Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 marzo 2018 (della Regione autonoma Valle d'Aosta)

(GU n. 17 del 2018-04-26)

 

Ricorso nell'interesse della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, con sede in Aosta, P.zza Deffeyes, n. 1, C.F. …, in persona del Presidente p.t., Laurent Vierin, rappresentata e difesa, in forza di procura a margine del presente atto e in virtu' della Deliberazione della Giunta regionale n. 223 del 26.2.2018, dal Prof. Avv. Francesco Saverio Marini (CF. …; pec: …; fax. …), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma; via di Villa Sacchetti, 9; -ricorrente-

Contro Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., con sede in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato; -resistente-

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata in S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 29 dicembre 2017, limitatamente all'articolo 1, comma 841.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/ 2020» , all'art. 1, comma 841, dispone quanto segue: «nelle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Valle d'Aosta che tenga conto, tra l'altro, delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015 e n. 154 del 2017, gli accantonamenti a carico della Regione Valle d'Aosta a titolo di concorso alla finanza pubblica sono ridotti di 45 milioni di euro per l'anno 2018,100 milioni di euro per l'anno 2019 e 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020». Ora, la predetta disposizione, nella denegata ipotesi in cui fosse intesa - sulla base dall'impiego della locuzione «gli accantonamenti sono ridotti», la quale lascia desumere una prospettiva del legislatore statale secondo cui l'importo complessivo dovuto dalla Regione a titolo di concorso agli obiettivi di finanza pubblica sia superiore a quello indicato in riduzione - nel senso di includere nell'ammontare del contributo anche l'accantonamento disposto dallo Stato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali di spettanza regionale di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilendone la doverosita', sia pure con importi in riduzione, non solo nell'anno 2018, ma anche nell'anno 2019 e, successivamente, a decorrere dal 2020, si mostrerebbe illegittima alla luce dei seguenti motivi di

Diritto

Sull'ammissibilita' In via preliminare, e al solo fine di evitare sterili eccezioni sul punto, si ricorda che «per costante giurisprudenza costituzionale (da ultimo, sentenze n. 189, n. 159, n. 156 e n. 3 del 2016) - possono trovare ingresso, nel giudizio in via principale, questioni promosse in via cautelativa ed ipotetica, sulla base di interpretazioni prospettate soltanto come possibili; purche' non implausibili e comunque ragionevolmente collegabili alle disposizioni impugnate» (cfr. Corte cost., sent. n. 154 del 2017). L'ipotesi interpretativa qui profilata dalla Regione e' senz'altro plausibile - come subito si illustrera' - alla luce delle complesse vicende e dei (purtroppo) numerosi precedenti di indebita interferenza del legislatore statale nella sfera di autonomia finanziaria della ricorrente. 

INQUADRAMENTO DELLA QUESTIONE ALLA LUCE DELL'EVOLUZIONE NORMATIVA, NONCHE' DEL CONTENZIOSO GIA' DEFINITO E ANCORA PENDENTE INNANZI A CODESTA ECC.MA CORTE 

1. Al fine di meglio inquadrare la questione oggetto del presente giudizio e far risaltare gli evidenti profili d'incostituzionalita' della disposizione gravata, appare necessario ricostruire l'evoluzione normativa e le vicende giurisdizionali - ben note a codesta Ecc.ma Corte - che hanno caratterizzato il concorso della Regione agli obiettivi della finanza pubblica, mediante il congegno dell'accantonamento disposto dallo Stato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali di spettanza regionale ex art. 16, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012. Si tratta di un excursus non breve, ma. imposto dalla complessita' del «retroterra» dell'odierna questione.

2. Con il d. l. n. 95 del 2012 («Spending review»), convertito, con modificazioni, nella legge n. 135 del 2012, il legislatore ha introdotto disposizioni urgenti finalizzate a «razionalizzare la spesa pubblica attraverso la riduzione delle spese per beni e servizi, garantendo al contempo l'invarianza dei servizi ai cittadini», con l'obiettivo di stimolare la crescita e la competitivita' del nostro Paese.

