RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 febbraio 2006 , n. 23
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  18  febbraio  2006 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

(GU n. 11 del 15-3-2006)

    Ricorso  per  il Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. l2;

    Contro  la Regione Umbria, in persona del presidente della giunta
regionale  in  carica  con  sede  in  Perugia  per la declaratoria di
incostituzionalita'  e  conseguente  annullamento  della  legge della
Regione Umbria del 7 dicembre 2005, n. 26 (pubbl. in B.U.R. n. 52 del
14 dicembre  2005) recante «Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale  3 agosto 1999, n. 24. Disposizioni in materia di commercio
in  attuazione  del  decreto legislativo 31 maggio 1998, n. 114», con
specifico  riguardo  agli  articoli  2,  comma 1; 10, commi 3 e 4; 11
comma 1,  per  contrasto con gli articoli 117, comma 2, lett. E), 3 e
120 della Costituzione, nonche' con gli articoli 39 e 43 del Trattato
istitutivo  dalla  Comunita'  europea,  come  attuato con Regolamento
n. 1612/1968,   art. 3;  e  a  cio'  a  seguito  ed  in  forza  della
determinazione  del  Consiglio  dei  ministri  di  impugnativa  della
predetta legge regionale assunta nella seduta del 3 febbraio 2006.
    1.  -  Nel B.U.R. della Regione Umbria n. 52 del 14 dicembre 2005
risulta  pubblicata  la  legge recante «Modificazioni ed integrazioni
della  legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 - Disposizioni in materia
di  commercio  in  attuazione  del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114».  Essa  contiene una serie di modifiche e aggiunte alla legge
regionale  n. 24  del  1999  in  materia di commercio precedentemente
vigente.  Molte  di  tali  integrazioni  hanno  un  elevato contenuto
tecnico ed altre sostituiscono integralmente precedenti disposizioni.
    2.  - Tra le disposizioni introdotte dalla legge in esame, alcune
hanno   previsto   dei   titoli   preferenziali,   nel   rilascio  di
autorizzazioni     all'esercizio    all'ampliamento    dell'attivita'
commerciale,  a  favore dei soggetti gia' esercenti all'interno della
regione.  Siffatte  disposizioni,  peraltro, non sembrano conformi ai
principi costituzionali. In particolare:
        l'art. 2, comma 1, che, nel sostituire il comma 2 dell'art. 4
della   legge   regionale   3  agosto  1999,  n. 24,  stabilisce  che
nell'ambito delle grandi strutture di vendita, nella forma del centro
commerciale, «... la superficie occupata dagli esercizi di vicinato e
medie  strutture  di  vendita deve risultare pari ad almeno il trenta
per  cento  della  superficie  totale di vendita. Tale percentuale di
superficie  in  capo  a  esercizi  di  vicinato  e medie strutture e'
riservata  prioritariamente  per  almeno  il  cinquanta  per  cento a
operatori  presenti  sul  territorio regionale da almeno cinque anni,
che   ne   facciano   richiesta   entro   sei   mesi   dal   rilascio
dell'autorizzazione di cui all'art. 12»;
        l'art. 10, commi 3 e 4, inoltre, che nel sostituire i commi 4
e   4-bis   dell'art. 14   della  legge  regionale  n. 24  del  1999,
stabiliscono  che «Tra domande concorrenti con titolo di priorita' ai
sensi del comma 2 e' data priorita', tra l'altro, alla titolarita' di
altre  grandi  strutture  di  vendita nella regione e «Tra le domande
concorrenti  prive  di titolo di priorita', come definito al comma 2,
e'  data  priorita', nell'ordine, in funzione dei criteri individuati
al comma 4» (lettera L);
        l'art. 11,  comma  1,  che  nel  sostituire l'art. 15 comma 5
della  legge regionale n. 24 del 1999, stabilisce che: «L'ampliamento
di  superficie  di  una  grande  struttura  di vendita o di un centro
commerciale  destinato esclusivamente alla vendita di prodotti tipici
umbri e' sempre concesso nel limite massimo del dieci per cento della
superficie  gia'  autorizzata.  La superficie aggiuntiva concessa non
puo'  essere  utilizzata per la vendita di prodotti diversi da quelli
tipici  umbri,  pena  la  revoca dell'autorizzazione e l'applicazione
della   sanzione   amministrativa   di  cui  all'art. 47  della  l.r.
n. 24/1999».
    Le   riportate   disposizioni,   con  l'introduzione  di  criteri
preferenziali   per   le   aziende  presenti  nel  territorio  umbro,
determinano una grave lesione al principi costituzionali della libera
concorrenza,  invadendo  la  competenza esclusiva statale riguardante
tanto  la  tutela  della  concorrenza  prevista all'art. 117, secondo
comma,  lett. E) della Costituzione, quanto la liberta' di iniziativa
economica,  e producendo una disparita' di trattamento tra le aziende
gia'  attive  sul  territorio  regionale ed i soggetti provenienti da
altre regioni italiane o straniere.
    Il  requisito dell'appartenenza alla regione, inoltre, si pone in
contrasto con gli articoli 3 e 120 della Costituzione.
    Il  principio di eguaglianza, contenuto all'art. 3 Cost., invero,
puo'  ritenersi violato da tutte le indicate disposizioni, atteso che
queste attribuiscono titoli di priorita' o subordinano la concessione
di  autorizzazioni  all'ampliamento  dell'attivita'  commerciale  dei
soggetti gia' esercenti nel territorio regionale.
    Risulta   violato,  inoltre,  l'art. 120,  comma  3,  perche'  le
disposizioni  limitano  in  modo incisivo il diritto dei cittadini di
esercitare la propria attivita' sul territorio della Regione Umbria.
    Le  disposizioni  in  esame  costituiscono,  infine,  ostacolo al
diritto di stabilimento contenuto negli articoli 39 e 43 del Trattato
istitutivo  della  CEE come attuato dal Regolamento n. 1612/68 del 15
ottobre 1968 (art. 3).

        
      
                              P. Q. M.
    Chiede  che  la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente
illegittima  e  quindi  annullare la legge della Regione Umbria n. 26
del  7  dicembre  2005,  e in particolare gli articoli 2, comma 1; 10
commi 3 e 4; 11, comma 1.
    Si   depositeranno,   con  l'originale  notificato  del  presente
ricorso:
        1)  estratto  della  deliberazione del Consiglio dei ministri
del 3 febbraio 2006;
        2) copia della legge regionale impugnata.
    Roma, addi' 8 febbraio 2006
                L'Avvocato dello Stato: Enrico Arena

Menu

Contenuti