Ricorso n. 23 del 18 febbraio 2006 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 febbraio 2006 , n. 23
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 18 febbraio 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 11 del 15-3-2006)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. l2; Contro la Regione Umbria, in persona del presidente della giunta regionale in carica con sede in Perugia per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento della legge della Regione Umbria del 7 dicembre 2005, n. 26 (pubbl. in B.U.R. n. 52 del 14 dicembre 2005) recante «Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24. Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 maggio 1998, n. 114», con specifico riguardo agli articoli 2, comma 1; 10, commi 3 e 4; 11 comma 1, per contrasto con gli articoli 117, comma 2, lett. E), 3 e 120 della Costituzione, nonche' con gli articoli 39 e 43 del Trattato istitutivo dalla Comunita' europea, come attuato con Regolamento n. 1612/1968, art. 3; e a cio' a seguito ed in forza della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale assunta nella seduta del 3 febbraio 2006. 1. - Nel B.U.R. della Regione Umbria n. 52 del 14 dicembre 2005 risulta pubblicata la legge recante «Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 - Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114». Essa contiene una serie di modifiche e aggiunte alla legge regionale n. 24 del 1999 in materia di commercio precedentemente vigente. Molte di tali integrazioni hanno un elevato contenuto tecnico ed altre sostituiscono integralmente precedenti disposizioni. 2. - Tra le disposizioni introdotte dalla legge in esame, alcune hanno previsto dei titoli preferenziali, nel rilascio di autorizzazioni all'esercizio all'ampliamento dell'attivita' commerciale, a favore dei soggetti gia' esercenti all'interno della regione. Siffatte disposizioni, peraltro, non sembrano conformi ai principi costituzionali. In particolare: l'art. 2, comma 1, che, nel sostituire il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, stabilisce che nell'ambito delle grandi strutture di vendita, nella forma del centro commerciale, «... la superficie occupata dagli esercizi di vicinato e medie strutture di vendita deve risultare pari ad almeno il trenta per cento della superficie totale di vendita. Tale percentuale di superficie in capo a esercizi di vicinato e medie strutture e' riservata prioritariamente per almeno il cinquanta per cento a operatori presenti sul territorio regionale da almeno cinque anni, che ne facciano richiesta entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 12»; l'art. 10, commi 3 e 4, inoltre, che nel sostituire i commi 4 e 4-bis dell'art. 14 della legge regionale n. 24 del 1999, stabiliscono che «Tra domande concorrenti con titolo di priorita' ai sensi del comma 2 e' data priorita', tra l'altro, alla titolarita' di altre grandi strutture di vendita nella regione e «Tra le domande concorrenti prive di titolo di priorita', come definito al comma 2, e' data priorita', nell'ordine, in funzione dei criteri individuati al comma 4» (lettera L); l'art. 11, comma 1, che nel sostituire l'art. 15 comma 5 della legge regionale n. 24 del 1999, stabilisce che: «L'ampliamento di superficie di una grande struttura di vendita o di un centro commerciale destinato esclusivamente alla vendita di prodotti tipici umbri e' sempre concesso nel limite massimo del dieci per cento della superficie gia' autorizzata. La superficie aggiuntiva concessa non puo' essere utilizzata per la vendita di prodotti diversi da quelli tipici umbri, pena la revoca dell'autorizzazione e l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 47 della l.r. n. 24/1999». Le riportate disposizioni, con l'introduzione di criteri preferenziali per le aziende presenti nel territorio umbro, determinano una grave lesione al principi costituzionali della libera concorrenza, invadendo la competenza esclusiva statale riguardante tanto la tutela della concorrenza prevista all'art. 117, secondo comma, lett. E) della Costituzione, quanto la liberta' di iniziativa economica, e producendo una disparita' di trattamento tra le aziende gia' attive sul territorio regionale ed i soggetti provenienti da altre regioni italiane o straniere. Il requisito dell'appartenenza alla regione, inoltre, si pone in contrasto con gli articoli 3 e 120 della Costituzione. Il principio di eguaglianza, contenuto all'art. 3 Cost., invero, puo' ritenersi violato da tutte le indicate disposizioni, atteso che queste attribuiscono titoli di priorita' o subordinano la concessione di autorizzazioni all'ampliamento dell'attivita' commerciale dei soggetti gia' esercenti nel territorio regionale. Risulta violato, inoltre, l'art. 120, comma 3, perche' le disposizioni limitano in modo incisivo il diritto dei cittadini di esercitare la propria attivita' sul territorio della Regione Umbria. Le disposizioni in esame costituiscono, infine, ostacolo al diritto di stabilimento contenuto negli articoli 39 e 43 del Trattato istitutivo della CEE come attuato dal Regolamento n. 1612/68 del 15 ottobre 1968 (art. 3).P. Q. M. Chiede che la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittima e quindi annullare la legge della Regione Umbria n. 26 del 7 dicembre 2005, e in particolare gli articoli 2, comma 1; 10 commi 3 e 4; 11, comma 1. Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso: 1) estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 3 febbraio 2006; 2) copia della legge regionale impugnata. Roma, addi' 8 febbraio 2006 L'Avvocato dello Stato: Enrico Arena