L'art. 16, comma 3, del citato decreto-legge dispone: «con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma e' annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali o, previo accordo tra la Regione richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'accantonamento e' effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27, gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle predette autonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli importi incrementati di 500 milioni di euro annui derivanti dalle predette procedure. In caso di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalita' di cui al presente comma, la Regione interessata propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilita' residue, con priorita' al finanziamento di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali».

3. Avverso l'art. 16, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012, la Regione Valle d'Aosta ha a suo tempo proposto ricorso in via principale, definito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 77 del 2015. La pronuncia, da ascriversi alla categoria delle sentenze interpretative di rigetto, ha ritenuto non fondate le questioni prospettate, valorizzando, quali condizioni essenziali per poter ritenere non illegittima la norma, tre profili: i) la circostanza che le somme accantonate, pur gravate da un vincolo di indisponibilita', permangano comunque nella titolarita' della Regione; ii) la temporaneita' dell'accantonamento e del connesso vincolo d'indisponibilita'; iii) il venir meno dell'obbligo di contribuire alla finanza pubblica ex art. 16, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012, a far data dall'anno 2017, disposto dall'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012.

Piu' in dettaglio, nella sentenza n. 77 del 2015 si legge: «per mezzo dell'accantonamento previsto dalla norma impugnata [...] poste attive che permangono nella titolarita' della regione, cui infatti spettano in forza degli statuti e della normativa di attuazione (sentenza n. 23 del 2014), sono sottratte a un'immediata disponibilita' per obbligare l'autonomia speciale a ridurre di un importo corrispondente il livello delle spese. Una volta chiarito che il contributo imposto a tal fine alle ricorrenti e' legittimo, si deve concludere che l'accantonamento transitorio delle quote di compartecipazione, in attesa che sopraggiungano le norme di attuazione cui rinvia l'art. 27 della legge n. 42/2009, costituisce il mezzo procedurale con il quale le autonomie speciali, anziche' essere private definitivamente di quanto loro compete, partecipano al risanamento delle finanze pubbliche, impiegando a tal fine le risorse che lo Stato trattiene. Le quote accantonate rimangono, in tal modo, nella titolarita' della Regione e sono strumentali all'assolvimento di un compito legittimamente gravante sul sistema regionale. Naturalmente non e' questa una situazione che si possa protrarre senza limite, perche' altrimenti l'accantonamento si tramuterebbe di fatto in appropriazione. Ma, nell'attuale contesto emergenziale, ove e' particolarmente forte l'esigenza di obbligare le Regioni a contenere la spesa, una simile tecnica non viola i parametri dedotti dalle ricorrenti, giacche' si risolve nell'omessa erogazione, in via transitoria, di somme che queste ultime non avrebbero potuto comunque impiegare per incrementare il livello della spesa. Va inoltre ribadito che, per effetto dell'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012, il contributo prescritto dall'art. 16, comma 3, impugnato, e con esso l'accantonamento, cessera' di essere dovuto, in ogni caso, nel 2017».

4. Successivamente, anche in attuazione di quanto disposto dal giudice costituzionale, l'art. 1, comma 484 della legge n. 232 del 2016 ha stabilito che alla Regione autonoma Valle d'Aosta «non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilita' interno di cui all'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228», al quale viene sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il regime del pareggio di bilancio, fondato sull'equilibrio complessivo tra entrate e spese.

Dal canto suo, la legge regionale valdostana n. 24 del 2016 ha disposto che «in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 13 maggio 2015, l'importo dell'accantonamento per il concorso della Regione agli obiettivi complessivi di finanza pubblica e' determinato in euro 72.974.369 per l'anno 2017 e euro 94.200.130 a decorrere dall'anno 2018». L'entita' dell'accantonamento, in buona sostanza, viene ora determinata detraendo dall'importo complessivo del contributo per il concorso agli obiettivi complessivi di finanza pubblica le somme di cui al citato articolo 16, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012, non piu' applicabile all'odierna ricorrente.

