle Associazioni di promozione sociale al Registro nazionale e/o ai registri regionali consente loro di usufruire dei medesimi benefici e dispiegano i medesimi effetti.
E' appena il caso di rilevare che le citate disposizioni (art. 6 della legge n. 266 del 1991 e articoli 7-10 della legge n. 383/2000) pur abrogate dall'art. 102, comma 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del terzo settore a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106 - continuano ad applicarsi, in base a quanto espressamente previsto all'art. 101, comma 2 del citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, «fino all'operativita' del Registro unico del terzo settore» introdotto dall'art. 53 del medesimo Codice.
Tutti i citati previgenti registri, quindi, sono operanti in via transitoria in attesa dell'operativita' del Registro unico del terzo settore (ai sensi dell'art. 101, commi 2 e 3 del citato Codice del terzo settore).
Cio' premesso, l'art. 4, che opera una discriminazione tra le Associazioni di promozione sociale operanti in Basilicata iscritte al Registro regionale e quelle iscritte nel Registro nazionale della medesima Regione, viola i principi di uguaglianza e di non discriminazione dettati dall'art. 3 della Costituzione.
P.Q.M.
Si conclude perche' le disposizione regionali impugnate siano dichiarate costituzionalmente illegittime.
Si producono:
estratto della delibera del Consiglio dei ministri in data 24 gennaio 2019;
relazione, allegata alla medesima delibera, della Presidenza del Consiglio di ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie;
legge Regione Basilicata, 30 novembre 2018, n. 43.
Roma, 29 gennaio 2019
L'Avvocato dello Stato: D'Avanzo