Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 19 febbraio 2013 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri) . 
 
 
(GU n. 12 del 20.3.2013)
 
     Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso  i  cui
Uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato; 
    Contro  la  Regione  Friuli  Venezia  Giulia,  in   persona   del
Presidente pro tempore della Giunta regionale; 
    Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale in  parte
qua della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 13 dicembre 2012,
n. 25, pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Friuli
Venezia Giulia n. 51 del 19 dicembre 2012 e recante titolo  «Riordino
Istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale». 
    La  presentazione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa  dal
Consiglio dei Ministri nella  riunione  dell'8  febbraio  2013,  come
estratto del verbale che si deposita. 
    La legge della Regione Friuli Venezia Giulia 13 dicembre 2012, n.
25, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli  Venezia
Giulia n. 51 del 19 dicembre  2012  e  recante  il  titolo  «Riordino
Istituzionale  e  organizzativo  del  Servizio  sanitario  regionale»
presenta i seguenti profili  di  illegittimita'  costituzionale,  per
violazione degli articoli 117, terzo comma, e 97 della Costituzione. 
1)  Illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  8,  comma  2,  per
violazione degli articoli 81 e 117, terzo comma, della  Costituzione,
nella parte in cui stabilisce che ai direttori generali che  decadono
dall'incarico viene corrisposto il compenso onnicomprensivo dovuto in
caso di cessazione anticipata dall'incarico. 
    La sopra epigrafata legge della Regione Friuli Venezia Giulia  13
dicembre 2012, n. 25, recante «Riordino Istituzionale e organizzativo
del Servizio sanitario regionale» presenta profili di  illegittimita'
Costituzionale con riferimento all'articolo 8, comma 2. 
    In particolare, l'art. 8, comma 2, nella parte in cui dispone che
ai direttori generali che decadono  dall'incarico  viene  corrisposto
«il compenso onnicomprensivo dovuto in caso di cessazione  anticipata
dall'incarico» si pone in contrasto con l'art. 1, comma 6,  del  dPCM
n. 502 del 1995, secondo il quale  «nulla  e'  dovuto,  a  titolo  di
indennita' di recesso, al direttore generale nel caso  di  cessazione
dell'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca  o  risoluzione
del contratto, nonche' per dimissioni». 
    A cio' aggiungasi che la norma regionale in  esame,  introducendo
un trattamento economico  di  favore  nei  confronti  della  predetta
figura di direttore generale, in netto contrasto con  quanto  dispone
la  disciplina  di  carattere  generale  relativa  alla  materia   in
questione, e' destinata a  comportare  inevitabilmente  una  maggiore
spesa  priva  di  copertura  finanziaria,  con   conseguente,   grave
violazione dell'articolo 81 della Costituzione. 
    La  assoluta  mancanza  di  ogni  indicazione  che  consenta   di
individuare le modalita'  di  copertura  degli  oneri  connessi  alla
citata disposizione regionale, riferiti ad una spesa  collegata  alla
attribuzione di un vero e  proprio  diritto  soggettivo  in  capo  ai
soggetti destinatari della norma medesima (direttori  generali  della
ASL decaduti dall'incarico),  non  tiene  conto  dei  principi  della
vigente normativa contabile (articolo 17 della legge n. 196 del 2009)
che, in attuazione dell'art. 81 della Costituzione, prevede che  ogni
legge che comporti nuovi o maggiori oneri (e cio'  assume  ovviamente
una maggiore rilevanza per provvedimenti come quello  in  esame,  che
determinano diritti soggettivi in capo ai beneficiari), deve indicare
espressamente le relative fonti di copertura. 
    La stessa norma regionale, quindi, si pone in evidente  contrasto
con le vigenti disposizioni in materia di contenimento della  finanza
pubblica, nonche' in contrasto con i principi fondamentali in materia
di  coordinamento  della  finanza   pubblica,   in   violazione   sia
all'articolo 81  che  all'articolo  117,  terzo  comma,  della  Carta
Costituzionale. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si chiede  che  sia  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'articolo 8, comma 2, della legge della  Regione  Friuli  Venezia
Giulia 13 dicembre 2012, n. 25, pubblicata nel  Bollettino  ufficiale
della Regione Friuli Venezia Giulia n. 51  del  19  dicembre  2012  e
recante  il  titolo  «Riordino  Istituzionale  e  organizzativo   del
Servizio sanitario regionale», per violazione  degli  articoli  81  e
117, terzo comma della Costituzione. 
    Con ogni consequenziale statuizione. 
        Roma, addi' 13 febbraio 2013 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Tamiozzo 

 

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