5. In totale spregio di tale contesto - nonostante la non applicabilita', a decorrere dal 1° gennaio 2017, dell'articolo 1, comma 454, della l. 228/2012 e nonostante la riduzione del contributo per il concorso regionale agli obiettivi complessivi di finanza pubblica di cui al citato articolo 1 della 1.r. 24/2016 - il Ministero dell'economia e delle finanze, ha comunque adottato il decreto 9 maggio 2017, ponendo a carico della Regione autonoma Valle d'Aosta. un contributo in termini di saldo netto da finanziario pari a euro 144.326.970,22, in pretesa applicazione del citato articolo 16, comma 3, del decreto-legge 95/2012;

Avverso il predetto decreto ministeriale e gli atti consequenziali (da ultimo la nota prot. 1902478 del 20 ottobre 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) la Regione ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 914 del 3 luglio 2017, e per l'annullamento al TAR del Lazio-Roma, giuste deliberazioni della Giunta regionale n. 913 del 3 luglio 2017 e n. 1556 del 13 novembre 2017. I giudizi cosi' incardinati sono tuttora pendenti.

7. Le argomentazioni poste alla base dei predetti ricorsi si sostanziano nella circostanza che il decreto ministeriale e gli atti consequenziali, nel porre a carico della Regione un contributo aggiuntivo in termini di saldo netto da finanziario pari a euro 144.326.970,22, risultano illegittimi e lesivi delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alla Regione atteso che, sulla scorta di quanto espressamente affermato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza interpretativa di rigetto, n. 77/2015, la sola ragione a fondamento della legittimita' del predetto contributo in termini di saldo netto da finanziare, mediante trattenuta unilaterale a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, risiede nella necessaria correlazione tra la trattenuta, quale e', per l'appunto, quella imposta alla Valle d'Aosta dal contestato decreto del MEF in applicazione del richiamato articolo 16, comma 3, del decreto-legge 95/2012, e il regime del patto di stabilita' interno in termini di obiettivo eurocompatibile, determinato secondo le modalita' indicate dall'articolo 1, comma 454, della l. 228/2012 e che, essendo per la Regione autonoma Valle d'Aosta venuto meno il regime del patto di stabilita', con la non applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 484, della l. 232/2016, dell'articolo 1, comma 454, della 1. 228/2012, nel cui ambito soltanto puo' essere legittimamente inquadrato il concorso al risanamento della finanza pubblica mediante l'accantonamento di cui trattasi, a decorrere dalla medesima annualita', 2017, il contributo ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 95/2012 deve ritenersi non piu' dovuto. Per gli stessi motivi, il decreto in questione si pone in contrasto con il giudicato costituzionale, poiche' reitera i medesimi vizi gia' censurati dalla Corte.

8. Ebbene: la disposizione oggi gravata costituisce una ulteriore, e a questo punto incredibile, applicazione di un congegno ormai dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, oltreche' del tutto decontestualizzato rispetto al quadro normativo nel quale era stato concepito, oggi completamente mutato e distonico.

L'art. 1, comma 841, della legge n. 205 del 2017 ripete quindi tutti i vizi gia' censurati nelle altre occasioni dalla ricorrente, e ravvisati da codesta Ecc.ma Corte, che qui di seguito si espongono in dettaglio.

I. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, COMMA PRIMO, LETTERA A), 3, COMMA PRIMO, LETTERA F), 4, 12, 48Bis E 50 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 26 FEBBRAIO 1948, N. 4; DEGLI ARTT. 117, COMMA TERZO, 119 COST. E 10 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3; DEGLI ARTT. DA 2 A 7 DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1981, N. 690.

