RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 maggio 2008 , n. 23
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  6  maggio  2008  (del  Presidente  del Consiglio dei
ministri)

(GU n. 22 del 21-5-2008) 
 
   Ricorso   del   Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello Stato, presso la quale ha il proprio
domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma;
   Contro  la  Regione  autonoma  della  Sardegna, in persona del suo
Presidente,  per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale
dell'art.  3,  comma  13,  della  legge  regionale 5 marzo 2008, n. 3
(B.U.R. n. 9 del 6 marzo 2008).
   Il  comma  13  dell'art. 3 della legge regionale n. 3/2006 dispone
l'inquadramento   a  domanda  nel  primo  livello  retributivo  della
categoria    C   dei   dipendenti   dell'Amministrazione   regionale,
attualmente  inquadrati  nella  categoria  B,  assunti  con  concorsi
pubblici non riservati che abbiano superato le lezioni interne svolte
entro il 31 dicembre 2006.
   La  norma  che  viola  gli  articoli 3, primo comma, e 97, primo e
terzo comma, della Costituzione.
   Codesta Corte ha gia' avuto occasione di occuparsi della questione
nei confronti della Regione Sardegna.
   Con   sentenza   n. 274/2003  ha  dichiarato  che  «l'accesso  dei
dipendenti  a funzioni piu' elevate non sfugge, di norma, alla regola
del  pubblico  concorso,  cui  e' possibile apportare deroghe solo se
particolari  situazioni  ne dimostrino la ragionevolezza; ... che, di
regola,  questo  requisito  non  e'  configurabile  - con conseguente
violazione del parametro evocato - a proposito di norme che prevedano
scivolamenti  automatici  verso posizioni superiori (senza concorso o
comunque   senza  adeguate  selezioni  o  verifiche  attitudinali)  o
concorsi interni per la copertura della totalita' dei posti vacanti».
   La norma regionale richiede per l'accesso alla categoria superiore
che  si  siano  superate  «le  selezioni  interne  svolte entro il 31
dicembre 2006».
   La  data  di riferimento sta ad indicare che quelle selezioni sono
state   effettuate  per  fini  diversi  poiche'  all'epoca  la  norma
impugnata evidentemente non era ancora nemmeno in via di formazione.
   Ne'  le  selezioni  risultano  effettuate  in base ad una apposita
disciplina legislativa regionale, che non si trova richiamata.
   Ai  sensi  dell'art.  3, comma 1, lett. a) dello statuto regionale
della  regione  in  materia  di  stato  giuridico  ed  economico  del
personale  ha  potesta'  legislativa  cosicche'  solo  con  legge  si
sarebbero dovute disciplinare le selezioni.
   In mancanza della indicazione della legge, che le ha disciplinate,
e  quindi  della  natura  delle  verifiche richieste le selezioni non
possono  essere  considerate adeguate in conformita' a quanto codesta
Corte ha precisato nella sentenza gia' citata. Ne', anche ammesso che
lo fossero all'epoca, si potrebbero ritenere tali a distanza di circa
due  anni  e  quando sono utilizzate per il passaggio automatico alla
categoria  superiore,  vale  a  dire per un fine diverso da quello in
vista del quale sono state previste.
   La  norma e', comunque, illegittima costituzionalmente anche da un
diverso punto di vista.
   Per rendere capiente la dotazione organica nella categoria C senza
modificare  la  dotazione  organica  complessiva,  si e' previsto che
all'aumento  della  dotazione  organica della categoria C, necessario
per  fare  posto  agli  interessati, si accompagni una corrispondente
riduzione nella categoria B.
   In  pratica,  la  dotazione della categoria C, in contrasto con il
principio  gia'  enunciato  da  codesta Corte, verra' saturato con le
nuove  immissioni  a  seguito  delle  quali tutti i posti di organico
saranno coperti.
   La   violazione   dell'art.   97,   primo  e  terzo  comma,  della
Costituzione,  oltre  che  dell'art.  3,  primo  comma, e', pertanto,
evidente.
   Non puo' portare a conclusioni diverse l'art. 3, comma 1, lett. a)
dello statuto regionale.
   Se  ne  trova  la  conferma  nella  sentenza di codesta Corte gia'
richiamata.
   Dopo   aver   chiarito   quale  sia  l'estensione  della  potesta'
legislativa  della  Regione Sardegna in materia di stato giuridico ed
economico del suo personale dopo l'entrata in vigore del nuovo Titolo
V  della  Costituzione, codesta Corte ha concluso che questa potesta'
non  puo'  estendersi  fino a derogare ai principi dell'art. 97 Cost.
attraverso un aumento di posti di organico riservati per il passaggio
di   dipendenti  regionali  a  posizioni  superiori  senza  concorso,
saturando  l'organico  e rendendo cosi' indisponibili per un notevole
periodo di tempo posti da destinare a concorsi pubblici.

        
      
                              P. Q. M.
   Si  conclude  perche'  l'art.  3,  comma 13, della legge regionale
della  Sardegna  n. 3  del  2008  sia  dichiarato  costituzionalmente
illegittimo.
     Roma, addi' 24 aprile 2008
         Il Vice Avvocato generale dello Stato: Glauco Nori

        
      

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