N. 23 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 febbraio 2004.
(GU n. 10 del 10-3-2004)

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, giusta
delibera del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2004, rappresentato e
difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui
sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domicilia;

Contro la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del
presidente della giunta regionale pro tempore, volto alla
dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2,
della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003,
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia del 17 dicembre 2003, n. 51, recante «Norme urgenti in materia
di enti locali, nonche' di uffici di segreteria degli assessori
regionali» per violazione dell'art. 48 Cost. e prima ancora, delle
norme statutarie in materia di competenza legislativa in materia
elettorale.
Nel Bollettino ufficiale delle Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia del 17 dicembre 2003, n. 51, e' apparsa la legge regionale 11
dicembre 2003, n. 21, recante «Norme urgenti in materia di enti
locali, nonche' di uffici di segreteria degli assessori regionali».
Con tale legge, la Regione ha approvato, fra l'altro, norme miranti
ad integrare o modificare la vigente disciplina legislativa regionale
in materia d'elezioni comunali e di referendum consultivi sulle
circoscrizioni provinciali.
Sennonche', in materia elettorale, lo Statuto speciale non
prevede una competenza esclusiva della Regione: la norma di
attuazione, invero, - in d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9 «Norme di
attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia
Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative
circoscrizioni» - all'art. 7 ha attribuito alla Regione
esclusivamente «funzioni amministrative in materia elettorale»,
disponendo espressamente che la medesima avrebbe avuto competenza a
disciplinare «il procedimento di elezione negli enti locali
esercitandone tutte le funzioni, compresa la fissazione e l'indizione
dei comizi elettorali.».
Ne' vale richiamare la competenza legislativa concorrente in
materia del consiglio regionale, di cui all'art. 5 dello Statuto.
In disparte la considerazione, di per se dirimente, che
l'attribuzione di competenza legislativa e' limitata alla materia
delle elezioni del consiglio regionale, la stessa trova un limite
insuperabile nell'obbligo di rispetto dei principi costituzionali.
In quale limite, nel nostro caso, come vedremo, e' stato
superato.
Col presente atto, conseguentemente, il Presidente del Consiglio
- previa delibera del Consiglio dei ministri del 3 febbraio 2004 -
impugna l'anzidetta legge a sensi dell'art. 127, Cost. e 31 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, per i seguenti motivi.
1. - La Regione Friuli-Venezia Giulia, dettando norme miranti ad
integrare o modificare la vigente disciplina legislativa regionale in
materia d'elezioni comunali e di referendum consultivi sulle
circoscrizioni provinciali, ha legiferato, come sopra illustrato, in
materia non di propria competenza esclusiva a termini di Statuto.
2. - Ha legiferato, per di piu', violando ripetutamente l'art. 48
Cost.
L'art. 1, comma 2, della l.r. n. 21/2003, invero, inserisce il
comma 3-bis all'art. 3-ter della legge regionale n. 14/1995, il quale
prevede che per determinare il quorum dei votanti indicato dal comma
1, dell'art. 3-ter, non vengano computati fra gli elettori iscritti
nelle liste elettorali del comune quelli iscritti nell'anagrafe degli
elettori residenti all'estero.
In sostanza, il vigente comma 1, dell'art. 3-ter della legge
regionale n. 14/1995 dispone che, nei comuni con popolazione sino a
15.000 abitanti, qualora venga ammessa e votata una sola lista ovvero
un solo gruppo di liste collegate, l'elezione rimanga valida «se il
candidato alla carica di sindaco ha riportato un numero di voti
validi non inferiore al cinquanta per cento dei votanti ed il numero
dei votanti non e' stato inferiore al cinquanta per cento degli
elettori iscritti nelle liste elettorali del comune».
La modifica apportata dalla Regione intende facilitare il
raggiungimento del quorum dei votanti sopra indicato, eliminando dal
computo degli elettori coloro che sono residenti all'estero - sebbene
iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione - e che
quindi si recano a votare in misura molto limitata.
Tale disposizione si pone in contrasto con l'art. 48 della
Costituzione, che afferma il principio d'uguaglianza del voto. Tale
principio si estrinseca anche nella salvaguardia del «corpo
elettorale», che resta leso quando alcuni suoi componenti ne vengano
estromessi, sia pure ai fini dell'accertamento di determinati quorun.
Di piu': l'art. 48 subisce un vulnus sotto altro profilo, perche'
in qualche misura viene limitata l'effettivita' del diritto di voto -
in positivo ed in negativo, mediante l'astensione - dei cittadini
residenti all'estero.
Inoltre, l'applicazione della norma in esame, comporterebbe che i
residenti all'estero, qualora si recassero a votare, verrebbero
estromessi dal computo degli elettori iscritti nelle liste elettorali
del comune, ma verrebbero comunque computati nel numero dei votanti,
con innalzamento di questo secondo quorum.


P. Q. M.
Si confida che l'ecc.ma Corte costituzionale vorra' dichiarare la
illegittimita' costituzionale della legge regionale in epigrafe.
Roma, addi' 23 gennaio 1994
Avvocato dello Stato: Gaetano Zotta

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