1. Innanzitutto, l'adozione dell'art. 1, comma 841, della legge n. 205 del 2017 all'interno di un contesto normativo e giurisprudenziale che non lo consente piu' lede l'autonomia speciale, costituzionalmente garantita, di cui gode l'odierna ricorrente.

Esso, infatti, produce la patente violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Regione sancita dagli articoli 2, comma primo, lettera a), 3, comma primo, lettera f), 4, 12, 48bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, oltre che dagli articoli 117, comma terzo, 119 Cost. e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e dalla relativa normativa di attuazione statutaria e, segnatamente, dagli articoli da 2 a 7 della legge 26 novembre 1981, n. 690.

2. Piu' in dettaglio, l'atto incide unilateralmente e jure imperii sull'entita' delle compartecipazioni valdostane ai tributi erariali, ossia su una materia riservata alla normativa di attuazione contenuta nella l. n. 690 del 1981 e, segnatamente, negli articoli da 2 a 7 di tale atto normativo, i quali fissano le quote di tributi erariali da attribuire alla Valle.

Cio' determina, anzitutto, la violazione dell'art. 48-bis, dello Statuto speciale. Per effetto di tale previsione, infatti, eventuali modifiche o deroghe alle norme di attuazione statutarie possono avvenire solo a seguito dei lavori della commissione paritetica e previo parere del Consiglio della Valle, proprio al fine di garantire le «particolari condizioni di autonomia attribuite alla Regione».

Nel caso di specie, tuttavia, il legislatore statale ha stabilito in via unilaterale gli importi del concorso valdostano alla manovra, vanificando completamente le speciali garanzie procedimentali previste a tutela dell'autonomia regionale dal citato art. 48-bis.

La fondatezza di siffatta censura trova evidente conferma, peraltro, nell'art. 1 del d. lgs. n. 320 del 1994, di attuazione dello Statuto, il quale dispone che: «l'ordinamento finanziario della Regione, stabilito a norma dell'art. 50, comma 3, dello statuto speciale, con la legge 26 novembre del 1981, n. 690» puo' essere «modificato solo con il procedimento di cui all'art. 48- bis del medesimo statuto speciale».

Da cio' consegue, pertanto, che la materia relativa alla compartecipazione regionale ai tributi erariali - riservata, come detto, alla normativa di attuazione statutaria - non avrebbe potuto, diversamente da quanto accaduto nel caso di specie, formare oggetto di modifica unilaterale da parte dello Stato.

In tali esatti termini si e' espressa, del resto, la giurisprudenza costituzionale, che non ha mancato di evidenziare che le norme di attuazione, per la loro «particolare competenza separata e riservata, risultano caratterizzate da particolare forza e valore e, di conseguenza, sottratte, anche in assenza di un espressa clausola di salvaguardia, alla possibilita' di abrogazione o di deroga da parte di norme di legge ordinaria» (Corte cost., sent. n. 191 del 1991; cosi' anche Corte cost., sent. n. 206 del 1975).

3. Ora, le menzionate violazioni si riflettono in maniera diretta e immediata sulla particolare autonomia organizzativa e finanziaria valdostana, tutelata da una pluralita' di previsioni costituzionali e statutarie.

Il riferimento e', nello specifico:

i) all'art. 2, comma 1, lettera a) dello Statuto speciale, che attribuisce alla Regione ricorrente, tra l'altro, «il potere di regolare [...] la gestione del bilancio e l'erogazione delle spese in esso stanziate» (cfr. Corte cost., sent. n. 107 del 1970);

ii) all'art. 3, comma 1, lett. f), del medesimo Statuto, che riconosce alla Valle la potesta' di introdurre norme legislative di integrazione ed attuazione, nell'ambito dei principi individuati con legge dello Stato, in materia di «finanze regionali e comunali», e che qualifica la competenza normativa valdostana nelle suddette materie, alla luce dei novellati articoli 117, comma 3 e 119, Cost. (i quali risultano parimenti lesi dalla disposizione censurata), non piu' come meramente suppletiva rispetto a quella statale;

iii) all'art. 4, dello Statuto speciale, che attribuisce alla Valle il potere di esercitare nei predetti ambiti materiali le corrispondenti funzioni amministrative;

iv) all'art. 12, dello stesso Statuto, che riconosce alla Regione ricorrente quote tributarie erariali.

Complessivamente, dunque, la disposizione oggi impugnata, nel determinare unilateralmente l'entita' delle compartecipazioni

valdostane ai tributi erariali, incide in maniera indebita. sull'ordinamento finanziario regionale, vanificando le speciali garanzie procedurali previste dal citato art. 48-bis dello Statuto e violando le richiamate norme statutarie e costituzionali a tutela della speciale autonomia organizzativa e finanziaria della Regione ricorrente.

4. E' appena il caso di precisare che a salvare in extremis la disposizione oggi gravata non varrebbe far leva su asseriti contesti emergenziali o su una presunta temporaneita' della misura. Si tratta di giustificazioni che, su questo specifico argomento, lo Stato - si consenta l'espressione - ha ormai da tempo esaurito: ben lo si illustra nella citata sentenza n. 77 del 2015, che, nello stesso momento in cui ha ritenuto legittimo il meccanismo dell'accantonamento proprio in ragione della situazione di crisi economica, ne ha posto come necessaria condizione di validita' il carattere temporaneo e la sua cessazione a decorrere dal 2017.

Dunque, in questa prospettiva manifestamente illegittimo il tentativo, realizzato con la norma qui gravata, di reiterare ancora una volta il meccanismo. Aspetto che risulta poi tanto piu' evidente, e quasi sfacciato, se si considera che questa ulteriore reiterazione e' sine die, cioe' sprovvista di ogni delimitazione temporale, come si evince dalla locuzione «a decorrere dal 2020».

Profilo che gia' da solo vale a determinare l'incostituzionalita' della norma per contrasto con la giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenze nn. 77/2015, 141/2016 e 154/2017), a mente della quale: «il costante ricorso alla tecnica normativa dell'estensione dell'ambito temporale di precedenti manovre, mediante aggiunta di un'ultetiore annualita' a quelle originariamente previste per porsi in contrasto con il canone della transitorieta', se indefinitamente ripetuto», incidendo, di tal guisa, il legislatore statale «a ripetizione» «con una forma di transitorieta' permanente» sulla capacita' di spesa della Regione, oltre che unilateralmente, in violazione con il principio dell'accordo che dovrebbe sempre presiedere alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni ad autonomia speciale (cfr. sentenze nn. 88/2014, 193 e 118/2012).

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE (ARTT. 5 E 120 Cost.)

1. L'art. 1, comma 841, della legge n. 205 del 201 si mostra incostituzionale anche per violazione del principio di leale collaborazione.

La disposizione - considerando anche la sua adozione a monte di una vicenda normativa e contenziosa cosi' articolata - e' il frutto di un patente dispregio dello Stato per qualunque forma di coinvolgimento diretto della Regione. Cio' viola il metodo pattizio, che rappresenta, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, il cardine della regolamentazione, mediante procedure rinforzate, dei rapporti finanziaria tra Io Stato e le Autonomie speciali (cfr., tra le molte, Corte cost., sent. n. 193 del 2012).

Codesta Ecc.ma Corte, infatti, ha piu' volte ribadito che: «il principio di leale collaborazione in 'materia di rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni speciali impone la tecnica dell'accordo» (cfr., Corte cost., sent. n. 74 del 2009). Quest'ultima e' «espressione» della particolare autonomia in materia finanziaria di cui godono le Regioni a Statuto speciale (cfr., Corte cost., sent. nn. 193 del 2012; 82 del 2007; 353 del 2004), specificando, con riferimento alla Valle, che: «le modifiche dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta devono avvenire con il procedimento previsto dall'art. 48-bis dello Statuto», idoneo ad assicurare un coinvolgimento diretto ed effettivo dell'Ente (Corte cost., sent. n. 133 del 2010).

Anche nella recente sentenza n. 154 del 2017 - resa con riferimento all'art. 1, comma 680 della legge 208 del 2015 - si leggono passaggi fondamentali in argomento, che vale la pena richiamare: «per costante giurisprudenza costituzionale - i rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali sono regolati dal principio dell'accordo, inteso, tuttavia, come vincolo di metodo (e non gia' di risultato) e declinato nella forma della leale collaborazione (sentenze n. 88 del 2014, n. 193 e n. 118 del 2012). Tale meccanismo puo' essere derogato dal legislatore ordinario, fino a che gli statuti o le norme di attuazione lo consentono (sentenza n. 23 del 2014; seguita dalle sentenze n. 19, n. 46, n. 77, n. 82, n. 238, n. 239 e n. 263 del 2015, n. 40 e n. 155 del 2016). Lo Stato, dunque, puo' imporre contributi al risanamento della finanza pubblica a carico delle Regioni a statuto speciale, quantificando, come nella specie, l'importo complessivo del concorso, e rimettendo alla stipula di accordi bilaterali con ciascuna autonomia, non solo la definizione dell'importo gravante su ciascuna di esse, ma, eventualmente, la stessa riallocazione delle risorse disponibili, anche a esercizio inoltrato (sentenza n. 1.9 del 2015). Ne deriva che la determinazione unilaterale del concorso finanziario contenuta nella prima parte del primo periodo del comma 680 deve essere letta in connessione alla disposizione prevista nel terzo periodo, secondo cui «[f]ermo restando il concorso complessivo di cui al primo periodo, il contributo di ciascuna autonomia speciale e' determinato previa intesa con ciascuna delle stesse». In tal modo, la disposizione risulta conforme ai principi appena illustrati».

Ebbene: nel caso oggi in esame lo Stato, in diametrale contrasto con la giurisprudenza costituzionale, ha determinato in modo diretto e unilaterale il contributo asseritamente dovuto dalla Regione, con una previsione non suscettibile di alcuna interpretazione costituzionalmente orientata.

2. La violazione del principio consensualistico - il cui rispetto, come visto, si rende tanto piu' necessario nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica - si riflette, conseguentemente, sulla lesione della particolare autonomia finanziaria e organizzativa di cui la Valle d'Aosta gode, come gia' detto, alla luce degli articoli 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e 50 dello Statuto speciale e della relativa normativa di attuazione in materia di ordinamento finanziario (artt. da 2 a 7 della 1. n. 690 del 1981). In base a tali norme non puo' prescindersi, nei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione medesima, dal rispetto del metodo dell'accordo.

3. Non e' inutile ribadire anche in questa sede - sia pur a margine - come la Regione Valle d'Aosta, nel corso degli anni, abbia positivamente contribuito al risanamento delle finanze pubbliche, assicurando in modo puntuale il proprio apporto. Cio' che qui si richiede, dunque, non e' certo una patente per sottrarre la Regione agli obblighi di concorso agli equilibri della finanza pubblica; ma solo la riaffermazione del principio consensualistico ed autonomistico nella determinazione di tali apporti, che oggi Io Stato ha disatteso.

III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA (ART. 3 COST.).

Ugualmente leso per effetto della disposizione oggi impugnata risulta il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.; lesione che ridonda in una menomazione della sfera di autonomia organizzativa e finanziaria della Regione ricorrente.

Il legislatore, infatti, nel far oggi «resuscitare» tale e quale il meccanismo dell'accantonamento previsto dall'art. 16, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012, ha trasposto nella nuove trattenute, peraltro imposte sine die per il 2018, il 2019 e dal 2020 in poi, il vizio che gia' affliggeva la previsione originaria. Ci si riferisce alla circostanza. che, a tenore di essa, l'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali opera «fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27» della legge delega. Tuttavia, non essendo previsto a livello statale alcun termine di legge per l'adozione della normativa di attuazione, il predetto accantonamento, anziche' essere circoscritto nel tempo, finisce per operare, in maniera del tutto irragionevole, immediatamente e illimitatamente nel tempo.

IV. VIOLAZIONE/ELUSIONE DEL GIUDICATO COSTITUZIONALE (ARTT. 136 E 137 COST.).

1. Infine, ma certo non meno importante, la disposizione oggi gravata si pone in contrasto con il giudicato costituzionale ormai formatosi sul congegno dell'accantonamento, in occasione dei precedenti giudizi instaurati in argomento in questi anni dalla ricorrente.

2. Come si e' precisato sopra, il meccanismo delineato dall'art. 16, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012 e' stato ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale nella sentenza interpretativa di rigetto n. 77 del 2015 solo a condizione di considerare il contributo della Regione Valle d'Aosta alla finanza pubblica un accantonamento temporaneo (che non mette in questione la titolarita' delle relative somme in capo alla stessa), in adempimento di un obbligo comunque non esigibile sine die e destinato a cessare far data dal 2017, in forza di quanto stabilito dall'art. 1, comma 454 della legge n. 228 del 2012.

Inoltre, giusto quanto stabilito di recente dall'art. 1, comma 484, della legge n. 232 del 2016, alla Regione Valle d'Aosta non si applicano piu' le disposizioni in materia di patto di stabilita' interno di cui all'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al quale viene sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il regime del pareggio di bilancio, fondato sull'equilibrio complessivo tra entrate e spese.

In ragione dei mutamenti intervenuti, le leggi regionali nn. 24 e 25 del 2016 hanno rimodulato il contributo alla finanza pubblica alla luce del nuovo quadro normativo, decurtandolo degli importi di cui all'art. 16, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012, non piu' dovuti.

3. Ebbene: una volta spirato il termine ultimo individuato dalla Corte costituzionale (come condizione essenziale perche' l'accantonamento potesse davvero considerarsi temporaneo), venuto meno il vincolo di spesa derivante dal patto di stabilita' di cui al citato art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012, ed essendo «scaduto» (dall'annualita' 2017) l'obbligo di contribuire nelle forme di cui all'art. 16, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012, risulta evidente che entrambi gli articoli non possono piu' trovare applicazione alla Regione Valle d'Aosta, ora transitata all'obbligo dei pareggio di bilancio, e dunque non piu' soggetta ne' al rispetto dell'obiettivo eurocompatibile, ne' al contributo costituito dalla trattenuta unilaterale sulle quote di compartecipazione dei tributi erariali.

In altri termini, poiche' il contributo di cui all'art. 16, comma 3, non e' piu' dovuto a far data dal 2017, e poiche' questo, in ogni caso, puo' operare solo all'interno del regime del patto di stabilita', cui tuttavia la Regione non e' piu' soggetta, la sua (neppure troppo) surrettizia riproposizione da parte della norma gravata risulta manifestamente illegittima, configurando «una illegittima appropriazione, da parte dello Stato, di quote di entrate spettanti alla Regione» (sentenze Corte costituzionale n. 239 e n. 77 del 2015).

4. Peraltro, la circostanza che il concorso al risanamento della finanza pubblica sia valido solo a condizione di avvenire nelle forme dell'accantonamento temporaneo, e di operare all'interno del patto di stabilita interno, e' stata espressamente confermata dal giudice costituzionale nella sentenza n. 127 del 2016, resa con riguardo ad un'analoga questione sollevata dalla Regione Sicilia. Nel ritenere legittimo il concorso stabilito dal legislatore statale, la Corte ha evidenziato come «per mezzo dell'accantonamento [previsto dalla norma impugnata] le poste attive che spettano alla Regione in forza degli statuti e della normativa di attuazione permangono nella titolarita' della Regione (sentenze n. 239 del 2015 e n. 23 del 2014), ma sono temporaneamente sottratte alla sua disponibilita', per indurre l'autonomia speciale a contenere di un importo corrispondente il livello delle spese. Una volta verificato che il concorso della Regione al risanamento della finanza pubblica e' legittimamente imposto, l'accantonamento transitorio delle quote di compartecipazione, in attesa che sopraggiungano le norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, costituisce il mezzo procedurale con il quale l'autonomia speciale, senza essere privata definitivamente di quanta le compete, partecipa a quel risanamento, restando congelate a tal fine le risorse che lo Stato trattiene. Le quote accantonate rimangono, in tal modo, nella titolarita' della Regione e sono strumentali al tempestivo ed effettivo assolvimento di un obbligo legittimamente imposto dallo Stato alla Regione. [...] Tuttavia, affinche' l'accantonamento non si tramuti in una definitiva sottrazione e appropriazione risorse regionali da parte dello Stato, occorre che esso non si protragga senza limite; diversamente, al di la' della qualificazione formale, l'accantonamento si tramuterebbe di fatto in riserva, e percio' in illegittima appropriazione, da parte dello Stato, di quote di entrate spettanti Regione (sentenze n. 239 e n. 77 del 2015). Nella specie sono rispettati i principi di cui alla giurisprudenza ora ricordata. Il concorso al risanamento della finanza pubblica, infatti, e' legittimamente imposto, in quanto inquadrato nel patto di stabilita' interno per il rispetto degli obblighi in termini di competenze eurocompatibili, come risulta dall'impugnato art. 1, compia 401, che richiama l'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012. Inoltre, l'accantonamento rispetta anche il requisito della transitorieta', in quanto temporalmente limitato al 2018. Tale termine riflette l'orizzonte temporale gia' previsto dal legislatore (art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012) per il raggiungimento di obiettivi in termini di competenza eurocompatibile, ai quali le disposizioni impugnate si ricollegano (art. 1, comma 401, della legge n. 190 del 2014)».

5. Riassuntivamente, reiterare l'imposizione del contributo (peraltro, in un quadro normativo che non lo consente piu'), lo Stato ha dato corpo proprio a quelle illegittime lesioni dell'autonomia regionale, che il giudice costituzionale aveva inteso scongiurare in via ermeneutica.

Piu' in dettaglio, continuando ad applicare surrettiziamente la previsione dell'art. 16, comma 3, l'art. 1, comma 841, della legge n. 205 del 2017 trasforma il congegno in questione in uno strumento non piu' emergenziale, ma a regime, e dilata sine die il vincolo d'indisponibilita' gravante sulle somme di titolarita' regionale, con la conseguenza che lo Stato viene di fatto ad appropriarsene.

Si tratta di una chiara ipotesi di violazione del giudicato costituzionale, dal momento che vengono apertamente ignorate e contraddette le precise indicazioni, cui la Corte costituzionale aveva subordinato pro tempore la validita' dell'art. 16, comma 3.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.ma Corte costituzionale adita, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, accogliere il presente ricorso e per l'effetto, dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 841, della legge n. 205 del 2017, per violazione degli artt. 2, comma primo, lettera a), 3, comma primo, lettera f), 4, 12, 48bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4; degli artt. 3, 5, 117, comma terzo, 119 Cost., 120, 136, 137 Cost; 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; degli artt. da 2 a 7 della legge 26 novembre 1981, n. 690.

Si deposita, unitamente al presente ricorso notificato:

copia conforme della Delibera di Giunta Regionale n. 223 del 26.2.2018

 

Roma, 26 febbraio 2018

Prof. Avv. Marini

 

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